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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33672/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGiulio Monferini, che ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso; udito per la parte civile l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il qualesi riporta alla memoria depositata; conclusioni e nota spese in atti; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi al ricorso, chiede l'annullamento della sentenza; l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non conclude in relazione al presente procedimento e insiste per l'istanza di restituzione in termini fissata al ruolo di camera dell'odierna udienza.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 4 giugno 2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di diffamazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di 900,00 euro di multa, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, da determinarsi in sede civile.

Il Tribunale, pronunciando sull’appello proposto dalla parte civile e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, ha ritenuto che l’espressione pronunciata nei confronti della persona offesa dall’imputato mentre era al telefono e in presenza di più persone, in quanto intrinsecamente offensiva, eccedesse dai limiti della critica politica.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura.

2.1. Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione all’art. 598-bis cod. proc. pen.

Il ricorrente rileva che l’udienza fissata per la trattazione del giudizio di appello avrebbe dovuto svolgersi in camera di consiglio, non essendo pervenuta nel termine alcuna istanza di trattazione orale.

Tuttavia, all’udienza fissata, il difensore della parte civile era comparso asserendo di aver depositato istanza di trattazione in presenza che esibiva.

Il Tribunale, avuta la presenza uno dei due difensori di fiducia dell’imputato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva disposto la trattazione orale e al termine della discussione aveva pronunciato la sentenza.

Ciò avrebbe determinato la lesione dei diritti di difesa, con conseguente nullità assoluta della sentenza impugnata, atteso che né l’altro difensore, né l’imputato avevano potuto partecipare all’udienza.

2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione non essendosi il Tribunale confrontato con la sentenza di primo grado, che aveva evidenziato il significato metaforico del termine pronunciato dall’imputato e il riferimento di tale espressione non alla persona offesa, ma alla sua condotta politica, per stigmatizzarne i comportamenti ondivaghi.

Avrebbe altresì trascurato il contesto prettamente politico in cui il fatto si inseriva.

2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di violazione di legge, in quanto non sarebbe stato integrato il requisito della “comunicazione con più persone”. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pronunciato l’espressione incriminata mentre parlava al telefono con un solo interlocutore, e del tutto occasionalmente era stato udito da altre persone.

Inoltre, mancherebbe l’accertamento in ordine alla consapevolezza dell’imputato che le persone presenti, le quali erano impegnate in altre conversazioni, potessero udire l’espressione pronunciata.

2.4. Il quarto motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non avendo il Tribunale spiegato le ragioni del diniego pur a fronte della incensuratezza, dell’età avanzata dell’imputato e del suo comportamento processuale.

3. La parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria in data 15 settembre 2025, nella quale ha dedotto l’infondatezza del primo motivo di ricorso in quanto – come affermato dalla giurisprudenza di legittimità –nel caso di trattazione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, anche in assenza di una richiesta di trattazione orale, ove tutte le parti compaiano in udienza e, a seguito di provvedimento di trasformazione del rito da cartolare in orale, concludano oralmente, non è integrata alcuna ipotesi di nullità per violazione del diritto di difesa.

Nel caso in esame, non solo il difensore dell’imputato aveva tempestivamente depositato note difensive, ma era altresì presente in udienza e nulla aveva eccepito al riguardo, sicché non vi sarebbe stata alcuna violazione del diritto di difesa.

Quanto agli altri motivi di ricorso, la memoria ne ha rilevato l’infondatezza in ragione della completezza e correttezza delle valutazioni espresse dal Tribunale, anche alla luce degli esiti dell’istruttoria dibattimentale svolta.

4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va accolto nei limiti di seguito precisati.

2. Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 598-bis cod. proc. pen., è infondato.

2.1. Va premesso che l’appello proposto dalla parte civile risulta antecedente al 30 giugno 2024, sicché trova applicazione la disciplina emergenziale dettata dall’art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4, e 7, d.l. n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del 2020, in forza dell’art. 94, d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dall’art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022.

Nel caso di specie, dalla consultazione del fascicolo –cui la Corte ha accesso in ragione del carattere processuale della censura –risulta che il Tribunale aveva emesso il decreto di citazione in appello (in data 15.2.2024) indicando la trattazione camerale senza partecipazione delle parti, con l’avviso della facoltà di richiedere la trattazione orale.

La parte civile aveva presentato tempestiva istanza in tal senso, documentata in atti; non risulta invece se tale richiesta sia stata notificata ai difensori dell’imputato.

In ogni caso, dal verbale dell’udienza svoltasi in data 4 giugno 2024 emerge che alla stessa era presente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, il quale rappresentava di aver avanzato istanza di trattazione in presenza, esibendone copia; era altresì presente uno dei due difensori di fiducia dell’imputato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale concludeva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

2.2. Ritiene il Collegio che alcuna nullità si sia nella specie verificata, dovendo trovare applicazione il principio, già affermato da questa Corte, per cui nell’ipotesi in cui il decreto di citazione in appello ex art. 601 cod. proc. pen., per la trattazione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti ex 598-bis cod. proc. pen., sia correttamente formulato e tempestivamente notificato, pur in assenza di una richiesta di trattazione orale, se tutte le parti compaiono in udienza e concludono oralmente, a seguito del provvedimento del giudice che dispone di procedersi in tale forma, non è integrata alcuna nullità, in quanto la celebrazione partecipata in presenza garantisce maggiormente l'imputato rispetto al rito camerale non partecipato, non implicando alcun pregiudizio del diritto della difesa (Sez. 5, n. 33065 del 05/06/2024, S., Rv. 286935 –01).

Tale conclusione si impone tanto più nel caso in esame, nel quale non solo il difensore dell’imputato comparso in udienza non ha sollevato alcuna eccezione, rassegnando le conclusioni nel merito, ma in precedenza aveva tempestivamente depositato una memoria svolgendo le proprie difese.

3. Il secondo motivo è fondato nei termini di seguito precisati, con assorbimento delle restanti censure.

3.1. La vicenda in esame si caratterizza per avere il Giudice di pace assolto l’imputato dal reato di diffamazione nei confronti della persona offesa, avendo ritenuto, sulla base delle dichiarazioni dei testi sentiti in dibattimento, che l’espressione incriminata fosse stata utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una riunione politica, svoltasi in un momento di crisi dell’amministrazione comunale conseguente alle dimissioni del sindaco di [OSCURATO:PERSONA], intendendo esprimere attraverso una metafora il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] quale esponente politico voltagabbana, pronta a cambiare schieramento.

La sentenza di primo grado aveva pertanto ritenuto che l’espressione incriminata fosse stata utilizzata in senso esclusivamente politico, costituendo perciò esercizio del diritto di critica politica, scriminato ex art. 51 cod. pen.

Diversamente, il Tribunale, decidendo sull’appello proposto dalla parte civile e dal Pubblico ministero, è pervenuto ad una conclusione opposta, ritenendo che l’appellativo utilizzato non fosse strettamente connesso all’attività politica della persona offesa e condannando [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascritto.

3.2. Emerge chiaramente che, nel pervenire al ribaltamento della decisione di primo grado, il Tribunale ha apertamente disatteso la norma dettata dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che, introdotta dall’art. 1, comma 58, della legge n. 103 del 2017 per codificare un principio di fonte giurisprudenziale, prevede che «nel caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».

La necessità di procedere alla rinnovazione dell’esame delle fonti di prova dichiarative rinviene il suo fondamento nel rispetto dei principi della CEDU, nonché nell’esigenza di escludere che il dubbio in ordine alla colpevolezza dell’imputato possa ritenersi superato senza che il giudice d’appello abbia provveduto a riassumere la prova, in attuazione dei canoni di oralità ed immediatezza (Sez.

U.n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785).

Tale principio, come noto, è stato ritenuto operante anche laddove l'appello sia stato proposto dalla parte civile, essendosi affermato che giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489 –01).

Quanto all’ambito entro il quale opera l’obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che per «motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa» devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell’attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una “diversa interpretazione” delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un fatto non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l’interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull’approccio valutativo del giudice, anch’esso pertanto mediato (ex plurimis: Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 -01; Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, 0., Rv. 276987 - 01; Sez. 5, n. 53415 del 18/06/2018, Boggi, Rv. 274593 -01).

3.3. Benché nella specie la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non sia stata espressamente dedotta con il ricorso per cassazione, tuttavia, il Collegio ritiene di dare continuità a quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale è rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione l’omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello, il quale abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato l’imputato – sia p ure ai soli effetti civili – sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, dal momento che la regola processuale posta dall’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell’ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge, essendo tale regola processuale espressione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio e perciò di un principio fondamentale immanente nel nostro sistema processualepenale (Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023, Valoncini, Rv. 285264 – 01; Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, A., Rv. 281661 –

01. In senso difforme, Sez. 5, n. 46855 del 11/11/2022, Cosimo, Rv. 283879; Sez. 3, n. 9128 del 08/01/2025, S., Rv. 287682 -01).

La violazione di tale regola comporta che nel caso in esame l’imputato è stato illegittimamente privato del diritto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che gli spettava.

4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, con rin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGiulio Monferini, che ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso; udito per la parte civile l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il qualesi riporta alla memoria depositata; conclusioni e nota spese in atti; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi al ricorso, chiede l'annullamento della sentenza; l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non conclude in relazione al presente procedimento e insiste per l'istanza di restituzione in termini fissata al ruolo di camera dell'odierna udienza. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 4 giugno 2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di diffamazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di 900,00 euro di multa, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, da determinarsi in sede civile. Il Tribunale, pronunciando sull’appello proposto dalla parte civile e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, ha ritenuto che l’espressione pronunciata nei confronti della persona offesa dall’imputato mentre era al telefono e in presenza di più persone, in quanto intrinsecamente offensiva, eccedesse dai limiti della critica politica. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione all’art. 598-bis cod. proc. pen. Il ricorrente rileva che l’udienza fissata per la trattazione del giudizio di appello avrebbe dovuto svolgersi in camera di consiglio, non essendo pervenuta nel termine alcuna istanza di trattazione orale. Tuttavia, all’udienza fissata, il difensore della parte civile era comparso asserendo di aver depositato istanza di trattazione in presenza che esibiva. Il Tribunale, avuta la presenza uno dei due difensori di fiducia dell’imputato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva disposto la trattazione orale e al termine della discussione aveva pronunciato la sentenza. Ciò avrebbe determinato la lesione dei diritti di difesa, con conseguente nullità assoluta della sentenza impugnata, atteso che né l’altro difensore, né l’imputato avevano potuto partecipare all’udienza. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione non essendosi il Tribunale confrontato con la sentenza di primo grado, che aveva evidenziato il significato metaforico del termine pronunciato dall’imputato e il riferimento di tale espressione non alla persona offesa, ma alla sua condotta politica, per stigmatizzarne i comportamenti ondivaghi. Avrebbe altresì trascurato il contesto prettamente politico in cui il fatto si inseriva. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di violazione di legge, in quanto non sarebbe stato integrato il requisito della “comunicazione con più persone”. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pronunciato l’espressione incriminata mentre parlava al telefono con un solo interlocutore, e del tutto occasionalmente era stato udito da altre persone. Inoltre, mancherebbe l’accertamento in ordine alla consapevolezza dell’imputato che le persone presenti, le quali erano impegnate in altre conversazioni, potessero udire l’espressione pronunciata. 2.4. Il quarto motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non avendo il Tribunale spiegato le ragioni del diniego pur a fronte della incensuratezza, dell’età avanzata dell’imputato e del suo comportamento processuale. 3. La parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria in data 15 settembre 2025, nella quale ha dedotto l’infondatezza del primo motivo di ricorso in quanto – come affermato dalla giurisprudenza di legittimità –nel caso di trattazione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, anche in assenza di una richiesta di trattazione orale, ove tutte le parti compaiano in udienza e, a seguito di provvedimento di trasformazione del rito da cartolare in orale, concludano oralmente, non è integrata alcuna ipotesi di nullità per violazione del diritto di difesa. Nel caso in esame, non solo il difensore dell’imputato aveva tempestivamente depositato note difensive, ma era altresì presente in udienza e nulla aveva eccepito al riguardo, sicché non vi sarebbe stata alcuna violazione del diritto di difesa. Quanto agli altri motivi di ricorso, la memoria ne ha rilevato l’infondatezza in ragione della completezza e correttezza delle valutazioni espresse dal Tribunale, anche alla luce degli esiti dell’istruttoria dibattimentale svolta. 4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei limiti di seguito precisati. 2. Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 598-bis cod. proc. pen., è infondato. 2.1. Va premesso che l’appello proposto dalla parte civile risulta antecedente al 30 giugno 2024, sicché trova applicazione la disciplina emergenziale dettata dall’art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4, e 7, d.l. n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del 2020, in forza dell’art. 94, d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dall’art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022. Nel caso di specie, dalla consultazione del fascicolo –cui la Corte ha accesso in ragione del carattere processuale della censura –risulta che il Tribunale aveva emesso il decreto di citazione in appello (in data 15.2.2024) indicando la trattazione camerale senza partecipazione delle parti, con l’avviso della facoltà di richiedere la trattazione orale. La parte civile aveva presentato tempestiva istanza in tal senso, documentata in atti; non risulta invece se tale richiesta sia stata notificata ai difensori dell’imputato. In ogni caso, dal verbale dell’udienza svoltasi in data 4 giugno 2024 emerge che alla stessa era presente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, il quale rappresentava di aver avanzato istanza di trattazione in presenza, esibendone copia; era altresì presente uno dei due difensori di fiducia dell’imputato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale concludeva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. 2.2. Ritiene il Collegio che alcuna nullità si sia nella specie verificata, dovendo trovare applicazione il principio, già affermato da questa Corte, per cui nell’ipotesi in cui il decreto di citazione in appello ex art. 601 cod. proc. pen., per la trattazione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti ex 598-bis cod. proc. pen., sia correttamente formulato e tempestivamente notificato, pur in assenza di una richiesta di trattazione orale, se tutte le parti compaiono in udienza e concludono oralmente, a seguito del provvedimento del giudice che dispone di procedersi in tale forma, non è integrata alcuna nullità, in quanto la celebrazione partecipata in presenza garantisce maggiormente l'imputato rispetto al rito camerale non partecipato, non implicando alcun pregiudizio del diritto della difesa (Sez. 5, n. 33065 del 05/06/2024, S., Rv. 286935 –01). Tale conclusione si impone tanto più nel caso in esame, nel quale non solo il difensore dell’imputato comparso in udienza non ha sollevato alcuna eccezione, rassegnando le conclusioni nel merito, ma in precedenza aveva tempestivamente depositato una memoria svolgendo le proprie difese. 3. Il secondo motivo è fondato nei termini di seguito precisati, con assorbimento delle restanti censure. 3.1. La vicenda in esame si caratterizza per avere il Giudice di pace assolto l’imputato dal reato di diffamazione nei confronti della persona offesa, avendo ritenuto, sulla base delle dichiarazioni dei testi sentiti in dibattimento, che l’espressione incriminata fosse stata utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una riunione politica, svoltasi in un momento di crisi dell’amministrazione comunale conseguente alle dimissioni del sindaco di [OSCURATO:PERSONA], intendendo esprimere attraverso una metafora il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] quale esponente politico voltagabbana, pronta a cambiare schieramento. La sentenza di primo grado aveva pertanto ritenuto che l’espressione incriminata fosse stata utilizzata in senso esclusivamente politico, costituendo perciò esercizio del diritto di critica politica, scriminato ex art. 51 cod. pen. Diversamente, il Tribunale, decidendo sull’appello proposto dalla parte civile e dal Pubblico ministero, è pervenuto ad una conclusione opposta, ritenendo che l’appellativo utilizzato non fosse strettamente connesso all’attività politica della persona offesa e condannando [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascritto. 3.2. Emerge chiaramente che, nel pervenire al ribaltamento della decisione di primo grado, il Tribunale ha apertamente disatteso la norma dettata dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che, introdotta dall’art. 1, comma 58, della legge n. 103 del 2017 per codificare un principio di fonte giurisprudenziale, prevede che «nel caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». La necessità di procedere alla rinnovazione dell’esame delle fonti di prova dichiarative rinviene il suo fondamento nel rispetto dei principi della CEDU, nonché nell’esigenza di escludere che il dubbio in ordine alla colpevolezza dell’imputato possa ritenersi superato senza che il giudice d’appello abbia provveduto a riassumere la prova, in attuazione dei canoni di oralità ed immediatezza (Sez. U.n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785). Tale principio, come noto, è stato ritenuto operante anche laddove l'appello sia stato proposto dalla parte civile, essendosi affermato che giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489 –01). Quanto all’ambito entro il quale opera l’obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che per «motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa» devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell’attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una “diversa interpretazione” delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un fatto non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l’interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull’approccio valutativo del giudice, anch’esso pertanto mediato (ex plurimis: Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 -01; Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, 0., Rv. 276987 - 01; Sez. 5, n. 53415 del 18/06/2018, Boggi, Rv. 274593 -01). 3.3. Benché nella specie la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non sia stata espressamente dedotta con il ricorso per cassazione, tuttavia, il Collegio ritiene di dare continuità a quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale è rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione l’omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello, il quale abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato l’imputato – sia p ure ai soli effetti civili – sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, dal momento che la regola processuale posta dall’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell’ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge, essendo tale regola processuale espressione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio e perciò di un principio fondamentale immanente nel nostro sistema processualepenale (Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023, Valoncini, Rv. 285264 – 01; Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, A., Rv. 281661 – 01. In senso difforme, Sez. 5, n. 46855 del 11/11/2022, Cosimo, Rv. 283879; Sez. 3, n. 9128 del 08/01/2025, S., Rv. 287682 -01). La violazione di tale regola comporta che nel caso in esame l’imputato è stato illegittimamente privato del diritto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che gli spettava. 4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, con rin
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