CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 febbraio 2022
Cassazione n. 05951/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ire [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 10 giugno 2022 il magistrato di sorveglianza di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] per l'ammissione provvisoria alla semilibertà, trattandosi di istanza reiterativa di altra già respinta dal Tribunale di sorveglianza con ordinanza in data 16 febbraio 2022. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento del decreto impugnato. Con l'unico motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 666 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione. L'istanza, depositata il 21 febbraio 2022, aveva ad oggetto la semilibertà surrogatoria, mentre la precedente istanza riguardava la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale; più ampia era la documentazione sul lavoro presentata a sostegno dell'istanza di semilibertà, come diverso era il contributo sull'osservazione della personalità. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Wif [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è stato proposto contro provvedimento non impugnabile e quindi ne va dichiarata l'inammissibilità. La giurisprudenza è consolidata nel senso che i provvedimenti del magistrato di sorveglianza, adottati nell'esercizio del potere giurisdizionale d'urgenza in relazione all'applicazione delle misure alternative, non sono impugnabili, trattandosi di provvedimenti provvisori, destinati a venir meno a seguito del provvedimento di competenza del Tribunale di sorveglianza ( Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Pillai,Rv. 273145;Sez. 1, n. 28035 del 22/06/ 2007, Missanelli, Rv. 236879; Sez. 1, n. 23261 del 02/04/2001, Bellia, Rv. 219175). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,