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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2026

Cassazione n. 31814/2026

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pello di Bariavverso l’ordinanza della Corte di appello di Bari del 19 marzo 2024 nelprocedmento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, SilviaSalvadoti, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esamealla Corte di appello di Bari.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 19 marzo 2024, le cui motivazioni sono statedepositate il 2 febbraio 2026, la Corte di appello di Bari ha rigettato l’istanza del30 ottobre 2023 con la quale la Procura generale della Repubblica presso lamedesima Corte aveva chiesto la revoca del beneficio della sospensionecondizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA] con:a) la sentenza della Corte di appello di Bari del 21 febbraio 2003,irrevocabile il 22 giugno 2004, con la quale il predetto è stato condannato allapena di anno uno e mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui all’art.416 cod. pen.;b) la sentenza della stessa Corte di appello del 20 novembre 2003,irrevocabile il 3 dicembre 2004, con la quale lo [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato allapena di mesi quattro di arresto e di euro 500,00 di ammenda in relazione ai reatidi cui agli artt. 81 e 718 cod. pen.A fondamento della decisione la Corte ha anzitutto premesso che conprovvedimento del 25 maggio 2023 la Corte di appello di Bari, in qualità diGiudice dell’esecuzione, ha già dichiarato estinti i reati in relazione ai quali loSnidar ha beneficiato della sospensione condizionale della pena sul presuppostoche il condannato non aveva commesso ulteriori reati nel termine di legge(cinque anni per il delitto, due anni per la contravvenzione).Ha ritenuto che una volta che sia stata dichiarata l’estinzione del reato, «lasentenza di condanna …deve considerarsi tamquam non esset, in tutte le suestatuizioni, compresa la sospensione condizionale» e che l’art. 167 cod. pen. noncontempla la possibilità di revocare la declaratoria di estinzione «al sopravveniredell’accertamento dell’avvenuta commissione di un altro reato della stessaindole».Ha, per l’effetto, ritenuto che non possa conferirsi rilievo alcuno al fatto checon sentenza del 17 giugno 2022, divenuta irrevocabile il 10 ottobre 2023 – indata, cioè, posteriore alla pronuncia della summenzionata ordinanza in materiaesecutiva - lo [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna in relazione al delitto di cui all’art.416 cod. pen., commesso dal maggio 2005 all’attualità e, cioè, proprio nell’arcotemporale al cui decorso l’art. 167 cod. pen. correla l’effetto estintivo acondizione che «il condannato non commette un delitto, ovvero unacontravvenzione della stessa indole, ed adempie gli obblighi impostigli».2.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Baripropone ricorso per cassazione lamentando l’inosservanza o l’erroneaapplicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) inrelazione agli artt. 167 e 168 cod. pen.Lamenta che la Corte – nel considerare ormai definitiva l’ordinanza del 25maggio 2023 sul presupposto che l’irrevocabilità dell’accertamento in relazione alreato associativo commesso dallo [OSCURATO:PERSONA] a decorrere dal maggio 2005 si èverificata il 10 ottobre 2023, oltre il termine di legge determinativodell’estinzione dei reati – ha offerto un’interpretazione erronea dell’art. 168,primo comma, n. 1), cod. pen., posto che occorre avere riguardo alla data dicommissione del reato e non già alla data del passaggio in giudicato dellasentenza che ne abbia accertato la sussistenza.

Evidenzia, sulla scorta di ciò, chel’effetto decadenziale dai due benefici si è verificato «con la ricaduta dello Snidarnel reato, nel maggio 2005» e che, quindi, a nulla può rilevare la circostanza checon ordinanza del 25 maggio 2023 la Corte abbia dichiarato l’estinzione dei reatiin questione.3.

Con memoria del 18 maggio 2026, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse diAlessandro [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile origettato.

Ha, infatti, evidenziato come, secondo prevalente orientamento diquesta Corte, le ordinanze pronunciate in materia esecutiva aventi ad oggetto ladeclaratoria di estinzione del reato sono irrevocabili.

Ha rimarcato come, nel casoin esame, nel procedimento che ha condotto all’emissione del provvedimento diestinzione emesso a favore dello [OSCURATO:PERSONA] «il P.G. doveva e poteva allegare laasserita condizione ostativa alla dichiarazione di estinzione dei reati» o, inalternativa, proporre ricorso per cassazione e come la successiva richiesta direvoca costituisca un «surrettizio ed indebito strumento per sanare un difetto didiligenza».

In via gradata, preso atto di un contrasto maturato sul punto in senoalla giurisprudenza di questa Corte, ha chiesto che la questione di diritto vengarimessa alla valutazione delle Sezioni Unite.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

La verifica critica della quaestio iuris in esame impone la necessità dioperare talune preliminari considerazioni di ordine giuridico prendendo le mosse,anzitutto, da una sia pur sintetica descrizione dei connotati propri dell’istituto dicui agli artt. 163 e ss. cod. proc. pen.3.

Com’è noto, la sospensione condizionale della pena è istituto orientato adesigenze di prevenzione speciale e di rieducazione (Sez. 3, n. 28690 del09/02/2017, Rochira, Rv. 270588 - 01; Sez. 5, n. 1136 del 05/04/2013, dep.2014, Held, Rv. 258822 - 01; Sez. 1, n. 26633 del 10/06/2008, Zara, Rv.240858 - 01; Sez. 1, n. 3999 del 28/10/1991, Giamboi, Rv. 188701 - 01).

Entrolimiti predeterminati di concedibilità, oggettivi e soggettivi, l’ordinamento penalerinuncia, cioè, all’esecuzione della pena, previa prognosi di non recidivanza nelreato (da condurre sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.: cfr., explurimis, Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534 - 01) e sulpresupposto che la prognosi si inveri all'esito del previsto periodo disperimentazione, nonché sul presupposto ulteriore, ove la sospensione siaaccompagnata da obblighi positivi a contenuto risocializzante, che questi ultimisiano tempestivamente soddisfatti.

Come, dunque, la concessione del beneficio èsubordinata ad un giudizio di meritevolezza in chiave prognostica, nellaprospettiva della mancata ricaduta nel reato e dell'adempimento degli eventualiobblighi accessori, la legge impone la caducazione del beneficio allorché risultinoindici certi a smentita della prognosi.L'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. stabilisce, infatti, che la sospensionecondizionale è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti (cinque anni per idelitti, due anni per le contravvenzioni, decorrenti dalla irrevocabilità del titolo:cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, Fulle, Rv. 283404 - 01), ilcondannato commetta un delitto, o una contravvenzione della stessa indole, per iquali sia inflitta pena detentiva, o non adempia agli obblighi imposti.Specularmente, se tali termini decorrono senza che le anzidette cause di revocarisultino integrate, il reato è definitivamente estinto e la pena - sia la principale,sia le eventuali accessorie - non è eseguita, a norma dell'art. 167 cod. pen.La revoca della sospensione è legata, dunque, a sopravvenienze qualificate.La recidiva delittuosa o il mancato adempimento degli obblighi funzionano, nelleipotesi indicate, come ragioni di decadenza da un beneficio che il condannato nonsi è dimostrato degno di mantenere.

La commissione del reato nuovo, dal qualela legge fa dipendere la revoca del beneficio, e con essa l'impedimento all'effettoestintivo del reato in relazione al quale era stato accordato, rileva se avvenutanel quinquennio (o nel biennio), indipendentemente dalla data di irrevocabilitàdella sentenza che la accerta (Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv.279015 - 01).Quest'ultima sentenza è meramente ricognitiva di un effetto decadenzialegià prodottosi con la ricaduta nel reato, che costituisce condizione per la revoca.Gli effetti di diritto sostanziale risalgono de iure al momento, antecedente lanuova pronuncia giudiziale e indipendente da essa, in cui si è verificata dettacondizione, sicché il provvedimento di revoca prende atto di una situazione (ilvenir meno della clausola di sospensione) già determinatasi per legge, inconseguenza del reato sopravvenuto e accertato con pronuncia passata ingiudicato (Sez.

U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798 - 01).Su quest'ultimo punto l’autorevole pronuncia da ultimo menzionata ha,invero, statuito che «il provvedimento di revoca della sospensione condizionaledella pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativae, conseguentemente, gli effetti di diritto sostanziale risalgono di diritto almomento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronunciagiudiziale, e indipendentemente da essa, giacché la revoca formale non è che unpassaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato».4.

In detti incontroversi postulati di natura giuridica si annidano le ragioniche conducono all’accoglimento del ricorso.Invero, non può ostare alla revoca del beneficio prodottasi per effetto dellamera ricaduta nel reato la circostanza che sia stata medio tempore dichiaratal'estinzione del reato: tanto è, per di più, imposto dalla natura necessariamenteprecaria della predetta declaratoria, poiché inevitabilmente sommario è ilpreliminare vaglio che compie il giudice dell'esecuzione, suscettibile di esseretravolto dalla successiva emersione di risultanze di segno contrario, il cuidefinitivo accertamento può fisiologicamente richiedere mesi o anni (mentre,come è noto, l'incidente di esecuzione ex art. 676 cod. proc. pen. può esseresollecitato dal condannato anche il giorno successivo alla conclusione delquinquennio in considerazione, ovvero del biennio se la condanna è intervenutaper una fattispecie contravvenzionale).Il provvedimento adottato in sede esecutiva può, dunque, essere revocato invirtù del cd.

«giudicato debole» che lo caratterizza, trattandosi di statuizione cheopera alle condizioni, di fatto e di diritto, date e che può essere superata daeventuali nova, in ossequio al principio generale in base al quale «ilprovvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmenteirrevocabile, preclude una nuova decisione sullo stesso oggetto, ma dettapreclusione non opera in maniera assoluta e definitiva, bensì rebus sic stantibus,ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche,per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quellipreesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisione anteriore» (cfr.Sez. 5, n. 15341 del 24/02/2010, Tantucci, Rv. 246959 – 01; più di recente,nello stesso senso, Sez. 4, n. 45413 del 04/12/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287352-01).5.

Alla luce di quanto osservato, nella convinta adesione ad una letturainterpretativa che rinviene nella giurisprudenza di questa Corte plurimiprecedenti (cfr. Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, Greco, Rv. 279015– 01 e, più di recente, Sez. 1, n. 44296 del 19/11/2024, Pg, Rv. 287153 - 01),deve, conclusivamente, ribadirsi il principio di diritto secondo il quale in tema diesecuzione, non è di ostacolo alla revoca della sospensione condizionale dellapena ex art. 168, comma primo, cod. pen. la circostanza che il giudicedell'esecuzione abbia già dichiarato estinto il reato in conseguenza del positivosuperamento del periodo di sospensione, atteso che i provvedimenti del giudicedell'esecuzione sono caratterizzati da stabilità relativa, e che il provvedimento direvoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa,sostanziandosi in un atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta ope legis.Ad esso consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio pernuovo giudizio, rispettoso dei canoni interpretativi sopra delineati, alla Corte diappello di Bari.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Bari.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Bariavverso l’ordinanza della Corte di appello di Bari del 19 marzo 2024 nelprocedmento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, SilviaSalvadoti, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esamealla Corte di appello di Bari.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 19 marzo 2024, le cui motivazioni sono statedepositate il 2 febbraio 2026, la Corte di appello di Bari ha rigettato l’istanza del30 ottobre 2023 con la quale la Procura generale della Repubblica presso lamedesima Corte aveva chiesto la revoca del beneficio della sospensionecondizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA] con:a) la sentenza della Corte di appello di Bari del 21 febbraio 2003,irrevocabile il 22 giugno 2004, con la quale il predetto è stato condannato allapena di anno uno e mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui all’art.416 cod. pen.;b) la sentenza della stessa Corte di appello del 20 novembre 2003,irrevocabile il 3 dicembre 2004, con la quale lo [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato allapena di mesi quattro di arresto e di euro 500,00 di ammenda in relazione ai reatidi cui agli artt. 81 e 718 cod. pen.A fondamento della decisione la Corte ha anzitutto premesso che conprovvedimento del 25 maggio 2023 la Corte di appello di Bari, in qualità diGiudice dell’esecuzione, ha già dichiarato estinti i reati in relazione ai quali loSnidar ha beneficiato della sospensione condizionale della pena sul presuppostoche il condannato non aveva commesso ulteriori reati nel termine di legge(cinque anni per il delitto, due anni per la contravvenzione).Ha ritenuto che una volta che sia stata dichiarata l’estinzione del reato, «lasentenza di condanna …deve considerarsi tamquam non esset, in tutte le suestatuizioni, compresa la sospensione condizionale» e che l’art. 167 cod. pen. noncontempla la possibilità di revocare la declaratoria di estinzione «al sopravveniredell’accertamento dell’avvenuta commissione di un altro reato della stessaindole».Ha, per l’effetto, ritenuto che non possa conferirsi rilievo alcuno al fatto checon sentenza del 17 giugno 2022, divenuta irrevocabile il 10 ottobre 2023 – indata, cioè, posteriore alla pronuncia della summenzionata ordinanza in materiaesecutiva - lo [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna in relazione al delitto di cui all’art.416 cod. pen., commesso dal maggio 2005 all’attualità e, cioè, proprio nell’arcotemporale al cui decorso l’art. 167 cod. pen. correla l’effetto estintivo acondizione che «il condannato non commette un delitto, ovvero unacontravvenzione della stessa indole, ed adempie gli obblighi impostigli».2. La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Baripropone ricorso per cassazione lamentando l’inosservanza o l’erroneaapplicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) inrelazione agli artt. 167 e 168 cod. pen.Lamenta che la Corte – nel considerare ormai definitiva l’ordinanza del 25maggio 2023 sul presupposto che l’irrevocabilità dell’accertamento in relazione alreato associativo commesso dallo [OSCURATO:PERSONA] a decorrere dal maggio 2005 si èverificata il 10 ottobre 2023, oltre il termine di legge determinativodell’estinzione dei reati – ha offerto un’interpretazione erronea dell’art. 168,primo comma, n. 1), cod. pen., posto che occorre avere riguardo alla data dicommissione del reato e non già alla data del passaggio in giudicato dellasentenza che ne abbia accertato la sussistenza. Evidenzia, sulla scorta di ciò, chel’effetto decadenziale dai due benefici si è verificato «con la ricaduta dello Snidarnel reato, nel maggio 2005» e che, quindi, a nulla può rilevare la circostanza checon ordinanza del 25 maggio 2023 la Corte abbia dichiarato l’estinzione dei reatiin questione.3. Con memoria del 18 maggio 2026, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse diAlessandro [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile origettato. Ha, infatti, evidenziato come, secondo prevalente orientamento diquesta Corte, le ordinanze pronunciate in materia esecutiva aventi ad oggetto ladeclaratoria di estinzione del reato sono irrevocabili. Ha rimarcato come, nel casoin esame, nel procedimento che ha condotto all’emissione del provvedimento diestinzione emesso a favore dello [OSCURATO:PERSONA] «il P.G. doveva e poteva allegare laasserita condizione ostativa alla dichiarazione di estinzione dei reati» o, inalternativa, proporre ricorso per cassazione e come la successiva richiesta direvoca costituisca un «surrettizio ed indebito strumento per sanare un difetto didiligenza». In via gradata, preso atto di un contrasto maturato sul punto in senoalla giurisprudenza di questa Corte, ha chiesto che la questione di diritto vengarimessa alla valutazione delle Sezioni Unite.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La verifica critica della quaestio iuris in esame impone la necessità dioperare talune preliminari considerazioni di ordine giuridico prendendo le mosse,anzitutto, da una sia pur sintetica descrizione dei connotati propri dell’istituto dicui agli artt. 163 e ss. cod. proc. pen.3. Com’è noto, la sospensione condizionale della pena è istituto orientato adesigenze di prevenzione speciale e di rieducazione (Sez. 3, n. 28690 del09/02/2017, Rochira, Rv. 270588 - 01; Sez. 5, n. 1136 del 05/04/2013, dep.2014, Held, Rv. 258822 - 01; Sez. 1, n. 26633 del 10/06/2008, Zara, Rv.240858 - 01; Sez. 1, n. 3999 del 28/10/1991, Giamboi, Rv. 188701 - 01). Entrolimiti predeterminati di concedibilità, oggettivi e soggettivi, l’ordinamento penalerinuncia, cioè, all’esecuzione della pena, previa prognosi di non recidivanza nelreato (da condurre sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.: cfr., explurimis, Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534 - 01) e sulpresupposto che la prognosi si inveri all'esito del previsto periodo disperimentazione, nonché sul presupposto ulteriore, ove la sospensione siaaccompagnata da obblighi positivi a contenuto risocializzante, che questi ultimisiano tempestivamente soddisfatti. Come, dunque, la concessione del beneficio èsubordinata ad un giudizio di meritevolezza in chiave prognostica, nellaprospettiva della mancata ricaduta nel reato e dell'adempimento degli eventualiobblighi accessori, la legge impone la caducazione del beneficio allorché risultinoindici certi a smentita della prognosi.L'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. stabilisce, infatti, che la sospensionecondizionale è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti (cinque anni per idelitti, due anni per le contravvenzioni, decorrenti dalla irrevocabilità del titolo:cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, Fulle, Rv. 283404 - 01), ilcondannato commetta un delitto, o una contravvenzione della stessa indole, per iquali sia inflitta pena detentiva, o non adempia agli obblighi imposti.Specularmente, se tali termini decorrono senza che le anzidette cause di revocarisultino integrate, il reato è definitivamente estinto e la pena - sia la principale,sia le eventuali accessorie - non è eseguita, a norma dell'art. 167 cod. pen.La revoca della sospensione è legata, dunque, a sopravvenienze qualificate.La recidiva delittuosa o il mancato adempimento degli obblighi funzionano, nelleipotesi indicate, come ragioni di decadenza da un beneficio che il condannato nonsi è dimostrato degno di mantenere. La commissione del reato nuovo, dal qualela legge fa dipendere la revoca del beneficio, e con essa l'impedimento all'effettoestintivo del reato in relazione al quale era stato accordato, rileva se avvenutanel quinquennio (o nel biennio), indipendentemente dalla data di irrevocabilitàdella sentenza che la accerta (Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv.279015 - 01).Quest'ultima sentenza è meramente ricognitiva di un effetto decadenzialegià prodottosi con la ricaduta nel reato, che costituisce condizione per la revoca.Gli effetti di diritto sostanziale risalgono de iure al momento, antecedente lanuova pronuncia giudiziale e indipendente da essa, in cui si è verificata dettacondizione, sicché il provvedimento di revoca prende atto di una situazione (ilvenir meno della clausola di sospensione) già determinatasi per legge, inconseguenza del reato sopravvenuto e accertato con pronuncia passata ingiudicato (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798 - 01).Su quest'ultimo punto l’autorevole pronuncia da ultimo menzionata ha,invero, statuito che «il provvedimento di revoca della sospensione condizionaledella pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativae, conseguentemente, gli effetti di diritto sostanziale risalgono di diritto almomento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronunciagiudiziale, e indipendentemente da essa, giacché la revoca formale non è che unpassaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato».4. In detti incontroversi postulati di natura giuridica si annidano le ragioniche conducono all’accoglimento del ricorso.Invero, non può ostare alla revoca del beneficio prodottasi per effetto dellamera ricaduta nel reato la circostanza che sia stata medio tempore dichiaratal'estinzione del reato: tanto è, per di più, imposto dalla natura necessariamenteprecaria della predetta declaratoria, poiché inevitabilmente sommario è ilpreliminare vaglio che compie il giudice dell'esecuzione, suscettibile di esseretravolto dalla successiva emersione di risultanze di segno contrario, il cuidefinitivo accertamento può fisiologicamente richiedere mesi o anni (mentre,come è noto, l'incidente di esecuzione ex art. 676 cod. proc. pen. può esseresollecitato dal condannato anche il giorno successivo alla conclusione delquinquennio in considerazione, ovvero del biennio se la condanna è intervenutaper una fattispecie contravvenzionale).Il provvedimento adottato in sede esecutiva può, dunque, essere revocato invirtù del cd. «giudicato debole» che lo caratterizza, trattandosi di statuizione cheopera alle condizioni, di fatto e di diritto, date e che può essere superata daeventuali nova, in ossequio al principio generale in base al quale «ilprovvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmenteirrevocabile, preclude una nuova decisione sullo stesso oggetto, ma dettapreclusione non opera in maniera assoluta e definitiva, bensì rebus sic stantibus,ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche,per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quellipreesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisione anteriore» (cfr.Sez. 5, n. 15341 del 24/02/2010, Tantucci, Rv. 246959 – 01; più di recente,nello stesso senso, Sez. 4, n. 45413 del 04/12/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287352-01).5. Alla luce di quanto osservato, nella convinta adesione ad una letturainterpretativa che rinviene nella giurisprudenza di questa Corte plurimiprecedenti (cfr. Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, Greco, Rv. 279015– 01 e, più di recente, Sez. 1, n. 44296 del 19/11/2024, Pg, Rv. 287153 - 01),deve, conclusivamente, ribadirsi il principio di diritto secondo il quale in tema diesecuzione, non è di ostacolo alla revoca della sospensione condizionale dellapena ex art. 168, comma primo, cod. pen. la circostanza che il giudicedell'esecuzione abbia già dichiarato estinto il reato in conseguenza del positivosuperamento del periodo di sospensione, atteso che i provvedimenti del giudicedell'esecuzione sono caratterizzati da stabilità relativa, e che il provvedimento direvoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa,sostanziandosi in un atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta ope legis.Ad esso consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio pernuovo giudizio, rispettoso dei canoni interpretativi sopra delineati, alla Corte diappello di Bari. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Bari.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
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