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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025

Cassazione n. 34358/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Ord. n.sez.13275/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 18798/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza di Spoleto; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34358/2025 Roma, lì, 21/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso in data 14 febbraio 2025 il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha respinto la richiesta avanzata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] per essere autorizzato a ricevere dal proprio legale un codice penale e di procedura penale, trattandosi di una modalità non conforme alle disposizioni relative all'acquisto di libri.

2. Avverso il decreto, interpretato come rigetto di un reclamo, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, con i quali deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'errata qualificazione del reclamo come generico anziché giurisdizionale, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., con conseguente vizio procedurale, per la non comprensibilità del provvedimento a causa della sua stesura manoscritta, e per la sua manifesta illogicità, essendo la decisione in contrasto con quella, di segno opposto, adottata dalla Corte di appello di Messina, che ha autorizzato una simile consegna, ed essendo erronea sia la qualificazione del codice come un libro, sia il riferimento alla sua provenienza da un soggetto terzo, trattandosi di testi non acquistabili mediante il mod. 393, in quanto non reperibili dall'impresa di mantenimento, e da qualificare come corrispondenza di natura processuale, intercorrente tra il detenuto e il suo difensore, sulla quale, peraltro, il detenuto stesso ha autorizzato il controllo di censura.

2.1. In data 15/09/2025 il ricorrente ha depositato una memoria, con cui ribadisce la fondatezza dei motivi del ricorso, in particolare quanto alla qualificabilità del reclamo come giurisdizionale.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché prospetta enunciati ermeneutici in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, e doglianze manifestamente infondate.

La doglianza circa la asserita qualificazione dell'istanza come un reclamo generico è manifestamente infondata, perché il ricorrente non ha proposto al magistrato di sorveglianza alcuna impugnazione, bensì ha avanzato la richiesta di ricevere un testo giuridico, ovvero un codice penale e di procedura penale, non mediante il suo acquisto, bensì mediante invio da parte del proprio difensore.

Tale provvedimento, emesso dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., non è impugnabile, non essendo previsto alcun mezzo di impugnazione.

In particolare non è ammesso il reclamo giurisdizionale, non essendo violato alcun diritto soggettivo, dal momento che il testo in questione non è equiparabile ad un documento processuale né ad una corrispondenza con il proprio legale, benché il detenuto, nella richiesta di autorizzazione presentata alla Corte di appello di Messina, abbia fatto riferimento all'art. 18-ter Ord. pen., né è consentito il reclamo ai sensi dell'art. 14-ter Ord. pen. o ai sensi dell'art. 71-ter Ord. pen., non trattandosi, come detto, di un provvedimento attinente al diritto a ricevere la corrispondenza, bensì di un provvedimento che applica il divieto di ricevere testi e libri con modalità diverse dall'acquisto diretto.

Il provvedimento impugnato, pertanto, ha una natura solo amministrativa, in quanto attiene alle modalità di esercizio del diritto all'acquisto e alla ricezione di testi, non impugnabile con il ricorso in cassazione, avendo questa Corte stabilito, peraltro con riferimento ad un provvedimento adottato a seguito di un reclamo, che «E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulla modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenza di ordine e disciplina interna» (Sez.1, n. 37298 del 24/06/2021, Rv. 282010).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Ord. n.sez.13275/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 18798/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza di Spoleto; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34358/2025 Roma, lì, 21/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 14 febbraio 2025 il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha respinto la richiesta avanzata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] per essere autorizzato a ricevere dal proprio legale un codice penale e di procedura penale, trattandosi di una modalità non conforme alle disposizioni relative all'acquisto di libri. 2. Avverso il decreto, interpretato come rigetto di un reclamo, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, con i quali deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'errata qualificazione del reclamo come generico anziché giurisdizionale, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., con conseguente vizio procedurale, per la non comprensibilità del provvedimento a causa della sua stesura manoscritta, e per la sua manifesta illogicità, essendo la decisione in contrasto con quella, di segno opposto, adottata dalla Corte di appello di Messina, che ha autorizzato una simile consegna, ed essendo erronea sia la qualificazione del codice come un libro, sia il riferimento alla sua provenienza da un soggetto terzo, trattandosi di testi non acquistabili mediante il mod. 393, in quanto non reperibili dall'impresa di mantenimento, e da qualificare come corrispondenza di natura processuale, intercorrente tra il detenuto e il suo difensore, sulla quale, peraltro, il detenuto stesso ha autorizzato il controllo di censura. 2.1. In data 15/09/2025 il ricorrente ha depositato una memoria, con cui ribadisce la fondatezza dei motivi del ricorso, in particolare quanto alla qualificabilità del reclamo come giurisdizionale. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché prospetta enunciati ermeneutici in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, e doglianze manifestamente infondate. La doglianza circa la asserita qualificazione dell'istanza come un reclamo generico è manifestamente infondata, perché il ricorrente non ha proposto al magistrato di sorveglianza alcuna impugnazione, bensì ha avanzato la richiesta di ricevere un testo giuridico, ovvero un codice penale e di procedura penale, non mediante il suo acquisto, bensì mediante invio da parte del proprio difensore. Tale provvedimento, emesso dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., non è impugnabile, non essendo previsto alcun mezzo di impugnazione. In particolare non è ammesso il reclamo giurisdizionale, non essendo violato alcun diritto soggettivo, dal momento che il testo in questione non è equiparabile ad un documento processuale né ad una corrispondenza con il proprio legale, benché il detenuto, nella richiesta di autorizzazione presentata alla Corte di appello di Messina, abbia fatto riferimento all'art. 18-ter Ord. pen., né è consentito il reclamo ai sensi dell'art. 14-ter Ord. pen. o ai sensi dell'art. 71-ter Ord. pen., non trattandosi, come detto, di un provvedimento attinente al diritto a ricevere la corrispondenza, bensì di un provvedimento che applica il divieto di ricevere testi e libri con modalità diverse dall'acquisto diretto. Il provvedimento impugnato, pertanto, ha una natura solo amministrativa, in quanto attiene alle modalità di esercizio del diritto all'acquisto e alla ricezione di testi, non impugnabile con il ricorso in cassazione, avendo questa Corte stabilito, peraltro con riferimento ad un provvedimento adottato a seguito di un reclamo, che «E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulla modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenza di ordine e disciplina interna» (Sez.1, n. 37298 del 24/06/2021, Rv. 282010). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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