CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 31991/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31223-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 5561/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 414 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Roma, sezione lavoro, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], già amministratore della disciolta [OSCURATO:SOCIETA]., per sentirli condannare al pagamento in suo favore della somma di € 25.822,84 a fronte di una serie di prestazioni lavorative rese a partire dal 1993. Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo la riassunzione del giudizio, rigettava la domanda, con sentenza n. 729/2014, ritenendo prescritto il diritto di credito azionato dal Gargano. Quest’ultimo interponeva appello avverso la decisione di prime cure e la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, n. 5561/2021, resa nella resistenza degli appellati, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 414 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Roma, sezione lavoro, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], già amministratore della disciolta [OSCURATO:SOCIETA]., per sentirli condannare al pagamento in suo favore della somma di € 25.822,84 a fronte di una serie di prestazioni lavorative rese a partire dal 1993. Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo la riassunzione del giudizio, rigettava la domanda, con sentenza n. 729/2014, ritenendo prescritto il diritto di credito azionato dal Gargano. Quest’ultimo interponeva appello avverso la decisione di prime cure e la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, n. 5561/2021, resa nella resistenza degli appellati, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia erroneamente fatto decorrere il termine di prescrizione del diritto di credito dal 1993 anziché dal 1999, data in cui si sarebbe ultimata la sua prestazione. Conil secondo motivo , il ricorrente si duole dell’omesso esame delle cartoline postali relative alla raccomandata di messa in mora che il Gargano avrebbe inviato nel giugno 2003. Con il terzo motivo, il ricorrente contesta la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito. Le tre censure, che si contraddistinguono per la veemenza verbale con cui esse sono formulate, sono inammissibili. La Corte di Appello ha infatti dato atto che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il procuratore delle odierne parti intimate aveva contestato le cartoline di ricezione della raccomandata del giugno 2003, in quanto illeggibili, e che “… non risultano, nonostante le affermazioni dell’appellante, essere mai state prodotte (e neppure esibite) in originale – nep pure in questa sede – le contestate ricevute di spedizione e ricevimento della richiamata raccomandata” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). In aggiunta, la Corte distrettuale ha evidenziato che la deduzione secondo la quale l’attività del Gargano si sarebbe esaurita nel 1999, e non nel 1993, costituisce una “nuova argomentazione” (cfr. pag. 4), proposta solo in appello, in ogni caso “… sfornita di prova oltre che non rilevate in primo grado e per tale motivo estranee alle motivazioni della sentenza gravata” (cfr. pag. 5). La Corte di merito, dunque, ha ravvisato la novità dell’argomento, in quanto mai proposto in prime cure. Infine, la Corte capitolina ha affermato che, “… anche nel merito, le rivendicazioni dell’appellante sono infondate in ragione dell’oggetto delle pretese avanzate. Infatti nel ricorso introduttivo e negli scritti difensivi chiede il pagamento delle prestazioni svolte quale rappresentante – procacciatore di affari, per conto di [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] e dunque in forza di un rapporto di lavoro con la società (peraltro cancellata dal registro delle imprese in data 29 dicembre 2004 con conseguente estinzione) e conseguentemente la condanna della Società e dell’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] in proprio al pagamento delle somme esposte in narrativa ed alla morte di quest’ultimo, direttamente agli eredi senza specificarne le ragioni né a che titolo non risultando provata la domanda. Non è stata infatti fornita alcuna prova del presunto accordo contrattuale sulla esistenza di un mandato di rappresentante –procacciatore di affari né sulla effettiva esecuzione dello stesso e neppure di un accordo economico sulla quantificazione del pagamento delle prestazioni asseritamente rese” (cfr. pag. 5). Di conseguenza, il Gargano aveva proposto contro gli eredi dell’amministratore una domanda di pagamento fondata su un rapporto contrattuale asseritamente esistente con la società –e non, dunque, con l’amministratore in proprio– senza specificare a quale tito lo i predetti eredi sarebbero stati tenuti a rispondere delle obbligazioni relative a detto rapporto, e comunque senza fornire alcuna prova né della sua esistenza, né dello svolgimento delle prestazioni indicate in atti, né dell’esistenza di un qualsiasi accordo sul compenso dovuto a fronte delle stesse. Le plurime rationes indicate dalla Corte di Appello non risultano adeguatamente attinte dai motivi di ricorso, con i quali il ricorrente si limita ad invocare un inammissibile riesame del merito della vicenda, senza confrontarsi con il principio secondo cui il motivo di ricorso non può risolversi nella mera istanza di una rivalutazione del fatto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790). Il ricorrente, infatti, non dimostra di aver prodotto in atti del giudizio di merito le ricevute di invio e ricezione della raccomandata del 2003, né di aver indicato fonti di prova a sostegno della propria domanda, né specifica in base a quale titolo gli eredi dell’amministratore unico di una società di capitali sarebbero responsabili delle obbligazioni nascenti da un rapporto del quale sarebbe stata parte la società”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. Il ricorso va di conseguenza dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenz a dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,