CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40899/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/6/2021 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti penali e per la conferma delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi di corso. Con il primo eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato già prima della pronuncia della sentenza impugnata. Con il secondo deduce erronea applicazione della legge penale, evidenziando come l'imputato abbia confidato ad altri la notizia ritenuta diffamatoria - ossia l'accusa rivolta al Sindoni di aver sottratto dalla abitazione della suocera del Sorrentino degli oggetti d'oro - in via confidenziale e con vincolo di riservatezza, circostanza che per la giurisprudenza di legittimità impedirebbe il perfezionamento dell'elemento soggettivo del reato. Con il terzo ed ultimo motivo infine analoghi vizi vengono dedotti in riferimento alla condanna risarcimento del danno in quanto lo stesso non sarebbe stato in alcun modo provato dalla parte civile. 3. Ha depositato memoria il difensore della parte civile con la quale ha richiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato, chiedendo altresì la refusione delle spese sostenute dalla parte nel grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. In particolare è fondato il primo motivo. Anche tenuto conto dei 77 giorni di sospensione registrati nel giudizio d'appello, il termine di prescrizione si è compiuto al più tardi il 19 aprile 2021 e, dunque, prima della pronunzia della sentenza impugnata. Infatti, la data di consumazione del reato - individuata sommariamente nell'imputazione nella prima metà del mese di agosto del 2013 - deve essere fissata secondo il principio del favor rei nel primo giorno del mese indicato. Peraltro, anche volendo in ipotesi identificare il momento consumativo del reato con quello finale dell'intervallo temporale individuato nel capo d'imputazione, comunque il termine prescrizionale risulterebbe essersi compiuto prima della decisione del Tribunale. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte civile nella propria memoria, invece, non può invece essere calcolata la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 83 d.l. n. 18 del 2020, atteso che nell'intervallo temporale considerato dalla suddetta disposizione alcuna attività processuale era programmata e dunque alcun rinvio è stato disposto in ragione dell'emergenza pandemica, posto che all'udienza del 27 gennaio 2020 il procedimento è stato rinviato al 14 settembre successivo (Sez. U, Sentenza n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432). 3. Non di meno nel rilevare l'estinzione per prescrizione del reato per il quale nei gradi di merito è intervenuta condanna, questa Corte è tenuta a decidere comunque agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili ed a tal fine i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendo trovare conferma la condanna al risarcimento del danno dalla mera mancanza di prova evidente della innocenza degli imputati secondo quanto previsto dall'art. 129, secondo comma, c.p.p. (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 18889 del 28/02/2017, Tomasi, Rv. 269890). Ciò premesso il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. E' sì vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il requisito della comunicazione con più persone atto ad integrare il delitto di diffamazione non sussiste nel caso di comunicazione confidenziale la cui diffusione sia esclusivamente opera del destinatario della confidenza, in quanto difetta l'esplicita volontà del soggetto attivo di destinare alla divulgazione il contenuto della comunicazione. (Sez. 5, Sentenza n. 40137 del 24/04/2015, G., Rv. 265788). Ma, contrariamente a quanto eccepito, tale principio non rileva nel caso di specie, essendo pacifico (e incontestato) che l'imputato abbia comunicato i suoi sospetti sul Sidoni in autonome occasioni a due diversi destinatari. Ciò è di per sè sufficiente ad integrare tanto l'elemento oggettivo, quanto quello soggettivo del reato di diffamazione, rimanendo in particolare integrato il requisito della volontaria comunicazione a più persone dell'offesa dell'altrui reputazione. Rimane dunque irrilevante che l'ulteriore divulgazione dell'informazione offensiva sia avvenuta nonostante uno dei destinatari originari fosse stato eventualmente vincolato a mantenere riservata la confidenza ricevuta, proprio perché il reato è già stato consumato al momento della seconda comunicazione. Manifestamente infondato è altresì il terzo motivo. Una volta accertata la lesione della reputazione della persona offesa, il Tribunale ha legittimamente e motivatamente ritenuto congrua la liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali effettuata dal primo giudice. 4. In definitiva la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per l'intervenuta prescrizione del reato, mentre, agli effetti civili, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perchè il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo