Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 22795/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Bologna ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e tC ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'589bis, commi 1 e 2, cod.pen..

Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..

Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla mancata verifica delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen..

Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore La PreideSì

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Bologna ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e tC ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'589bis, commi 1 e 2, cod.pen.. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla mancata verifica delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen.. Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore La PreideSì