CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12189/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 4297/21 in data 09/12/2021 della Corte di appello di Roma, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Civitavecchia in data 15/10/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente alla pena di mesi uno di reclusione il primo e di giorni venti di reclusione la seconda per il reato di cui agli artt. 110, 633, 639-bis cod. pen. (accertato il 09/09/2012). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'erronea applicazione dei poteri previsti dall'art. 507 cod. proc. pen. ed alla conseguente inutilizzabilità ai fini del decidere delle prove acquisite ex art. 507 cod. proc. pen. Disporre, come ha fatto il giudice di primo grado, integrazioni probatorie per capire di chi fosse l'immobile asseritamente occupato, equivale ad una vera e propria intromissione nel campo della formulazione del capo d'imputazione, laddove il principio che delimita il potere del giudice sulla prova è rappresentato dalla formulazione del thema probandum. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Dall'istruttoria dibattimentale non è emerso alcun elemento idoneo a far ritenere che gli imputati si siano intrattenuti all'interno dell'immobile oltre il giorno in cui è avvenuto l'accertamento ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), con la conseguenza che da tale data deve decorrere il calcolo del termine di prescrizione, perento in epoca precedente alla pronuncia della sentenza di appello. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla carenza degli elementi costitutivi del reato contestato. Secondo la consolidata giurisprudenza, il reato di invasione di terreni o edifici non sussiste se, chi è entrato nell'immobile altrui, pur in assenza del consenso del proprietario, lo ha fatto (come i ricorrenti) a fini diversi dal suo utilizzo o se esistono dati univocamente dimostrativi della finalità di dare inizio ad un possesso meramente transitorio oppure occasionale che, per la sua precarietà, non realizzi un potere di fatto sul bene da parte dell'agente, atteso che il reato de quo è integrato soltanto con la turbativa del possesso che sia idonea a realizzare un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello ius excludendi, secondo quella che è la destinazione economico- sociale del bene o quella specifica che le è impressa dal dominus. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che, in tema di istruzione dibattimentale, il potere del giudice di disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ove risulti assolutamente necessario, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., non può essere limitato dal principio della cosiddetta "discovery", che opera esclusivamente nei rapporti fra le parti (Sez. 6, n. 9909 del 20/05/1994, Papale, Rv. 199450 - 01; Sez. 2, n. 7802 del 08/10/2019, dep. 2020, Casolani, Rv. 278630 - 02) e può trovare ingresso anche in assenza di attività probatoria delle parti e con riferimento a qualunque oggetto, la cui investigazione risulti assolutamente necessaria per decidere. Come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale, porre limitazioni ai poteri del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. è in contrasto con "la ricerca della verità", considerato il fine primario ed ineludibile del processo penale; inoltre, "sarebbe contraddittorio, da un lato, garantire l'effettiva obbligatorietà dell'azione penale contro le negligenze o le deliberate inerzie del pubblico ministero conferendo al giudice per le indagini preliminari il potere di disporre che costui formuli l'imputazione, e, dall'altro, negare al giudice dibattimentale il potere di supplire ad analoghe condotte della parte pubblica. L'attribuzione di tale potere ha, anzi, un fondamento maggiore, perché i principi di legalità ed uguaglianza esigono che il giudice sia messo in grado di porre rimedio anche alle negligenze ed inerzie del difensore" (Corte cost. n. 111/1993). 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Si è in presenza di reato permanente a contestazione aperta, ossia senza precisazione della data di cessazione della condotta illecita ma con l'indicazione della sola data di accertamento del fatto. Ricorrendo tale situazione, e pur volendo prescindere dal fatto che la prova dell'attualità della permanenza della condotta la si può indirettamente ricavare dal fatto che entrambi gli imputati, quantomeno alla data della notifica della citazione in appello, risultavano ancora domiciliati nel luogo ove gli stessi hanno compiuto l'occupazione abusiva oggetto di contestazione (Civitavecchia via dell'Orto di [OSCURATO:PERSONA] n. 2/A), il termine di prescrizione del reato, nella fattispecie, è cominciato a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza di primo grado (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019; nello stesso senso, Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458): essendo, questa, intervenuta il 15/10/2020, considerata la pena edittale del reato, la durata degli eventi interruttivi (un anno e sei mesi) e di quelli sospensivi (mesi sette e giorni venticinque), la prescrizione verrà a compimento solo in data 10/12/2028. 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. La prevalente giurisprudenza di legittimità riconosce che nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia "contra ius" in quanto privo del diritto d'accesso, cosicché la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione (Sez. 2, n. 29657/2019, cit.). Inoltre, per l'integrazione dell'elemento psicologico, si richiede la coscienza e volontà di porre in essere l'invasione con la finalità di occupare l'immobile a tempo indeterminato (come avvenuto nella fattispecie) o di trarne altrimenti profitto. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur