CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39317/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 9/12/2021 dalla Corte di appello di Ancona; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di concorso nell'esercizio abusivo della professione di odontoiatra, avendo consentito a [OSCURATO:PERSONA], privo del titolo abilitativo, lo svolgimento di attività riservata all'interno dello studio dentistico di cui era titolare. Il ricorrente veniva condannato anche per il reato di cui all'art. 193, R.D. 27 luglio 1934, n.1265., avendo, in qualità di "direttore sanitario", consentito lo svolgimento dell'attività odontoiatrica in una struttura non autorizzata. 2. Avverso la predetta sentenza, il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la ricostruzione dei fatti posta a fondamento della condanna. Sostiene che i giudici di merito avrebbero erroneamente valorizzato la mera realizzazione di una stanza - non indicata nella planimetria dello studio medico - ove veniva ubicata una poltrona odontoiatrica, che sarebbe stata utilizzata da [OSCURATO:PERSONA], pur non essendo questi dotato di abilitazione. Si afferma che, invero, lo studio in questione veniva frequentato solo saltuariamente (in media un giorno a settimana) dal [OSCURATO:PERSONA].s il quale, pertanto, non si sarebbe avveduto dello svolgimento dell'attività illecita; inoltre, se il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato consapevole e consenziente rispetto all'espletamento di prestazioni mediche da parte del [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stato necessario realizzare, peraltro abusivamente, un locale dedicato all'esclusivo utilizzo da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale ben avrebbe potuto far uso dell'intero studio, quanto meno nei giorni in cui il [OSCURATO:PERSONA] non era presente. Si sottolinea anche che la poltrona odontoiatrica era collocata in un locale in cui erano presenti, al momento della perquisizione, oggetti incompatibili con la destinazione all'attività sanitaria, il che dimostrerebbe l'inutilizzo della postazione. Il ricorrente sottolinea anche l'irrilevanza di precedenti sequestri disposti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], sempre in relazione al reato di cui all'art. 348 cod. pen., posto che tali procedimenti avevano avuto inizio prima che egli assumesse la direzione sanitaria dello studio dentistico. A fronte delle specifiche contestazioni mosse con l'atto di appello, il giudice di secondo grado si sarebbe limitato ad una motivazione per relationem, senza farsi carico di dare adeguata risposta alle contestazioni in fatto proposte dall'appellante. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 193, R.D. 27 luglio 1934, n.1265, evidenziando l'insussistenza della qualifica di "direttore sanitario". Si rappresenta, infatti, che lo studio dentistico di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA] non aveva dipendenti, né collaboratori, trattandosi di uno studio operante su base strettamente personale. L'ambulatorio medico, peraltro, non poteva neppure qualificarsi quale entità complessa per il semplice fatto che condividesse alcune zone comuni con il laboratorio odontotecnico utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] e non indicato nell'autorizzazione sanitaria. Invero, la presenza di un vano ulteriore non era idonea a trasformare lo studio dentistico in una struttura sanitaria complessa. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo si sostanzia in un indebito tentativo di rilettura in fatto del materiale probatorio emerso nel giudizio di merito e concordemente valutato in primo e secondo grado. Invero, la Corte di appello si è solo in parte limitata a richiamare le motivazioni della sentenza di primo grado, dando atto di come le molteplici prove dichiarative costituivano di per sé un elemento incontestabile al fine di dimostrare l'abusivo esercizio della professione di odontoiatra da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Le doglianze mosse dall'appellante in ordine alla presunta non consapevolezza dell'attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] sono state oggetto di specifica e pur tuale motivazione, priva di elementi di contraddittorietà e, quindi, insuscettibile di censura in sede di legittimità. La Corte di appello, infatti, ha evidenziato elementi obiettivi, quale la presenza della poltrona odontoiatrica in un vano necessariamente noto a [OSCURATO:PERSONA], nonché il fatto che questi, frequentando sia pur in maniera non continuativa lo studio di cui era titolare, avesse necessaria contezza dell'attività ivi svolta. A fronte di una ricostruzione logica e coerente operata in punto di fatto ed in assenza di travisamenti della prova, la sentenza va confermata, non essendo consentita una prospettazione alternativa dei fatti. 3. Il secondo motivo di ricorso presenta aspetti di maggior complessità, lì dove il ricorrente contesta che, stante la tipologia di attività svolta presso lo studio dentistico, fosse necessaria l'autorizzazione sanitaria, il che presuppone l'attribuzione della qualifica di "direttore sanitario" della struttura. Si afferma, infatti, che il [OSCURATO:PERSONA] svolgeva l'attività nnedca senza l'impiego di una struttura organizzata e, quindi, avvalendosi della sua sola prestazione professionale, il che escluderebbe in radice la necessità dell'autorizzazione sanitaria, facendo venir meno anche la rilevanza penale dell'accertata presenza di un vano, adibito ad attività medica, non indicato nella planimetria allegata alla comunicazione di variazione della titolarità dello studio medico. 3.1. La tesi difensiva non è condivisibile posto che, in base alla normativa nazionale ed a quella regionale vigente ratione temporis, gli studi odontoiatrici rientravano sicuramente tra le strutture sanitarie soggette ad autorizzazione (si veda, in particolare, art. 5, comma 1, lett.a), n, 3, I.r. Marche 16 marzo 2000, n.20). La medesima norma precisava la necessità dell'autorizzazione per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che erogano prestazioni invasive che comportino un rischio per la sicurezza del paziente (art.5, comma 1, lett.e I.cit.). Il successivo comma 2 della citata legge stabiliva, inoltre, che «Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi professionali e i locali destinati all'esercizio delle professioni sanitarie in modo singolo o associato, che non rientrano in una delle tipologie di cui al comma 1». Quanto detto comporta che l'esenzione dal regime autorizzatorio riguardava solo l'esercizio di professioni sanitarie diverse da quelle specificamente indicate al comma 1, tra le quali rientrava, come anzidetto, l'attività odontoiatrica. Il motivo di ricorso, pertanto, collide con la puntuale previsione normativa, la cui chiara previsione esclude qualsivoglia dubbio circa la necessità che lo studio in questione, nella sua conformazione fattuale, richiedesse l'autorizzazione sanitaria. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell