CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 02396/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA h sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA-etate-awise-a-14e-fra-rt-i»; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - avverso la sentenza resa nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Genova - è inammissibile poiché manifestamente infondato, atteso che - contrariamente a quanto assunto dal ricorrente - la proposta di concordato non contemplava alcuna riqualificazione del fatto in imputazione né l'applicazione di una sanzione sostitutiva (cfr. verbale dell'udienza del 31 gennaio 2022), richieste invece nei motivi di appello rinunciati (cfr. atto di appello), ragion per cui con evidenza non sussiste alcuna difformità della pronuncia impugnata rispetl:o al contenuto del negozio processuale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il