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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 24914/2022

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17471-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. FUCINI n. 288, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], aventi causa di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 2741/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la conclusione scritta del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’accoglimento del quarto e quinto motivo del ricorso, con rigetto o assorbimento degli altri. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 401/2003il Tribunale di L’Aquila respingeva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, nella qualità di proprietari di due appartamenti siti in L’Aquila, via [OSCURATO:PERSONA], avevano chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. alla demolizione e riduzione del fabbricato costruito nelterreno sito in L’Aquila, distinto al catasto terreni al foglio 80, mapp. 13, 2043, 2044 e 23 e al catasto edilizio con il n. 761 sub 1, nonché dei boxes realizzati sul mappale 13, per non essersi verificata la condizione sospensiva apposta nei contratti di compravendita in virtù dei quali essi attori avevano acquistato la proprietà dei rispettivi cespiti.

In particolare, in detti accordi era previsto il diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. di realizzare alcuni box sul confine della proprietà [OSCURATO:PERSONA], qualora la stessa società avesse conseguito, entro due anni dalla compravendita, regolare licenza edilizia.

Il Tribunale riteneva, in particolare, che gli attori non avessero espressamente chiesto la disapplicazione della concessione edilizia comunque conseguita dalla [OSCURATO:SOCIETA], ancorché illegittima; che la condizione contenuta negli atti di compravendita si riferisse all’ottenimento, nel biennio, di un titolo autorizzativo, a prescindere dalla sua legittimità; che fosse irrilevante la circostanza che detto titolo fosse stato chiesto, ed ottenuto, non dalla società, ma da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e da [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza n. 793/2008 la Corte di Appello di L’Aquila rigettava il gravame interposto dagli originari attori avverso la decisione di prime cure, ritenendo avverata la condizione sospensiva a seguito del rilascio di concessione edilizia in data 1.6.1989.

Con sentenza n. 5411/2015 la decisione veniva cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione, per non avere il giudice del gravame adeguatamente valutato se la condizione sospensiva prevista dai contratti di compravendita si fosse realmente avverata, avendo omesso il vaglio sulla legittimità o meno del titolo ottenuto.

La Corte di Appello di Roma, individuata quale giudice del rinvio, con la sentenza oggi impugnata, n. 2741/2017, rigettava il gravame, ritenendo che nell’ambito di altro giudizio, pendente tra le parti del presente giudizio ed altri soggetti, ed avente ad oggetto la modifica del regolamento condominiale dello stabile in cui si trovano le proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la revisione delle relative tabelle millesimali, la Corte di Cassazione avesse, con sentenza n. 4495/2014, definitivamente accertato l’intervenuto avveramento della condizione in esito al rilascio della concessione del 1.6.1989 di cui anzidetto.

La Corte distrettuale riteneva, in particolare, che la verifica dell’avveramento, o meno, della condizione dedotta nei contratti di compravendita oggetto del presente giudizio, devoluta dalla Corte di Cassazione al giudice del rinvio con sentenza n. 5411/2015, dovesse prescindere dai profili di carattere amministrativo inerenti alla regolarità dell’atto ed avere ad oggetto la sola verifica dell’avvenuta violazione di diritti soggettivi nell’ambito dei rapporti tra privati.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad undici motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA] ed aventi causa della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’udienza pubblica, ambo le parti hanno depositato memoria.

Il P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , ha depositato conclusioni scritte con le quali ha invocato l’accoglimento del quarto e quinto motivo del ricorso, con rigetto o assorbimento degli altri. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrent e lamenta la nullità della sentenza e la violazione degli artt. 324 e 336 c.p.c., 124 disp. att. c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente configurato un giudicato esterno derivanteda una decisione ancora soggetta ad impugnazione e priva della certificazione di definitività.

Con il secondo motivo, il ricorrente ripropone, sub specie di error in iudicando, lo stesso vizio di cui al primo motivo, ivi dedotto come errorin procedendo.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza e la violazione degli artt. 39, 40, 112, 113 e 273 c.p.c., perché la scorretta configurazione del giudicato esterno, da parte del giudice di merito, avrebbe causato la violazione delle norme in tema di riunione dei giudizi connessi e del principio del ne bis in idem.

Con il quarto motivo, il ricorrente ripropone, sub specie di error in iudicando, lo stesso vizio di cui al terzo motivo, ivi dedotto come errorin procedendo.

Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza e la violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di eseguire la valutazione demandatagli dalla Corte di Cassazione, concernente il controllo dell’intervenuta verificazione, o meno, della condizione sospensiva apposta ai contratti di compravendita di cui è causa.

Con il sesto motivo, il ricorrente ripropone, sub specie di error in iudicando, lo stesso vizio di cui al quinto motivo, ivi dedotto come errorin procedendo.

Le sei censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.

Con la sentenza n. 5411/ 2015, la Corte di Cassazione aveva affidato alla Corte di Appello di Roma il compito di verificare se la condizione apposta ai contratti di vendita stipulati tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. ed i vari soggetti che avevano acquistato unità imobiliari comprese nel Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 si fosse, o meno, avverata, considerando a tal fine non già la semplice circostanza dell’intervenuto rilascio della concessione edilizia per la realizzazione del nuovo manufatto da destinare a box per auto, ma altresì la legittimità di detto titolo, alla luce della normativa urbanistica ed edilizia in concreto applicabile.

Tale disamina è stata, in concreto, totalmente omessa dalla Corte di Appello, la quale si è limitata a dare atto che nell’ambito di un diverso giudizio civile, peraltro oggetto del distinto ricorso n. 26871/2017, chiamato anch’esso all’odierna udienza pubblica, sarebbe stato “… acclarato –proprio su domanda del [OSCURATO:PERSONA] e del Nardecchia–che la società è proprietaria dei boxes e, quindi, che la condizione sospensiva si è avverata” (cfr. pag. 6 della sentenza impgnata).

In realtà, la sentenza alla quale fa riferimento la Corte capitolina, non essendo ancora definitiva, non è suscettibile di costituire giudicato esterno; in tal senso, l’erroneità della statuizione in esame è confermata dalla stessa pendenza del separato ricorso n. 26871/2017 di cui anzidetto, la quale, evidentemente, esclude che si possa essere formato il giudicato su alcuna pronuncia resa nell’ambito del relativo giudizio di merito.

In definitiva, va ribadito il principio per cui “In caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare "ex novo" il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, senza che rilevi l'eventuale contumacia della parte interessata, che non può implicare rinuncia ad abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 24336 del 30/11/2015 , Rv. 637778; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. del 12/02/2019, Rv. 652593).

Di conseguenza, “ Il giudice del rinvio è … tenuto a riesaminare ex novo la controversia, nel rispetto del principio di diritto formulato dalla cassazione, per gli aspetti rimasti impregiudicati o non definiti nei precedenti gradi, senza che assuma rilievo l'eventuale contumacia della parte, che non implica rinuncia od abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5741 del 27/02/2019, Rv.652770; nonché Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16506 del 19/06/2019 , Rv. 654277 , che esclude che la declaratoria di contumacia dell'originario appellante in sede di rinvio possa comportare l'improcedibilità dell'appello originario, nè il passaggio in giudicato nei suoi confronti della sentenza di primo grado).

Dall’erronea statuizione assunta dal giudice romano è derivata nonsoltanto la sostanziale elusione del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, ma anche la mancata valutazione circa l’opportunità di disporre la riunione dei due giudizi, tra loro oggettivamente connessi.

Dall’accoglimento, nei termini indicati, dei primi sei motivi di ricorso deriva l’assorbimento degli altri cinque, con i quali il ricorrente lamenta, nell’ordine: l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla presenza, nel giudizio di rinvio, di un soggetto erroneamente indicato come contumace (settimo motivo); l’erronea condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione (ottavo motivo); l’omesso esame della pendenza del giudizio nel cui ambito si sarebbe formato il giudicato erroneamente ravvisato dalla Corte del rinvio (nono motivo); l’omesso esame del punto nodale del giudizio, rappresentato dalla verifica se la condizione sospensiva apposta ai contratti di compravendita si fosse, o meno, avverata (decimo motivo); ed infine, l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della violazione dell’indice di cd. visuale libera (undicesimo motivo).

La sentenza impugnata va dunque cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione.Il giudice del rinvio avrà cura di verificare se, in ottemperanza al principio di diritto fissato dalla sentenza di questa Corte n. 5411 del 2015, la condizione sospensiva apposta ai contratti di compravendita di cui è causa si sia, o meno, avverata, considerando non soltanto l’evento storico dell’intervenuto rilascio del titolo autorizzativo, ma anche la sua legittimità con riferimento alla normativa edilizia ed urbanistica in concreto applicabile.

PQM la Corte accoglie primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17471-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. FUCINI n. 288, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], aventi causa di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 2741/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la conclusione scritta del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’accoglimento del quarto e quinto motivo del ricorso, con rigetto o assorbimento degli altri. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 401/2003il Tribunale di L’Aquila respingeva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, nella qualità di proprietari di due appartamenti siti in L’Aquila, via [OSCURATO:PERSONA], avevano chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. alla demolizione e riduzione del fabbricato costruito nelterreno sito in L’Aquila, distinto al catasto terreni al foglio 80, mapp. 13, 2043, 2044 e 23 e al catasto edilizio con il n. 761 sub 1, nonché dei boxes realizzati sul mappale 13, per non essersi verificata la condizione sospensiva apposta nei contratti di compravendita in virtù dei quali essi attori avevano acquistato la proprietà dei rispettivi cespiti. In particolare, in detti accordi era previsto il diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. di realizzare alcuni box sul confine della proprietà [OSCURATO:PERSONA], qualora la stessa società avesse conseguito, entro due anni dalla compravendita, regolare licenza edilizia. Il Tribunale riteneva, in particolare, che gli attori non avessero espressamente chiesto la disapplicazione della concessione edilizia comunque conseguita dalla [OSCURATO:SOCIETA], ancorché illegittima; che la condizione contenuta negli atti di compravendita si riferisse all’ottenimento, nel biennio, di un titolo autorizzativo, a prescindere dalla sua legittimità; che fosse irrilevante la circostanza che detto titolo fosse stato chiesto, ed ottenuto, non dalla società, ma da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e da [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 793/2008 la Corte di Appello di L’Aquila rigettava il gravame interposto dagli originari attori avverso la decisione di prime cure, ritenendo avverata la condizione sospensiva a seguito del rilascio di concessione edilizia in data 1.6.1989. Con sentenza n. 5411/2015 la decisione veniva cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione, per non avere il giudice del gravame adeguatamente valutato se la condizione sospensiva prevista dai contratti di compravendita si fosse realmente avverata, avendo omesso il vaglio sulla legittimità o meno del titolo ottenuto. La Corte di Appello di Roma, individuata quale giudice del rinvio, con la sentenza oggi impugnata, n. 2741/2017, rigettava il gravame, ritenendo che nell’ambito di altro giudizio, pendente tra le parti del presente giudizio ed altri soggetti, ed avente ad oggetto la modifica del regolamento condominiale dello stabile in cui si trovano le proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la revisione delle relative tabelle millesimali, la Corte di Cassazione avesse, con sentenza n. 4495/2014, definitivamente accertato l’intervenuto avveramento della condizione in esito al rilascio della concessione del 1.6.1989 di cui anzidetto. La Corte distrettuale riteneva, in particolare, che la verifica dell’avveramento, o meno, della condizione dedotta nei contratti di compravendita oggetto del presente giudizio, devoluta dalla Corte di Cassazione al giudice del rinvio con sentenza n. 5411/2015, dovesse prescindere dai profili di carattere amministrativo inerenti alla regolarità dell’atto ed avere ad oggetto la sola verifica dell’avvenuta violazione di diritti soggettivi nell’ambito dei rapporti tra privati. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad undici motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA] ed aventi causa della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’udienza pubblica, ambo le parti hanno depositato memoria. Il P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , ha depositato conclusioni scritte con le quali ha invocato l’accoglimento del quarto e quinto motivo del ricorso, con rigetto o assorbimento degli altri. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrent e lamenta la nullità della sentenza e la violazione degli artt. 324 e 336 c.p.c., 124 disp. att. c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente configurato un giudicato esterno derivanteda una decisione ancora soggetta ad impugnazione e priva della certificazione di definitività. Con il secondo motivo, il ricorrente ripropone, sub specie di error in iudicando, lo stesso vizio di cui al primo motivo, ivi dedotto come errorin procedendo. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza e la violazione degli artt. 39, 40, 112, 113 e 273 c.p.c., perché la scorretta configurazione del giudicato esterno, da parte del giudice di merito, avrebbe causato la violazione delle norme in tema di riunione dei giudizi connessi e del principio del ne bis in idem. Con il quarto motivo, il ricorrente ripropone, sub specie di error in iudicando, lo stesso vizio di cui al terzo motivo, ivi dedotto come errorin procedendo. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza e la violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di eseguire la valutazione demandatagli dalla Corte di Cassazione, concernente il controllo dell’intervenuta verificazione, o meno, della condizione sospensiva apposta ai contratti di compravendita di cui è causa. Con il sesto motivo, il ricorrente ripropone, sub specie di error in iudicando, lo stesso vizio di cui al quinto motivo, ivi dedotto come errorin procedendo. Le sei censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. Con la sentenza n. 5411/ 2015, la Corte di Cassazione aveva affidato alla Corte di Appello di Roma il compito di verificare se la condizione apposta ai contratti di vendita stipulati tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. ed i vari soggetti che avevano acquistato unità imobiliari comprese nel Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 si fosse, o meno, avverata, considerando a tal fine non già la semplice circostanza dell’intervenuto rilascio della concessione edilizia per la realizzazione del nuovo manufatto da destinare a box per auto, ma altresì la legittimità di detto titolo, alla luce della normativa urbanistica ed edilizia in concreto applicabile. Tale disamina è stata, in concreto, totalmente omessa dalla Corte di Appello, la quale si è limitata a dare atto che nell’ambito di un diverso giudizio civile, peraltro oggetto del distinto ricorso n. 26871/2017, chiamato anch’esso all’odierna udienza pubblica, sarebbe stato “… acclarato –proprio su domanda del [OSCURATO:PERSONA] e del Nardecchia–che la società è proprietaria dei boxes e, quindi, che la condizione sospensiva si è avverata” (cfr. pag. 6 della sentenza impgnata). In realtà, la sentenza alla quale fa riferimento la Corte capitolina, non essendo ancora definitiva, non è suscettibile di costituire giudicato esterno; in tal senso, l’erroneità della statuizione in esame è confermata dalla stessa pendenza del separato ricorso n. 26871/2017 di cui anzidetto, la quale, evidentemente, esclude che si possa essere formato il giudicato su alcuna pronuncia resa nell’ambito del relativo giudizio di merito. In definitiva, va ribadito il principio per cui “In caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare "ex novo" il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, senza che rilevi l'eventuale contumacia della parte interessata, che non può implicare rinuncia ad abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 24336 del 30/11/2015 , Rv. 637778; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. del 12/02/2019, Rv. 652593). Di conseguenza, “ Il giudice del rinvio è … tenuto a riesaminare ex novo la controversia, nel rispetto del principio di diritto formulato dalla cassazione, per gli aspetti rimasti impregiudicati o non definiti nei precedenti gradi, senza che assuma rilievo l'eventuale contumacia della parte, che non implica rinuncia od abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5741 del 27/02/2019, Rv.652770; nonché Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16506 del 19/06/2019 , Rv. 654277 , che esclude che la declaratoria di contumacia dell'originario appellante in sede di rinvio possa comportare l'improcedibilità dell'appello originario, nè il passaggio in giudicato nei suoi confronti della sentenza di primo grado). Dall’erronea statuizione assunta dal giudice romano è derivata nonsoltanto la sostanziale elusione del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, ma anche la mancata valutazione circa l’opportunità di disporre la riunione dei due giudizi, tra loro oggettivamente connessi. Dall’accoglimento, nei termini indicati, dei primi sei motivi di ricorso deriva l’assorbimento degli altri cinque, con i quali il ricorrente lamenta, nell’ordine: l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla presenza, nel giudizio di rinvio, di un soggetto erroneamente indicato come contumace (settimo motivo); l’erronea condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione (ottavo motivo); l’omesso esame della pendenza del giudizio nel cui ambito si sarebbe formato il giudicato erroneamente ravvisato dalla Corte del rinvio (nono motivo); l’omesso esame del punto nodale del giudizio, rappresentato dalla verifica se la condizione sospensiva apposta ai contratti di compravendita si fosse, o meno, avverata (decimo motivo); ed infine, l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della violazione dell’indice di cd. visuale libera (undicesimo motivo). La sentenza impugnata va dunque cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione.Il giudice del rinvio avrà cura di verificare se, in ottemperanza al principio di diritto fissato dalla sentenza di questa Corte n. 5411 del 2015, la condizione sospensiva apposta ai contratti di compravendita di cui è causa si sia, o meno, avverata, considerando non soltanto l’evento storico dell’intervenuto rilascio del titolo autorizzativo, ma anche la sua legittimità con riferimento alla normativa edilizia ed urbanistica in concreto applicabile. PQM la Corte accoglie primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spes
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