CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 27779/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 28 marzo 2025, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti di cui alle due sentenze meglio specificate nel provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e a vizio di motivazione, si lamenta che il giudice di merito non ha tenuto conto degli indici rivelatori dell'unico disegno; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal Giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il Giudice a quo ha specificamente motivato su tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso (diversa epoca di commissione dei fatti, distanza temporale significativa tra l'uno e l'altro, modalità di commissione differente, monosoggettiva o plurisoggettiva, luoghi di consumazione pure differenti); ha evidenziato l'assenza di elementi specifici dotati di significativo valore probatorio e idonei a dimostrare il prospettato unico disegno criminoso, infine concludendo che le condotte apparivano conseguenti a scelte estemporanee; che doveva, quindi, ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e osservarsi che l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis9 il 10 luglio 2025 Il COFTS ere esténsore [OSCURATO:PERSONA]