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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36507/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha rigettato l'istanza con cui Longhitano aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra reati giudicati con le sentenze emesse: - 1) in data 18 ottobre 2007, dalla Corte di appello di Catania per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso a cominciare dal settembre 2003; - 2) in data 23 settembre 2016, dalla Corte di appello di Catania per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dall'ottobre 2000 al luglio 2001.

2. Avverso l'ordinanza ricorre il Longhitano sviluppando un unico motivo per violazione di legge in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. \4hJ\ Ai fini dell'esclusione dell'unitarietà del disegno criminoso, la Corte di appello, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, non ha adeguatamente tenuto contò né dell'appartenenza dei reati alla medesima. tipologia delittuosa, né della loro omogeneità né della consumazione delle condotte delittuose nello stesso ambito territoriale con il medesimo modus operandi.

Ha erroneamente valorizzato elementi privi di forza dimostrativa, quali la partecipazione di correi diversi e la distanza temporale tra le violazioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il provvedimento impugnato ha ineccepibilmente osservato che, nonostante la omogeneità dei titoli di reato, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, il notevole lasso di tempo intercorso tra i fatti (quasi due anni) che esclude in radice la possibilità che il condannato, sin dalla prima violazione, avesse programmato, sia pure nelle linee generali, anche la successiva, realizzata nove mesi dopo.

Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità.

2. La nozione di continuazione delineata nell'art. 81, secondo comma, c.p., richiede che i fatti siano riferibili ad un "medesimo" (dunque originario) disegno criminoso.

Siffatta unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose.

Occorre invece che si abbia una • iniziale programmazione e deliberazione di compiere una pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico.

Deve dunque escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati.

E neppure è vero che l'inciso «anche in tempi diversi» consente di negare ogni rilevanza all'aspetto del tempo di commissione dei reati: come la vicinanza temporale non costituisce di per sé "indizio necessario" dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo s'a i, indizio negativo.

Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione antidoverosa, comportano che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente «si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi crinninosi».

E da tanto deriva che il dato cronologico costituisce un indice probatorio che, pur non decisivo, rappresenta di regola un limite logico al reato continuato.

E a tale canone di comune esperienza, il ricorso non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato, 'limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente ed implasubilmente, la conducenza.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha rigettato l'istanza con cui Longhitano aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra reati giudicati con le sentenze emesse: - 1) in data 18 ottobre 2007, dalla Corte di appello di Catania per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso a cominciare dal settembre 2003; - 2) in data 23 settembre 2016, dalla Corte di appello di Catania per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dall'ottobre 2000 al luglio 2001. 2. Avverso l'ordinanza ricorre il Longhitano sviluppando un unico motivo per violazione di legge in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. \4hJ\ Ai fini dell'esclusione dell'unitarietà del disegno criminoso, la Corte di appello, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, non ha adeguatamente tenuto contò né dell'appartenenza dei reati alla medesima. tipologia delittuosa, né della loro omogeneità né della consumazione delle condotte delittuose nello stesso ambito territoriale con il medesimo modus operandi. Ha erroneamente valorizzato elementi privi di forza dimostrativa, quali la partecipazione di correi diversi e la distanza temporale tra le violazioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il provvedimento impugnato ha ineccepibilmente osservato che, nonostante la omogeneità dei titoli di reato, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, il notevole lasso di tempo intercorso tra i fatti (quasi due anni) che esclude in radice la possibilità che il condannato, sin dalla prima violazione, avesse programmato, sia pure nelle linee generali, anche la successiva, realizzata nove mesi dopo. Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. 2. La nozione di continuazione delineata nell'art. 81, secondo comma, c.p., richiede che i fatti siano riferibili ad un "medesimo" (dunque originario) disegno criminoso. Siffatta unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose. Occorre invece che si abbia una • iniziale programmazione e deliberazione di compiere una pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Deve dunque escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati. E neppure è vero che l'inciso «anche in tempi diversi» consente di negare ogni rilevanza all'aspetto del tempo di commissione dei reati: come la vicinanza temporale non costituisce di per sé "indizio necessario" dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo s'a i, indizio negativo. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione antidoverosa, comportano che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente «si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi crinninosi». E da tanto deriva che il dato cronologico costituisce un indice probatorio che, pur non decisivo, rappresenta di regola un limite logico al reato continuato. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato, 'limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente ed implasubilmente, la conducenza. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il
Sentenza Cassazione n. 36507/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris