CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 13252/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16519-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4341/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/12/2017 R.G.N. 1115/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 1 dicembre 2017 , la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Roma e Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.16519/2018 Cron. Rep. Ud.22/02/2024 CC rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale avente ad oggettoil riconoscimento del diritto dell’istante, che aveva prestato attività lavorativa presso l’Ambasciata d’Italia a Belgrado, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sino alla data delle dimissioni il 6.6.2011 e che, assunta per lo svolgimento di mansioni esecutive era stata invece impegnata in mansioni di traduttrice-interprete, alla corresponsione della differenza tra quanto percepito ed il trattamento economico corrisposto in via gradata ad altra traduttrice-interprete in servizio presso l’Ambasciata, ad altra impiegata o agli addetti a mansioni ausiliarie oltre al diritto ad una maggiorazione di famiglia pari al 10% ed al TFR non previsto dal contratto individuale in caso di dimissioni; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non essere la domanda dell’istante supportata dalle necessarie allegazioni non essendo desumibile dalle dichiarazioni in atti in quali occasioni la stessa avesse svolto le funzioni di interprete e se tale attività fosse prevalente rispetto a quella indicata in contratto di “impiegata nei servizi di collaborazione consolare, informatica, visti”, restando così precluso il riconoscimento dell’adeguamento retributivo in base alle mansioni superiori, non dovuto l’adeguamento retributivo per violazione del principio di parità di trattamento ai sensi degli artt. 157, comma 3, d.P.R. n. 18/1967, 45 d.lgs. n. 165/2001, 36 Cost., insussistente la discriminazione salariale fondata sulla cittadinanza, non dovuto il TFR; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Stojanovic, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero CONSIDERATO - che, c on il primo motivo , la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., 2126 e 2697 c.c. e 111 Cost., lamenta a carico della Corte territoriale la contraddittorietà della motivazione sostenendo che, mentre confermava quanto accertato in primo grado circa lo svolgimento delle mansioni di traduttrice, dichiarava sfornita di prova l’affermazione di aver svolto anche mansioni di “interprete”, nonostante la ricorrenza in atti di documentazione idonea a smentire tale conclusione; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., la ricorrente deduce l’omessa pronunzia e la conseguente nullità dell’impugnata sentenza con riferimento al censurato error in procedendoin cui sarebbe incorso il primo giudice nel non ammettere le richieste istruttorie circa lo svolgimento delle mansioni di interprete; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 155 c.p.c., 157, comma 3 e 168, d.P.R. n. 18/1967, 45, d.lgs. n. 165/2001 e 36 Cost.oltre ad atti e trattati internazionali, la ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale circa l’infondatezza della pretesa all’adeguamento retributivo sulla base del principio di parità di trattamento, assumendo aver la Corte medesima, da un lato, disatteso la previsione di cui al comma 3 del d.P.R. n. 18/1967 che obbliga il Ministero alla determinazione della retribuzione in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee per dare rilievo esclusivo alla previsione di cui al primo comma che onera la dipendente della prova del trattamento economico applicato nel Pese interessato da altre strutture diplomatichein contrasto con il principio della vicinanza della prova, dall’altro, escluso la comparabilità con il trattamento economico dei dipendenti dell’Ambasciata indicati in ricorso che assunti in precedenza avevano beneficiato di un diverso regime poi abrogato; - che il primo motivo si rivela inammissibile risolvendosi la censura sollevata dalla ricorrente, volta ad evidenziare l’incongruità della motivazione che assume fondata sulla carenza di allegazione e prova dello svolgimento delle mansioni di interprete considerate come scisse e distinte da quelle di traduttrice, nella sollecitazione ad una revisione nel merito della pronunzia, tra l’altro conforme a quella a riguardo resadal primo giudice; - che, di contro, infondato risulta il secondo motivo, atteso che non ricorre la denunciata omessa pronunzia, dovendosi ritenere la mancata ammissione del mezzo istruttorio confermata dalla Corte territoriale in relazione ad una valutazione di genericità della prova circa il tempo di impiego nelle pretese mansioni superiori e, così, di irrilevanza ai fini dell’attestazione della prevalenza di queste rispetto a quelle inferiori di natura impiegatizia; - che nuovamente inammissibile deve ritenersi il terzo motivo, risultando la prima censura, relativa alla violazione del comma 3, d.P.R. n. 18/1967, laddove prevede la determinazione della retribuzione del personale d’ambasciata in modo uniforme per Paese e mansioni omogenee, non deducibile a fronte di quanto sancito dalla Corte territoriale circa la preclusione che dalla carenza di allegazione e prova dell’esercizio di mansioni superiori discende al riconoscimento dell’adeguamento retributivo sulla base di tale parametro e risolvendosi, invece, la seconda censura in una sollecitazione alla revisione del merito della pronunzia, per sostanziarsi essa nella mera confutazione del pronunciamento della Corte circa l’esser stata, in base ai prodotti contratti di lavoro del personale dell’Ambasciata indicato in ricorso, acquisita la prova della loro assunzione sotto la vigenza di un regime più favorevole poi abrogato; - che il ricorso va , dunque, rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto, in difetto di altre indicazioni desumibili dagli atti, del dichiarato valore della causa; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q