CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32000/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16372/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliato digitalmente ex lege ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat o digitalmente ex lege; –controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; –intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 747/2024 , pubblicata in data 3 maggio2024. [OSCURATO:PERSONA] professionale - [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 novembre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, nel 2017, innanzi al Tribunale di Marsala , l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedendonela condanna al risarcimento dei danni subiti per non avere egli coltivato ─ omettendo di presentare nuove istanze di fissazione di udienza e, così, determinandone la perenzione ─ i procedimenti da loro promossi col patrocinio del medesimo davanti al [OSCURATO:PERSONA] avverso dapprima l’ordinanza di demolizione e poi quella di acquisizione al patrimonio dell’ente emesse dal Comune di Castelvetrano in relazione ad un fabbricato di proprietà del Lombardo; esteso il contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., chiamata in garanzia dal convenuto, il Tribunale pronunciò sentenza n. 445 del 2020 con la quale rigettò la domandasul rilievo che, pur potendosi ritenere dimostrato l’addebito di negligenza ascritto al convenuto, non vi fosse nesso causale tra l’omissione e il danno, poiché l’immobile– come confermato dalla espletata c.t.u. ─ era stato edificato entro la fascia di centocinquanta metri dalla battigia, soggetta a divieto assoluto di edificazioneai sensi della legge reg. Sic. n. 78 del 1976; pronunciando sul gravame interposto dal solo Lombardo, nella contumacia della [OSCURATO:PERSONA] , la Corte d’ A ppello di Palermo, con sentenza n. 747/2024, resa pubblica in data 3 maggio 2024, lo ha rigettato, confermando integralmente la decisione di primo grado e condannando l’appellante alle spese del grado in favore del Signorello e della compagnia da lui chiamata in garanzia; ha,infatti, ritenuto pienamente attendibili gli accertamenti svolti dal c.t.u. nel giudizio di primo grado ─ avendo quest i utilizzato l’aerofotogrammetria del giugno 1978 (considerata ufficiale e adottata dagli enti pubblici)integrata da rilievi GPS in loco, riferiti a punti fiduciali e fabbricati adiacenti ─ e per contro generiche e congetturali l e critiche mosse dall’appellante, poiché non supportate da elementi tecnici idonei a inficiare la c.t.u.; in particolare, la Corte ha ritenuto non utilizzabile la perizia stragiudiziale prodotta dall’appellante, sebbene redatta da un tecnico della stessa società che aveva curato le aerofotogrammetrie ufficiali, trattandosi pur sempre di elaborato di parte, basato su una comparazione “a tavolino” tra riprese aeree distanti nel tempo (1978 e 1987) e privo di rilievi diretti; avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso; l’altra intimata, [OSCURATO:SOCIETA].,non ha svolto difese in questa sede; in data 30 ottobre 2024 il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata con pronuncia di inammissibilità, ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., comunicata in data 6 novembre 2024 ai difensori delle parti, sulla base della seguente motivazione: «il ricorso è inammissibile poiché, nonostante la formale denuncia di plurimi vizi di violazione di legge, si risolve in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa (tale essendo, in materia di responsabilità professionale, la valutazione condotta in ordine all'effettiva sussistenza del danno), secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti»; in data 3 dicembre 2024 il difensore del ricorrente, munito di nuova procura, ha depositato istanza per la decisione del ricorso; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; sia il ricorrente che il controricorrente hanno depositato memorie; considerato che: la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], coniuge del Lombardo e originaria attrice insieme con lui, ma non appellante e rimasta contumace nel giudizio di secondo grado; nei suoi confronti il ricorso non risulta notificato; tuttavia, trattandosi di litisconsorte facoltativa ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per lei preclusa; con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle seguenti norme regionali: art. 15, comma 1, lett. a) l. reg. sic.n. 78 del 1976 ; art. 2, comma 3, l. reg. sic. n. 15 del 1991; artt. 32-33, comma XI, secondo periodo, l. reg. sic. n. 37 del 1985; lamenta che il giudizio prognostico negativo circa l’esito dei ricorsi amministrativi sia in sentenza erroneamente basato sul dato formale della distanza dell’immobile dalla battigia, come accertato dal c.t.u., senza considerare adeguatamente il quadro normativo sostanziale e le sue implicazioni; in particolare, contesta il rilievo attribuito a tal fine all’art. 15 l. reg. sic. n. 78 del 1976, osservando che: a) tale norma non imponeva un vincolo diretto e immediato ai privati, ma solo ai Comuni, i quali avrebbero dovuto recepirlo nei propri strumenti urbanistici [cosa che il Comune di Castelvetrano aveva fatto solo nel 1994, ben dopo la realizzazione dell’immobile (1978-1979), il quale pertanto avrebbe potuto essere sanato ai sensi della legge n. 47/1985, in presenza della cosiddetta “doppia conformità”]; b) l'art. 2, comma 3, della l. reg. sic. 30 aprile 1991, n. 15, aveva bensì esteso al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione da esso dettata della norma regionale prima indicata, imponendo la retroazione del precetto di diretta e immediata efficacia del vincolo predetto anche nei confronti dei privati sin dalla data di entrata in vigore di detta legge regionale n. 78 del 1976; c) con ordinanza del 14 maggio 2024 i l Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha tuttavia sollevato questione di legittimità costituzionale della norma « nella parte in cui detto comma 3 estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica da esso dettata, ossia impone la retroazione del precetto di diretta e immediata efficacia anche nei confronti dei privati delle "disposizioni di cui all'art. 15, prima comma, lett. a, … della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78" sin dalla data di entrata in vigore di detta legge regionale n. 78 del 1976, anziché dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 15 del 1991 – per travalicamento dei limiti connaturati alla retroattività delle leggi e per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3, comma 1, e dell'art. 97, comma 2, della Costituzione; - in via subordinata, dell'art. 32-33, comma 11 (già 10), ultima proposizione, introdotto in Sicilia dall'art. 23 della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37, per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3, comma 1, della Costituzione, ove tale norma fosse ove esso fosse interpretata nel senso di aver escluso in Sicilia dalla condonabilità straordinaria di cui alla legge statale n. 47 del 1985 le costruzioni realizzate nella fascia costiera di 150 metri dalla battigia, pur in assenza (all'epoca) di alcun vincolo di P.R.G»; chiede, pertanto, che sia valutata la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 295 c.p.c., stante la rimessione alla Corte costituzionale di una questione dalla cui definizione può dipendere la decisione della presente controversia; il motivo è inammissibile; giova premettere che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, «la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente» (Cass. n. 10966 del 2004; n. 34787 del 2022), con la conseguenza che «la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale, in quanto la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone» (v., ex multis, Cass. n. 11901 del 2002; n. 9917 del 2010; n. 22376 del 2012; n. 2638 del 2013; n. 1984 del 2016; n. 25112 del 2017; n. 13873 del 2020; n. 4655 del 2021; n. 33466 del 2022); secondo altrettanto costante insegnamento il giudizio sul nesso causale tra condotta omissiva del professionista ed esito negativo della prestazione ─ da compiere, come detto, sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica circa l’esito della causa ove fosse stata adottata la condotta omessa ─ è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile da questa Corte se non nei ristretti limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ratione temporis vigente; è vero, infatti, che, nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale è una valutazione connotata da un contenuto giuridico, fondata cioè su di una previsione probabilistica di contenuto tecnico giuridico, ma nel giudizio di responsabilità professionale dell’avvocato tale valutazione, ancorché in diritto, assume i connotati di un giudizio di merito, il che esclude che questa Corte possa essere chiamata a controllarne l'esattezza in termini giuridici (in tal senso, Cass. 13/02/2014, n. 3355, secondo cui «nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dell'azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita, sebbene abbia contenuto tecnico-giuridico, costituisce comunque valutazione di un fatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione»; v. anche, in senso conforme, Cass. 20/08/2015, n. 17016; 28/06/2016, n. 13292; 8/11/2016, n. 22606; 26/09/2017, n. 22420; 20/03/2018, n. 6862; 26/06/2018, n. 16803; 12/07/2018, n. 18455; 14/11/2022, n. 33466; 25/07/2023, n. 22451); da ultimo, Cass. 11/11/2024, n. 28903, ha ribadito tale principio facendo salva tuttavia l’ipotesi della sindacabilità della decisione di merito sub specie di error iuris per vizio di sussunzione nella sola eccezionale ipotesi in cui la valutazione del giudice di merito si fondi su un presupposto manifestamente e totalmente errato di modo che la questione posta al giudice del merito sia di puro diritto; nel caso di specie le censure mosse si collocano ampiamente al di fuori di tale paradigma per attingere il piano della valutazione di merito, come detto insindacabile in questa sede; il ragionamento giuridico addotto dai giudici di merito per escludere il nesso causale non può certamente ritenersi connotato nei termini suindicati di manifesta e irriducibile abnormità, al contrario palesandosi informato ad una interpretazione del quadro normativo che lo stesso ricorrente evidenzia conforme al dato positivotanto che per contestarne la correttezza è costretto a far leva su una ordinanza della C.G.A. ─ peraltro pronunciata in data successiva a quella della sentenza qui impugnata ─ che ha sollevatoq.l.c. delle norme regionali evocate; è appena il caso di rilevare in proposito che, per le ragioni esposte, era da escludere – già a priori e in astratto ─ po tesse anche solo ipotizzarsi un rilievo condizionante nel presente giudizio dell’esito de lla questione suddetta tale da imporne la sospensione in attesa della pronuncia della Corte costituzionale: quand’anche, infatti, fosse stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di taluna delle norme nel senso prospettato dal giudice rimettente e auspicato dall’odierno ricorrente, non se ne sarebbe potuto comunque far derivare alcuna conseguenza ai fini della decisione del presente giudizio di legittimità, non consentendo un tale esito di valicare il suindicato limite di insindacabilità della valutazione di merito, anteriormente operata, del giudice a quo circa la sussistenza di nesso causale; mette conto comunque rilevare, per completezza, che nelle more del presente giudizio la Corte costituzionale si è pronunciata sulla predetta questione di legittimità costituzionale con la sentenza n. 72 del 23 maggio 2025, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] il 28 maggio 2025, dichiarandola infondata e dunque confermando la validità delle norme regionali evocate; la memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio del motivo; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate come da dispositivo; essendo stato definito il giudizio in conformità della proposta, si applicano il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso; c ondanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrent e , delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 5.000 ,00 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, nonché al pagamento della somma di Euro 2.500,00ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 2.500,00. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in m