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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15243/2026

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ANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di truffa e ricettazione, denunciando sotto vari profili la mancata prova del contributo concorsuale del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, valorizzando, ai fini dell'affermazione di responsabilità, una pluralità di elementi, tra cui la circostanza che l'imputato avesse fatto da tramite per la stipulazione dell'accordo truffaldino senza alcun apparente compenso o utilità, che fosse sempre stato presente a tutti gli incontri svolti tra le parti e non avesse fornito alcuna versione alternativa dei fatti oggetto del presente procedimento (sul punto, si vedano le pagg. 7-8 della sentenza impugnata) che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia l'eccessività della pena, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente e specificamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pagg. 5-6), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione 2di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (la quale, nel disattendere le censure difensive, ha valorizzato il valore dei beni sottratti, nonché le modalità della condotta e il casellario giudiziario dell'imputato), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia l'omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non è consentito in sede di legittimità in quanto afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, sul punto, pag.10); [OSCURATO:PERSONA] che il quarto e il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi manifestamente infondati poiché denunciano una asserita mancanza della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, il quale, di contro, lungi dall'essere meramente reiterativo di considerazioni già spese dal giudice di primo grado, ha fornito congrua motivazione circa gli elementi da cui desumere la sussistenza del dolo nella ricettazione (sul punto, si veda pag.11); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di truffa e ricettazione, denunciando sotto vari profili la mancata prova del contributo concorsuale del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, valorizzando, ai fini dell'affermazione di responsabilità, una pluralità di elementi, tra cui la circostanza che l'imputato avesse fatto da tramite per la stipulazione dell'accordo truffaldino senza alcun apparente compenso o utilità, che fosse sempre stato presente a tutti gli incontri svolti tra le parti e non avesse fornito alcuna versione alternativa dei fatti oggetto del presente procedimento (sul punto, si vedano le pagg. 7-8 della sentenza impugnata) che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia l'eccessività della pena, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente e specificamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pagg. 5-6), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione 2di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (la quale, nel disattendere le censure difensive, ha valorizzato il valore dei beni sottratti, nonché le modalità della condotta e il casellario giudiziario dell'imputato), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia l'omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non è consentito in sede di legittimità in quanto afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, sul punto, pag.10); [OSCURATO:PERSONA] che il quarto e il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi manifestamente infondati poiché denunciano una asserita mancanza della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, il quale, di contro, lungi dall'essere meramente reiterativo di considerazioni già spese dal giudice di primo grado, ha fornito congrua motivazione circa gli elementi da cui desumere la sussistenza del dolo nella ricettazione (sul punto, si veda pag.11); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
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