CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 22677/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/03/2024 del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Salerno emetteva decreto che dispone il giudizio nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], imputato originariamente di riciclaggio, previa riqualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. 1.1 Avverso il decreto propongono ricorso per cassazione i difensori di D'Angelo, eccependo che il giudice aveva emesso il decreto che dispone il giudizio previa riqualificazione del fatto nel delitto di cui all'art.648-ter cod. pen. in violazione dell'art. 423 commal-bis cod. proc. pen., per cui rilevavano l'abnormità dello stesso, [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Occorre in tal senso ribadire il condiviso principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 40408 del 08/10/2008, Rv. 241869 e Sez. 6, n. 10097 del 28/01/2005, Rv. 231152), secondo cui il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice all'esito dell'udienza preliminare, per il principio di tassatività delle impugnazioni, è inoppugnabile, trattandosi di un atto di mero impulso processuale, diretto a fondare la competenza del giudice del dibattimento a conoscere del merito e di tutte le questioni connesse, tra cui quelle relative alle eventuali eccezioni sollevate nel corso dell'udienza preliminare. Ne consegue che le doglianze sollevate in questa sede dalla difesa possono e devono essere riproposte dinanzi al giudice del dibattimento. 2. Stante la non impugnabilità del decreto ex art. 429 cod. proc. pen., l'odierno ricorso proposto avverso tale atto processuale deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così