CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2021
Cassazione n. 26362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 16/09/2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale per i minorenni di Milano, in data 10/02/2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 6 mesi 8 di reclusione ed euro 1.236,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 628, commi 1 e 3 e 56-629 cod. pen. 2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lamentano, come primo motivo di impugnazione, mancata e manifestamente illogicità di motivazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. in relazione all'identificazione del ricorrente come autore del reato di rapina. 3. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. in ordine alla quantificazione della pena applicata a titolo di aumento per la continuazione. 4. Il ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4. Il primo motivo di ricorso è, inoltre, inammissibile perché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (vedi Ifra le tante Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/03, Rv. 229369). 5. La Corte territoriale ha logicamente argomentato sulla piena attendibilità delle dichiarazioni rese e del riconoscimento fotografico effettuato dalle persone offese e della successiva individuazione dell'imputato nel corso del dibattimento, dichiarazioni accusatorie che hanno trovato riscontro esterno negli elementi desunti dall'acquisizione dei tabulati telefonici. Per converso, l'elemento di contrario segno proposto dalla difesa (indicazione da parte dei testimoni oculari di una cicatrice che non è presente sul volto del [OSCURATO:PERSONA]) non appare idoneo a scardinare il ragionamento giudiziale. 6. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo riguardante l'entità della pena irrogata a titolo di continuazione. La Corte territoriale ha logicamente motivato in ordine alla congruità di tale aumento stante la pluralità dei fatti contestati e l'oggettiva gravità delle condotte poste a breve distanza di tempo. La replica contenuta nel ricorso si limita, peraltro, a lamentarne l'eccessività senza fornire elementi a sostegno di tale apodittica affermazione. 7. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 8. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q. P.Q.M