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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024

Cassazione n. 00911/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, inerente il rigetto delle doglianze inerenti la perdita della qualità di legale rappresentante di AK & [OSCURATO:PERSONA] (come indicata nel capo di imputazione), non è consentito e sarebbe comunque manifestamente infondato, perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e correttamente disattese, anche in via implicita, dalla Corte di merito (cfr. pp. 2-3, in tema di sicura riconducibilità al ricorrente, comunque dominus dei soggetti imprenditoriali operanti nel fondo, della condotta ascritta in imputazione, senza lesione del diritto di difesa); considerato che il secondo e il quinto motivo di ricorso, che eccepiscono vizi di motivazione, non sono consentiti, ai sensi dell'art. 39-bis, d.lgs. n. 274 del 2000; considerato che il terzo motivo di ricorso, in tema di difetto di rituale querela, è manifestamente infondato, poiché l'istanza di punizione, come emerge dalla sentenza impugnata e dallo stesso atto di impugnazione, indicava chiaramente nella persona del ricorrente il proprio destinatario, anche a prescindere dalla titolarità di cariche sociali; considerato che il quarto motivo di ricorso, in tema di violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, dato che, con l'affermazione di responsabilità (quale ex amministratore di AK & Partners e poi quale amministratore di Mediaest e comunque quale materiale detentore del terreno in locazione), il suddetto precetto può ritenersi violato solo nel caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, quando non sia possibile individuare un nucleo comune nei fatti diversi nei loro elementi essenziali in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità tra loro, così da determinare una incertezza sull'oggetto della imputazione, di modo che l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione di non potersi difendere sul punto (cfr. ex pluribus, Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617; Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477; Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 276955); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] cAr9cF PRA [OSCURATO:PERSONA], iite

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, inerente il rigetto delle doglianze inerenti la perdita della qualità di legale rappresentante di AK & [OSCURATO:PERSONA] (come indicata nel capo di imputazione), non è consentito e sarebbe comunque manifestamente infondato, perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e correttamente disattese, anche in via implicita, dalla Corte di merito (cfr. pp. 2-3, in tema di sicura riconducibilità al ricorrente, comunque dominus dei soggetti imprenditoriali operanti nel fondo, della condotta ascritta in imputazione, senza lesione del diritto di difesa); considerato che il secondo e il quinto motivo di ricorso, che eccepiscono vizi di motivazione, non sono consentiti, ai sensi dell'art. 39-bis, d.lgs. n. 274 del 2000; considerato che il terzo motivo di ricorso, in tema di difetto di rituale querela, è manifestamente infondato, poiché l'istanza di punizione, come emerge dalla sentenza impugnata e dallo stesso atto di impugnazione, indicava chiaramente nella persona del ricorrente il proprio destinatario, anche a prescindere dalla titolarità di cariche sociali; considerato che il quarto motivo di ricorso, in tema di violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, dato che, con l'affermazione di responsabilità (quale ex amministratore di AK & Partners e poi quale amministratore di Mediaest e comunque quale materiale detentore del terreno in locazione), il suddetto precetto può ritenersi violato solo nel caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, quando non sia possibile individuare un nucleo comune nei fatti diversi nei loro elementi essenziali in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità tra loro, così da determinare una incertezza sull'oggetto della imputazione, di modo che l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione di non potersi difendere sul punto (cfr. ex pluribus, Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617; Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477; Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 276955); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] cAr9cF PRA [OSCURATO:PERSONA], iite
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