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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 09436/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLI; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 18 novembre 2021, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione di cui al capo b) ad anno 1 di reclusione ed C 300,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato con ricorso del proprio difensore lamentando violazione del divieto di reformatio in pejus per l'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale già concesso in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento in appello per motivi non consentiti.

Ed invero secondo il costante insegnamento di questa corte in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2,.n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01)..

E nel caso in esame alcuno dei motivi proponibili appare essere stato prospettato posto che la sospensione condizionale della pena risulta concessa anche in appello con l'ordinanza di correzione del dispositivo adottata dalla corte di appello il 17 maggio 2022.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 27 gennaio 2023 i [OSCURATO:PERSONA]. i ^ rKitate(C [OSCURATO:PERSONA] Sergi eltrani [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLI; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 18 novembre 2021, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione di cui al capo b) ad anno 1 di reclusione ed C 300,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato con ricorso del proprio difensore lamentando violazione del divieto di reformatio in pejus per l'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale già concesso in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento in appello per motivi non consentiti. Ed invero secondo il costante insegnamento di questa corte in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2,.n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01).. E nel caso in esame alcuno dei motivi proponibili appare essere stato prospettato posto che la sospensione condizionale della pena risulta concessa anche in appello con l'ordinanza di correzione del dispositivo adottata dalla corte di appello il 17 maggio 2022. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 27 gennaio 2023 i [OSCURATO:PERSONA]. i ^ rKitate(C [OSCURATO:PERSONA] Sergi eltrani [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09436/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris