Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2024

Cassazione n. 44907/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità; ritenuto che l'imputato ha fatto pervenire in data 19 settembre 2024 atto di rinuncia al ricorso con sottoscrizione autenticata dal difensore; ritenuto che la rinuncia all'impugnazione impone ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. la declaratoria di inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 12 novembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità; ritenuto che l'imputato ha fatto pervenire in data 19 settembre 2024 atto di rinuncia al ricorso con sottoscrizione autenticata dal difensore; ritenuto che la rinuncia all'impugnazione impone ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. la declaratoria di inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 novembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 44907/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris