CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 23422/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si èchiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dell’imputata in data[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 26 settembre 2025, la Corte d’appello di Palermo haconfermato, per quanto rileva in tal sede, la pronuncia emessa dal giudice di primogrado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile del concorso nelreato di ricettazione, di cui al capo 5) dell’imputazione.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge processuale e vizio dimotivazione, per non avere i giudici di merito chiarito quali fossero i beni oggettodell’ascritto delitto.2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione al diniego della riqualificazione del delitto ascritto in quello previstodal quarto comma dell’art. 648 cod. pen. Contrariamente a quanto affermato dallaCorte distrettuale, alcuna valutazione è stata effettuata in sentenza in ordineall’entità e alla qualità dei beni asseritamente oggetto del delitto di ricettazione,né riguardo alle modalità dell’azione o alla complessiva condotta dell’imputata.2.3. Con il terzo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazionein ordine al diniego delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen., ciò che haprecluso la possibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena,anche subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità.2.4. Con il quarto motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazionein ordine agli artt. 132 e 133 cod. pen., data l’eccessiva severità del trattamentosanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. I primi due motivi ‒ esaminabili congiuntamente, perché logicamenteconnessi ‒ sono infondati. Che la quantità di merce (provento di furto commessoun centro commerciale) rinvenuta presso l’abitazione della ricorrente e degli altriconcorrenti non fosse di valore irrisorio è quanto affermato da entrambi i giudicidi merito, con pronunce conformi (ricorre la cd. "doppia conforme" quando lasentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primogrado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteriutilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenzepossono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpodecisionale: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01).La ricorrente tenta di contrastare tale condivisa valutazione dei giudici diprimo e secondo grado, articolando un motivo ‒ il primo ‒, che contesta il viziomotivazione e la violazione di legge processuale, con riferimento agli artt. 546 e125 cod. proc. pen. La censura soffre di astrattezza ed è, a ben vedere, fuori fuoco.A rigore, infatti, al fine di eccepire fondatamente, per un verso, il vizio dimotivazione sul dinego dell’invocata riqualificazione e, per l’altro, la mancata,specifica indicazione, in sentenza, dei beni oggetto di ricettazione, la difesaavrebbe dovuto, al limite, eccepire il vizio di incompletezza del capo diimputazione, con conseguente violazione del diritto di difesa. Non essendovi unaspecifica norma processuale che sanzioni specificamente la mancata indicazione,nel capo d’imputazione, dei beni oggetto del reato ‒ nel caso di specie, diricettazione ‒, e non indicando, la ricorrente, neppure una disposizione legislativa,presuntivamente violata, provvista di più specifica attinenza col tema dedotto, ilmotivo ‒ di per sé, come anticipato, infondato ‒ lambisce addirittural’inammissibilità per carenza interesse, dacché la difesa non indica quale sarebbestato il concreto vantaggio pratico realizzabile a fronte di una precipua indicazionedei beni ricettati nel caso di specie (v., ad es., Sez. 5, n. 27917 del 06/05/2009,Merlo, Rv. 244207-01, a proposito di pretese difensive, meramente teoriche eastratte, a ottenere una decisione giuridicamente corretta, che non rendesussistente l'interesse all'impugnazione, laddove da quest'ultima non derivinoeffetti pratici favorevoli).Dalla mancata idoneità del primo motivo, per come impostato, a contestarefondatamente l’omessa specifica indicazione dei beni ricettati, deriva anchel’infondatezza del secondo motivo. A tal proposito, non resta che osservare comela Corte d’appello, in coerenza con quanto argomentato dal giudice di primo grado,abbia reso sufficienti ragioni circa il diniego della riqualificazione della condottaascritta nella fattispecie attenuata, evidenziando, in particolare, l’ingentequantitativo di merce rinvenuta, di cui, secondo quanto risulta in motivazione, laricorrente aveva la piena disponibilità, avendo peraltro ammesso di averneconsegnato parte al concorrente Leto per la vendita. A tal fine, sono stativalorizzati, in motivazione, i risultati degli esiti intercettivi, delle indagini e, inparticolare, delle perquisizioni domiciliari, che hanno consentito di escluderel’asserito irrisorio valore delle merci rivenute.3. I motivi terzo e quarto sono aspecifici.3.1. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ègiustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifestaillogicità. La difesa elude il confronto con la motivazione, in cui si è adeguatamenterimarcata, da un lato, l’assenza di elementi positivi, valutabili ai fini dellaconcessione delle circostanze attenuanti generiche, e dall’altro, la sussistenza diprofili negativi, quali l’intensità del dolo e la condotta stessa, sintomatica dell’attivoinserimento della ricorrente nel contesto criminale indagato. Ne deriva che lamotivazione deve ritenersi sottratta, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01), anche considerato il principio,espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non ènecessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione dellesfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi osuperati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011,Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).Ne deriva, anche, la radicale inconferenza della doglianza tesa a riversaresulla scelta di diniego di concessione delle attenuanti generiche, espressa dallaCorte territoriale, la conseguente impossibilità, per l’imputata, di beneficiare dellasospensione condizionale della pena.3.2. Le ulteriori doglianze in tema di dosimetria del trattamento sanzionatoriosono, del pari inammissibili, perché radicalmente generiche. Non resta che ribadireil principio, secondo cui il giudice del merito esercita la discrezionalità che la leggegli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguitavalutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n.36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016,dep. 2017, S., Rv. 269196-01; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.239754-01). La pena applicata nel caso in esame non è superiore alla misuramedia edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessariaun'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949-01).4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]