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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 14068/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

.f./ p.i.v.a. 0 1 1 3 6130299 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , alla v ia del Tritone , n. 10 2 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l a rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]del fallimento d ella “ F M ” s.r.l. , in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma,alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTI e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa –c.f. 0 447 2 330960 – (per conto del Fondo comune di investimento immobiliare riservato di tipo chiuso denominato “[OSCURATO:PERSONA]”), in persona dei commissari liquidatori avvocato [OSCURATO:PERSONA] e professor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma,al viale Pinturicchio, n. 89, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.– c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore. [OSCURATO:SOCIETA]. – c.f./p.i.v.a. 01 984220366 – in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – INTIMATA e ALTOE’ CRISTIANO– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – INTIMATO avverso la sentenza n. 2682 –22.4/25.10.2021 Corte d’Appello di Venezia , udita la relazione nella camera di consiglio del 25 ma rz o 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], preso atto che la ricorrente “F M” s.r.l.ha allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 7.3.2024al ricorso iscritto al n. 1742 – 20 2 2 R.G.;ritenuto che nulla osta alla declaratoria di estinzione; dato atto che non risulta che i curatori del fallimento della “F M ” s.r.l. e la “[OSCURATO:PERSONA] e ment S.G.R.” s.p.a. in l.c.a. ha nno a d erito al la dichiarazione di rinuncia; ritenuto che, pur al di là dell’eccezione di inammissibilità del ricorso siccome tardivamente proposto (cfr. controricorso dei curatori del fallimento, pag. 5; cfr. controricorso della “[OSCURATO:PERSONA] S.G.R.”, pagg. 10 – 11) , si giustifica la condanna, come da dispositivo, della ricorrente -ché ha dato causa al presente giudizio di legittimità - al rimborso delle spese di lite (la “[OSCURATO:PERSONA] S.G.R.” s.p.a. in l.c.a. ha depositato sinteticamemoria); preso atto che la curatela del fallimento della “F M” s.r.l. è stata ammessa al patrocinio a spese delle Stato(cfr. controricorso della curatela del fallimento, pag. 14), sicché –limitatamente alla stessa curatela - il pagamento delle spese , ai sensi dell’art. 133 d.P.R.n. 115/2002, va eseguito a favore dello Stato; ritenuto che nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti delle parti rimaste intimate; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.

P .

R . n. 115/2002 , la ricorrente “ F M ” s. r . l . sia tenut a a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 del medesimo d.P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia delgiudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla “F M” s.r.l. ed iscritto al n. 1742- 20 2 2 R.G.; condanna la ricorrente società, “F M.” s.r.l., a rimborsare allo Stato le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre spese prenotate a debito ; condanna la ricorrente società, “F M.” s.r.l., a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] S.G.R.” s.p.a. in l.c.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma il 25marzo 20 2 4 Il presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.f./ p.i.v.a. 0 1 1 3 6130299 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , alla v ia del Tritone , n. 10 2 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l a rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]del fallimento d ella “ F M ” s.r.l. , in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma,alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTI e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa –c.f. 0 447 2 330960 – (per conto del Fondo comune di investimento immobiliare riservato di tipo chiuso denominato “[OSCURATO:PERSONA]”), in persona dei commissari liquidatori avvocato [OSCURATO:PERSONA] e professor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma,al viale Pinturicchio, n. 89, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.– c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore. [OSCURATO:SOCIETA]. – c.f./p.i.v.a. 01 984220366 – in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – INTIMATA e ALTOE’ CRISTIANO– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – INTIMATO avverso la sentenza n. 2682 –22.4/25.10.2021 Corte d’Appello di Venezia , udita la relazione nella camera di consiglio del 25 ma rz o 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], preso atto che la ricorrente “F M” s.r.l.ha allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 7.3.2024al ricorso iscritto al n. 1742 – 20 2 2 R.G.;ritenuto che nulla osta alla declaratoria di estinzione; dato atto che non risulta che i curatori del fallimento della “F M ” s.r.l. e la “[OSCURATO:PERSONA] e ment S.G.R.” s.p.a. in l.c.a. ha nno a d erito al la dichiarazione di rinuncia; ritenuto che, pur al di là dell’eccezione di inammissibilità del ricorso siccome tardivamente proposto (cfr. controricorso dei curatori del fallimento, pag. 5; cfr. controricorso della “[OSCURATO:PERSONA] S.G.R.”, pagg. 10 – 11) , si giustifica la condanna, come da dispositivo, della ricorrente -ché ha dato causa al presente giudizio di legittimità - al rimborso delle spese di lite (la “[OSCURATO:PERSONA] S.G.R.” s.p.a. in l.c.a. ha depositato sinteticamemoria); preso atto che la curatela del fallimento della “F M” s.r.l. è stata ammessa al patrocinio a spese delle Stato(cfr. controricorso della curatela del fallimento, pag. 14), sicché –limitatamente alla stessa curatela - il pagamento delle spese , ai sensi dell’art. 133 d.P.R.n. 115/2002, va eseguito a favore dello Stato; ritenuto che nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti delle parti rimaste intimate; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P . R . n. 115/2002 , la ricorrente “ F M ” s. r . l . sia tenut a a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 del medesimo d.P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia delgiudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla “F M” s.r.l. ed iscritto al n. 1742- 20 2 2 R.G.; condanna la ricorrente società, “F M.” s.r.l., a rimborsare allo Stato le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre spese prenotate a debito ; condanna la ricorrente società, “F M.” s.r.l., a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] S.G.R.” s.p.a. in l.c.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge. Così deciso in Roma il 25marzo 20 2 4 Il presidente [OSCURATO:PERSONA]
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