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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 20298/2024

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seguente ORDINANZA -sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 9 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza di permesso premio presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza di permesso premio presentata da Battaglia, ex art. 30-ter Ord. pen., nel rispetto della previsione dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., non essendo emersi elementi che consentissero di «escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata [...] e con il contesto nel quale il reato è stato commesso [...] tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile [...]».

Ritenuto, in proposito, che Battaglia dopo essere stato scarcerato il 10 marzo 2023, avendo scontato un titolo esecutivo comprensivo di reati ostativi, ex art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., veniva nuovamente arrestato I'll agosto 2024, per una pluralità di reati, una parte dei quali connotati da ostatività, risultando contestata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

Ritenuto che, allo stato, [OSCURATO:PERSONA] risulta detenuto per un titolo esecutivo ostativo, riguardante la pena di undici anni, due mesi e venti giorni, tanto è vero che il Pubblico ministero emetteva nei confronti del ricorrente un ordine di carcerazione senza disporre la sospensione della pena posta in esecuzione.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA -sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 9 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza di permesso premio presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza di permesso premio presentata da Battaglia, ex art. 30-ter Ord. pen., nel rispetto della previsione dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., non essendo emersi elementi che consentissero di «escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata [...] e con il contesto nel quale il reato è stato commesso [...] tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile [...]». Ritenuto, in proposito, che Battaglia dopo essere stato scarcerato il 10 marzo 2023, avendo scontato un titolo esecutivo comprensivo di reati ostativi, ex art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., veniva nuovamente arrestato I'll agosto 2024, per una pluralità di reati, una parte dei quali connotati da ostatività, risultando contestata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Ritenuto che, allo stato, [OSCURATO:PERSONA] risulta detenuto per un titolo esecutivo ostativo, riguardante la pena di undici anni, due mesi e venti giorni, tanto è vero che il Pubblico ministero emetteva nei confronti del ricorrente un ordine di carcerazione senza disporre la sospensione della pena posta in esecuzione. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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