CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 30513/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VEGLIANZA di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila ha dichiarato aisensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., inammissibile la richiesta diapplicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale proposta da[OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di leggeevidenziando che il Tribunale, pure preso atto che l’istanza era similare allaprecedente quanto alla collocazione abitativa e all’attività lavorativa, nonavrebbe considerato che il precedente rigetto si fondava sul contenutodella valutazione di sintesi che in questo caso avrebbe dovuto essererinnovata;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamenteinfondate, in quanto il Tribunale ha correttamente concluso nel senso chel’istanza ora proposta costituisce mera riproposizione di quella inprecedenza già respinta, ciò peraltro considerato che nel caso sia propostauna nuova istanza avente a oggetto la medesima richiesta è onere delladifesa evidenziare e allegare gli elementi di novità rispetto a quella inprecedenza già valutata, non potendosi presentare una istanza dicontenuto “esplorativo” per cui l’eventuale novum è indicato solo comepossibile ed eventuale;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]