CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30730/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L... n. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 03/06/2021 della Corte di appello di L'Aquila che, pronunciando sulla sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di tremila euro di ammenda irrogata con sentenza del 14/06/2019 del Tribunale di L'Aquila per il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, a lui ascritto per aver illecitamente gestito rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiale metallico e ferroso, plastica, legno, apparecchiature elettriche fuori uso e veicoli fuori uso, al fine di recuperare parti di essi e trarne un ingiusto vantaggio economico; il fatto è contestato come accertato in L'Aquila il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.1.Con il primo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen., nonché dell'art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 36 del 2003, e il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla durata ultra-annuale del deposito che la Corte di appello ritiene provata in base ad un giudizio di mera "apparenza" e ad una non consentita inversione dell'onere della prova. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha disatteso la rinuncia alla sospensione condizionale della pena concessa in primo grado, richiesta rassegnata in sede di conclusioni scritte, per il sol fatto che essa non costituiva motivo di appello. 2.L'atto di appello deve essere riqualificato come ricorso per cassazione e la sentenza del Tribunale di L'Aquila deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; la sentenza della Corte di appello deve essere annullata perché "inutiliter data". 3.0sserva, al riguardo, il Collegio: 3.1.1a condanna alla pena dell'ammenda inflitta in primo grado non è appellabile (art 593, u.c., cod. proc. pen.); 3.2.nel caso di specie, trattandosi di rifiuti non pericolosi, l'imputato è stato erroneamente condannato alla pena della multa, non contemplata dall'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 (trattandosi di contravvenzione punita con la pena dell'ammenda alternativa a quella dell'arresto), ma ciò non comportava la possibilità di proporre appello avverso la sentenza di primo grado: l'errore materiale nel quale il giudice sia incorso nella qualificazione della pena inflitta non può avere incidenza alcuna sulla individuazione del mezzo d'impugnazione che la legge faccia dipendere dalla natura di detta pena (Sez. 3,n. 40531 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 260649 - 01; Sez. 1, n. 14639 del 28/03/2008, Rv. 239906 - 01; Sez. F, n. 35653 del 30/08/2005, Rv. 232037 - 01; Sez. 6, n. 1644 del 02/12/2002, Rv. 223280 - 01); 3.3.1a Corte di appello avrebbe comunque dovuto trasmettere gli atti alla Corte di cassazione secondo quanto prevede l'art. 568, u.c., cod. proc. pen. invece di pronunciarsi sull'appello; 3.4.secondo gli arresti di Sez. U, n. 45371 del 31 ottobre 2001, Bonaventura, Rv. 220221 e della coeva Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA], n.m., «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "volluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (da ultimo, nello stesso senso, Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280158 - 01; Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Rv. 276934 - 01; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Rv. 273738). Alla Corte di cassazione, quale giudice competente, in questo caso, a conoscere dell'impugnazione, è riservata ogni valutazione sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa, alla luce dei motivi per i quali il ricorso per Cassazione è tassativamente consentito (cfr. sul punto, in motivazione, le sentenze testé citate). 3.5.sicché la sentenza del giudice d'appello che si sia erroneamente pronunciato sul gravame contro una sentenza inappellabile, poiché "inutiliter data", deve essere annullata senza rinvio con conseguente necessità di una pronuncia della Corte di cassazione sull'originario gravame, da qualificarsi come ricorso (Sez. 5, n. 13905 del 08/02/2017, Rv. 269597 - 01; Sez. 5, n. 43358 del 19/10/2010, Rv. 248780 - 01; Sez. 5, 4016 del 19/09/2000, Rv. 217738 - 01); 3.6.orbene, l'imputato aveva dedotto: a) la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, il travisamento della prova e l'erronea qualificazione come rifiuti dei materiali depositati sul terreno (primo motivo); b) l'inosservanza e l'erronea applicazione degli adt. 256, d.lgs. n. 152 del 2006, e 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 36 del 2003 (secondo motivo); c) l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen.; d) l'erronea applicazione della multa al posto dell'ammenda; 3.7.1a non manifesta infondatezza dell'ultimo motivo che deduce l'illegalità della pena irrogata dal tribunale giova alla corretta instaurazione del rapporto processuale di impugnazione e alla rilevazione della prescrizione maturata nelle more della definizione dell'odierno ricorso;3.8.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e, riqualificato come ricorso per cassazione l'atto di appello, deve essere annullata anche la sentenza del 14/06/2019 del Tribunale di L'Aquila perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, riqualificato l'atto di appello come ricorso per cassazione, annulla la sentenza del 14/06/2019 del Tribunale di L'Aquila perché il reato è estinto per