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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33613/2026

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di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] BattistaBertolini, che si è riporto alle note scritte depositate in atti e ha concluso perl'inammissibilità del ricorso;sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento di tutti i motividel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 11 Marzo 2026, haconfermato la decisione del 14 luglio 2015 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], cheaveva affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in qualità diamministratore unico e rappresentante legale della società “Immobiliare il Mulinosrl”, in ordine al reati di cui agli artt. 44, lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 (capoA), 181 , comma 1, del d.lgs n. 42 del 2004 (capo B) e 44, lett. b) del d.P.R. n.380 del 2001 (capo C) per avere, in prossimità del lato ovest di un'abitazioneesistente, realizzato un ampliamento delle dimensioni di circa 15,55 per 15,90m, per un'altezza tra i 3 m e i 3,55 m, eseguito al rustico, in totale assenza dipermesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica, pur insistendo le operein area facente parte del [OSCURATO:PERSONA] della Valle del Ticino, vincolata dalpunto di vista paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. f), del d.lgsn.42 del 2004, infine per non aver ottemperato all'ordinanza di sospensione deilavori emessa dal Comune di Gallarate in data 11/04/2020, notificata in paridata, realizzando il completamento funzionale delle opere di ampliamento con laformazione di una tettoia, piantumazione di alberi, ultimazione e posa dellapavimentazione, chiusura della veranda con infissi ed installazione di impiantoelettrico, condannandolo per questi fatti alla pena di dieci mesi di arresto e21.000 € di ammenda, nonché alla demolizione delle opere abusive e allarimessione in pristino dello stato dei luoghi a sue spese, al compimento dellequali entro un anno dal giudicato ha subordinato il beneficio della sospensionecondizionale della pena allo stesso riconosciuto.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Arrigoni, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza,affidato a cinque motivi di seguito enunciati.2.1.

Con il primo e il secondo motivo cui, al di là della distintaintitolazione, segue, in concreto, una sola argomentata doglianza, denuncia, inrelazione ai reati di cui ai capi A) e B), la violazione degli artt. 157 e 158 cod.pen., 125, comma 3, 129, 192 comma 1, e 533, comma 1, cod. proc. pen. peravere la Corte territoriale omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione anche inrelazione all'erronea di individuazione del dies a quo, e il correlato vizio dimotivazione, manifestamente illogica in quanto contrastante con atti delprocesso, in specie la deposizione testimoniale resa da [OSCURATO:PERSONA] all'udienzadel 29 gennaio 2025, l'attestazione di fine lavori a firma dell'ingegner CarloDamiano Rossi del 2 ottobre 2019, la relazione istruttoria del dottor MassimoSandoni del 30 giugno 2020.Si deduce che la Corte avrebbe travisato siffatti dati probatori, quantoalla deposizione dal teste a difesa [OSCURATO:PERSONA], per avere dalla stessaconcluso che la posa dei serramenti di cui si era occupato non aveva avuto adoggetto la totalità dell'intervento edilizio; per quanto riguarda l'attestazionedell'ingegner Rossi in ordine alla data di fine lavori - eccetto i serramenti collocatia novembre come riferito dal precedente teste - nell'ottobre 2019, per avereaffermato che la stessa si riferiva alle opere di cui al primo intervento, inrelazione al quale era stato depositato il progetto; quanto infine alla relazioneistruttoria del dottor Sandoni del 30 giugno 2020, per non avere considerato chea pagina 2 l’epoca dell'abuso è indicata nel febbraio 2020 e comunque lo stessodescrive il manufatto come completato, comprensivo dei serramenti.

Diconseguenza sarebbe dimostrata la conclusione dei lavori di edificazione delrustico in data anteriore al sopralluogo del 10 aprile 2020, mentre nella sentenzaimpugnata si ritiene in modo del tutto apodittico che vi fossero due distintiinterventi edilizi dei quali non vi è alcuna traccia negli atti.2.2.

Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazionein relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato al capo C), diinottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori n. 27 dell'11 aprile 2020, inquanto sono stati illogicamente ritenuti rilevanti lavori di piantumazione esternadel giardino e la realizzazione di una tettoia, la cui esistenza non è stata provata,considerato che, come osservato, la relazione di servizio citata nella sentenzanon chiarisce affatto se tale struttura fosse preesistente o successivaall'ordinanza di sospensione, posto con nessun teste ha potuto escludere dettapreesistenza.

Per il resto, al momento del sopralluogo i lavori di completamentodelle opere di ampliamento erano già terminati.2.3.

Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.163 e 165 cod. pen., 597 cod.pen. (?), 125, comma 3, 192, comma 1, e 533, comma 1, cod. proc. pen., e ilvizio di motivazione illogica e apparente, in relazione alla sospensionecondizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere abusive.Si deduce che con l'atto d'appello era stata censurata la sentenza diprimo grado per avere subordinato la sospensione condizionale della pena allademolizione del manufatto abusivo, statuizione considerata eccessiva in virtùdell’incensuratezza dell'imputato, del carattere non speculativo dell'immobile,oltretutto nonostante l'impossibilità oggettiva sopravvenuta derivante dalladefinitiva acquisizione al patrimonio comunale dell'area sulla quale insiste ilmanufatto; la Corte infatti, rendendo una motivazione apparente, sì sarebbelimitata ad affermare in termini del tutto congetturali che non vi era ragione perritenere che l'amministrazione comunale avrebbe impedito all'imputato diprovvedere alla demolizione, senza considerare che il bene è ormai sottratto alladisponibilità del condannato (si cita sezione 3, n. 7780 del 20/01/2021).2.3.

Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 545-bis, 125, comma 3, 192,comma 1, e 533, comma 1, cod. proc. pen., 58 legge n. 689 del 1981 e ilcorrelato vizio di motivazione in ordine alla denegata sostituzione della pena conquella del lavoro di pubblica utilità.Lamenta il ricorrente che, avendo censurato con l'atto d'appello l'omessoavviso da parte del Tribunale della facoltà di chiedere l'applicazione della penasostitutiva, la Corte di merito ha ritenuto di denegare la sostituzione unicamentesulla base della ritenuta prognosi sfavorevole, fondando quest'ultima sull'assenzadell'imputato dal processo e sulla mancata presentazione di un programma deilavori di pubblica utilità, in aperto contrasto con l'insegnamento dei giudici dilegittimità e senza alcuna disanima dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. conconseguente violazione dell'obbligo motivazionale imposto dall'art.58 legge n.689 del 1981.3.

Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di Occhiale inammissibileil ricorso in quanto i motivi si risolvono in una pedissequa reiterazione di quelligià dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, conmotivazione coerente e non manifestamente illogica; oltretutto tesi, in specie conriguardo al secondo motivo, a sollecitare una rivalutazione del risultatoprobatorio; inoltre il quarto motivo è manifestamente infondato in quanto incontrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.4.

La difesa, con memoria del 25 maggio 2026, ha ribadito le ragioni asostegno nel quarto e del quinto motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Preliminarmente, il Collegio evidenzia come, nel caso in esame, ci sitrovi in presenza di una «doppia conforme» di merito.

Ed infatti il secondogiudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha riesaminato lostesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, dopo avere preso attodelle censure dell’appellante, è giunto alla medesima conclusione (v., ex multis,Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01).

In questo caso, secondo laconsolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 -01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la strutturagiustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, performare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei dueprovvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguenteobbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delledue sentenze, circostanza, nel caso di specie, non sussistente (v.

Sez. 1, n.8868 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997,Ambrosino, Rv. 209145).2.1.

Deve altresì aggiungersi che in tema di integrazione dellemotivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, sel'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto giàadeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppureprospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudicedell'impugnazione ben può motivare per relationem; quando invece sonoformulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi nonsviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano indiscussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione ladecisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base adassunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioniproposte (cfr. Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435).2.2.

Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenzadi una cd.

“doppia conforme”, è anche il principio per cui «in tema di ricorso incassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minimeincongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione,che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che nonsiano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, nonpossono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituiscevizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli datiestrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro ilquale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare laconsistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza aifini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione.(cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del21/02/2017 Rv. 271227 M e altri).3.

Tanto premesso, il primo e il secondo motivo, con cui si deducono, inrelazione si reati di cui ai capi A) e B), i vizi di violazione di legge e dimotivazione, in ordine all'epoca di ultimazione delle opere abusive econseguentemente alla determinazione del dies a quo, con tutte le ricadutesulla maturazione del termine prescrizionale, sono generici per aspecificitàestrinseca e comunque manifestamente infondati.3.1.

Il ricorrente, nel sottoporre a questa Corte di legittimità confuse einammissibili pretese rivalutative delle deposizioni testimoniali raccolte indibattimento, in relazione alle quali non individua nessuna allucinazione oerrore percettivo della Corte territoriale come dello stesso Tribunale, e delladocumentazione acquisita, non si confronta con l'ampia motivazione offerta (cfrpagg. 8 e 9) e soprattutto, artificiosamente confondendo i piani, oblitera,limitandosi a parlare di apoditticità, un dato dirimente e cioè:che vi fosse-un primo intervento edilizio, legittimo, oggetto di unaregolare SCIA cui ha fatto seguito la comunicazione di fine lavori del 2 ottobre2019;che successivamente a queste opere è stato realizzato un ampliamento,del tutto abusivo, delle dimensioni indicate 5,90 m per oltre 15 m, peraltroaccertato nel febbraio 2020, quando era ancora al rustico, privo di serramenti -o meglio delle relative vetrate - e degli impianti;che in una terza fase, rilevante sia ai fini della permanenza, contestata,dei reati di cui ai capi A) e B), quindi sotto il profilo della determinazione deldies a quo, sia ai fini della integrazione del reato di cui al capo C), diinottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori dell'aprile 2020, sianointervenute le opere di completamento funzionale dello stesso abuso, con posadella pavimentazione, chiusura della veranda con infissi, installazionedell'impianto elettrico, oltre alla realizzazione di una tettoia e allapiantumazione esterna.La tesi secondo cui l'ampliamento in contestazione corrisponderebbe inrealtà allo stesso manufatto oggetto della SCIA i cui lavori si sono conclusi il 2ottobre 2019, costituisce una apodittica affermazione del ricorrente, che inalcun modo si trae dagli atti della sentenza impugnata, ben chiari nelrappresentare la situazione testé sintetizzata; la Corte territoriale (cfr. pag. 9della sentenza impugnata, che a sua volta rinvia alla sentenza di primo grado),premesso che non risulta affatto contestata la realizzazione di due distinti ediversi interventi edilizi, rileva che, in linea perfetta con questa circostanza,l'attestazione di fine lavori (eccetto i serramenti) del 2019 a firma dell'ingegnerRossi, non contrasta con la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che evidentementesi riferisce alla posa di infissi nel medesimo fabbricato regolare, esclusa altresìqualsivoglia contraddizione con la deposizione di Sandoni, e la relazione dellostesso sottoscritta, giacché nell'indicare l'epoca dell'abuso nel febbraio 2020descrive un'opera non ultimata ma in corso di realizzazione, in quanto ancora alrustico, dunque compatibile con la realizzazione, da ultimo accertata, diulteriore completamento e rifinitura.3.2.

Sul punto occorre richiamare il costante orientamento di questaCorte, declinato con riferimento agli immobili destinati ad uso abitativo, in forzadel quale l'ultimazione edilizia coincide con la conclusione dei lavori di rifiniturainterni ed esterni dell'opera (Sez. 3, n. 33821 del 17/09/2020, Amatucci, Rv.280575; Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018, N., Rv. 274201; Sez. 3, n. 48002del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153; da ultimo si vedano Sez. 3, n. 35956 del2025, e Sez. 3, n. 18631 del 31/01/2025 non mass.), la quale, prima di taleevenienza, deve ritenersi ancora in fase di realizzazione e di completamento,tanto che il reato urbanistico versa in una fase di perdurante consumazione,posto che la permanenza di esso cessa con l'ultimazione dei lavori delmanufatto, in essa comprese le rifiniture (Sez. 3, n. 13607 del 08/02/2019,Martina, Rv. 275900), sempre che, per qualsiasi causa, volontaria (utilizzoabitativo del bene comprovato dalla attivazione delle utenze necessarie) oimposta (ad esempio, sequestro del manufatto), non cessino o vengano sospesii lavori abusivi (Sez. 3, n. 3067 del 08/09/2016, dep. 2017, P.G. in proc.

Contie altri, Rv. 269022).Analogo principio è stato affermato anche con riferimento al reato di cuiall'art. 181, comma primo, d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto se commessomediante una condotta che si protrae nel tempo (nella specie: edificazione dimanufatto), è permanente, ma la permanenza non è legata alla esistenza delmanufatto dopo il completamento dell'opera, quanto alla sola protrazione deilavori, cosicché lo stesso si consuma con l'esaurimento totale dell'attività, dalquale decorre il termine di prescrizione (Sez. 3, n. 30130 del 30/03/2017, Rv.270254 - 01; Sez. 3, n. 40265 del 26/05/2015, Rv. 265161 - 01; Sez. 3,Sentenza n. 43597 del 09/09/2015, Rv. 265261 - 01).La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, essendostata accertata – sulla base di fonti di prova testimoniali e documentali – lacircostanza che, al momento del sopralluogo del 10 aprile 2020 - cui avevafatto l'adozione dell'ordinanza di sospensione i lavori dell'11 aprile 2020- ilmanufatto non era stato completato, mancando ancora numerose opere difinitura, proseguite quantomeno fino al 26 novembre 2020, quando era stataaccertata - in relazione al nuovo intervento non contemplato in alcuna praticaedilizia - la realizzazione di opere di finitura quali la posa di pavimentazione e lamessa in opera di infissi, la edificazione di una ulteriore tettoia.Tale accertamento di fatto, ampiamente motivato, insuscettibile disindacato in sede di giudizio di legittimità, comprova che il momento diconsumazione del reato deve farsi coincidere, nel caso in esame, con quellodell'ultimo sopralluogo del 26 novembre 2020, epoca di realizzazione delledescritte opere di finitura.3.3.

Di conseguenza è esclusa la maturazione del termine prescrizionaleanteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod.pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica aireati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattividalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n.134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica ladisciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.

U, n. 20989 del12/12/2024 Ud., dep. 2025, Rv. 288175 - 01; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023Ud., dep. 2024, Rv. 285724 - 01, nonché Sez. 3, n. 11013 del 28/01/2026,Scalera, non mass.; Sez. 7, 33770 del 10/07/2024, Bertuccelli, non mass.;Sez. 4, n. 35719 del 13/06/2024, Patricola, non mass.; Sez. 4, n. 30816 del12/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 4, n. 30815 del 04/06/2024, Alfarano,non mass.; Sez. 1, n. 35446 del 29/05/2024, Vitucci, non mass.; Sez. 1, n.35255 del 16/05/2024, Sgattoni, non mass.; Sez. 3, n. 31950 del 15/05/2025,Adimari, non mass.; Sez. 7, n. 24231 del 14/05/2024, Samolla, non mass.;Sez. 1, n. 33605 del 09/05/2024, Meggiorin, non mass.; Sez. 1, n. 25525 del09/02/2024, Costantino, non mass.; Sez. 1, n. 22998 del 10 24/01/2024,Ciarletti, non mass.; Sez. 1, n. 23526 del 20/02/2024, Cantaffa, non mass.).Seguendo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenzadella Corte costituzionale e di questa Corte, il dies a quo di applicabilitàdell'istituto della cessazione del corso della prescrizione, introdotto all'art. 161-bis, primo periodo, cod. pen., considerandone il rapporto di continuitànormativa con l'omologa causa di sospensione legata alla sola pronuncia dellasentenza di primo grado, prevista dall'art. 159, comma secondo, cod. pen.(disposizione introdotta dalla legge n. 3 del 2019 a far data dal 1° gennaio2020), è stato individuato nel 1° gennaio 2020.Nel caso in discorso, fatta applicazione dell’istituto di cui all'articolo 161-bis cod. pen., la prescrizione per i reati in esame, commessi fino al 26novembre 2020, è cessata - e non soltanto interrotta - fin dal 9 aprile 2025,con la pronuncia della sentenza di primo grado.Da cui la manifesta infondatezza dei motivi proposti.4.

Dalla applicazione dei principi esposti ai §§

2. e 2.1., alla luce diquanto già rimarcato nel trattare delle censure, squisitamente rivalutative,sottoposte con il primo e il secondo motivo di ricorso, discende altresìl'inammissibilità del terzo motivo di ricorso volto a contestare la sussistenzadella contestata inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori (capo C).Il motivo dedotto è infatti generico oltre che, in quanto basato su ragionidi fatto visibilmente contrarie a quanto accertato dai giudici di merito - comesopra esposto al §

3.1. oltre ai lavori di piantumazione è stata accertata laprosecuzione dei lavori con la finitura delle precedenti opere in particolare larealizzazione della pavimentazione e dell'impianto elettrico del manufattoabusivo - manifestamente infondato.5.

Anche il quarto motivo non supera il vaglio di ammissibilità.Il motivo, con cui si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla censuraafferente alla disposta subordinazione della sospensione condizionale della penaalla demolizione delle opere abusive, nonostante l'incensuratezza dell'imputatoe altresì considerata l'impossibilità oggettiva sopravvenuta a seguito delladefinitiva acquisizione al patrimonio comunale dell'area sulla quale insiste ilmanufatto, è manifestamente infondato sotto entrambi i profili.5.1.

Va rimarcato, in primo luogo, l'insegnamento di questo giudice dilegittimità a mente del quale il fatto che l'immobile sia stato acquisito alpatrimonio del comune non osta alla subordinazione del beneficio alla suademolizione visto che, fino a quando non sia intervenuta la deliberazioneconsiliare che dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, è semprepossibile per il soggetto condannato chiedere al Comune stesso l'autorizzazionea procedere a propria cura e spese alla demolizione (Sez. 3, n. 39471 del18/07/2017, Rv. 272502 - 01; Sez. 3, n. 42698 del 07/07/2015, Marche, Rv.265495; Sez. 3, n. 32351 del 01/07/2015, Giglia, Rv. 264252; Sez. 3, n.43294 del 29/09/2005, Gambino, Rv. 232646; Sez. 3, n. 3489 del 03/11/2000,Mosca, Rv. 217999).Quanto alla possibilità di subordinare il beneficio della sospensionecondizionale della pena alla demolizione del manufatto, costituisce principioconsolidato di questa Suprema Corte che «il giudice, nel concedere lasospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori inassenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinaredetto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediantedemolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile»(Sez.

U, n. 714 del 20/11/1996, Luongo, Rv. 206659.

Oltre alla già citata Rv.272502 - 01, si vedano Sez. 3, n. 32351 del 01/07/2015, Giglia, Rv. 264252,cit.; Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, Russo, Rv. 258517; Sez. 3, n. 38071 del19/09/2007, Terminiello, Rv. 237825).5.2.

Se è vero che dell'esercizio facoltativo di tale potere occorre che ilgiudice dia conto, ove esercitata nei confronti di persone che non hanno inprecedenza goduto del beneficio della sospensione condizionale (Sez. 3, n.36548 del 14/09/2022, Rv. 283655 - 01), osserva il Collegio che nel caso inesame in Tribunale non si è sottratto a tale onere motivazionale svolgendoconsiderazioni, quali il rilievo che il ripristino dello stato dei luoghi costituiscel'unico vero comportamento dimostrativo di un serio ravvedimento per il reatocommesso, dunque indicativo di una prognosi positiva circola la futuraastensione dalla commissione di nuovi reati della stessa indole, non scalfittedalla censura proposta con l'atto d'appello - come si apprezza dalla sintesicontenuta nella sentenza impugnata, non censurata sul punto - incentrataesclusivamente sulla questione della asserita impossibilità oggettiva a seguitodell'acquisizione dell'area al patrimonio comunale.5.3.

Oltretutto la Corte territoriale ha reso nel suo complesso unamotivazione che disattende implicitamente anche la problematica da ultimoproposta, avendo evidenziato, nel rigettare la richiesta del Procuratore Generalepresso la Corte d'appello di revocare la sospensione condizionale della pena -inaccoglibile, perlomeno in fase di cognizione, non essendo stata propostaimpugnazione sul punto - che il ricorrente non è più incensurato, bensì gravatoda un precedente, oltretutto incompatibile con la sospensione condizionale pervia del limite di pena.Deve essere ricordato in proposito che, nella motivazione della sentenza,il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfonditadi tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte lerisultanze processuali, essendo, invece, sufficiente che, anche attraverso unaloro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suoconvincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Neconsegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese lededuzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 34532 del22/06/2021, Rv. 281935 - 01 Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv.254107).6.

Il quinto motivo - inerente alla mancata applicazione della sanzionesostitutiva del lavoro di pubblica utilità richiesta in sede di motivi di appello - èmanifestamente infondato.6.1.

La doglianza si limita a riproporre una censura avanzata con i motivid'appello senza minimamente confrontarsi con la motivazione offerta inproposito dalla Corte territoriale, logicamente congrua e coerente sia con gliindicatori normativi che con il criterio di discrezionalità decisoria, utilizzato perla prognosi sfavorevole in relazione alla concedibilità della pena sostitutiva,essendo stati legittimamente utilizzati i parametri di orientamento previstidall'art. 133 cod. pen.Come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare (Sez. 6, n. 40433del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295 - 01), il novellato art. 58 della legge n.689 del 1981, che disciplina il potere discrezionale del giudice nell'applicazionedelle pene sostitutive, richiama tuttora i criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. econfigura la scelta in ordine all'applicazione della pena sostitutiva qualeesercizio di un potere/dovere che impone al giudice di soppesareadeguatamente quale possa essere la pena in grado di soddisfare meglio lefinalità che la pena persegue sotto il profilo rieducativo e repressivo.

Perconseguenza, il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltantoperché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, purché nespieghi le ragioni sotto il profilo dell'adeguatezza della pena alle finalità dirieducazione sociale del condannato.La Corte ha altresì precisato che la motivazione resa dal giudice dellacognizione attiene all'esercizio di un potere discrezionale quale è quello previstodall'art. 58 legge 689/81: laddove essa è congrua, non manifestamente illogicae non contraddittoria, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 42847del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 – 01); che al giudice della cognizionespetta una valutazione prognostica complessa, funzionale a garantire sia lafinalità rieducativa costituzionalmente sancita, che tenga conto anche dellepotenzialità di reinserimento attivo proprie delle singole pene sostitutive e chesia idonea all'individuazione, anche qualitativa, di una pena proporzionata aldelitto, sia la salvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa(Sez. 5, n. 34243 del 26/09/2025, Rv. 288705 - 01).6.2.

Ebbene, la Corte territoriale (cfr pag. 16) ha ampiamenteargomentato l'impossibilità di disporre la pena sostitutiva dei lavori di pubblicautilità ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., non potendo esprimersi, anche valutatii parametri di cui all'art. 133 cod. pen., un giudizio prognostico favorevole inordine alla spontanea conformazione di imputato agli obblighi specificiinfungibili di fare che afferiscono alla pena sostitutiva, valutate in tal senso lacondotta processuale del ricorrente, che aveva omesso qualsiasi attivitàeffettivamente intesa alla programmazione anticipata dei lavori di pubblicautilità, ma soprattutto per il suo complessivo contegno in relazione ai fattiascritti, non avendo questi manifestato alcun proposito di conformazionedell'opera alla disciplina urbanistica, né preso iniziative volte a ripristinare undialogo con l'amministrazione comunale al contrario, dapprima avendoproseguito la realizzazione del manufatto abusivo fino alle finiture nonostantel'ordine di sospensione, né, successivamente ai fatti, avendo ottemperato agliobblighi di demolizione; con tutte le note conseguenze in termini acquisizionedell'area al patrimonio comunale.6.3.

A tali corrette valutazioni operate dalla Corte d'appello, si aggiungela dirimente considerazione del fatto che la richiesta risulta comunqueincompatibile con la già concessa sospensione condizionale della pena.Va rilevato, in proposito, che - a seguito delle modifiche introdotto dald.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 - è stata espressamente stabilita dall'art. 61-bisdella

I. 24 novembre 1981, n.689, inserito dall'art.71, comma 1, lett. i) delpredetto d.lgs., l'incompatibilità tra le sanzioni sostitutive ora indicate nell'art.20-bis cod. pen. e l'applicazione della sospensione condizionale della pena.Né le specifiche disposizioni transitorie contenute nell'art. 95 del d.lgs.n.150/2022, che prevedono l'applicazione ai procedimenti penali pendenti inprimo grado e in grado di appello al momento dell'entrata in vigore delle normepreviste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli,valgono eventualmente ad escludere, nel caso concreto, l'applicabilità deldisposto dall'art. 61-bis cit., in quanto la sanzione sostitutiva del lavoro dipubblica utilità, non era anteriormente prevista dall'ordinamento, se non in casiparticolari, per cui la richiesta sanzione sostitutiva non sarebbe comunque stataapplicabile alla fattispecie in oggetto (si veda, per l'applicazione del principio inun caso analogo, Sez. 4, n. 26557 del 20/06/2024, Rv. 286677 - 01).

Mentrenemmeno deve considerarsi possibile - in ambito di successione di norme penali- operare una contemporanea applicazione di norme o di frammenti di normericonducibili al regime previgente ovvero a quello sopravvenuto, dovendosi fareriferimento all'uno o all'altro nella sua interezza.Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo.7.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguenteonere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere lespese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Cortecostituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi èragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrenteversi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] BattistaBertolini, che si è riporto alle note scritte depositate in atti e ha concluso perl'inammissibilità del ricorso;sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento di tutti i motividel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 11 Marzo 2026, haconfermato la decisione del 14 luglio 2015 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], cheaveva affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in qualità diamministratore unico e rappresentante legale della società “Immobiliare il Mulinosrl”, in ordine al reati di cui agli artt. 44, lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 (capoA), 181 , comma 1, del d.lgs n. 42 del 2004 (capo B) e 44, lett. b) del d.P.R. n.380 del 2001 (capo C) per avere, in prossimità del lato ovest di un'abitazioneesistente, realizzato un ampliamento delle dimensioni di circa 15,55 per 15,90m, per un'altezza tra i 3 m e i 3,55 m, eseguito al rustico, in totale assenza dipermesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica, pur insistendo le operein area facente parte del [OSCURATO:PERSONA] della Valle del Ticino, vincolata dalpunto di vista paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. f), del d.lgsn.42 del 2004, infine per non aver ottemperato all'ordinanza di sospensione deilavori emessa dal Comune di Gallarate in data 11/04/2020, notificata in paridata, realizzando il completamento funzionale delle opere di ampliamento con laformazione di una tettoia, piantumazione di alberi, ultimazione e posa dellapavimentazione, chiusura della veranda con infissi ed installazione di impiantoelettrico, condannandolo per questi fatti alla pena di dieci mesi di arresto e21.000 € di ammenda, nonché alla demolizione delle opere abusive e allarimessione in pristino dello stato dei luoghi a sue spese, al compimento dellequali entro un anno dal giudicato ha subordinato il beneficio della sospensionecondizionale della pena allo stesso riconosciuto.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Arrigoni, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza,affidato a cinque motivi di seguito enunciati.2.1. Con il primo e il secondo motivo cui, al di là della distintaintitolazione, segue, in concreto, una sola argomentata doglianza, denuncia, inrelazione ai reati di cui ai capi A) e B), la violazione degli artt. 157 e 158 cod.pen., 125, comma 3, 129, 192 comma 1, e 533, comma 1, cod. proc. pen. peravere la Corte territoriale omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione anche inrelazione all'erronea di individuazione del dies a quo, e il correlato vizio dimotivazione, manifestamente illogica in quanto contrastante con atti delprocesso, in specie la deposizione testimoniale resa da [OSCURATO:PERSONA] all'udienzadel 29 gennaio 2025, l'attestazione di fine lavori a firma dell'ingegner CarloDamiano Rossi del 2 ottobre 2019, la relazione istruttoria del dottor MassimoSandoni del 30 giugno 2020.Si deduce che la Corte avrebbe travisato siffatti dati probatori, quantoalla deposizione dal teste a difesa [OSCURATO:PERSONA], per avere dalla stessaconcluso che la posa dei serramenti di cui si era occupato non aveva avuto adoggetto la totalità dell'intervento edilizio; per quanto riguarda l'attestazionedell'ingegner Rossi in ordine alla data di fine lavori - eccetto i serramenti collocatia novembre come riferito dal precedente teste - nell'ottobre 2019, per avereaffermato che la stessa si riferiva alle opere di cui al primo intervento, inrelazione al quale era stato depositato il progetto; quanto infine alla relazioneistruttoria del dottor Sandoni del 30 giugno 2020, per non avere considerato chea pagina 2 l’epoca dell'abuso è indicata nel febbraio 2020 e comunque lo stessodescrive il manufatto come completato, comprensivo dei serramenti. Diconseguenza sarebbe dimostrata la conclusione dei lavori di edificazione delrustico in data anteriore al sopralluogo del 10 aprile 2020, mentre nella sentenzaimpugnata si ritiene in modo del tutto apodittico che vi fossero due distintiinterventi edilizi dei quali non vi è alcuna traccia negli atti.2.2. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazionein relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato al capo C), diinottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori n. 27 dell'11 aprile 2020, inquanto sono stati illogicamente ritenuti rilevanti lavori di piantumazione esternadel giardino e la realizzazione di una tettoia, la cui esistenza non è stata provata,considerato che, come osservato, la relazione di servizio citata nella sentenzanon chiarisce affatto se tale struttura fosse preesistente o successivaall'ordinanza di sospensione, posto con nessun teste ha potuto escludere dettapreesistenza. Per il resto, al momento del sopralluogo i lavori di completamentodelle opere di ampliamento erano già terminati.2.3. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.163 e 165 cod. pen., 597 cod.pen. (?), 125, comma 3, 192, comma 1, e 533, comma 1, cod. proc. pen., e ilvizio di motivazione illogica e apparente, in relazione alla sospensionecondizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere abusive.Si deduce che con l'atto d'appello era stata censurata la sentenza diprimo grado per avere subordinato la sospensione condizionale della pena allademolizione del manufatto abusivo, statuizione considerata eccessiva in virtùdell’incensuratezza dell'imputato, del carattere non speculativo dell'immobile,oltretutto nonostante l'impossibilità oggettiva sopravvenuta derivante dalladefinitiva acquisizione al patrimonio comunale dell'area sulla quale insiste ilmanufatto; la Corte infatti, rendendo una motivazione apparente, sì sarebbelimitata ad affermare in termini del tutto congetturali che non vi era ragione perritenere che l'amministrazione comunale avrebbe impedito all'imputato diprovvedere alla demolizione, senza considerare che il bene è ormai sottratto alladisponibilità del condannato (si cita sezione 3, n. 7780 del 20/01/2021).2.3. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 545-bis, 125, comma 3, 192,comma 1, e 533, comma 1, cod. proc. pen., 58 legge n. 689 del 1981 e ilcorrelato vizio di motivazione in ordine alla denegata sostituzione della pena conquella del lavoro di pubblica utilità.Lamenta il ricorrente che, avendo censurato con l'atto d'appello l'omessoavviso da parte del Tribunale della facoltà di chiedere l'applicazione della penasostitutiva, la Corte di merito ha ritenuto di denegare la sostituzione unicamentesulla base della ritenuta prognosi sfavorevole, fondando quest'ultima sull'assenzadell'imputato dal processo e sulla mancata presentazione di un programma deilavori di pubblica utilità, in aperto contrasto con l'insegnamento dei giudici dilegittimità e senza alcuna disanima dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. conconseguente violazione dell'obbligo motivazionale imposto dall'art.58 legge n.689 del 1981.3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di Occhiale inammissibileil ricorso in quanto i motivi si risolvono in una pedissequa reiterazione di quelligià dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, conmotivazione coerente e non manifestamente illogica; oltretutto tesi, in specie conriguardo al secondo motivo, a sollecitare una rivalutazione del risultatoprobatorio; inoltre il quarto motivo è manifestamente infondato in quanto incontrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.4. La difesa, con memoria del 25 maggio 2026, ha ribadito le ragioni asostegno nel quarto e del quinto motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Preliminarmente, il Collegio evidenzia come, nel caso in esame, ci sitrovi in presenza di una «doppia conforme» di merito. Ed infatti il secondogiudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha riesaminato lostesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, dopo avere preso attodelle censure dell’appellante, è giunto alla medesima conclusione (v., ex multis,Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01). In questo caso, secondo laconsolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 -01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la strutturagiustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, performare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei dueprovvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguenteobbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delledue sentenze, circostanza, nel caso di specie, non sussistente (v. Sez. 1, n.8868 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997,Ambrosino, Rv. 209145).2.1. Deve altresì aggiungersi che in tema di integrazione dellemotivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, sel'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto giàadeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppureprospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudicedell'impugnazione ben può motivare per relationem; quando invece sonoformulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi nonsviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano indiscussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione ladecisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base adassunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioniproposte (cfr. Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435).2.2. Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenzadi una cd. “doppia conforme”, è anche il principio per cui «in tema di ricorso incassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minimeincongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione,che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che nonsiano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, nonpossono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituiscevizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli datiestrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro ilquale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare laconsistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza aifini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione.(cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del21/02/2017 Rv. 271227 M e altri).3. Tanto premesso, il primo e il secondo motivo, con cui si deducono, inrelazione si reati di cui ai capi A) e B), i vizi di violazione di legge e dimotivazione, in ordine all'epoca di ultimazione delle opere abusive econseguentemente alla determinazione del dies a quo, con tutte le ricadutesulla maturazione del termine prescrizionale, sono generici per aspecificitàestrinseca e comunque manifestamente infondati.3.1. Il ricorrente, nel sottoporre a questa Corte di legittimità confuse einammissibili pretese rivalutative delle deposizioni testimoniali raccolte indibattimento, in relazione alle quali non individua nessuna allucinazione oerrore percettivo della Corte territoriale come dello stesso Tribunale, e delladocumentazione acquisita, non si confronta con l'ampia motivazione offerta (cfrpagg. 8 e 9) e soprattutto, artificiosamente confondendo i piani, oblitera,limitandosi a parlare di apoditticità, un dato dirimente e cioè:che vi fosse-un primo intervento edilizio, legittimo, oggetto di unaregolare SCIA cui ha fatto seguito la comunicazione di fine lavori del 2 ottobre2019;che successivamente a queste opere è stato realizzato un ampliamento,del tutto abusivo, delle dimensioni indicate 5,90 m per oltre 15 m, peraltroaccertato nel febbraio 2020, quando era ancora al rustico, privo di serramenti -o meglio delle relative vetrate - e degli impianti;che in una terza fase, rilevante sia ai fini della permanenza, contestata,dei reati di cui ai capi A) e B), quindi sotto il profilo della determinazione deldies a quo, sia ai fini della integrazione del reato di cui al capo C), diinottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori dell'aprile 2020, sianointervenute le opere di completamento funzionale dello stesso abuso, con posadella pavimentazione, chiusura della veranda con infissi, installazionedell'impianto elettrico, oltre alla realizzazione di una tettoia e allapiantumazione esterna.La tesi secondo cui l'ampliamento in contestazione corrisponderebbe inrealtà allo stesso manufatto oggetto della SCIA i cui lavori si sono conclusi il 2ottobre 2019, costituisce una apodittica affermazione del ricorrente, che inalcun modo si trae dagli atti della sentenza impugnata, ben chiari nelrappresentare la situazione testé sintetizzata; la Corte territoriale (cfr. pag. 9della sentenza impugnata, che a sua volta rinvia alla sentenza di primo grado),premesso che non risulta affatto contestata la realizzazione di due distinti ediversi interventi edilizi, rileva che, in linea perfetta con questa circostanza,l'attestazione di fine lavori (eccetto i serramenti) del 2019 a firma dell'ingegnerRossi, non contrasta con la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che evidentementesi riferisce alla posa di infissi nel medesimo fabbricato regolare, esclusa altresìqualsivoglia contraddizione con la deposizione di Sandoni, e la relazione dellostesso sottoscritta, giacché nell'indicare l'epoca dell'abuso nel febbraio 2020descrive un'opera non ultimata ma in corso di realizzazione, in quanto ancora alrustico, dunque compatibile con la realizzazione, da ultimo accertata, diulteriore completamento e rifinitura.3.2. Sul punto occorre richiamare il costante orientamento di questaCorte, declinato con riferimento agli immobili destinati ad uso abitativo, in forzadel quale l'ultimazione edilizia coincide con la conclusione dei lavori di rifiniturainterni ed esterni dell'opera (Sez. 3, n. 33821 del 17/09/2020, Amatucci, Rv.280575; Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018, N., Rv. 274201; Sez. 3, n. 48002del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153; da ultimo si vedano Sez. 3, n. 35956 del2025, e Sez. 3, n. 18631 del 31/01/2025 non mass.), la quale, prima di taleevenienza, deve ritenersi ancora in fase di realizzazione e di completamento,tanto che il reato urbanistico versa in una fase di perdurante consumazione,posto che la permanenza di esso cessa con l'ultimazione dei lavori delmanufatto, in essa comprese le rifiniture (Sez. 3, n. 13607 del 08/02/2019,Martina, Rv. 275900), sempre che, per qualsiasi causa, volontaria (utilizzoabitativo del bene comprovato dalla attivazione delle utenze necessarie) oimposta (ad esempio, sequestro del manufatto), non cessino o vengano sospesii lavori abusivi (Sez. 3, n. 3067 del 08/09/2016, dep. 2017, P.G. in proc. Contie altri, Rv. 269022).Analogo principio è stato affermato anche con riferimento al reato di cuiall'art. 181, comma primo, d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto se commessomediante una condotta che si protrae nel tempo (nella specie: edificazione dimanufatto), è permanente, ma la permanenza non è legata alla esistenza delmanufatto dopo il completamento dell'opera, quanto alla sola protrazione deilavori, cosicché lo stesso si consuma con l'esaurimento totale dell'attività, dalquale decorre il termine di prescrizione (Sez. 3, n. 30130 del 30/03/2017, Rv.270254 - 01; Sez. 3, n. 40265 del 26/05/2015, Rv. 265161 - 01; Sez. 3,Sentenza n. 43597 del 09/09/2015, Rv. 265261 - 01).La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, essendostata accertata – sulla base di fonti di prova testimoniali e documentali – lacircostanza che, al momento del sopralluogo del 10 aprile 2020 - cui avevafatto l'adozione dell'ordinanza di sospensione i lavori dell'11 aprile 2020- ilmanufatto non era stato completato, mancando ancora numerose opere difinitura, proseguite quantomeno fino al 26 novembre 2020, quando era stataaccertata - in relazione al nuovo intervento non contemplato in alcuna praticaedilizia - la realizzazione di opere di finitura quali la posa di pavimentazione e lamessa in opera di infissi, la edificazione di una ulteriore tettoia.Tale accertamento di fatto, ampiamente motivato, insuscettibile disindacato in sede di giudizio di legittimità, comprova che il momento diconsumazione del reato deve farsi coincidere, nel caso in esame, con quellodell'ultimo sopralluogo del 26 novembre 2020, epoca di realizzazione delledescritte opere di finitura.3.3. Di conseguenza è esclusa la maturazione del termine prescrizionaleanteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod.pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica aireati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattividalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n.134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica ladisciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del12/12/2024 Ud., dep. 2025, Rv. 288175 - 01; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023Ud., dep. 2024, Rv. 285724 - 01, nonché Sez. 3, n. 11013 del 28/01/2026,Scalera, non mass.; Sez. 7, 33770 del 10/07/2024, Bertuccelli, non mass.;Sez. 4, n. 35719 del 13/06/2024, Patricola, non mass.; Sez. 4, n. 30816 del12/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 4, n. 30815 del 04/06/2024, Alfarano,non mass.; Sez. 1, n. 35446 del 29/05/2024, Vitucci, non mass.; Sez. 1, n.35255 del 16/05/2024, Sgattoni, non mass.; Sez. 3, n. 31950 del 15/05/2025,Adimari, non mass.; Sez. 7, n. 24231 del 14/05/2024, Samolla, non mass.;Sez. 1, n. 33605 del 09/05/2024, Meggiorin, non mass.; Sez. 1, n. 25525 del09/02/2024, Costantino, non mass.; Sez. 1, n. 22998 del 10 24/01/2024,Ciarletti, non mass.; Sez. 1, n. 23526 del 20/02/2024, Cantaffa, non mass.).Seguendo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenzadella Corte costituzionale e di questa Corte, il dies a quo di applicabilitàdell'istituto della cessazione del corso della prescrizione, introdotto all'art. 161-bis, primo periodo, cod. pen., considerandone il rapporto di continuitànormativa con l'omologa causa di sospensione legata alla sola pronuncia dellasentenza di primo grado, prevista dall'art. 159, comma secondo, cod. pen.(disposizione introdotta dalla legge n. 3 del 2019 a far data dal 1° gennaio2020), è stato individuato nel 1° gennaio 2020.Nel caso in discorso, fatta applicazione dell’istituto di cui all'articolo 161-bis cod. pen., la prescrizione per i reati in esame, commessi fino al 26novembre 2020, è cessata - e non soltanto interrotta - fin dal 9 aprile 2025,con la pronuncia della sentenza di primo grado.Da cui la manifesta infondatezza dei motivi proposti.4. Dalla applicazione dei principi esposti ai §§ 2. e 2.1., alla luce diquanto già rimarcato nel trattare delle censure, squisitamente rivalutative,sottoposte con il primo e il secondo motivo di ricorso, discende altresìl'inammissibilità del terzo motivo di ricorso volto a contestare la sussistenzadella contestata inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori (capo C).Il motivo dedotto è infatti generico oltre che, in quanto basato su ragionidi fatto visibilmente contrarie a quanto accertato dai giudici di merito - comesopra esposto al § 3.1. oltre ai lavori di piantumazione è stata accertata laprosecuzione dei lavori con la finitura delle precedenti opere in particolare larealizzazione della pavimentazione e dell'impianto elettrico del manufattoabusivo - manifestamente infondato.5. Anche il quarto motivo non supera il vaglio di ammissibilità.Il motivo, con cui si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla censuraafferente alla disposta subordinazione della sospensione condizionale della penaalla demolizione delle opere abusive, nonostante l'incensuratezza dell'imputatoe altresì considerata l'impossibilità oggettiva sopravvenuta a seguito delladefinitiva acquisizione al patrimonio comunale dell'area sulla quale insiste ilmanufatto, è manifestamente infondato sotto entrambi i profili.5.1. Va rimarcato, in primo luogo, l'insegnamento di questo giudice dilegittimità a mente del quale il fatto che l'immobile sia stato acquisito alpatrimonio del comune non osta alla subordinazione del beneficio alla suademolizione visto che, fino a quando non sia intervenuta la deliberazioneconsiliare che dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, è semprepossibile per il soggetto condannato chiedere al Comune stesso l'autorizzazionea procedere a propria cura e spese alla demolizione (Sez. 3, n. 39471 del18/07/2017, Rv. 272502 - 01; Sez. 3, n. 42698 del 07/07/2015, Marche, Rv.265495; Sez. 3, n. 32351 del 01/07/2015, Giglia, Rv. 264252; Sez. 3, n.43294 del 29/09/2005, Gambino, Rv. 232646; Sez. 3, n. 3489 del 03/11/2000,Mosca, Rv. 217999).Quanto alla possibilità di subordinare il beneficio della sospensionecondizionale della pena alla demolizione del manufatto, costituisce principioconsolidato di questa Suprema Corte che «il giudice, nel concedere lasospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori inassenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinaredetto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediantedemolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile»(Sez. U, n. 714 del 20/11/1996, Luongo, Rv. 206659. Oltre alla già citata Rv.272502 - 01, si vedano Sez. 3, n. 32351 del 01/07/2015, Giglia, Rv. 264252,cit.; Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, Russo, Rv. 258517; Sez. 3, n. 38071 del19/09/2007, Terminiello, Rv. 237825).5.2. Se è vero che dell'esercizio facoltativo di tale potere occorre che ilgiudice dia conto, ove esercitata nei confronti di persone che non hanno inprecedenza goduto del beneficio della sospensione condizionale (Sez. 3, n.36548 del 14/09/2022, Rv. 283655 - 01), osserva il Collegio che nel caso inesame in Tribunale non si è sottratto a tale onere motivazionale svolgendoconsiderazioni, quali il rilievo che il ripristino dello stato dei luoghi costituiscel'unico vero comportamento dimostrativo di un serio ravvedimento per il reatocommesso, dunque indicativo di una prognosi positiva circola la futuraastensione dalla commissione di nuovi reati della stessa indole, non scalfittedalla censura proposta con l'atto d'appello - come si apprezza dalla sintesicontenuta nella sentenza impugnata, non censurata sul punto - incentrataesclusivamente sulla questione della asserita impossibilità oggettiva a seguitodell'acquisizione dell'area al patrimonio comunale.5.3. Oltretutto la Corte territoriale ha reso nel suo complesso unamotivazione che disattende implicitamente anche la problematica da ultimoproposta, avendo evidenziato, nel rigettare la richiesta del Procuratore Generalepresso la Corte d'appello di revocare la sospensione condizionale della pena -inaccoglibile, perlomeno in fase di cognizione, non essendo stata propostaimpugnazione sul punto - che il ricorrente non è più incensurato, bensì gravatoda un precedente, oltretutto incompatibile con la sospensione condizionale pervia del limite di pena.Deve essere ricordato in proposito che, nella motivazione della sentenza,il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfonditadi tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte lerisultanze processuali, essendo, invece, sufficiente che, anche attraverso unaloro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suoconvincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Neconsegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese lededuzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 34532 del22/06/2021, Rv. 281935 - 01 Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv.254107).6. Il quinto motivo - inerente alla mancata applicazione della sanzionesostitutiva del lavoro di pubblica utilità richiesta in sede di motivi di appello - èmanifestamente infondato.6.1. La doglianza si limita a riproporre una censura avanzata con i motivid'appello senza minimamente confrontarsi con la motivazione offerta inproposito dalla Corte territoriale, logicamente congrua e coerente sia con gliindicatori normativi che con il criterio di discrezionalità decisoria, utilizzato perla prognosi sfavorevole in relazione alla concedibilità della pena sostitutiva,essendo stati legittimamente utilizzati i parametri di orientamento previstidall'art. 133 cod. pen.Come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare (Sez. 6, n. 40433del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295 - 01), il novellato art. 58 della legge n.689 del 1981, che disciplina il potere discrezionale del giudice nell'applicazionedelle pene sostitutive, richiama tuttora i criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. econfigura la scelta in ordine all'applicazione della pena sostitutiva qualeesercizio di un potere/dovere che impone al giudice di soppesareadeguatamente quale possa essere la pena in grado di soddisfare meglio lefinalità che la pena persegue sotto il profilo rieducativo e repressivo. Perconseguenza, il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltantoperché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, purché nespieghi le ragioni sotto il profilo dell'adeguatezza della pena alle finalità dirieducazione sociale del condannato.La Corte ha altresì precisato che la motivazione resa dal giudice dellacognizione attiene all'esercizio di un potere discrezionale quale è quello previstodall'art. 58 legge 689/81: laddove essa è congrua, non manifestamente illogicae non contraddittoria, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 42847del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 – 01); che al giudice della cognizionespetta una valutazione prognostica complessa, funzionale a garantire sia lafinalità rieducativa costituzionalmente sancita, che tenga conto anche dellepotenzialità di reinserimento attivo proprie delle singole pene sostitutive e chesia idonea all'individuazione, anche qualitativa, di una pena proporzionata aldelitto, sia la salvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa(Sez. 5, n. 34243 del 26/09/2025, Rv. 288705 - 01).6.2. Ebbene, la Corte territoriale (cfr pag. 16) ha ampiamenteargomentato l'impossibilità di disporre la pena sostitutiva dei lavori di pubblicautilità ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., non potendo esprimersi, anche valutatii parametri di cui all'art. 133 cod. pen., un giudizio prognostico favorevole inordine alla spontanea conformazione di imputato agli obblighi specificiinfungibili di fare che afferiscono alla pena sostitutiva, valutate in tal senso lacondotta processuale del ricorrente, che aveva omesso qualsiasi attivitàeffettivamente intesa alla programmazione anticipata dei lavori di pubblicautilità, ma soprattutto per il suo complessivo contegno in relazione ai fattiascritti, non avendo questi manifestato alcun proposito di conformazionedell'opera alla disciplina urbanistica, né preso iniziative volte a ripristinare undialogo con l'amministrazione comunale al contrario, dapprima avendoproseguito la realizzazione del manufatto abusivo fino alle finiture nonostantel'ordine di sospensione, né, successivamente ai fatti, avendo ottemperato agliobblighi di demolizione; con tutte le note conseguenze in termini acquisizionedell'area al patrimonio comunale.6.3. A tali corrette valutazioni operate dalla Corte d'appello, si aggiungela dirimente considerazione del fatto che la richiesta risulta comunqueincompatibile con la già concessa sospensione condizionale della pena.Va rilevato, in proposito, che - a seguito delle modifiche introdotto dald.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 - è stata espressamente stabilita dall'art. 61-bisdella I. 24 novembre 1981, n.689, inserito dall'art.71, comma 1, lett. i) delpredetto d.lgs., l'incompatibilità tra le sanzioni sostitutive ora indicate nell'art.20-bis cod. pen. e l'applicazione della sospensione condizionale della pena.Né le specifiche disposizioni transitorie contenute nell'art. 95 del d.lgs.n.150/2022, che prevedono l'applicazione ai procedimenti penali pendenti inprimo grado e in grado di appello al momento dell'entrata in vigore delle normepreviste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli,valgono eventualmente ad escludere, nel caso concreto, l'applicabilità deldisposto dall'art. 61-bis cit., in quanto la sanzione sostitutiva del lavoro dipubblica utilità, non era anteriormente prevista dall'ordinamento, se non in casiparticolari, per cui la richiesta sanzione sostitutiva non sarebbe comunque stataapplicabile alla fattispecie in oggetto (si veda, per l'applicazione del principio inun caso analogo, Sez. 4, n. 26557 del 20/06/2024, Rv. 286677 - 01). Mentrenemmeno deve considerarsi possibile - in ambito di successione di norme penali- operare una contemporanea applicazione di norme o di frammenti di normericonducibili al regime previgente ovvero a quello sopravvenuto, dovendosi fareriferimento all'uno o all'altro nella sua interezza.Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo.7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguenteonere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere lespese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Cortecostituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi èragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrenteversi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33613/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris