Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:696
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑159/09
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Bourges)
«Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE — Condizioni di liceità della pubblicità comparativa — Comparazione di prezzi relativi ad una selezione di prodotti alimentari venduti da due catene di negozi concorrenti — Beni che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi — Pubblicità ingannevole — Confronto riguardante una caratteristica verificabile»
Massime della sentenza
1.
Ravvicinamento delle legislazioni — Pubblicità ingannevole e comparativa — Direttiva 84/450 — Pubblicità comparativa — Condizioni
di liceità
[Direttiva del Consiglio 84/450, art. 3 bis, n. 1, lett. b)]
2.
Ravvicinamento delle legislazioni — Pubblicità ingannevole e comparativa — Direttiva 84/450 — Pubblicità comparativa — Condizioni
di liceità
[Direttiva del Consiglio 84/450, art. 3 bis, n. 1, lett. a)]
3.
Ravvicinamento delle legislazioni — Pubblicità ingannevole e comparativa — Direttiva 84/450 — Pubblicità comparativa — Condizioni
di liceità
[Direttiva del Consiglio 84/450, art. 3 bis, n. 1, lett. c)]
1.
L’art. 3 bis, n. 1, lett. b), della direttiva 84/450 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, quale modificata
dalla direttiva 97/55, deve essere interpretato dichiarando che la mera circostanza che i prodotti alimentari si differenzino
quanto alla loro commestibilità e quanto al piacere da essi procurato al consumatore, in funzione delle condizioni e del luogo
della loro produzione, dei loro ingredienti e dell’identità del loro produttore, non è tale da escludere che il confronto
di tali prodotti possa rispondere al requisito sancito dalla predetta disposizione, in base al quale essi devono soddisfare
gli stessi bisogni o proporsi gli stessi obiettivi, vale a dire presentare tra loro un sufficiente grado di intercambiabilità.
Infatti, un’interpretazione dell’art. 3 bis, n. 1, lett. b), della direttiva 84/450, nel senso di un divieto di pubblicità
comparative vertenti su prodotti alimentari a meno che questi non siano identici, non risulta in alcun modo dalla formulazione
della disposizione in esame e comporterebbe, mediante un’interpretazione estensiva della condizione di liceità della pubblicità
comparativa, una notevole limitazione della portata della stessa. Di conseguenza, decidere che due prodotti alimentari non
possono essere ritenuti comparabili a norma dell’art. 3 bis, n. 1, lett. b), della direttiva 84/450 a meno che non siano identici,
equivarrebbe ad escludere qualsiasi possibilità effettiva di pubblicità comparativa in ordine ad una categoria particolarmente
importante di beni di consumo, e ciò a prescindere dal profilo comparativo prescelto. Il risultato al quale condurrebbe quindi
un siffatto divieto colliderebbe pertanto con la giurisprudenza costante della Corte, ai sensi della quale le condizioni imposte
alla pubblicità comparativa devono interpretarsi nel senso più favorevole a questa.
Per quanto riguarda le valutazioni concrete relative alla sussistenza di un siffatto grado di intercambiabilità sufficiente
tra i prodotti alimentari oggetto di comparazione, esse rientrano nella competenza del giudice nazionale.
(v. punti 34‑40 e dispositivo)
2.
L’art. 3 bis, n. 1, lett. a), della direttiva 84/450 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, quale modificata
dalla direttiva 97/55, deve essere interpretato nel senso che una pubblicità che effettua una comparazione dei prezzi relativi
a prodotti alimentari commercializzati da due catene di negozi concorrenti può rivestire carattere ingannevole, segnatamente:
– se viene accertato, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie e, in particolare, delle indicazioni
o omissioni che accompagnano tale pubblicità, che la decisione di acquisto di un numero significativo di consumatori, cui
essa si rivolge, può essere presa nell’erronea convinzione che la selezione di prodotti compiuta dall’operatore pubblicitario
sia rappresentativa del livello generale dei prezzi di quest’ultimo rispetto a quelli praticati dal suo concorrente e che,
di conseguenza, tali consumatori realizzeranno risparmi di entità uguale a quella vantata da detta pubblicità effettuando
regolarmente i propri acquisti di beni di consumo corrente presso l’operatore pubblicitario piuttosto che presso detto concorrente
o, ancora, nell’erronea convinzione che tutti i prodotti dell’operatore pubblicitario siano meno cari di quelli del suo concorrente,
o
– se viene accertato che, ai fini del confronto effettuato esclusivamente sotto il profilo dei prezzi, sono stati selezionati
prodotti alimentari che presentano tuttavia differenze tali da condizionare sensibilmente la scelta del consumatore medio,
senza che dette differenze emergano dalla pubblicità di cui trattasi.
(v. punto 56 e dispositivo)
3.
L’art. 3 bis, n. 1, lett. a), della direttiva 84/450 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, quale modificata
dalla direttiva 97/55, deve essere interpretato nel senso che la condizione di verificabilità, sancita dalla predetta disposizione,
richiede, per quanto riguarda una pubblicità che mette a confronto i prezzi di due assortimenti di beni, che i beni di cui
trattasi possano essere individuati con precisione in base alle informazioni contenute in detta pubblicità.
Una siffatta individuazione è tale da consentire, conformemente all’obiettivo di tutela dei consumatori perseguito dalla direttiva
84/450, che il destinatario di un tale messaggio sia in grado di assicurarsi del fatto che egli è stato correttamente informato
nella prospettiva degli acquisti di consumo corrente che deve effettuare.
Spetta al giudice nazionale verificare se la descrizione dei prodotti confrontati sia sufficientemente precisa per consentire
al consumatore di individuare i prodotti che costituiscono l’oggetto della comparazione, al fine di verificare l’esattezza
dei prezzi indicati da detta pubblicità.
(v. punti 61‑62, 64 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
18 novembre 2010 (
*
)
«Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE – Condizioni di liceità della pubblicità comparativa – Comparazione di prezzi relativi ad una selezione di prodotti alimentari venduti da due catene di negozi concorrenti – Beni che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi – Pubblicità ingannevole – Confronto riguardante una caratteristica verificabile»
Nel procedimento C‑159/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal de commerce
de Bourges (Francia) con decisione 17 marzo 2009, pervenuta in cancelleria l’8 maggio 2009, nella causa
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore), L. [OSCURATO:PERSONA], dalle sig.re C.
Toader e A. Prechal, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° luglio 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:SOCIETA], dall’avv. B. Braun, avocat;
– per la [OSCURATO:PERSONA] SA, dagli avv.ti G. Schank e F. Reye, avocats;
– per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e S. Menez nonché dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;
– per il governo ceco, dai sigg. M. Smolek e D. Hadroušek, in qualità di agenti;
– per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, dai sigg. M. [OSCURATO:PERSONA] e W. Wils, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 settembre 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3 bis della direttiva del Consiglio 10 settembre
1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 250, pag. 17), quale modificata dalla direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE (GU L 290, pag. 18; in prosieguo: la «direttiva 84/450»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA]
SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») in merito ad una pubblicità diffusa a mezzo stampa per conto di quest’ultima
società.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3
L’art. 1 della direttiva 84/450 dispone quanto segue:
«La presente direttiva ha lo scopo di tutelare il consumatore e le persone che esercitano un’attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale, nonché gli interessi del pubblico in generale, dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze
sleali e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa».
4
Ai termini dell’art. 2, punto 2, della direttiva in parola, per pubblicità ingannevole si intende:
«qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le
persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento
economico di dette persone o che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente».
5
L’art. 2, punto 2 bis, della medesima direttiva definisce la pubblicità comparativa nei seguenti termini:
«qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente».
6
L’art. 3 della direttiva in esame così recita:
«Per determinare se la pubblicità sia ingannevole, se ne devono considerare tutti gli elementi, in particolare i suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, esecuzione, composizione, il metodo e
la data di fabbricazione o della prestazione, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica
o commerciale o i risultati che si possono attendere dal loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove
e controlli effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, e alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
c) alla natura, alle qualifiche e ai diritti dell’operatore pubblicitario, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, i diritti
di proprietà industriale, commerciale o intellettuale ed i premi o riconoscimenti».
7
L’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450 così dispone:
«Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è ritenuta lecita qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
che essa:
a) non sia ingannevole ai sensi dell’articolo 2, punto 2, dell’articolo 3 e dell’articolo 7, paragrafo 1;
b) confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
c) confronti obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente
il prezzo, di tali beni e servizi;
(...)».
La normativa nazionale
8
L’art. L 121‑8 del codice dei consumatori così recita:
«Qualsiasi pubblicità che metta a confronto beni o servizi identificando, implicitamente o esplicitamente, un concorrente
o beni o servizi offerti da un concorrente è lecita unicamente qualora:
1° non sia ingannevole o atta ad indurre in errore;
2° riguardi beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono lo stesso obiettivo;
3° confronti oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente
il prezzo, di tali beni o servizi.
(...)».
Causa principale e questione pregiudiziale
9
La [OSCURATO:PERSONA] gestisce sul territorio francese una catena di supermercati alimentari e, in particolare, un esercizio situato in
prossimità di quello della [OSCURATO:PERSONA], che, dal canto suo, commercializza prodotti di consumo corrente sotto l’insegna
Leclerc.
10
In data 23 settembre 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pubblicare su un giornale locale una pubblicità (in prosieguo:
la «pubblicità controversa») la quale riproduceva scontrini di cassa che, tramite designazioni generiche accompagnate all’occorrenza
da indicazioni relative al peso o al volume, enumeravano 34 prodotti, in prevalenza alimentari, acquistati, rispettivamente,
nell’esercizio appartenente alla [OSCURATO:PERSONA] e in quello gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai quali risultava un costo complessivo
di EUR 46,30, per quanto riguardava la [OSCURATO:PERSONA], e di EUR 51,40, per quanto riguardava la [OSCURATO:PERSONA].
11
Tale pubblicità conteneva anche gli slogan «non tutti possono essere E. Leclerc! Prezzi bassi: prove alla mano, E. Leclerc
rimane il meno caro» e «in inglese si dice hard discount, in francese “E. Leclerc”».
12
Il 16 marzo 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunal de commerce di Bourges (Tribunale commerciale di Bourges) con un ricorso diretto
a ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni per concorrenza sleale, nonché alla pubblicazione
per estratti dell’emananda sentenza a mezzo stampa e tramite affissione nel suo esercizio.
13
A sostegno del proprio ricorso la [OSCURATO:PERSONA] deduce segnatamente una violazione dell’art. L. 121‑8 del codice dei consumatori. Essa
fa valere che la pubblicità controversa induce i consumatori in errore, se non in inganno, tanto per il fatto della sua presentazione,
quanto per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe selezionato unicamente prodotti a proprio vantaggio dopo aver allineato,
all’occorrenza, i propri prezzi a quelli del concorrente. Inoltre, detti prodotti non sarebbero comparabili in quanto, a causa
delle loro differenze qualitative e quantitative, essi non soddisfano gli stessi bisogni. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la mera riproduzione,
nella pubblicità controversa, di scontrini di cassa dai quali appare l’elenco dei prodotti confrontati non consente ai consumatori
di cogliere le caratteristiche dei medesimi né, quindi, di comprendere le ragioni delle differenze di prezzo asserite nella
suddetta pubblicità.
14
[OSCURATO:PERSONA] contesta tali affermazioni facendo valere, in particolare, che un confronto può riguardare due beni
non identici, sempreché questi soddisfino gli stessi bisogni o si propongano gli stessi obiettivi e presentino, a tal riguardo,
un sufficiente grado di intercambiabilità, presupposto che ricorrerebbe nel caso di specie. Per quanto riguarda le differenze
esistenti tra i prodotti in causa, esse emergerebbero sufficientemente dai summenzionati scontrini di cassa, sicché i consumatori
non sarebbero stati indotti in errore. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] stessa avesse selezionato i prodotti oggetto di
comparazione non sarebbe illecito e la circostanza che gli acquisti siano stati effettuati lo stesso giorno escluderebbe,
d’altronde, che possa avere avuto luogo una manipolazione dei prezzi.
15
Stando così le cose, il Tribunal de commerce de Bourges ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte
la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 3 bis della direttiva [84/450] debba essere interpretato nel senso che non è lecito effettuare una pubblicità comparativa
tra i prezzi di prodotti che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi, vale a dire che presentano
tra loro un grado di intercambiabilità sufficiente, per il solo motivo che, trattandosi di prodotti alimentari, la commestibilità
di ciascuno di tali prodotti e, in ogni caso, il piacere derivante dal loro consumo, cambia completamente in funzione delle
condizioni e del luogo di produzione, degli ingredienti utilizzati e dell’esperienza del produttore».
Sulla questione pregiudiziale
16
Va rammentato che l’art. 3 bis della direttiva 84/450, sul quale verte la questione pregiudiziale, al n. 1, lett. a)‑h), elenca
diverse condizioni cumulative che una pubblicità comparativa deve soddisfare per poter essere considerata lecita (v., in particolare,
sentenza 18 giugno 2009, causa C‑487/07, L’Oréal e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5185, punto 67).
17
Nel caso di specie, la Corte considera che, per tenere conto dei dubbi espressi dal giudice del rinvio e per fornire al medesimo
elementi interpretativi che possono essere utili per dirimere la controversia di cui è investito, occorre, come suggerito
tanto dai governi francese, austriaco e ceco, quanto dalla Commissione europea e, infine, dall’avvocato generale al paragrafo
40 delle sue conclusioni, riferirsi rispettivamente alle condizioni di liceità della pubblicità comparativa enunciate al suddetto
art. 3 bis, n. 1, lett. a) ‑c).
18
Occorre anche considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’art. 3 bis, n. 1, lett. a)
‑c), della direttiva 84/450 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi pubblicitaria, come quella descritta
nella decisione di rinvio, che effettua una comparazione dei prezzi relativi ad un paniere di prodotti alimentari, commercializzati
da due catene di negozi concorrenti, in particolare tenuto conto delle differenze sussistenti tra i prodotti alimentari in
tal modo confrontati, per quanto riguarda il loro modo e luogo di produzione, i loro ingredienti e l’identità del loro produttore,
giacché tali differenze comportano segnatamente che i medesimi prodotti si differenzino sotto il profilo della loro commestibilità
e del piacere derivante dal loro consumo.
19
Alla luce della formulazione della questione pregiudiziale e dell’accento da essa posto sulla condizione sancita dall’art. 3
bis, n. 1, lett. b), della direttiva 84/450, la Corte considera opportuno soffermarsi prima sulla predetta disposizione ed
esaminare successivamente la lett. a) del medesimo art. 3 bis, n. 1, nonché, infine, la sua lett. c).
20
Tuttavia, va prima ricordato che, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, le varie condizioni di liceità della pubblicità
comparativa elencate dal predetto art. 3 bis, n. 1, mirano a una ponderazione dei diversi interessi sui quali può incidere
l’autorizzazione della pubblicità comparativa. Da una lettura congiunta del secondo, settimo e nono ‘considerando’ della direttiva
97/55 emerge, pertanto, che il suddetto art. 3 bis è teso a stimolare la concorrenza tra i fornitori di beni e di servizi
nell’interesse dei consumatori, consentendo ai concorrenti di mettere in evidenza in modo obiettivo i vantaggi dei vari prodotti
paragonabili e vietando al tempo stesso prassi che possano comportare una distorsione della concorrenza, svantaggiare i concorrenti
e avere un’incidenza negativa sulla scelta dei consumatori (sentenza L’Oréal e a., cit., punto 68).
21
Ne consegue che le condizioni enumerate dal citato art. 3 bis, n. 1, devono interpretarsi nel senso più favorevole, al fine
di consentire le pubblicità che mettono a confronto oggettivamente le caratteristiche di beni o servizi, assicurando d’altro
canto che la pubblicità comparativa non sia utilizzata in modo sleale e negativo per la concorrenza o in modo da arrecare
pregiudizio agli interessi dei consumatori (sentenza L’Oréal e a., cit., punto 69 e giurisprudenza ivi citata).
22
Va parimenti ricordato che la direttiva 84/450 ha provveduto ad un’armonizzazione esaustiva delle condizioni di liceità della
pubblicità comparativa negli Stati membri e che una siffatta armonizzazione implica, per sua stessa natura, che la liceità
della pubblicità comparativa debba essere valutata, in tutta l’Unione, unicamente alla luce dei criteri stabiliti dal legislatore
dell’Unione (v. sentenza 8 aprile 2003, causa C‑44/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3095, punto 44).
23
Infine, per quanto concerne, come nella causa principale, una comparazione dei prezzi, va rammentato che il confronto tra
offerte concorrenti, in particolare per quanto riguarda i prezzi, rientra nella natura stessa della pubblicità comparativa
(sentenza 19 settembre 2006, causa C‑356/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8501, punto 57, e giurisprudenza ivi citata).
24
L’ottavo ‘considerando’ della direttiva 97/55 sottolinea inoltre, a tale proposito, che il confronto del solo prezzo dei beni
e servizi dovrebbe essere possibile se tale confronto rispetta determinate condizioni, in particolare quella di non essere
ingannevole.
Sull’art. 3 bis, n. 1, lett. b), della direttiva 84/450
25
L’art. 3 bis, n. 1, lett. b), della direttiva 84/450 subordina la liceità della pubblicità comparativa alla condizione che
essa metta a confronto beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi. La Corte ha
già statuito che detta condizione implica che i beni oggetto del confronto presentino un grado di intercambiabilità sufficiente
per il consumatore (sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 26, e 19 aprile 2007, causa C‑381/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3115,
punto 44).
26
Come sottolineato dal governo francese e dalla Commissione, la formulazione stessa del quesito pregiudiziale suggerisce che,
pur considerando, dal canto suo, che i prodotti oggetto della pubblicità controversa presentano tra loro un grado di intercambiabilità
sufficiente per soddisfare la citata condizione, il giudice del rinvio desidera nondimeno assicurarsi che la natura alimentare
di detti prodotti non osti ad una siffatta valutazione. Detto giudice chiede, più precisamente, se la circostanza che i prodotti
di tale natura presentino inevitabili variazioni in ordine alla loro commestibilità o al piacere derivante dal loro consumo,
alla luce delle differenze che li caratterizzano sul piano del loro modo e luogo di produzione, dei loro ingredienti e dell’identità
del loro produttore, non dovrebbe portare ad escludere ogni comparabilità tra di essi, ove eventuali confronti rimarrebbero
conseguentemente possibili solo in presenza di prodotti alimentari identici.
27
A tal riguardo va sottolineato a titolo preliminare che, a differenza segnatamente dell’art. 3 bis, n. 1, lett. c), della
direttiva 84/450, l’art. 3 bis, n. 1, lett. b), della medesima non si occupa in alcun modo del piano sul quale detto confronto
può legittimamente avvenire (e, pertanto, non lo pregiudica) o, in altri termini, delle caratteristiche dei beni o servizi
interessati che possono formare oggetto della pubblicità comparativa. Ne consegue che, a differenza di quanto segnatamente
suggerito dai governi ceco ed austriaco, il piano sul quale si opera il confronto, nella specie il prezzo, non può influire
sulla questione se due beni soddisfino gli stessi bisogni o si propongano gli stessi obiettivi, ai sensi dell’art. 3, n. 1,
lett. b).
28
Peraltro, occorre rammentare, in primo luogo, che le citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte
ha specificato, come è stato ricordato al punto 25 della presente sentenza, che la condizione sancita dall’art. 3 bis, n. 1,
lett. b), della direttiva 84/450 subordina la liceità della pubblicità comparativa alla condizione che i beni confrontati
presentino un grado di intercambiabilità sufficiente per il consumatore, sono state pronunciate proprio a proposito di controversie
aventi ad oggetto prodotti alimentari.
29
Va rilevato, in secondo luogo, che il nono ‘considerando’ della direttiva 97/55 sottolinea che, per evitare che la pubblicità
comparativa sia utilizzata in modo sleale e negativo per la concorrenza, è opportuno permettere soltanto i confronti tra beni
e servizi «concorrenti» che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi.
30
La Corte ha precisato, in particolare, che la ragione per la quale l’art. 3 bis, n. 1, lett. b), della direttiva 84/450 pone
come condizione di liceità della pubblicità comparativa il fatto che questa confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi
bisogni o si propongono gli stessi obiettivi è segnatamente riconducibile alla circostanza che, ai sensi dell’art. 2, punto 2
bis, della direttiva in parola, l’elemento specifico della nozione di pubblicità comparativa è costituito dall’identificazione
di un «concorrente» dell’operatore pubblicitario o dei beni e servizi da lui offerti e che, per definizione, le imprese sono
«concorrenti» se offrono sul mercato beni o servizi intercambiabili (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 27‑29).
31
Come sottolineato dalla Corte, queste due disposizioni della direttiva 84/450 dimostrano quindi un’evidente affinità, cosicché
i criteri che consentono di valutare il grado di sostituibilità sono simili, mutatis mutandis, nell’ambito dell’applicazione
di ognuna di esse (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 46 e 48).
32
A tal riguardo, il fatto che taluni prodotti siano, in una certa misura, atti a soddisfare bisogni identici, consente di concludere
per un certo grado di sostituibilità reciproca (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
33
Al fine di concludere per una possibilità effettiva di sostituzione, conformemente all’art. 3 bis, n. 1, lett. b), della direttiva
84/450, è necessaria una valutazione individuale e concreta dei prodotti che costituiscono l’oggetto specifico del confronto
nel messaggio pubblicitario (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 47). Una siffatta valutazione concreta del grado
di sostituibilità rientra nella competenza dei giudici nazionali.
34
In terzo luogo, va rilevato che altre considerazioni ostano ad un’interpretazione dell’art. 3 bis, n. 1, lett. b), della direttiva
84/450 che produrrebbe sostanzialmente l’effetto di vietare le pubblicità comparative vertenti su prodotti alimentari a meno
che questi non siano identici.
35
Da un lato, un tale divieto non risulta in alcun modo dalla formulazione della disposizione in esame.
36
Dall’altro, detto divieto comporterebbe, mediante un’interpretazione estensiva di questa condizione di liceità della pubblicità
comparativa, una notevole limitazione della portata della stessa (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit.,
punti 70 e 71).
37
Infatti, come sottolineato in particolare dal governo ceco e dalla Commissione, decidere che due prodotti alimentari non possono
essere ritenuti comparabili a norma dell’art. 3 bis, n. 1, lett. b), della direttiva 84/450, a meno che non siano identici,
equivarrebbe ad escludere qualsiasi possibilità effettiva di pubblicità comparativa in ordine ad una categoria particolarmente
importante di beni di consumo, e ciò a prescindere dal profilo comparativo prescelto.
38
Orbene, il risultato al quale condurrebbe quindi un siffatto divieto colliderebbe con la giurisprudenza costante della Corte,
ai sensi della quale le condizioni imposte alla pubblicità comparativa devono interpretarsi nel senso più favorevole a questa
(v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 63).
39
Alla luce di quanto precede, occorre fornire al giudice del rinvio un primo elemento di risposta, secondo il quale l’art. 3
bis, n. 1, lett. b), della direttiva 84/450 deve essere interpretato dichiarando che la mera circostanza che i prodotti alimentari
si differenzino quanto alla loro commestibilità e quanto al piacere da essi procurato al consumatore, in funzione delle condizioni
e del luogo della loro produzione, dei loro ingredienti e dell’identità del loro produttore, non è tale da escludere che il
confronto di tali prodotti possa rispondere al requisito sancito dalla predetta disposizione, in base al quale essi devono
soddisfare gli stessi bisogni o proporsi gli stessi obiettivi, vale a dire presentare tra loro un sufficiente grado di intercambiabilità.
40
Per quanto riguarda le valutazioni concrete relative alla sussistenza di un siffatto grado di intercambiabilità sufficiente
tra i prodotti alimentari oggetto di comparazione nella causa principale, come si evince dal punto 33 della presente sentenza,
esse rientrano nella competenza del giudice del rinvio, il quale d’altronde non ha fornito alla Corte alcuna indicazione in
merito all’identità e alle caratteristiche concrete dei prodotti di cui trattasi, né a fortiori ha deferito a quest’ultima
questioni d’interpretazione connesse a tali dati concreti.
Sull’art. 3 bis, n. 1, lett. a), della direttiva 84/450
41
L’art. 3 bis, n. 1, lett. a), della direttiva 84/450 subordina la liceità di una pubblicità comparativa alla condizione che
la medesima non sia ingannevole.
42
Per quanto attiene, più precisamente, alla comparazione dei prezzi, come nella causa principale, al punto 24 della presente
sentenza è stato ricordato che l’ottavo ‘considerando’ della direttiva 97/55 sottolinea che il confronto dei soli prezzi di
beni e servizi dovrebbe essere possibile se rispetta determinate condizioni, in particolare quella di non essere ingannevole.
43
Peraltro, dal secondo ‘considerando’ della direttiva 97/55 emerge che l’armonizzazione delle condizioni di liceità della pubblicità
comparativa, alla quale provvede tale direttiva, deve contribuire, in particolare, a «mettere oggettivamente in evidenza i
pregi» dei vari prodotti comparabili.
44
L’art. 2, punto 2, della direttiva 84/450 definisce come pubblicità ingannevole qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo,
compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge
e che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento economico di dette persone o che, per questo
motivo, leda o possa ledere un concorrente.
45
Come si evince dalla descrizione che ne è stata data ai punti 10 e 11 della presente sentenza, la pubblicità controversa si
basa sulla selezione di un numero limitato di prodotti, in prevalenza alimentari, commercializzati da due esercizi concorrenti.
Detti prodotti sono individuati per mezzo di denominazioni generiche accompagnate, ove necessario, da indicazioni relative
al peso o al volume, figuranti sugli scontrini di cassa provenienti da ciascuno di questi due esercizi e dai quali, oltre
al prezzo individuale di ciascuno dei prodotti interessati, emerge l’importo totale pagato per l’acquisto dell’assortimento
così composto. Detta pubblicità contiene peraltro slogan generici che vantano l’asserita maggiore convenienza dell’esercizio
dell’operatore pubblicitario, dal cui scontrino di cassa, in tal modo riprodotto, emerge un costo complessivo inferiore a
quello praticato dal suo concorrente.
46
Spetta al giudice del rinvio accertare, alla luce delle peculiarità di ciascun caso di specie, se, tenuto conto dei consumatori
ai quali è rivolta, una siffatta pubblicità possa avere tale carattere ingannevole (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 77
e giurisprudenza ivi citata).
47
A tal riguardo detto giudice deve, da un lato, prendere in considerazione la percezione dei prodotti o servizi che formano
oggetto della pubblicità di cui trattasi da parte del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e
avveduto. Per quanto riguarda una pubblicità quale quella controversa, è pacifico che essa si rivolge non ad un pubblico specializzato,
bensì al consumatore finale che effettua i suoi acquisti di consumo corrente in una catena di grandi magazzini (v. sentenza
[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 78 e giurisprudenza ivi citata).
48
Per effettuare la valutazione richiesta il giudice nazionale deve, d’altro canto, tener conto di tutti gli elementi pertinenti
della causa, considerando, come risulta dall’art. 3 della direttiva 84/450, le indicazioni contenute nella pubblicità controversa
e, più in generale, tutti gli elementi di questa (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 79 e giurisprudenza ivi citata).
49
La Corte ha parimenti statuito che un’omissione poteva conferire un carattere ingannevole ad una pubblicità, in particolare
quando, tenuto conto dei consumatori cui è rivolta, essa mira a nascondere una circostanza che, se fosse stata nota, sarebbe
stata tale da indurre un numero significativo di consumatori a rinunciare alla loro decisione di acquisto (sentenza [OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 80 e giurisprudenza ivi citata).
50
In ordine ai vari aspetti sopra citati, una pubblicità come quella controversa potrebbe innanzitutto rivestire carattere ingannevole,
come emerge dalla giurisprudenza, qualora il giudice del rinvio dovesse constatare, alla luce di tutte le circostanze rilevanti
del caso di specie e segnatamente delle indicazioni o omissioni che accompagnano tale pubblicità, che la decisione di acquisto
di un numero significativo di consumatori cui essa è rivolta può essere presa nell’erronea convinzione che la selezione di
prodotti compiuta dall’operatore pubblicitario sia rappresentativa del livello generale dei prezzi di quest’ultimo rispetto
a quelli praticati dal suo concorrente e che, pertanto, tali consumatori realizzeranno risparmi di entità uguale a quella
vantata dalla pubblicità effettuando regolarmente i propri acquisti di beni di consumo corrente presso l’operatore pubblicitario
piuttosto che presso detto concorrente, o ancora nell’erronea convinzione che tutti i prodotti dell’operatore siano meno cari
rispetto a quelli del suo concorrente (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 83 e 84).
51
Una pubblicità come quella controversa potrebbe altresì rivelarsi ingannevole qualora il giudice del rinvio dovesse riscontrare
che, ai fini della comparazione dei prezzi alla quale procede detta pubblicità, sono stati selezionati prodotti alimentari
che in realtà presentano differenze obiettive tali da condizionare sensibilmente la scelta dell’acquirente.
52
Infatti, non facendo apparire tali differenze, una siffatta pubblicità, essendo effettuata esclusivamente sul piano del prezzo,
può essere percepita dal consumatore medio come contenente in modo implicito l’affermazione secondo cui sussiste un’equivalenza
tra le altre caratteristiche di detti prodotti, che sono altresì idonee ad influenzare sensibilmente la scelta di detto consumatore.
53
A tale proposito la Corte ha segnatamente già statuito, in riferimento ad una comparazione dei prezzi praticati da due esercizi
concorrenti, che, nel caso in cui il marchio dei prodotti possa condizionare sensibilmente la scelta dell’acquirente e il
confronto riguardi prodotti concorrenti i cui rispettivi marchi presentino una notevole differenza in termini di notorietà,
il fatto di omettere il marchio più rinomato contrasta con l’art. 3 bis, n. 1, lett. a), della direttiva 84/450 (sentenza
[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 53).
54
Ciò può eventualmente valere anche per quanto riguarda altre caratteristiche dei prodotti confrontati, quali la loro composizione
o il loro modo e luogo di produzione, cui fa riferimento la questione pregiudiziale, ove emerga che tali caratteristiche siano,
al pari del prezzo stesso, per propria natura idonee a condizionare sensibilmente la scelta dell’acquirente.
55
In casi analoghi, il fatto di non informare il consumatore sulle differenze in tal modo esistenti tra prodotti di cui viene
confrontato unicamente il prezzo è idoneo ad indurre quest’ultimo in errore circa le ragioni che consentono di spiegare la
differenza di prezzo vantata e circa il vantaggio economico che può realmente essere ottenuto da detto consumatore effettuando
i propri acquisti presso l’operatore pubblicitario, piuttosto che presso un determinato concorrente, e ad incidere in modo
corrispondente sul comportamento economico di detto consumatore. Infatti, quest’ultimo può pertanto essere indotto a ritenere
che otterrà effettivamente un vantaggio economico, dovuto alla competitività dell’offerta dell’operatore pubblicitario e non
alla sussistenza di differenze oggettive tra i prodotti comparati.
56
In considerazione di quanto precede, occorre fornire al giudice del rinvio un secondo elemento di risposta, secondo cui l’art. 3
bis, n. 1, lett. a), della direttiva 84/450 deve essere interpretato nel senso che una pubblicità, come quella in esame nella
causa principale, può rivestire carattere ingannevole, segnatamente:
– se viene accertato, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie e, in particolare, delle indicazioni
o omissioni che accompagnano tale pubblicità, che la decisione di acquisto di un numero significativo di consumatori, cui
essa si rivolge, possa essere presa nell’erronea convinzione che la selezione di prodotti compiuta dall’operatore pubblicitario
sia rappresentativa del livello generale dei prezzi di quest’ultimo rispetto a quelli praticati dal suo concorrente e che,
di conseguenza, tali consumatori realizzeranno risparmi di entità uguale a quella vantata da detta pubblicità effettuando
regolarmente i propri acquisti di beni di consumo corrente presso l’operatore pubblicitario piuttosto che presso detto concorrente
o, ancora, nell’erronea convinzione che tutti i prodotti di detto operatore siano meno cari di quelli del suo concorrente,
o
– se viene accertato che, ai fini di una comparazione effettuata esclusivamente sotto il profilo dei prezzi, siano stati selezionati
prodotti alimentari che presentano tuttavia differenze tali da condizionare sensibilmente la scelta del consumatore medio,
senza che dette differenze emergano dalla pubblicità di cui trattasi.
Sull’art. 3 bis, n. 1, lett. c), della direttiva 84/450
57
L’art. 3 bis, n. 1, lett. c), della direttiva 84/450 subordina la liceità di una pubblicità comparativa alla condizione che
la stessa metta a confronto oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative,
compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi.
58
Il quinto ‘considerando’ della direttiva 97/55 sottolinea a tal riguardo che la pubblicità comparativa che confronti caratteristiche
essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative e non sia ingannevole può essere un mezzo legittimo per informare i
consumatori nel loro interesse (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 62).
59
In base agli elementi di cui dispone e alle discussioni che hanno avuto luogo dinanzi ad essa, nel caso di specie, la Corte
non intende pronunciarsi in merito al requisito della verificabilità.
60
A tale proposito va ricordato che, nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], riguardante una pubblicità comparativa effettuata sul
piano dei prezzi, la Corte ha statuito che la verificabilità dei prezzi dei beni componenti due assortimenti di prodotti presuppone
necessariamente che i beni, i cui prezzi siano stati così confrontati, possano essere individualmente e concretamente individuati
in base alle informazioni contenute nel messaggio pubblicitario. Qualsiasi verificabilità dei prezzi dei beni è, infatti,
necessariamente subordinata alla possibilità di individuare questi ultimi (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 61).
61
Orbene, una siffatta individuazione è tale da consentire, conformemente all’obiettivo di tutela dei consumatori perseguito
dalla direttiva 84/450, che il destinatario di un tale messaggio sia in grado di assicurarsi del fatto che egli è stato correttamente
informato nella prospettiva degli acquisti di consumo corrente che deve effettuare (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 72).
62
Nella specie, spetta al giudice del rinvio verificare se la descrizione dei prodotti confrontati, quale emerge dalla pubblicità
controversa, sia sufficientemente precisa per consentire al consumatore di individuare i prodotti che costituiscono l’oggetto
della comparazione, al fine di verificare l’esattezza dei prezzi indicati da detta pubblicità.
63
Come rilevato dalla Commissione in udienza, tale caso potrebbe non ricorrere segnatamente qualora dovesse risultare che i
negozi di cui alla pubblicità controversa vendono più prodotti alimentari idonei a corrispondere alla designazione menzionata
sugli scontrini di cassa riprodotti da tale pubblicità, sicché l’individuazione precisa dei beni, così confrontati, risulta
impossibile.
64
Alla luce di quanto precede, occorre fornire al giudice del rinvio un terzo elemento di risposta, secondo cui l’art. 3 bis,
n. 1, lett. c), della direttiva 84/450 deve essere interpretato nel senso che la condizione di verificabilità, sancita dalla
predetta disposizione, richiede, per quanto riguarda una pubblicità come quella in esame nella controversia principale, che
mette a confronto i prezzi di due assortimenti di beni, che i beni di cui trattasi possano essere individuati con precisione
in base alle informazioni contenute in detta pubblicità.
Sulle spese
65
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’art. 3 bis, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole
e comparativa, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, deve essere
interpretato dichiarando che la mera circostanza che i prodotti alimentari si differenzino quanto alla loro commestibilità
e quanto al piacere da essi procurato al consumatore, in funzione delle condizioni e del luogo della loro produzione, dei
loro ingredienti e dell’identità del loro produttore, non è tale da escludere che il confronto di tali prodotti possa rispondere
al requisito sancito dalla predetta disposizione, in base al quale essi devono soddisfare gli stessi bisogni o proporsi gli
stessi obiettivi, vale a dire presentare tra loro un sufficiente grado di intercambiabilità.
L’art. 3 bis, n. 1, lett. a), della direttiva 84/450, quale modificata dalla direttiva 97/55, deve essere interpretato nel
senso che una pubblicità, come quella in esame nella causa principale, può rivestire carattere ingannevole, segnatamente:
–
se viene accertato, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie e, in particolare, delle indicazioni
o omissioni che accompagnano tale pubblicità, che la decisione di acquisto di un numero significativo di consumatori, cui
essa si rivolge, può essere presa nell’erronea convinzione che la selezione di prodotti compiuta dall’operatore pubblicitario
sia rappresentativa del livello generale dei prezzi di quest’ultimo rispetto a quelli praticati dal suo concorrente e che,
di conseguenza, tali consumatori realizzeranno risparmi di entità uguale a quella vantata da detta pubblicità effettuando
regolarmente i propri acquisti di beni di consumo corrente presso l’operatore pubblicitario piuttosto che presso detto concorrente
o, ancora, nell’erronea convinzione che tutti i prodotti di detto operatore siano meno cari di quelli del suo concorrente,
o
–
se viene accertato che, ai fini del confronto effettuato esclusivamente sotto il profilo dei prezzi, sono stati selezionati
prodotti alimentari che presentano tuttavia differenze tali da condizionare sensibilmente la scelta del consumatore medio,
senza che dette differenze emergano dalla pubblicità di cui trattasi.
L’art. 3 bis, n. 1, lett. c), della direttiva 84/450, quale modificata dalla direttiva 97/55, deve essere interpretato nel
senso che la condizione di verificabilità, sancita dalla predetta disposizione, richiede, per quanto riguarda una pubblicità
come quella in esame nella controversia principale, che mette a confronto i prezzi di due assortimenti di beni, che i beni
di cui trattasi possano essere individuati con precisione in base alle informazioni contenute in detta pubblicità.
Firme
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Lingua processuale: il francese.