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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04756/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 77/ RG 24416 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per evasione, nella forma aggravata dal nesso teleologico, nonostante l'inoffensività della condotta ex art. 49, secondo comma, cod. pen. evidenziata dalla stessa Corte di merito

2. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo non è stato posto con l'atto di appello che ha solo evocato l'applicazione dell'esimente dello stato di necessità, esclusa dalla sentenza impugnata con argomenti non manifestamente illogici (pag. 2) e comunque, anche se minima, l'offensività della condotta illecita è stata accertata.

Il secondo motivo di ricorso si limita a reiterare il contenuto dell'atto di appello senza alcun confronto con le sentenze di merito, soprattutto di quella di primo grado (pagg. 4-5) che nella descrizione del fatto hanno dato conto degli elementi costitutivi dell'aggravante teleologica anche rispetto ad un delitto dichiarato estinto per remissione di querela.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 77/ RG 24416 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per evasione, nella forma aggravata dal nesso teleologico, nonostante l'inoffensività della condotta ex art. 49, secondo comma, cod. pen. evidenziata dalla stessa Corte di merito 2. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo non è stato posto con l'atto di appello che ha solo evocato l'applicazione dell'esimente dello stato di necessità, esclusa dalla sentenza impugnata con argomenti non manifestamente illogici (pag. 2) e comunque, anche se minima, l'offensività della condotta illecita è stata accertata. Il secondo motivo di ricorso si limita a reiterare il contenuto dell'atto di appello senza alcun confronto con le sentenze di merito, soprattutto di quella di primo grado (pagg. 4-5) che nella descrizione del fatto hanno dato conto degli elementi costitutivi dell'aggravante teleologica anche rispetto ad un delitto dichiarato estinto per remissione di querela. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 04756/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris