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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07584/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 4862-2021 proposto da:rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 ANDRETTA;566 - controricorrente - ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoSERGIO CIANNELLA;- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato- controricorrenNutmeer o- r egistro generale 4862/2021Numero sezionale 566/2026e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da:N umero di raccolta generale 7584/2026MARCHISANO [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatDoat a pubblicazione 30/03/2026- ricorrente -controrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente al ricorso successivo -avverso la sentenza n. 1962/2020 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 07/08/2020 R.G.N. 2188/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso di GennaroMarchisano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ex-dipendenti dellabase di calcolo del TFR sia dello straordinario domenicale, siadell’assegno integrativo aziendale.2.

La sentenza impugnata, della Sezione lavoro della Cortedi appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravameproposto dalla Fondazione, respingeva la domanda diretta adottenere l’accertamento dell’obbligo della Fondazione dirideterminare il TFR con inclusione nella quota di retribuzionedovuta di tutti gli importi percepiti a titolo di assegno integrativoaziendale.3. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza d’appello quantoall’inclusione nella base di calcolo del TFR dello straordinariodomenicale, con 2 motivi. [OSCURATO:PERSONA] la impugnaNumero registro generale 4862/2021quanto all’esclusione dell’assegno integrativo, sulla base di 4N umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso al ricorso delDlaat a pubblicazione 30/03/2026motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso al ricorsodella Fondazione. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso alricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso al ricorso della Fondazione, e ha depositatomemoria.Ragioni della decisione1.

Preliminarmente, in base alla data di notifica, il ricorso diGennaro [OSCURATO:PERSONA] deve essere qualificato principale e quellodella [OSCURATO:PERSONA] incidentale.2.

I motivi sovrapponibili del ricorso principale di GennaroMarchisano e del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] possonoessere così sintetizzati.3.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 11,43 e 47 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2003, dell’art. 2del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e dell’art.1372 c.c., poiché la Corte d’Appello di Napoli non hacorrettamente interpretato ed applicato l’art. 47 del CCNLladdove, al primo disposto, espressamente aderendo le partisociali all’[OSCURATO:PERSONA] del Protocollo sul costo dellavoro del 1993 (“Premessi e richiamati i contenuti del Protocollosul costo del lavoro 23 luglio 1993, le parti, fermo restando ilrispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi...”), e al 5° capoverso, espressamente prevedendo che “lacontrattazione aziendale non potrà avere ad oggetto materie edistituti già definiti a livello nazionale.

Potrà pertanto svolgersisolo sulle materie per le quali il contratto collettivo nazionaleNumero registro generale 4862/2021prevede tale possibilità nonché sulle trasferte, sulle diverseN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026forme di riproduzione audiovisiva e prodotti derivati e suDait a pubblicazione 30/03/2026contratti di formazione e lavoro;”, sancisce una “riservaesclusiva ed inderogabile” pattizia della contrattazionenazionale sugli istituti già definiti dalle parti sociali nel CCNLrispetto alla contrattazione decentrata e la supremazia dellafonte gerarchica nazionale su quella di secondo livello(territoriale ed aziendale).

Si deduce che l’art. 43 del CCNLdefinisce esaustivamente l’istituto del TFR (e non consente chetale materia possa essere oggetto della contrattazionedecentrata – art. 47 del CCNL); esso, pertanto, non potevaessere oggetto di diversa normazione dalla contrattazionesecondaria né quest’ultima avrebbe potuto avere il potere diderogare a quanto già sancito a livello nazionale.

Vertendosinell’ambito della contrattazione di diritto comune, sotto taleaspetto non poteva sottacersi l’applicabilità dell’art. 1372 c.c.,laddove consente alle parti negoziali di modificare o derogaregli iniziali patti intercorsi «se non, e solo se non, attraverso unsuccessivo accordo intervenuto tra tutte e le medesime partioriginarie».4.

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 2120,comma 2, c.c., laddove la Corte di Appello di Napoli ha ritenutoche la locuzione secondo cui l’assegno integrativo “... non èvalido a nessun effetto retributivo.”, contenuta nell’accordoaziendale sulla disciplina dell’emolumento retributivo aggiuntivo(erogato per 260 giorni e poi, dal 25.11.1997, per 286 giorniall’anno) ed integrativo della retribuzione base tabellare mensileprevista dalla contrattazione nazionale (art. 11 del CCNL), e,dunque, erogato in forma continuativa e con carattere dicorrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa, siaNumero registro generale 4862/2021formulazione idonea a manifestare, in maniera chiara e nonN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026equivoca, la volontà pattizia di derogare al principio dDait a pubblicazione 30/03/2026onnicomprensività del TFR.5.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 1362e 1363 c.c. in combinato disposto con l’art. 2120, comma 2, c.c.e con l’art. 12 Preleggi, poiché la Corte d’Appello di Napoli nonha fatto corretta interpretazione ed applicazione del comma 2dell’art. 2120 c.c. laddove, a fronte di monolitica giurisprudenzadi legittimità secondo cui la deroga al principio dionnicomprensività debba essere chiara e non equivoca, nédesumibile in via indiretta, ha sussunto in tale fattispecie lalocuzione del contratto aziendale applicato dalla resistentefondazione (laddove, a pag. 2, alla fine del primo capoverso silegge) “... non è valido a nessun effetto retributivo.”; locuzioneche non appare rispettare i crismi di chiarezza ed univocità dellavolontà derogatoria sancita dal comma 2 dell’art. 2120 c.c. eladdove la Corte ha interpretato e applicato la norma appenaindicata assumendo che non sussista alcun principio dionnicomprensività del TFR codificato dal legislatore, compiendo«tale funzione ermeneutica di sussunzione della locuzionepattizia travalicando l’espressione e l’interpretazione letteraledella formula in esame».6.

Con il quarto motivo si eccepisce la nullità della sentenzaper motivazione meramente apparente, ex art. 360 comma 1,n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 comma 6 Cost.,poiché, posta in esame la locuzione “... non è valido a nessuneffetto retributivo.”, contenuta nell’accordo aziendale, la Corted’Appello si è apoditticamente limitata a fare applicazione delcriterio ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c., senza fornire alcunaNumero registro generale 4862/2021deduzione logica e giuridica dalla quale possa ricavarsi che taleN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026medesima locuzione debba e possa essere intesa quaDleat a pubblicazione 30/03/2026manifestazione univoca e chiara della volontà pattizia perderogare al principio di onnicomprensività (art. 2120, co. 2,c.c.): si rappresenta che manca l’esplicitazione del percorsologico e giuridico del perché vada applicato, nel caso di specie,l’art. 1363 c.c.7.

Risulta dagli atti che: a) l’assegno integrativo aziendaleera stato introdotto dall’accordo integrativo aziendale del20.6.1990; era corrisposto per “260 giorni l’anno […] inrelazione all’inquadramento categoriale e alla anzianità diservizio […] e non era valido a nessun effetto retributivo”; la suaquantificazione era fissa per tutta la durata della sua validitàmentre era prevista una rivalutazione in fase di rinnovo oproroga dell’accordo; b) il successivo accordo integrativoaziendale del 25.11.1997 aveva previsto l’estensionedell’accordo integrativo a 286 giornate lavorative, c) lacontrattazione collettiva di settore di livello nazionale (art. 43del CCNL del 17.1.1989 e 43 del CCNL del 2003) derogando aldisposto dell’art. 2120 c.c., stabiliva che andavano computati,ai fini del TFR, tutti gli elementi della retribuzione aventicarattere continuativo purché di ammontare determinato, anchese previsti da accordi aziendali; d) l’assegno in questioneandava incluso tra le somme corrisposte con continuità e diammontare determinato e non aveva carattere incentivante ecollegato alla produttività.8.

Secondo la Corte di Napoli, l’accordo aziendale potevaderogare alla contrattazione collettiva nazionale e la locuzione“non è valido a nessun effetto retributivo” non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere l’assegno dal concettodi retribuzione per cui, per effetto della disposizione delcontratto collettivo, non poteva essere computato ai finNiu mdeerol r egistro generale 4862/2021Numero sezionale 566/2026calcolo del TFR.

Numero di raccolta generale 7584/20269.

Per ragioni di pregiudizialità deve essere esaminato iDnat a pubblicazione 30/03/2026primo luogo il quarto motivo del ricorso principale di GennaroMarchisano e del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA].10.

Esso è infondato.11.

In tema di contenuto della sentenza, infatti, il vizio dimotivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. edall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveliun’obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadroprobatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lascitrasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n.3819/2020).12.

Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,con modif., dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibilinel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazioneresta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.,che viene violato qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).13.

Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate echiare argomentazioni, che consentono di ripercorrere l’iterseguito, ha specificato e precisato il percorso logico-giurNiudmiecroo r egistro generale 4862/2021Numero sezionale 566/2026aziendale di cui è causa non rientrasse nel computo dDealt a pubblicazione 30/03/2026trattamento di fine rapporto.14.

Venendo all’esame degli altri motivi di entrambi i ricorsi,che per la loro connessione logico-giuridica e per la lorointerferenza possono essere congiuntamente esaminati, essisono fondati nei termini che seguono.15.

È opportuno premettere che il trattamento di fine rapportoè una quota di retribuzione differita che maturaprogressivamente nel corso del rapporto in proporzione dellaretribuzione.

L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 c.c., nel testonovellato dalla legge n. 297/1982 che ha riformato il previgenteistituto dell’indennità di anzianità.16.

Come affermato da questa Corte, il secondo commadell'art. 2120 c.c. vigente, nel definire la nozione di retribuzione,ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede,a differenza del vecchio testo della norma codicistica, laripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni edei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusidal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, pertali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendalidel tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'oppostocomputare ai fini della determinazione del trattamento di finerapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapportolavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro(Cass. n. 15080/2008; nello stesso senso v.

Cass. n.7488/2000, n. 12411/2002, n. 11448/2004, n. 9252/2008, n.16591/2014, n. 29440/2017).17.

Difatti, l’art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n.297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo delNumero registro generale 4862/2021calcolo del trattamento di fine rapporto, che include nellaN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026relativa base di computo "tutte le somme, compresDoat a pubblicazione 30/03/2026l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte indipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e conesclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese"(comma 2).

L'espressione è così ampia da includere qualsiasicompenso corrisposto al dipendente per un titolo connesso alrapporto di lavoro, anche se privo del "carattere continuativo"precedentemente richiesto dal vecchio testo per l'indennità dianzianità.

Ne restano esclusi, quindi, soltanto quegliemolumenti erogati per situazioni straordinarie ed imprevedibili,tali da far ragionevolmente presumere che non possa ripetersicon frequenza l'occasione della prestazione lavorativa.

Si trattadi una dizione certamente idonea a comprendere compensirelativi a prestazioni che presentino carattere di ricorrenza neltempo, anche se variabili nella cadenza temporale e nellaquantità.

Al fine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r.,diversamente da quanto accade per altri istituti retributiviindiretti per i quali non vige un principio legale dionnicomprensività della retribuzione, è sufficiente che nel corsodel rapporto i compensi siano erogati con frequenza e concarattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese, in modotale da escluderne la corresponsione a titolo occasionale (cosìCass. n. 18680/2014).18.

Il criterio dell’onnicomprensività della retribuzione utile aifini del calcolo del trattamento di fine rapporto costituisce ilcanone generale che può essere derogato, anche in senso menofavorevole al lavoratore, dai contratti collettivi di lavoro.

Lacontrattazione collettiva può derogare al criterio generale postodalla legge in due modi: a) prevedendo l’esclusione dideterminate voci retributive; b) dettando un’autonoma eNumero registro generale 4862/2021diversa nozione di retribuzione ai fini del t.f.r.

La deroga puòN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026essere dichiarata espressamente o risultare con modalitDàat a pubblicazione 30/03/2026indirette purché, però, la volontà delle parti sia desumibile inmodo chiaro ed univoco dal testo contrattuale.19.

È pacifico, inoltre, che il generico riferimento ai “contratticollettivi”, contenuto nel citato art. 2120 c.c. consente unadiversa individuazione degli elementi retributivi anche da partedella contrattazione territoriale o aziendale (Cass. n.16549/2005).20.

A questo punto giova precisare che, in temadi interpretazione della contrattazione collettiva nazionale (daintendersi come criterio interpretativo diretto, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 d.lgs.40/2006, per la loro parificazione, sul piano processuale, aquella delle norme di diritto e non già come canone esterno dicommisurazione dell'esattezza e della congruità dellamotivazione) trovano applicazione i criteri ermeneutici dettatidagli artt. 1362 ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare,occorrerà tener conto, in modo equi-ordinato, di tutti i canoniprevisti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definitisoggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significatodesumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quellopromanante dall'intero atto negoziale e dal comportamentocomplessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausolealla ricerca di un significato coerente con tutte le regoleinterpretative innanzi dette (Cass. n. 30141/2022).21.

In materia di contrattazione collettiva, infatti, al fine diricostruire la comune intenzione delle parti contrattuali, non puòessere attribuita rilevanza esclusiva al senso letterale delleparole, atteso che la natura di detta contrattazione, spessoarticolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale,Numero registro generale 4862/2021ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata, inN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026ragione dell’interdipendenza dei molteplici profili della posizionDeat a pubblicazione 30/03/2026lavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore dellerelazioni industriali, non necessariamente coincidente con quellocomune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di radoassumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementitutti che rendono indispensabile una utilizzazione dei generalicriteri ermeneutici che tenga conto della specificità dellamateria, con conseguente assegnazione di un preminente rilievoal canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (Cass. n.2996/2023).22.

Nell'interpretare, invece, la norma collettiva aziendale,appare utile richiamare il principio secondo cui il giudice delmerito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delle partisulla base del tenore letterale della disposizione soltanto se essoriveli l'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciarealcuna perplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendoricorrere, in caso contrario, alla valutazione del comportamentosuccessivo delle parti nella sua applicazione e allaconsiderazione di tutti gli altri criteri ermeneutici indicati dagliart. 1362 ss. c.c. (Cass. n. 110/2013).23.

Quanto, infine, ai rapporti tra contrattazione collettivanazionale e aziendale, secondo l’indirizzo interpretativo diquesta Corte (ribadito da ultimo da Cass. n. 17939/2022, inmotivazione sub p.to 10), meritevole di continuità, va ricordatoche il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambitoterritoriale deve essere regolato non già in base ai principi digerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dieffettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciprocaautonomia delle due discipline (e di un loro diverso ambitoapplicativo, secondo il criterio di competenza e di specialità nelNumero registro generale 4862/2021rispetto del principio di autonomia, talché la fonte collettivaN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026prossima agli interessi disciplinati è, nei limiti della normativDaat a pubblicazione 30/03/2026inderogabile di legge, prevalente sulle altre consimili: Cass. n.1759/1988).

Esso ha trovato riscontro nel mondo sindacaleanche nell'aspetto delle relazioni industriali (Cass. n.19351/2007) sicché, in virtù del principio di autonomianegoziale stabilito dall'art. 1322 c.c., i contratti territorialipossono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli,anche in pejus, senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fattasalva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamenteacquisiti nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di untrattamento deteriore in ragione della posteriore normativa dieguale o diverso livello (Cass. n. 12098/2010).24.

Fatte queste necessarie premesse e venendo all’esamedelle disposizioni contrattuali rilevanti nella fattispecie, varilevato quanto segue: l’art. 11 del CCNL Fondazioni LiricheSinfoniche del 2003 prevede: - (Retribuzione ed elementi dellaretribuzione) 1) Per retribuzione si intende: a) il minimoretributivo previsto per il livello cui il lavoratore è assegnato; b)gli aumenti periodici di anzianità; c) gli aumenti di merito; d)l'indennità di contingenza.

Le indennità previste dal presentecontratto o da particolari accordi aziendali fanno parte dellaretribuzione qualora siano corrisposte al lavoratore in formacontinuativa e con carattere di corrispettività rispetto allanormale prestazione lavorativa.

Non sono invece ad alcuneffetto computabili nella retribuzione le indennità corrisposte daparte della Fondazione al lavoratore a titolo di rimborso spese odi liberalità.

Sono elementi aggiuntivi della retribuzione: 1) ilcompenso per eventuale lavoro straordinario, notturno efestivo; 2) le eventuali indennità attribuite per specifichecircostanze o per particolari prestazioni od incarichi; 3) laNumero registro generale 4862/2021tredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità ed eventualiN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026gratifiche aventi carattere continuativo.

La retribuzionDeat a pubblicazione 30/03/2026giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per

26. Laretribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per: - 122per i professori d'orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei; -169 per i maestri collaboratori, gli impiegati e gli operai.

N.d.R.:L'accordo 29 luglio 2003 prevede quanto segue: 10)Retribuzione.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 laretribuzione oraria per gli impiegati e gli operai che, fornendouna prestazione continuata, osservano un orario di lavorosettimanale di 36 ore, si ottiene dividendo la retribuzionemensile per 160; l’art. 43 prevede: - (Indennità di anzianità -Trattamento di fine rapporto) In caso di risoluzione del rapportodi lavoro si applicano le seguenti norme.

Fino al 31 maggio 1982è dovuta al lavoratore un'indennità di anzianità pari ad unamensilità di retribuzione in godimento al 31 maggio 1982 perquanti sono gli anni di servizio prestato a tale data.

Le frazionidi anno verranno conteggiate per dodicesimi.

La frazione dimese pari o superiore a 15 giorni sarà considerata come meseintero, trascurando la frazione di mese inferiore ai 15 giorni.

Aglieffetti del presente articolo sono compresi nella retribuzionespecificata al 1° comma dell'art. 11 anche tutti gli altri elementicostitutivi della retribuzione aventi carattere continuativopurché siano di ammontare determinato.

Con decorrenza dal 1°giugno 1982 trova applicazione la legge 29 maggio 1982, n.297; l’art. 47 prevede: - (Contrattazione aziendale).

Premessi erichiamati i contenuti del Protocollo sul costo del lavoro 23 luglio1993, le parti, fermo restando il rispetto delle coerenzecomplessive in tema di politica dei redditi, convengono che: - lacontrattazione aziendale ha durata quadriennale e non èsovrapponibile, per il principio della autonomia dei cicliNumero registro generale 4862/2021negoziali, con la contrattazione nazionale.

Gli effetti economiciN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026degli eventuali accordi aziendali non potranno avere decorrenzDaat a pubblicazione 30/03/2026anteriore al 1° gennaio 2000, ferma restando in ogni caso lascadenza degli accordi integrativi aziendali in essere; - leeventuali erogazioni di carattere economico sarannostrettamente connesse ai risultati conseguiti nella realizzazionedi programmi concordati tra le parti aventi come obiettivoincrementi di produttività, di competitività e di qualità, nonchédi ampliamento, ulteriore qualificazione e possibilediversificazione dell'attività produttiva.

Ai fini dell'acquisizionedi elementi di conoscenza comune per la definizione degliobiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico,le parti valuteranno preventivamente le condizioni del teatro edel lavoro, le sue prospettive di sviluppo, tenuto contodell'andamento, delle prospettive di competitività e delle risorsereali da destinare al riguardo; - le eventuali erogazioni dicarattere economico saranno variabili e non predeterminabili,non saranno utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale eavranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione delparticolare trattamento contributivo previsto dalle norme dilegge; - la contrattazione aziendale non potrà avere ad oggettomaterie ed istituti già definiti a livello nazionale.

Potrà pertantosvolgersi solo sulle materie per le quali il contratto collettivonazionale prevede tale possibilità nonché sulle trasferte, sullediverse forme di riproduzione audiovisiva e prodotti derivati esui contratti di formazione e lavoro; - i contenuti dellacontrattazione aziendale, ove richiesto anche solo da una delleparti, costituiranno oggetto di preventiva consultazione delleparti sindacali nazionali sottoscrittrici del c.c.n.l., al fine diaccertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, in genere,a quelli del contratto nazionale di lavoro”.Numero registro generale 4862/202125. [OSCURATO:PERSONA] sul costo del lavoro del 23.7 1993, all’art. 2N umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026co. 1, dispone: “Gli assetti contrattuali prevedono: - uDnat a pubblicazione 30/03/2026contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; - unsecondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamenteterritoriale, laddove previsto, secondo l'attuale prassi,nell'ambito di specifici settori”; il successivo comma 3, 1° cpv.,dispone: “La contrattazione aziendale riguarda materie e istitutidiversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri delCCNL.

Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sonostrettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazionedi programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivoincrementi di produttività, di qualità ed altri elementi dicompetitività di cui le imprese dispongano, compresi i marginidi produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra leparti, eccedente quella eventualmente già utilizzata perriconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, nonché airisultati legati all'andamento economico dell'impresa”; il comma3, 3° cpv., dispone: “La contrattazione aziendale o territoriale èprevista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione chesaranno definiti dal contratto nazionale di categoria nello spiritodell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccoleimprese.

Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche latempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali,le materie e le voci nelle quali essa si articola”.26.

Infine, l’Accordo integrativo aziendale del 20.6.1990(modificato da quello del 25.11.1997 solo per la durata dellegiornate lavorative portate a 286 rispetto alle originarie 260),prevede al 3° cpv. che: «Il presente accordo integrativoaziendale annulla o sostituisce tutti i trattamenti economici chenon siano previsti dal CCNL e le consuetudini aziendali alla datadel 30.06.1990, fatta salva l’integrazione del premio diNumero registro generale 4862/2021produzione»; al 4° cpv. viene sancito che: «L’unica derogaN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026concordata è quella che riflette la corresponsione delDlaat a pubblicazione 30/03/2026forfettizzazione delle quattro ore domenicali per il lavoro a turniche rimane consolidata, per il personale in servizio alla data del30 Giugno 1990, nella misura del 100% della retribuzione»; al5° cpv., poi, sancisce, che: «L’equivalente economico delpresente integrativo aziendale individua che, in relazioneall’inquadramento categoriale e all’anzianità di servizio, vienecorrisposto per 260 giorni l’anno e non è valido a nessun effettoretributivo»; al 7° cpv., si legge: «L’assegno integrativo vienecorrisposto per le giornate in cui i dipendenti sonoeffettivamente presenti in azienda per l’intera prestazionelavorativa, con esclusione delle esenzioni tecniche autorizzatedalla Direzione».27.

Orbene, il dictum della Corte territoriale è fondatoessenzialmente su due argomentazioni: i) che gli accordiaziendali potevano derogare alla contrattazione collettivanazionale sul punto; ii) la locuzione dell’accordo aziendalesecondo cui “non è valido a nessun effetto retributivo”,riguardante l’assegno integrativo aziendale, non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere lo stesso dal concettodi retribuzione, inteso quale elemento obbligatorio necessario enon eventuale.28.

Osserva il Collegio che l’interpretazione dei giudici diseconde cure non è conforme, in iure, ai criteri esegetici soprarichiamati e non è esaustiva, sia con riguardo all’esame delleclausole dell’intero accordo aziendale, sia con riferimento allaproblematica dell’interazione tra i diversi livelli dicontrattazione.29.

In particolare, da un lato, deve sottolinearsi che, se è veroche l’art. 1362 c.c., sia sotto il profilo del “chiaro tenoreNumero registro generale 4862/2021letterale” del testo, sia sotto il profilo della “comune intenzioneN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026delle parti”, costituisce criterio ermeneutico che deve prevalereDa,t a pubblicazione 30/03/2026quando riveli con chiarezza e univocità la volontà comune delleparti, al punto che non sussistano residue ragioni di divergenzatra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo deicontraenti (Cass. n. 18180/2007, n. 19357/2013, n.10850/2017), è anche vero che esso non è necessariamentedecisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo; e ciò perché ilsignificato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esitodi un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenoreletterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriorielementi, testuali ed extra testuali, indicati dal legislatore (Cass.n. 14432/2016), anche secondo un’interpretazione orientata dalcriterio di buona fede, a norma dell’art. 1366 c.c., avutoriguardo allo “scopo pratico” perseguito dalle parti con lastipulazione del contratto, e quindi della relativa “causaconcreta” (Cass. n. 34795/2021, n. 2173/2022); dall’altro, vaevidenziato che, in ipotesi di diversi livelli di contrattazione(nazionale e decentrata), la ricerca dell’effettiva volontà delleparti sociali deve essere desunta attraverso il coordinamentodelle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte paridignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivifatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendociascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenticontrattuali e dal loro diverso ambito territoriale (cfr. Cass. n.5651/2021).30.

Entrambe le valutazioni non sono state compiute in modoadeguato nel caso de quo.

Invero, anche a voler prescinderedalla considerazione che, anche sotto il profilo dell’esegesiletterale, il riferimento della clausola agli “effetti retributivi”, purpertinente (essendo il TFR una forma di retribuzione), non è cosìNumero registro generale 4862/2021inequivocamente chiaro in un contesto nel quale il diritto viventeN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026richiamato dalla stessa Corte territoriale richiede una volontDàat a pubblicazione 30/03/2026chiara e specifica di esclusione, e che anche meno compatibilecol tenore testuale della clausola è l’assunto che essa esprimauna natura non retributiva dell’assegno, l’assuntodell’impossibilità di una interpretazione alternativa non puòessere convalidato in assenza di una concreta indagine diesegesi complessiva che, da un lato, dia contezza del sensodell’accordo aziendale nel suo complesso, qualeapparentemente volto ad una sorta di conglobamento diprevigenti voci aziendali contestualmente soppresse, della cuiconsistenza e computabilità originarie nulla è dato sapere;dall’altro, che tenga conto della necessità, peraltro accentuatadal riferimento dell’accordo aziendale del 1990 all’art. 47 delCCNL, di dare all’accordo aziendale un senso “coordinato”, nelsenso sopra richiamato, a quello delle clausole dellacontrattazione collettiva nazionale contestualmente vigenti, conparticolare riguardo a quelle che definivano la nozione diretribuzione (art. 8, poi 11), a quella che definiva l’ambito dicompetenza della contrattazione integrativa (art. 47), e a quellache definiva la base di calcolo del TFR (art. 43).

Verifiche allequali la sentenza si sottrae, salvo dar atto dell’impossibilità difunzione premiale assimilabile ad un premio di risultato; e, peressa, della computabilità della voce, siccome di ammontaredeterminato, secondo l’art. 43 del CCNL, nel TFR, che sonorilievi che contraddicono la predicata impossibilità di una diversaesegesi alla luce di una interpretazione complessiva ecoordinata delle clausole esaminate, rendendo apodittico eformale il richiamo all’art. 1363 c.c..Numero registro generale 4862/202131.

Con il primo motivo del proprio ricorso (da qualificarsiN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026incidentale) la [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione Deat a pubblicazione 30/03/2026falsa applicazione degli artt. 2120, 2697, 2729 c.c. e 110 CCNL2003 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

Sostiene che la Corte dimerito, basandosi su argomenti non condivisibili, ha qualificatoil lavoro domenicale straordinario svolto dai dipendenti comeavente carattere continuativo, sebbene ciò non fosse statodimostrato in giudizio dai lavoratori e sia contrario a quantostabilito dalla contrattazione collettiva di riferimento (art. 110CCNL dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche del 2003),e che, in questo modo, è stato violato l’art. 2120 c.c. sulla nonoccasionalità delle attività retributive da includere per il calcolodel TFR.32.

Con il secondo motivo, deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1352, 1363, 1365 c.c.nell’interpretazione degli artt. 47 e 108 CCNL, nonché dellacorrispondente contrattazione integrativa e, di conseguenza,dell’art. 2120 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): sostieneche la Corte di merito ha male interpretato le disposizioni dellacontrattazione collettiva nazionale ed integrativa, non rilevandoche la stessa esclude la possibilità di considerare nonoccasionale il lavoro straordinario domenicale.33.

Il primo motivo è fondato, con riguardo al denunciatoprofilo di carenza della prova dello svolgimento di lavorostraordinario domenicale, a base della domanda di inclusionedella correlativa quota di retribuzione nella base di calcolo delTFR.34.

La motivazione della sentenza impugnata sul punto sifonda sulla fisiologia dell'attività propria della Fondazione, chericomprende spettacoli domenicali; si desume, cioè, dallaprevisione contrattuale, che prevede l’obbligatorietà di lavoroNumero registro generale 4862/2021straordinario nella giornata della domenica per l'intera durataN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026della stagione lirica e ballettistica, per consentire l'effettuazionDeat a pubblicazione 30/03/2026dello spettacolo, della prova generale, anti-generale o ordinariae il montaggio delle scene o per altra prestazione in caso dirichiesta da parte del datore di lavoro, che detta richiestadell’ente vi sia stata, senza dimostrazione di quale sia stato ilconcreto atteggiarsi del rapporto intercorso fra le parti.35.

In questo senso, il ragionamento presuntivo operatodifetta di congruenza, perché lo svolgimento di attività artisticadomenicale dimostra unicamente lo svolgimento di lavorofestivo da parte dei dipendenti del teatro, ma non che dettolavoro festivo sia stato anche straordinario.

Infatti, il lavorofestivo (normalmente remunerato aggiuntivamente per la suamaggiore penosità, perché collocato in giorno di riposo per lamaggior parte dei consociati) non è, di per sé enecessariamente, anche straordinario, nel senso di straordinariofestivo, a meno che risulti anche aggiuntivo rispetto al monteorario contrattuale.

In altri termini, dalla mera fisiologiadell'attività artistica, in assenza di riscontri (ad esempio bustepaga) circa l'orario complessivo di lavoro svolto rispettoall’orario ordinario non si ricava automaticamente la duplicecaratteristica festiva e straordinaria del lavoro domenicalesvolto.

Manca, cioè, la dimostrazione della premessa (richiestadi lavoro straordinario e sua effettuazione in aggiunta all’orarioordinario) per trarne la conseguenza del superamento dell'orariodi lavoro contrattuale e quindi del diritto all’inclusione nella basedi calcolo del TFR.36.

La dimostrazione dell’effettuazione del lavorostraordinario festivo (non unicamente festivo) a base dellarichiesta azionata in questa sede potrà essere raggiunta nelmerito, ma tale accertamento andrà svolto sulla base diNumero registro generale 4862/2021elementi congrui e probanti (anche presuntivamente, ma nonN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026limitati alla natura dell’attività artistica).

Data pubblicazione 30/03/202637.

Rimane di conseguenza assorbito il secondo motivo delricorso incidentale della Fondazione.38.

Alla stregua di quanto esposto, i primi tre motivi delricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e del ricorsoincidentale di [OSCURATO:PERSONA] devono essere accolti, rigettato ilquarto; deve essere anche accolto il primo motivo del ricorso(incidentale) della Fondazione, assorbito il secondo.39.

La gravata sentenza va cassata in relazione ai motiviaccolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, indiversa composizione, che procederà ad un nuovo esametenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà, altresì,al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.Numero registro generale 4862/2021Numero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026Data pubblicazione 30/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E TFR- Calcolo -AssegnoSEZIONE LAVOROintegrativoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: aziendale –Lavoro festivoDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -R.G.N.4862/2021Dott. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere-Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CCDott. [OSCURATO:PERSONA] -Rel.

Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 4862-2021 proposto da:rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 ANDRETTA;566 - controricorrente - ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoSERGIO CIANNELLA;- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato- controricorrenNutmeer o- r egistro generale 4862/2021Numero sezionale 566/2026e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da:N umero di raccolta generale 7584/2026MARCHISANO [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatDoat a pubblicazione 30/03/2026- ricorrente -controrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente al ricorso successivo -avverso la sentenza n. 1962/2020 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 07/08/2020 R.G.N. 2188/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso di GennaroMarchisano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ex-dipendenti dellabase di calcolo del TFR sia dello straordinario domenicale, siadell’assegno integrativo aziendale.2.

La sentenza impugnata, della Sezione lavoro della Cortedi appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravameproposto dalla Fondazione, respingeva la domanda diretta adottenere l’accertamento dell’obbligo della Fondazione dirideterminare il TFR con inclusione nella quota di retribuzionedovuta di tutti gli importi percepiti a titolo di assegno integrativoaziendale.3. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza d’appello quantoall’inclusione nella base di calcolo del TFR dello straordinariodomenicale, con 2 motivi. [OSCURATO:PERSONA] la impugnaNumero registro generale 4862/2021quanto all’esclusione dell’assegno integrativo, sulla base di 4N umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso al ricorso delDlaat a pubblicazione 30/03/2026motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso al ricorsodella Fondazione. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso alricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso al ricorso della Fondazione, e ha depositatomemoria.Ragioni della decisione1.

Preliminarmente, in base alla data di notifica, il ricorso diGennaro [OSCURATO:PERSONA] deve essere qualificato principale e quellodella [OSCURATO:PERSONA] incidentale.2.

I motivi sovrapponibili del ricorso principale di GennaroMarchisano e del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] possonoessere così sintetizzati.3.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 11,43 e 47 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2003, dell’art. 2del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e dell’art.1372 c.c., poiché la Corte d’Appello di Napoli non hacorrettamente interpretato ed applicato l’art. 47 del CCNLladdove, al primo disposto, espressamente aderendo le partisociali all’[OSCURATO:PERSONA] del Protocollo sul costo dellavoro del 1993 (“Premessi e richiamati i contenuti del Protocollosul costo del lavoro 23 luglio 1993, le parti, fermo restando ilrispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi...”), e al 5° capoverso, espressamente prevedendo che “lacontrattazione aziendale non potrà avere ad oggetto materie edistituti già definiti a livello nazionale.

Potrà pertanto svolgersisolo sulle materie per le quali il contratto collettivo nazionaleNumero registro generale 4862/2021prevede tale possibilità nonché sulle trasferte, sulle diverseN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026forme di riproduzione audiovisiva e prodotti derivati e suDait a pubblicazione 30/03/2026contratti di formazione e lavoro;”, sancisce una “riservaesclusiva ed inderogabile” pattizia della contrattazionenazionale sugli istituti già definiti dalle parti sociali nel CCNLrispetto alla contrattazione decentrata e la supremazia dellafonte gerarchica nazionale su quella di secondo livello(territoriale ed aziendale).

Si deduce che l’art. 43 del CCNLdefinisce esaustivamente l’istituto del TFR (e non consente chetale materia possa essere oggetto della contrattazionedecentrata – art. 47 del CCNL); esso, pertanto, non potevaessere oggetto di diversa normazione dalla contrattazionesecondaria né quest’ultima avrebbe potuto avere il potere diderogare a quanto già sancito a livello nazionale.

Vertendosinell’ambito della contrattazione di diritto comune, sotto taleaspetto non poteva sottacersi l’applicabilità dell’art. 1372 c.c.,laddove consente alle parti negoziali di modificare o derogaregli iniziali patti intercorsi «se non, e solo se non, attraverso unsuccessivo accordo intervenuto tra tutte e le medesime partioriginarie».4.

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 2120,comma 2, c.c., laddove la Corte di Appello di Napoli ha ritenutoche la locuzione secondo cui l’assegno integrativo “... non èvalido a nessun effetto retributivo.”, contenuta nell’accordoaziendale sulla disciplina dell’emolumento retributivo aggiuntivo(erogato per 260 giorni e poi, dal 25.11.1997, per 286 giorniall’anno) ed integrativo della retribuzione base tabellare mensileprevista dalla contrattazione nazionale (art. 11 del CCNL), e,dunque, erogato in forma continuativa e con carattere dicorrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa, siaNumero registro generale 4862/2021formulazione idonea a manifestare, in maniera chiara e nonN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026equivoca, la volontà pattizia di derogare al principio dDait a pubblicazione 30/03/2026onnicomprensività del TFR.5.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 1362e 1363 c.c. in combinato disposto con l’art. 2120, comma 2, c.c.e con l’art. 12 Preleggi, poiché la Corte d’Appello di Napoli nonha fatto corretta interpretazione ed applicazione del comma 2dell’art. 2120 c.c. laddove, a fronte di monolitica giurisprudenzadi legittimità secondo cui la deroga al principio dionnicomprensività debba essere chiara e non equivoca, nédesumibile in via indiretta, ha sussunto in tale fattispecie lalocuzione del contratto aziendale applicato dalla resistentefondazione (laddove, a pag. 2, alla fine del primo capoverso silegge) “... non è valido a nessun effetto retributivo.”; locuzioneche non appare rispettare i crismi di chiarezza ed univocità dellavolontà derogatoria sancita dal comma 2 dell’art. 2120 c.c. eladdove la Corte ha interpretato e applicato la norma appenaindicata assumendo che non sussista alcun principio dionnicomprensività del TFR codificato dal legislatore, compiendo«tale funzione ermeneutica di sussunzione della locuzionepattizia travalicando l’espressione e l’interpretazione letteraledella formula in esame».6.

Con il quarto motivo si eccepisce la nullità della sentenzaper motivazione meramente apparente, ex art. 360 comma 1,n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 comma 6 Cost.,poiché, posta in esame la locuzione “... non è valido a nessuneffetto retributivo.”, contenuta nell’accordo aziendale, la Corted’Appello si è apoditticamente limitata a fare applicazione delcriterio ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c., senza fornire alcunaNumero registro generale 4862/2021deduzione logica e giuridica dalla quale possa ricavarsi che taleN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026medesima locuzione debba e possa essere intesa quaDleat a pubblicazione 30/03/2026manifestazione univoca e chiara della volontà pattizia perderogare al principio di onnicomprensività (art. 2120, co. 2,c.c.): si rappresenta che manca l’esplicitazione del percorsologico e giuridico del perché vada applicato, nel caso di specie,l’art. 1363 c.c.7.

Risulta dagli atti che: a) l’assegno integrativo aziendaleera stato introdotto dall’accordo integrativo aziendale del20.6.1990; era corrisposto per “260 giorni l’anno […] inrelazione all’inquadramento categoriale e alla anzianità diservizio […] e non era valido a nessun effetto retributivo”; la suaquantificazione era fissa per tutta la durata della sua validitàmentre era prevista una rivalutazione in fase di rinnovo oproroga dell’accordo; b) il successivo accordo integrativoaziendale del 25.11.1997 aveva previsto l’estensionedell’accordo integrativo a 286 giornate lavorative, c) lacontrattazione collettiva di settore di livello nazionale (art. 43del CCNL del 17.1.1989 e 43 del CCNL del 2003) derogando aldisposto dell’art. 2120 c.c., stabiliva che andavano computati,ai fini del TFR, tutti gli elementi della retribuzione aventicarattere continuativo purché di ammontare determinato, anchese previsti da accordi aziendali; d) l’assegno in questioneandava incluso tra le somme corrisposte con continuità e diammontare determinato e non aveva carattere incentivante ecollegato alla produttività.8.

Secondo la Corte di Napoli, l’accordo aziendale potevaderogare alla contrattazione collettiva nazionale e la locuzione“non è valido a nessun effetto retributivo” non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere l’assegno dal concettodi retribuzione per cui, per effetto della disposizione delcontratto collettivo, non poteva essere computato ai finNiu mdeerol r egistro generale 4862/2021Numero sezionale 566/2026calcolo del TFR.

Numero di raccolta generale 7584/20269.

Per ragioni di pregiudizialità deve essere esaminato iDnat a pubblicazione 30/03/2026primo luogo il quarto motivo del ricorso principale di GennaroMarchisano e del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA].10.

Esso è infondato.11.

In tema di contenuto della sentenza, infatti, il vizio dimotivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. edall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveliun’obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadroprobatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lascitrasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n.3819/2020).12.

Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,con modif., dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibilinel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazioneresta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.,che viene violato qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).13.

Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate echiare argomentazioni, che consentono di ripercorrere l’iterseguito, ha specificato e precisato il percorso logico-giurNiudmiecroo r egistro generale 4862/2021Numero sezionale 566/2026aziendale di cui è causa non rientrasse nel computo dDealt a pubblicazione 30/03/2026trattamento di fine rapporto.14.

Venendo all’esame degli altri motivi di entrambi i ricorsi,che per la loro connessione logico-giuridica e per la lorointerferenza possono essere congiuntamente esaminati, essisono fondati nei termini che seguono.15.

È opportuno premettere che il trattamento di fine rapportoè una quota di retribuzione differita che maturaprogressivamente nel corso del rapporto in proporzione dellaretribuzione.

L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 c.c., nel testonovellato dalla legge n. 297/1982 che ha riformato il previgenteistituto dell’indennità di anzianità.16.

Come affermato da questa Corte, il secondo commadell'art. 2120 c.c. vigente, nel definire la nozione di retribuzione,ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede,a differenza del vecchio testo della norma codicistica, laripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni edei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusidal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, pertali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendalidel tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'oppostocomputare ai fini della determinazione del trattamento di finerapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapportolavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro(Cass. n. 15080/2008; nello stesso senso v.

Cass. n.7488/2000, n. 12411/2002, n. 11448/2004, n. 9252/2008, n.16591/2014, n. 29440/2017).17.

Difatti, l’art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n.297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo delNumero registro generale 4862/2021calcolo del trattamento di fine rapporto, che include nellaN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026relativa base di computo "tutte le somme, compresDoat a pubblicazione 30/03/2026l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte indipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e conesclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese"(comma 2).

L'espressione è così ampia da includere qualsiasicompenso corrisposto al dipendente per un titolo connesso alrapporto di lavoro, anche se privo del "carattere continuativo"precedentemente richiesto dal vecchio testo per l'indennità dianzianità.

Ne restano esclusi, quindi, soltanto quegliemolumenti erogati per situazioni straordinarie ed imprevedibili,tali da far ragionevolmente presumere che non possa ripetersicon frequenza l'occasione della prestazione lavorativa.

Si trattadi una dizione certamente idonea a comprendere compensirelativi a prestazioni che presentino carattere di ricorrenza neltempo, anche se variabili nella cadenza temporale e nellaquantità.

Al fine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r.,diversamente da quanto accade per altri istituti retributiviindiretti per i quali non vige un principio legale dionnicomprensività della retribuzione, è sufficiente che nel corsodel rapporto i compensi siano erogati con frequenza e concarattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese, in modotale da escluderne la corresponsione a titolo occasionale (cosìCass. n. 18680/2014).18.

Il criterio dell’onnicomprensività della retribuzione utile aifini del calcolo del trattamento di fine rapporto costituisce ilcanone generale che può essere derogato, anche in senso menofavorevole al lavoratore, dai contratti collettivi di lavoro.

Lacontrattazione collettiva può derogare al criterio generale postodalla legge in due modi: a) prevedendo l’esclusione dideterminate voci retributive; b) dettando un’autonoma eNumero registro generale 4862/2021diversa nozione di retribuzione ai fini del t.f.r.

La deroga puòN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026essere dichiarata espressamente o risultare con modalitDàat a pubblicazione 30/03/2026indirette purché, però, la volontà delle parti sia desumibile inmodo chiaro ed univoco dal testo contrattuale.19.

È pacifico, inoltre, che il generico riferimento ai “contratticollettivi”, contenuto nel citato art. 2120 c.c. consente unadiversa individuazione degli elementi retributivi anche da partedella contrattazione territoriale o aziendale (Cass. n.16549/2005).20.

A questo punto giova precisare che, in temadi interpretazione della contrattazione collettiva nazionale (daintendersi come criterio interpretativo diretto, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 d.lgs.40/2006, per la loro parificazione, sul piano processuale, aquella delle norme di diritto e non già come canone esterno dicommisurazione dell'esattezza e della congruità dellamotivazione) trovano applicazione i criteri ermeneutici dettatidagli artt. 1362 ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare,occorrerà tener conto, in modo equi-ordinato, di tutti i canoniprevisti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definitisoggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significatodesumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quellopromanante dall'intero atto negoziale e dal comportamentocomplessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausolealla ricerca di un significato coerente con tutte le regoleinterpretative innanzi dette (Cass. n. 30141/2022).21.

In materia di contrattazione collettiva, infatti, al fine diricostruire la comune intenzione delle parti contrattuali, non puòessere attribuita rilevanza esclusiva al senso letterale delleparole, atteso che la natura di detta contrattazione, spessoarticolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale,Numero registro generale 4862/2021ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata, inN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026ragione dell’interdipendenza dei molteplici profili della posizionDeat a pubblicazione 30/03/2026lavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore dellerelazioni industriali, non necessariamente coincidente con quellocomune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di radoassumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementitutti che rendono indispensabile una utilizzazione dei generalicriteri ermeneutici che tenga conto della specificità dellamateria, con conseguente assegnazione di un preminente rilievoal canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (Cass. n.2996/2023).22.

Nell'interpretare, invece, la norma collettiva aziendale,appare utile richiamare il principio secondo cui il giudice delmerito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delle partisulla base del tenore letterale della disposizione soltanto se essoriveli l'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciarealcuna perplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendoricorrere, in caso contrario, alla valutazione del comportamentosuccessivo delle parti nella sua applicazione e allaconsiderazione di tutti gli altri criteri ermeneutici indicati dagliart. 1362 ss. c.c. (Cass. n. 110/2013).23.

Quanto, infine, ai rapporti tra contrattazione collettivanazionale e aziendale, secondo l’indirizzo interpretativo diquesta Corte (ribadito da ultimo da Cass. n. 17939/2022, inmotivazione sub p.to 10), meritevole di continuità, va ricordatoche il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambitoterritoriale deve essere regolato non già in base ai principi digerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dieffettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciprocaautonomia delle due discipline (e di un loro diverso ambitoapplicativo, secondo il criterio di competenza e di specialità nelNumero registro generale 4862/2021rispetto del principio di autonomia, talché la fonte collettivaN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026prossima agli interessi disciplinati è, nei limiti della normativDaat a pubblicazione 30/03/2026inderogabile di legge, prevalente sulle altre consimili: Cass. n.1759/1988).

Esso ha trovato riscontro nel mondo sindacaleanche nell'aspetto delle relazioni industriali (Cass. n.19351/2007) sicché, in virtù del principio di autonomianegoziale stabilito dall'art. 1322 c.c., i contratti territorialipossono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli,anche in pejus, senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fattasalva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamenteacquisiti nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di untrattamento deteriore in ragione della posteriore normativa dieguale o diverso livello (Cass. n. 12098/2010).24.

Fatte queste necessarie premesse e venendo all’esamedelle disposizioni contrattuali rilevanti nella fattispecie, varilevato quanto segue: l’art. 11 del CCNL Fondazioni LiricheSinfoniche del 2003 prevede: - (Retribuzione ed elementi dellaretribuzione) 1) Per retribuzione si intende: a) il minimoretributivo previsto per il livello cui il lavoratore è assegnato; b)gli aumenti periodici di anzianità; c) gli aumenti di merito; d)l'indennità di contingenza.

Le indennità previste dal presentecontratto o da particolari accordi aziendali fanno parte dellaretribuzione qualora siano corrisposte al lavoratore in formacontinuativa e con carattere di corrispettività rispetto allanormale prestazione lavorativa.

Non sono invece ad alcuneffetto computabili nella retribuzione le indennità corrisposte daparte della Fondazione al lavoratore a titolo di rimborso spese odi liberalità.

Sono elementi aggiuntivi della retribuzione: 1) ilcompenso per eventuale lavoro straordinario, notturno efestivo; 2) le eventuali indennità attribuite per specifichecircostanze o per particolari prestazioni od incarichi; 3) laNumero registro generale 4862/2021tredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità ed eventualiN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026gratifiche aventi carattere continuativo.

La retribuzionDeat a pubblicazione 30/03/2026giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per

26. Laretribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per: - 122per i professori d'orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei; -169 per i maestri collaboratori, gli impiegati e gli operai.

N.d.R.:L'accordo 29 luglio 2003 prevede quanto segue: 10)Retribuzione.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 laretribuzione oraria per gli impiegati e gli operai che, fornendouna prestazione continuata, osservano un orario di lavorosettimanale di 36 ore, si ottiene dividendo la retribuzionemensile per 160; l’art. 43 prevede: - (Indennità di anzianità -Trattamento di fine rapporto) In caso di risoluzione del rapportodi lavoro si applicano le seguenti norme.

Fino al 31 maggio 1982è dovuta al lavoratore un'indennità di anzianità pari ad unamensilità di retribuzione in godimento al 31 maggio 1982 perquanti sono gli anni di servizio prestato a tale data.

Le frazionidi anno verranno conteggiate per dodicesimi.

La frazione dimese pari o superiore a 15 giorni sarà considerata come meseintero, trascurando la frazione di mese inferiore ai 15 giorni.

Aglieffetti del presente articolo sono compresi nella retribuzionespecificata al 1° comma dell'art. 11 anche tutti gli altri elementicostitutivi della retribuzione aventi carattere continuativopurché siano di ammontare determinato.

Con decorrenza dal 1°giugno 1982 trova applicazione la legge 29 maggio 1982, n.297; l’art. 47 prevede: - (Contrattazione aziendale).

Premessi erichiamati i contenuti del Protocollo sul costo del lavoro 23 luglio1993, le parti, fermo restando il rispetto delle coerenzecomplessive in tema di politica dei redditi, convengono che: - lacontrattazione aziendale ha durata quadriennale e non èsovrapponibile, per il principio della autonomia dei cicliNumero registro generale 4862/2021negoziali, con la contrattazione nazionale.

Gli effetti economiciN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026degli eventuali accordi aziendali non potranno avere decorrenzDaat a pubblicazione 30/03/2026anteriore al 1° gennaio 2000, ferma restando in ogni caso lascadenza degli accordi integrativi aziendali in essere; - leeventuali erogazioni di carattere economico sarannostrettamente connesse ai risultati conseguiti nella realizzazionedi programmi concordati tra le parti aventi come obiettivoincrementi di produttività, di competitività e di qualità, nonchédi ampliamento, ulteriore qualificazione e possibilediversificazione dell'attività produttiva.

Ai fini dell'acquisizionedi elementi di conoscenza comune per la definizione degliobiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico,le parti valuteranno preventivamente le condizioni del teatro edel lavoro, le sue prospettive di sviluppo, tenuto contodell'andamento, delle prospettive di competitività e delle risorsereali da destinare al riguardo; - le eventuali erogazioni dicarattere economico saranno variabili e non predeterminabili,non saranno utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale eavranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione delparticolare trattamento contributivo previsto dalle norme dilegge; - la contrattazione aziendale non potrà avere ad oggettomaterie ed istituti già definiti a livello nazionale.

Potrà pertantosvolgersi solo sulle materie per le quali il contratto collettivonazionale prevede tale possibilità nonché sulle trasferte, sullediverse forme di riproduzione audiovisiva e prodotti derivati esui contratti di formazione e lavoro; - i contenuti dellacontrattazione aziendale, ove richiesto anche solo da una delleparti, costituiranno oggetto di preventiva consultazione delleparti sindacali nazionali sottoscrittrici del c.c.n.l., al fine diaccertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, in genere,a quelli del contratto nazionale di lavoro”.Numero registro generale 4862/202125. [OSCURATO:PERSONA] sul costo del lavoro del 23.7 1993, all’art. 2N umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026co. 1, dispone: “Gli assetti contrattuali prevedono: - uDnat a pubblicazione 30/03/2026contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; - unsecondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamenteterritoriale, laddove previsto, secondo l'attuale prassi,nell'ambito di specifici settori”; il successivo comma 3, 1° cpv.,dispone: “La contrattazione aziendale riguarda materie e istitutidiversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri delCCNL.

Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sonostrettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazionedi programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivoincrementi di produttività, di qualità ed altri elementi dicompetitività di cui le imprese dispongano, compresi i marginidi produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra leparti, eccedente quella eventualmente già utilizzata perriconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, nonché airisultati legati all'andamento economico dell'impresa”; il comma3, 3° cpv., dispone: “La contrattazione aziendale o territoriale èprevista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione chesaranno definiti dal contratto nazionale di categoria nello spiritodell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccoleimprese.

Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche latempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali,le materie e le voci nelle quali essa si articola”.26.

Infine, l’Accordo integrativo aziendale del 20.6.1990(modificato da quello del 25.11.1997 solo per la durata dellegiornate lavorative portate a 286 rispetto alle originarie 260),prevede al 3° cpv. che: «Il presente accordo integrativoaziendale annulla o sostituisce tutti i trattamenti economici chenon siano previsti dal CCNL e le consuetudini aziendali alla datadel 30.06.1990, fatta salva l’integrazione del premio diNumero registro generale 4862/2021produzione»; al 4° cpv. viene sancito che: «L’unica derogaN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026concordata è quella che riflette la corresponsione delDlaat a pubblicazione 30/03/2026forfettizzazione delle quattro ore domenicali per il lavoro a turniche rimane consolidata, per il personale in servizio alla data del30 Giugno 1990, nella misura del 100% della retribuzione»; al5° cpv., poi, sancisce, che: «L’equivalente economico delpresente integrativo aziendale individua che, in relazioneall’inquadramento categoriale e all’anzianità di servizio, vienecorrisposto per 260 giorni l’anno e non è valido a nessun effettoretributivo»; al 7° cpv., si legge: «L’assegno integrativo vienecorrisposto per le giornate in cui i dipendenti sonoeffettivamente presenti in azienda per l’intera prestazionelavorativa, con esclusione delle esenzioni tecniche autorizzatedalla Direzione».27.

Orbene, il dictum della Corte territoriale è fondatoessenzialmente su due argomentazioni: i) che gli accordiaziendali potevano derogare alla contrattazione collettivanazionale sul punto; ii) la locuzione dell’accordo aziendalesecondo cui “non è valido a nessun effetto retributivo”,riguardante l’assegno integrativo aziendale, non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere lo stesso dal concettodi retribuzione, inteso quale elemento obbligatorio necessario enon eventuale.28.

Osserva il Collegio che l’interpretazione dei giudici diseconde cure non è conforme, in iure, ai criteri esegetici soprarichiamati e non è esaustiva, sia con riguardo all’esame delleclausole dell’intero accordo aziendale, sia con riferimento allaproblematica dell’interazione tra i diversi livelli dicontrattazione.29.

In particolare, da un lato, deve sottolinearsi che, se è veroche l’art. 1362 c.c., sia sotto il profilo del “chiaro tenoreNumero registro generale 4862/2021letterale” del testo, sia sotto il profilo della “comune intenzioneN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026delle parti”, costituisce criterio ermeneutico che deve prevalereDa,t a pubblicazione 30/03/2026quando riveli con chiarezza e univocità la volontà comune delleparti, al punto che non sussistano residue ragioni di divergenzatra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo deicontraenti (Cass. n. 18180/2007, n. 19357/2013, n.10850/2017), è anche vero che esso non è necessariamentedecisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo; e ciò perché ilsignificato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esitodi un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenoreletterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriorielementi, testuali ed extra testuali, indicati dal legislatore (Cass.n. 14432/2016), anche secondo un’interpretazione orientata dalcriterio di buona fede, a norma dell’art. 1366 c.c., avutoriguardo allo “scopo pratico” perseguito dalle parti con lastipulazione del contratto, e quindi della relativa “causaconcreta” (Cass. n. 34795/2021, n. 2173/2022); dall’altro, vaevidenziato che, in ipotesi di diversi livelli di contrattazione(nazionale e decentrata), la ricerca dell’effettiva volontà delleparti sociali deve essere desunta attraverso il coordinamentodelle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte paridignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivifatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendociascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenticontrattuali e dal loro diverso ambito territoriale (cfr. Cass. n.5651/2021).30.

Entrambe le valutazioni non sono state compiute in modoadeguato nel caso de quo.

Invero, anche a voler prescinderedalla considerazione che, anche sotto il profilo dell’esegesiletterale, il riferimento della clausola agli “effetti retributivi”, purpertinente (essendo il TFR una forma di retribuzione), non è cosìNumero registro generale 4862/2021inequivocamente chiaro in un contesto nel quale il diritto viventeN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026richiamato dalla stessa Corte territoriale richiede una volontDàat a pubblicazione 30/03/2026chiara e specifica di esclusione, e che anche meno compatibilecol tenore testuale della clausola è l’assunto che essa esprimauna natura non retributiva dell’assegno, l’assuntodell’impossibilità di una interpretazione alternativa non puòessere convalidato in assenza di una concreta indagine diesegesi complessiva che, da un lato, dia contezza del sensodell’accordo aziendale nel suo complesso, qualeapparentemente volto ad una sorta di conglobamento diprevigenti voci aziendali contestualmente soppresse, della cuiconsistenza e computabilità originarie nulla è dato sapere;dall’altro, che tenga conto della necessità, peraltro accentuatadal riferimento dell’accordo aziendale del 1990 all’art. 47 delCCNL, di dare all’accordo aziendale un senso “coordinato”, nelsenso sopra richiamato, a quello delle clausole dellacontrattazione collettiva nazionale contestualmente vigenti, conparticolare riguardo a quelle che definivano la nozione diretribuzione (art. 8, poi 11), a quella che definiva l’ambito dicompetenza della contrattazione integrativa (art. 47), e a quellache definiva la base di calcolo del TFR (art. 43).

Verifiche allequali la sentenza si sottrae, salvo dar atto dell’impossibilità difunzione premiale assimilabile ad un premio di risultato; e, peressa, della computabilità della voce, siccome di ammontaredeterminato, secondo l’art. 43 del CCNL, nel TFR, che sonorilievi che contraddicono la predicata impossibilità di una diversaesegesi alla luce di una interpretazione complessiva ecoordinata delle clausole esaminate, rendendo apodittico eformale il richiamo all’art. 1363 c.c..Numero registro generale 4862/202131.

Con il primo motivo del proprio ricorso (da qualificarsiN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026incidentale) la [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione Deat a pubblicazione 30/03/2026falsa applicazione degli artt. 2120, 2697, 2729 c.c. e 110 CCNL2003 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

Sostiene che la Corte dimerito, basandosi su argomenti non condivisibili, ha qualificatoil lavoro domenicale straordinario svolto dai dipendenti comeavente carattere continuativo, sebbene ciò non fosse statodimostrato in giudizio dai lavoratori e sia contrario a quantostabilito dalla contrattazione collettiva di riferimento (art. 110CCNL dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche del 2003),e che, in questo modo, è stato violato l’art. 2120 c.c. sulla nonoccasionalità delle attività retributive da includere per il calcolodel TFR.32.

Con il secondo motivo, deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1352, 1363, 1365 c.c.nell’interpretazione degli artt. 47 e 108 CCNL, nonché dellacorrispondente contrattazione integrativa e, di conseguenza,dell’art. 2120 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): sostieneche la Corte di merito ha male interpretato le disposizioni dellacontrattazione collettiva nazionale ed integrativa, non rilevandoche la stessa esclude la possibilità di considerare nonoccasionale il lavoro straordinario domenicale.33.

Il primo motivo è fondato, con riguardo al denunciatoprofilo di carenza della prova dello svolgimento di lavorostraordinario domenicale, a base della domanda di inclusionedella correlativa quota di retribuzione nella base di calcolo delTFR.34.

La motivazione della sentenza impugnata sul punto sifonda sulla fisiologia dell'attività propria della Fondazione, chericomprende spettacoli domenicali; si desume, cioè, dallaprevisione contrattuale, che prevede l’obbligatorietà di lavoroNumero registro generale 4862/2021straordinario nella giornata della domenica per l'intera durataN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026della stagione lirica e ballettistica, per consentire l'effettuazionDeat a pubblicazione 30/03/2026dello spettacolo, della prova generale, anti-generale o ordinariae il montaggio delle scene o per altra prestazione in caso dirichiesta da parte del datore di lavoro, che detta richiestadell’ente vi sia stata, senza dimostrazione di quale sia stato ilconcreto atteggiarsi del rapporto intercorso fra le parti.35.

In questo senso, il ragionamento presuntivo operatodifetta di congruenza, perché lo svolgimento di attività artisticadomenicale dimostra unicamente lo svolgimento di lavorofestivo da parte dei dipendenti del teatro, ma non che dettolavoro festivo sia stato anche straordinario.

Infatti, il lavorofestivo (normalmente remunerato aggiuntivamente per la suamaggiore penosità, perché collocato in giorno di riposo per lamaggior parte dei consociati) non è, di per sé enecessariamente, anche straordinario, nel senso di straordinariofestivo, a meno che risulti anche aggiuntivo rispetto al monteorario contrattuale.

In altri termini, dalla mera fisiologiadell'attività artistica, in assenza di riscontri (ad esempio bustepaga) circa l'orario complessivo di lavoro svolto rispettoall’orario ordinario non si ricava automaticamente la duplicecaratteristica festiva e straordinaria del lavoro domenicalesvolto.

Manca, cioè, la dimostrazione della premessa (richiestadi lavoro straordinario e sua effettuazione in aggiunta all’orarioordinario) per trarne la conseguenza del superamento dell'orariodi lavoro contrattuale e quindi del diritto all’inclusione nella basedi calcolo del TFR.36.

La dimostrazione dell’effettuazione del lavorostraordinario festivo (non unicamente festivo) a base dellarichiesta azionata in questa sede potrà essere raggiunta nelmerito, ma tale accertamento andrà svolto sulla base diNumero registro generale 4862/2021elementi congrui e probanti (anche presuntivamente, ma nonN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026limitati alla natura dell’attività artistica).

Data pubblicazione 30/03/202637.

Rimane di conseguenza assorbito il secondo motivo delricorso incidentale della Fondazione.38.

Alla stregua di quanto esposto, i primi tre motivi delricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e del ricorsoincidentale di [OSCURATO:PERSONA] devono essere accolti, rigettato ilquarto; deve essere anche accolto il primo motivo del ricorso(incidentale) della Fondazione, assorbito il secondo.39.

La gravata sentenza va cassata in relazione ai motiviaccolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, indiversa composizione, che procederà ad un nuovo esametenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà, altresì,al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale diGennaro [OSCURATO:PERSONA] e del ricorso incidentale tardivo di RitaMileto, rigettato il quarto; accoglie il primo motivo del ricorsoincidentale della [OSCURATO:PERSONA], assorbito ilsecondo.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversacomposizione, alla quale demanda di provvedere anche alregolamento delle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 4 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MLa Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale diGennaro [OSCURATO:PERSONA] e del ricorso incidentale tardivo di RitaMileto, rigettato il quarto; accoglie il primo motivo del ricorsoincidentale della [OSCURATO:PERSONA], assorbito ilsecondo.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversacomposizione, alla quale demanda di provvedere anche alregolamento delle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 4 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 4862-2021 proposto da:rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026    ANDRETTA;566 - controricorrente - ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoSERGIO CIANNELLA;- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato- controricorrenNutmeer o- r egistro generale 4862/2021Numero sezionale 566/2026e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da:N umero di raccolta generale 7584/2026MARCHISANO [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatDoat a pubblicazione 30/03/2026- ricorrente -controrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente al ricorso successivo -avverso la sentenza n. 1962/2020 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 07/08/2020 R.G.N. 2188/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso di GennaroMarchisano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ex-dipendenti dellabase di calcolo del TFR sia dello straordinario domenicale, siadell’assegno integrativo aziendale.2. La sentenza impugnata, della Sezione lavoro della Cortedi appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravameproposto dalla Fondazione, respingeva la domanda diretta adottenere l’accertamento dell’obbligo della Fondazione dirideterminare il TFR con inclusione nella quota di retribuzionedovuta di tutti gli importi percepiti a titolo di assegno integrativoaziendale.3. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza d’appello quantoall’inclusione nella base di calcolo del TFR dello straordinariodomenicale, con 2 motivi. [OSCURATO:PERSONA] la impugnaNumero registro generale 4862/2021quanto all’esclusione dell’assegno integrativo, sulla base di 4N umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso al ricorso delDlaat a pubblicazione 30/03/2026motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso al ricorsodella Fondazione. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso alricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso al ricorso della Fondazione, e ha depositatomemoria.Ragioni della decisione1. Preliminarmente, in base alla data di notifica, il ricorso diGennaro [OSCURATO:PERSONA] deve essere qualificato principale e quellodella [OSCURATO:PERSONA] incidentale.2. I motivi sovrapponibili del ricorso principale di GennaroMarchisano e del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] possonoessere così sintetizzati.3. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 11,43 e 47 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2003, dell’art. 2del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e dell’art.1372 c.c., poiché la Corte d’Appello di Napoli non hacorrettamente interpretato ed applicato l’art. 47 del CCNLladdove, al primo disposto, espressamente aderendo le partisociali all’[OSCURATO:PERSONA] del Protocollo sul costo dellavoro del 1993 (“Premessi e richiamati i contenuti del Protocollosul costo del lavoro 23 luglio 1993, le parti, fermo restando ilrispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi...”), e al 5° capoverso, espressamente prevedendo che “lacontrattazione aziendale non potrà avere ad oggetto materie edistituti già definiti a livello nazionale. Potrà pertanto svolgersisolo sulle materie per le quali il contratto collettivo nazionaleNumero registro generale 4862/2021prevede tale possibilità nonché sulle trasferte, sulle diverseN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026forme di riproduzione audiovisiva e prodotti derivati e suDait a pubblicazione 30/03/2026contratti di formazione e lavoro;”, sancisce una “riservaesclusiva ed inderogabile” pattizia della contrattazionenazionale sugli istituti già definiti dalle parti sociali nel CCNLrispetto alla contrattazione decentrata e la supremazia dellafonte gerarchica nazionale su quella di secondo livello(territoriale ed aziendale). Si deduce che l’art. 43 del CCNLdefinisce esaustivamente l’istituto del TFR (e non consente chetale materia possa essere oggetto della contrattazionedecentrata – art. 47 del CCNL); esso, pertanto, non potevaessere oggetto di diversa normazione dalla contrattazionesecondaria né quest’ultima avrebbe potuto avere il potere diderogare a quanto già sancito a livello nazionale. Vertendosinell’ambito della contrattazione di diritto comune, sotto taleaspetto non poteva sottacersi l’applicabilità dell’art. 1372 c.c.,laddove consente alle parti negoziali di modificare o derogaregli iniziali patti intercorsi «se non, e solo se non, attraverso unsuccessivo accordo intervenuto tra tutte e le medesime partioriginarie».4. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 2120,comma 2, c.c., laddove la Corte di Appello di Napoli ha ritenutoche la locuzione secondo cui l’assegno integrativo “... non èvalido a nessun effetto retributivo.”, contenuta nell’accordoaziendale sulla disciplina dell’emolumento retributivo aggiuntivo(erogato per 260 giorni e poi, dal 25.11.1997, per 286 giorniall’anno) ed integrativo della retribuzione base tabellare mensileprevista dalla contrattazione nazionale (art. 11 del CCNL), e,dunque, erogato in forma continuativa e con carattere dicorrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa, siaNumero registro generale 4862/2021formulazione idonea a manifestare, in maniera chiara e nonN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026equivoca, la volontà pattizia di derogare al principio dDait a pubblicazione 30/03/2026onnicomprensività del TFR.5. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 1362e 1363 c.c. in combinato disposto con l’art. 2120, comma 2, c.c.e con l’art. 12 Preleggi, poiché la Corte d’Appello di Napoli nonha fatto corretta interpretazione ed applicazione del comma 2dell’art. 2120 c.c. laddove, a fronte di monolitica giurisprudenzadi legittimità secondo cui la deroga al principio dionnicomprensività debba essere chiara e non equivoca, nédesumibile in via indiretta, ha sussunto in tale fattispecie lalocuzione del contratto aziendale applicato dalla resistentefondazione (laddove, a pag. 2, alla fine del primo capoverso silegge) “... non è valido a nessun effetto retributivo.”; locuzioneche non appare rispettare i crismi di chiarezza ed univocità dellavolontà derogatoria sancita dal comma 2 dell’art. 2120 c.c. eladdove la Corte ha interpretato e applicato la norma appenaindicata assumendo che non sussista alcun principio dionnicomprensività del TFR codificato dal legislatore, compiendo«tale funzione ermeneutica di sussunzione della locuzionepattizia travalicando l’espressione e l’interpretazione letteraledella formula in esame».6. Con il quarto motivo si eccepisce la nullità della sentenzaper motivazione meramente apparente, ex art. 360 comma 1,n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 comma 6 Cost.,poiché, posta in esame la locuzione “... non è valido a nessuneffetto retributivo.”, contenuta nell’accordo aziendale, la Corted’Appello si è apoditticamente limitata a fare applicazione delcriterio ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c., senza fornire alcunaNumero registro generale 4862/2021deduzione logica e giuridica dalla quale possa ricavarsi che taleN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026medesima locuzione debba e possa essere intesa quaDleat a pubblicazione 30/03/2026manifestazione univoca e chiara della volontà pattizia perderogare al principio di onnicomprensività (art. 2120, co. 2,c.c.): si rappresenta che manca l’esplicitazione del percorsologico e giuridico del perché vada applicato, nel caso  di specie,l’art. 1363 c.c.7. Risulta dagli atti che: a) l’assegno integrativo aziendaleera stato introdotto dall’accordo integrativo aziendale del20.6.1990; era corrisposto per “260 giorni l’anno […] inrelazione  all’inquadramento categoriale e alla anzianità diservizio […] e non era valido a nessun effetto retributivo”; la suaquantificazione era fissa per tutta la durata della sua validitàmentre era prevista una rivalutazione in fase di rinnovo oproroga dell’accordo; b) il successivo accordo integrativoaziendale del 25.11.1997 aveva previsto l’estensionedell’accordo integrativo a 286 giornate lavorative, c) lacontrattazione collettiva di settore di livello nazionale (art. 43del CCNL del 17.1.1989 e 43 del CCNL del 2003) derogando aldisposto dell’art. 2120 c.c., stabiliva che andavano computati,ai fini del TFR, tutti gli elementi della retribuzione aventicarattere continuativo purché di ammontare determinato, anchese previsti da accordi aziendali; d) l’assegno in questioneandava incluso tra le somme corrisposte con continuità e diammontare determinato e non aveva carattere incentivante ecollegato alla produttività.8. Secondo la Corte di Napoli, l’accordo aziendale potevaderogare alla contrattazione collettiva nazionale e la locuzione“non è valido a nessun effetto retributivo” non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere l’assegno dal concettodi retribuzione per cui, per effetto della disposizione delcontratto collettivo, non poteva essere computato ai finNiu mdeerol r egistro generale 4862/2021Numero sezionale 566/2026calcolo del TFR. Numero di raccolta generale 7584/20269. Per ragioni di pregiudizialità deve essere esaminato iDnat a pubblicazione 30/03/2026primo luogo il quarto motivo del ricorso principale di GennaroMarchisano e del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA].10. Esso è infondato.11. In tema di contenuto della sentenza, infatti, il vizio dimotivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. edall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveliun’obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadroprobatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lascitrasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n.3819/2020).12. Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,con modif., dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibilinel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazioneresta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.,che viene violato qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).13. Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate echiare argomentazioni, che consentono di ripercorrere l’iterseguito, ha specificato e precisato il percorso logico-giurNiudmiecroo r egistro generale 4862/2021Numero sezionale 566/2026aziendale di cui è causa non rientrasse nel computo dDealt a pubblicazione 30/03/2026trattamento di fine rapporto.14. Venendo all’esame degli altri motivi di entrambi i ricorsi,che per la loro connessione logico-giuridica e per la lorointerferenza possono essere congiuntamente esaminati, essisono fondati nei termini che seguono.15. È opportuno premettere che il trattamento di fine rapportoè una quota di retribuzione differita che maturaprogressivamente nel corso del rapporto in proporzione dellaretribuzione. L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 c.c., nel testonovellato dalla legge n. 297/1982 che ha riformato il previgenteistituto dell’indennità di anzianità.16. Come affermato da questa Corte, il secondo commadell'art. 2120 c.c. vigente, nel definire la nozione di retribuzione,ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede,a differenza del vecchio testo della norma codicistica, laripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni edei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusidal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, pertali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendalidel tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'oppostocomputare ai fini della determinazione del trattamento di finerapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapportolavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro(Cass. n. 15080/2008; nello stesso senso v. Cass. n.7488/2000, n. 12411/2002, n. 11448/2004, n. 9252/2008, n.16591/2014, n. 29440/2017).17. Difatti, l’art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n.297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo delNumero registro generale 4862/2021calcolo del trattamento di fine rapporto, che include nellaN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026relativa base di computo "tutte le somme, compresDoat a pubblicazione 30/03/2026l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte indipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e conesclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese"(comma 2). L'espressione è così ampia da includere qualsiasicompenso corrisposto al dipendente per un titolo connesso alrapporto di lavoro, anche se privo del "carattere continuativo"precedentemente richiesto dal vecchio testo per l'indennità dianzianità. Ne restano esclusi, quindi, soltanto quegliemolumenti erogati per situazioni straordinarie ed imprevedibili,tali da far ragionevolmente presumere che non possa ripetersicon frequenza l'occasione della prestazione lavorativa. Si trattadi una dizione certamente idonea a comprendere compensirelativi a prestazioni che presentino carattere di ricorrenza neltempo, anche se variabili nella cadenza temporale e nellaquantità. Al fine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r.,diversamente da quanto accade per altri istituti retributiviindiretti per i quali non vige un principio legale dionnicomprensività della retribuzione, è sufficiente che nel corsodel rapporto i compensi siano erogati con frequenza e concarattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese, in modotale da escluderne la corresponsione a titolo occasionale (cosìCass. n. 18680/2014).18. Il criterio dell’onnicomprensività della retribuzione utile aifini del calcolo del trattamento di fine rapporto costituisce ilcanone generale che può essere derogato, anche in senso menofavorevole al lavoratore, dai contratti collettivi di lavoro. Lacontrattazione collettiva può derogare al criterio generale postodalla legge in due modi: a) prevedendo l’esclusione dideterminate voci retributive; b) dettando un’autonoma eNumero registro generale 4862/2021diversa nozione di retribuzione ai fini del t.f.r. La deroga puòN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026essere dichiarata espressamente o risultare con modalitDàat a pubblicazione 30/03/2026indirette purché, però, la volontà delle parti sia desumibile inmodo chiaro ed univoco dal testo contrattuale.19. È pacifico, inoltre, che il generico riferimento ai “contratticollettivi”, contenuto nel citato art. 2120 c.c. consente unadiversa individuazione degli elementi retributivi anche da partedella contrattazione territoriale o aziendale (Cass. n.16549/2005).20. A questo punto giova precisare che, in temadi interpretazione della contrattazione collettiva nazionale (daintendersi come criterio interpretativo diretto, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 d.lgs.40/2006, per la loro parificazione, sul piano processuale, aquella delle norme di diritto e non già come canone esterno dicommisurazione dell'esattezza e della congruità dellamotivazione) trovano applicazione i criteri ermeneutici dettatidagli artt. 1362 ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare,occorrerà tener conto, in modo equi-ordinato, di tutti i canoniprevisti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definitisoggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significatodesumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quellopromanante dall'intero atto negoziale e dal comportamentocomplessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausolealla ricerca di un significato coerente con tutte le regoleinterpretative innanzi dette (Cass. n. 30141/2022).21. In materia di contrattazione collettiva, infatti, al fine diricostruire la comune intenzione delle parti contrattuali, non puòessere attribuita rilevanza esclusiva al senso letterale delleparole, atteso che la natura di detta contrattazione, spessoarticolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale,Numero registro generale 4862/2021ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata, inN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026ragione dell’interdipendenza dei molteplici profili della posizionDeat a pubblicazione 30/03/2026lavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore dellerelazioni industriali, non necessariamente coincidente con quellocomune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di radoassumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementitutti che rendono indispensabile una utilizzazione dei generalicriteri ermeneutici che tenga conto della specificità dellamateria, con conseguente assegnazione di un preminente rilievoal canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (Cass. n.2996/2023).22. Nell'interpretare, invece, la norma collettiva aziendale,appare utile richiamare il principio secondo cui il giudice delmerito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delle partisulla base del tenore letterale della disposizione soltanto se essoriveli l'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciarealcuna perplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendoricorrere, in caso contrario, alla valutazione del comportamentosuccessivo delle parti nella sua applicazione e allaconsiderazione di tutti gli altri criteri ermeneutici indicati dagliart. 1362 ss. c.c. (Cass. n. 110/2013).23. Quanto, infine, ai rapporti tra contrattazione collettivanazionale e aziendale, secondo l’indirizzo interpretativo diquesta Corte (ribadito da ultimo da Cass. n. 17939/2022, inmotivazione sub p.to 10), meritevole di continuità, va ricordatoche il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambitoterritoriale deve essere regolato non già in base ai principi digerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dieffettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciprocaautonomia delle due discipline (e di un loro diverso ambitoapplicativo, secondo il criterio di competenza e di specialità nelNumero registro generale 4862/2021rispetto del principio di autonomia, talché la fonte collettivaN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026prossima agli interessi disciplinati è, nei limiti della normativDaat a pubblicazione 30/03/2026inderogabile di legge, prevalente sulle altre consimili: Cass. n.1759/1988). Esso ha trovato riscontro nel mondo sindacaleanche nell'aspetto delle relazioni industriali (Cass. n.19351/2007) sicché, in virtù del principio di autonomianegoziale stabilito dall'art. 1322 c.c., i contratti territorialipossono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli,anche in pejus, senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fattasalva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamenteacquisiti nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di untrattamento deteriore in ragione della posteriore normativa dieguale o diverso livello (Cass. n. 12098/2010).24. Fatte queste necessarie premesse e venendo all’esamedelle disposizioni contrattuali rilevanti nella fattispecie, varilevato quanto segue: l’art. 11 del CCNL Fondazioni LiricheSinfoniche del 2003 prevede: - (Retribuzione ed elementi dellaretribuzione) 1) Per retribuzione si intende: a) il minimoretributivo previsto per il livello cui il lavoratore è assegnato; b)gli aumenti periodici di anzianità; c) gli aumenti di merito; d)l'indennità di contingenza. Le indennità previste dal presentecontratto o da particolari accordi aziendali fanno parte dellaretribuzione qualora siano corrisposte al lavoratore in formacontinuativa e con carattere di corrispettività rispetto allanormale prestazione lavorativa. Non sono invece ad alcuneffetto computabili nella retribuzione le indennità corrisposte daparte della Fondazione al lavoratore a titolo di rimborso spese odi liberalità. Sono elementi aggiuntivi della retribuzione: 1) ilcompenso per eventuale lavoro straordinario, notturno efestivo; 2) le eventuali indennità attribuite per specifichecircostanze o per particolari prestazioni od incarichi; 3) laNumero registro generale 4862/2021tredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità ed eventualiN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026gratifiche aventi carattere continuativo. La retribuzionDeat a pubblicazione 30/03/2026giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26. Laretribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per: - 122per i professori d'orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei; -169 per i maestri collaboratori, gli impiegati e gli operai. N.d.R.:L'accordo 29 luglio 2003 prevede quanto segue: 10)Retribuzione. Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 laretribuzione oraria per gli impiegati e gli operai che, fornendouna prestazione continuata, osservano un orario di lavorosettimanale di 36 ore, si ottiene dividendo la retribuzionemensile per 160; l’art.  43 prevede: - (Indennità di anzianità -Trattamento di fine rapporto) In caso di risoluzione del rapportodi lavoro si applicano le seguenti norme. Fino al 31 maggio 1982è dovuta al lavoratore un'indennità di anzianità pari ad unamensilità di retribuzione in godimento al 31 maggio 1982 perquanti sono gli anni di servizio prestato a tale data. Le frazionidi anno verranno conteggiate per dodicesimi. La frazione dimese pari o superiore a 15 giorni sarà considerata come meseintero, trascurando la frazione di mese inferiore ai 15 giorni. Aglieffetti del presente articolo sono compresi nella retribuzionespecificata al 1° comma dell'art. 11 anche tutti gli altri elementicostitutivi della retribuzione aventi carattere continuativopurché siano di ammontare determinato. Con decorrenza dal 1°giugno 1982 trova applicazione la legge 29 maggio 1982, n.297; l’art. 47 prevede: - (Contrattazione aziendale). Premessi erichiamati i contenuti del Protocollo sul costo del lavoro 23 luglio1993, le parti, fermo restando il rispetto delle coerenzecomplessive in tema di politica dei redditi, convengono che: - lacontrattazione aziendale ha durata quadriennale e non èsovrapponibile, per il principio della autonomia dei cicliNumero registro generale 4862/2021negoziali, con la contrattazione nazionale. Gli effetti economiciN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026degli eventuali accordi aziendali non potranno avere decorrenzDaat a pubblicazione 30/03/2026anteriore al 1° gennaio 2000, ferma restando in ogni caso lascadenza degli accordi integrativi aziendali in essere; - leeventuali erogazioni di carattere economico sarannostrettamente connesse ai risultati conseguiti nella realizzazionedi programmi concordati tra le parti aventi come obiettivoincrementi di produttività, di competitività e di qualità, nonchédi ampliamento, ulteriore qualificazione e possibilediversificazione dell'attività produttiva. Ai fini dell'acquisizionedi elementi di conoscenza comune per la definizione degliobiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico,le parti valuteranno preventivamente le condizioni del teatro edel lavoro, le sue prospettive di sviluppo, tenuto contodell'andamento, delle prospettive di competitività e delle risorsereali da destinare al riguardo; - le eventuali erogazioni dicarattere economico saranno variabili e non predeterminabili,non saranno utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale eavranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione delparticolare trattamento contributivo previsto dalle norme dilegge; - la contrattazione aziendale non potrà avere ad oggettomaterie ed istituti già definiti a livello nazionale. Potrà pertantosvolgersi solo sulle materie per le quali il contratto collettivonazionale prevede tale possibilità nonché sulle trasferte, sullediverse forme di riproduzione audiovisiva e prodotti derivati esui contratti di formazione e lavoro; - i contenuti dellacontrattazione aziendale, ove richiesto anche solo da una delleparti, costituiranno oggetto di preventiva consultazione delleparti sindacali nazionali sottoscrittrici del c.c.n.l., al fine diaccertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, in genere,a quelli del contratto nazionale di lavoro”.Numero registro generale 4862/202125. [OSCURATO:PERSONA] sul costo del lavoro del 23.7 1993, all’art. 2N umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026co. 1, dispone: “Gli assetti contrattuali prevedono: - uDnat a pubblicazione 30/03/2026contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; - unsecondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamenteterritoriale, laddove previsto, secondo l'attuale prassi,nell'ambito di specifici settori”; il successivo comma 3, 1° cpv.,dispone: “La contrattazione aziendale riguarda materie e istitutidiversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri delCCNL. Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sonostrettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazionedi programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivoincrementi di produttività, di qualità ed altri elementi dicompetitività di cui le imprese dispongano, compresi i marginidi produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra leparti, eccedente quella eventualmente già utilizzata perriconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, nonché airisultati legati all'andamento economico dell'impresa”; il comma3, 3° cpv., dispone: “La contrattazione aziendale o territoriale èprevista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione chesaranno definiti dal contratto nazionale di categoria nello spiritodell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccoleimprese. Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche latempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali,le materie e le voci nelle quali essa si articola”.26. Infine, l’Accordo integrativo aziendale del 20.6.1990(modificato da quello del 25.11.1997 solo per la durata dellegiornate lavorative portate a 286 rispetto alle originarie 260),prevede al 3° cpv. che: «Il presente accordo integrativoaziendale annulla o sostituisce tutti i trattamenti economici chenon siano previsti dal CCNL e le consuetudini aziendali alla datadel 30.06.1990, fatta salva l’integrazione del premio diNumero registro generale 4862/2021produzione»; al 4° cpv. viene sancito che: «L’unica derogaN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026concordata è quella che riflette la corresponsione delDlaat a pubblicazione 30/03/2026forfettizzazione delle quattro ore domenicali per il lavoro a turniche rimane consolidata, per il personale in servizio alla data del30 Giugno 1990, nella misura del 100% della retribuzione»; al5° cpv., poi, sancisce, che: «L’equivalente economico delpresente integrativo aziendale individua che, in relazioneall’inquadramento categoriale e all’anzianità di servizio, vienecorrisposto per 260 giorni l’anno e non è valido a nessun effettoretributivo»; al 7° cpv., si legge: «L’assegno integrativo vienecorrisposto per le giornate in cui i dipendenti sonoeffettivamente presenti in azienda per l’intera prestazionelavorativa, con esclusione delle esenzioni tecniche autorizzatedalla Direzione».27. Orbene, il dictum della Corte territoriale è fondatoessenzialmente su due argomentazioni: i) che gli accordiaziendali potevano derogare alla contrattazione collettivanazionale sul punto; ii) la locuzione dell’accordo aziendalesecondo cui “non è valido a nessun effetto retributivo”,riguardante l’assegno integrativo aziendale, non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere lo stesso dal concettodi retribuzione, inteso quale elemento obbligatorio necessario enon eventuale.28. Osserva il Collegio che l’interpretazione dei giudici diseconde cure non è conforme, in iure, ai criteri esegetici soprarichiamati e non è esaustiva, sia con riguardo all’esame delleclausole dell’intero accordo aziendale, sia con riferimento allaproblematica dell’interazione tra i diversi livelli dicontrattazione.29. In particolare, da un lato, deve sottolinearsi che, se è veroche l’art. 1362 c.c., sia sotto il profilo del “chiaro tenoreNumero registro generale 4862/2021letterale” del testo, sia sotto il profilo della “comune intenzioneN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026delle parti”, costituisce criterio ermeneutico che deve prevalereDa,t a pubblicazione 30/03/2026quando riveli con chiarezza e univocità la volontà comune delleparti, al punto che non sussistano residue ragioni di divergenzatra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo deicontraenti (Cass. n. 18180/2007, n. 19357/2013, n.10850/2017), è anche vero che esso non è necessariamentedecisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo; e ciò perché ilsignificato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esitodi un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenoreletterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriorielementi, testuali ed extra testuali, indicati dal legislatore (Cass.n. 14432/2016), anche secondo un’interpretazione orientata dalcriterio di buona fede, a norma dell’art. 1366 c.c., avutoriguardo allo “scopo pratico” perseguito dalle parti con lastipulazione del contratto, e quindi della relativa “causaconcreta” (Cass. n. 34795/2021, n. 2173/2022); dall’altro, vaevidenziato che, in ipotesi di diversi livelli di contrattazione(nazionale e decentrata), la ricerca dell’effettiva volontà delleparti sociali deve essere desunta attraverso il coordinamentodelle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte paridignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivifatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendociascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenticontrattuali e dal loro diverso ambito territoriale (cfr. Cass. n.5651/2021).30. Entrambe le valutazioni non sono state compiute in modoadeguato nel caso de quo. Invero, anche a voler prescinderedalla considerazione che, anche sotto il profilo dell’esegesiletterale, il riferimento della clausola agli “effetti retributivi”, purpertinente (essendo il TFR una forma di retribuzione), non è cosìNumero registro generale 4862/2021inequivocamente chiaro in un contesto nel quale il diritto viventeN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026richiamato dalla stessa Corte territoriale richiede una volontDàat a pubblicazione 30/03/2026chiara e specifica di esclusione, e che anche meno compatibilecol tenore testuale della clausola è l’assunto che essa esprimauna natura non retributiva dell’assegno, l’assuntodell’impossibilità di una interpretazione alternativa non puòessere convalidato in assenza di una concreta indagine diesegesi complessiva che, da un lato, dia contezza del sensodell’accordo aziendale nel suo complesso, qualeapparentemente volto ad una sorta di conglobamento diprevigenti voci aziendali contestualmente soppresse, della cuiconsistenza e computabilità originarie nulla è dato sapere;dall’altro, che tenga conto della necessità, peraltro accentuatadal riferimento dell’accordo aziendale del 1990 all’art. 47 delCCNL,  di dare all’accordo aziendale un senso “coordinato”, nelsenso sopra richiamato, a quello delle clausole dellacontrattazione collettiva nazionale contestualmente vigenti, conparticolare riguardo a quelle che definivano la nozione diretribuzione (art. 8, poi 11), a quella che definiva l’ambito dicompetenza della contrattazione integrativa (art. 47), e a quellache definiva la base di calcolo del TFR (art. 43). Verifiche allequali la sentenza si sottrae, salvo dar atto dell’impossibilità difunzione premiale assimilabile ad un premio di risultato;  e, peressa, della computabilità della voce, siccome di ammontaredeterminato, secondo l’art. 43 del CCNL, nel TFR, che sonorilievi che contraddicono la predicata impossibilità di una diversaesegesi alla luce di una interpretazione complessiva ecoordinata delle clausole esaminate, rendendo apodittico eformale il richiamo all’art. 1363 c.c..Numero registro generale 4862/202131. Con il primo motivo del proprio ricorso (da qualificarsiN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026incidentale) la [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione Deat a pubblicazione 30/03/2026falsa applicazione degli artt. 2120, 2697, 2729 c.c. e 110 CCNL2003 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Sostiene che la Corte dimerito, basandosi su argomenti non condivisibili, ha qualificatoil lavoro domenicale straordinario svolto dai dipendenti comeavente carattere continuativo, sebbene ciò non fosse statodimostrato in giudizio dai lavoratori e sia contrario a quantostabilito dalla contrattazione collettiva di riferimento (art. 110CCNL dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche del 2003),e che, in questo modo, è stato violato l’art. 2120 c.c. sulla nonoccasionalità delle attività retributive da includere per il calcolodel TFR.32. Con il secondo motivo, deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1352, 1363, 1365 c.c.nell’interpretazione degli artt. 47 e 108 CCNL, nonché dellacorrispondente contrattazione integrativa e, di conseguenza,dell’art. 2120 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): sostieneche la Corte di merito ha male interpretato le disposizioni dellacontrattazione collettiva nazionale ed integrativa, non rilevandoche la stessa esclude la possibilità di considerare nonoccasionale il lavoro straordinario domenicale.33. Il primo motivo è fondato, con riguardo al denunciatoprofilo di carenza della prova dello svolgimento di lavorostraordinario domenicale, a base della domanda di inclusionedella correlativa quota di retribuzione nella base di calcolo delTFR.34. La motivazione della sentenza impugnata sul punto sifonda sulla fisiologia dell'attività propria della Fondazione, chericomprende spettacoli domenicali; si desume, cioè, dallaprevisione contrattuale, che prevede l’obbligatorietà di lavoroNumero registro generale 4862/2021straordinario nella giornata della domenica per l'intera durataN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026della stagione lirica e ballettistica, per consentire l'effettuazionDeat a pubblicazione 30/03/2026dello spettacolo, della prova generale, anti-generale o ordinariae il montaggio delle scene o per altra prestazione in caso dirichiesta da parte del datore di lavoro, che detta richiestadell’ente  vi sia stata, senza dimostrazione di quale sia stato ilconcreto atteggiarsi del rapporto intercorso fra le parti.35. In questo senso, il ragionamento presuntivo operatodifetta di congruenza, perché lo svolgimento di attività artisticadomenicale dimostra unicamente lo svolgimento di lavorofestivo da parte dei dipendenti del teatro, ma non che dettolavoro festivo sia stato anche straordinario. Infatti, il lavorofestivo (normalmente remunerato aggiuntivamente per la suamaggiore penosità, perché collocato in giorno di riposo per lamaggior parte dei consociati) non è, di per sé enecessariamente, anche straordinario, nel senso di straordinariofestivo, a meno che risulti anche aggiuntivo rispetto al monteorario contrattuale. In altri termini, dalla mera fisiologiadell'attività artistica, in assenza di riscontri (ad esempio bustepaga) circa l'orario complessivo di lavoro svolto rispettoall’orario ordinario non si ricava automaticamente la duplicecaratteristica festiva e straordinaria del lavoro domenicalesvolto. Manca, cioè, la dimostrazione della premessa (richiestadi lavoro straordinario e sua effettuazione in aggiunta all’orarioordinario) per trarne la conseguenza del superamento dell'orariodi lavoro contrattuale e quindi del diritto all’inclusione nella basedi calcolo del TFR.36. La dimostrazione dell’effettuazione del lavorostraordinario festivo (non unicamente festivo) a base dellarichiesta azionata in questa sede potrà essere raggiunta nelmerito, ma tale accertamento andrà svolto sulla base diNumero registro generale 4862/2021elementi congrui e probanti (anche presuntivamente, ma nonN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026limitati alla natura dell’attività artistica). Data pubblicazione 30/03/202637. Rimane di conseguenza assorbito il secondo motivo delricorso incidentale della Fondazione.38. Alla stregua di quanto esposto, i primi tre motivi delricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e del ricorsoincidentale di [OSCURATO:PERSONA] devono essere accolti, rigettato ilquarto; deve essere anche accolto il primo motivo del ricorso(incidentale) della Fondazione, assorbito il secondo.39. La gravata sentenza va cassata in relazione ai motiviaccolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, indiversa composizione, che procederà ad un nuovo esametenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà, altresì,al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.Numero registro generale 4862/2021Numero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026Data pubblicazione 30/03/2026AULA 'B'OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E  TFR- Calcolo -AssegnoSEZIONE LAVOROintegrativoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: aziendale –Lavoro festivoDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -R.G.N.4862/2021Dott. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -  Consigliere-Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CCDott. [OSCURATO:PERSONA]   -Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 4862-2021 proposto da:rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026    ANDRETTA;566 - controricorrente - ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoSERGIO CIANNELLA;- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato- controricorrenNutmeer o- r egistro generale 4862/2021Numero sezionale 566/2026e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da:N umero di raccolta generale 7584/2026MARCHISANO [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatDoat a pubblicazione 30/03/2026- ricorrente -controrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente al ricorso successivo -avverso la sentenza n. 1962/2020 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 07/08/2020 R.G.N. 2188/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso di GennaroMarchisano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ex-dipendenti dellabase di calcolo del TFR sia dello straordinario domenicale, siadell’assegno integrativo aziendale.2. La sentenza impugnata, della Sezione lavoro della Cortedi appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravameproposto dalla Fondazione, respingeva la domanda diretta adottenere l’accertamento dell’obbligo della Fondazione dirideterminare il TFR con inclusione nella quota di retribuzionedovuta di tutti gli importi percepiti a titolo di assegno integrativoaziendale.3. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza d’appello quantoall’inclusione nella base di calcolo del TFR dello straordinariodomenicale, con 2 motivi. [OSCURATO:PERSONA] la impugnaNumero registro generale 4862/2021quanto all’esclusione dell’assegno integrativo, sulla base di 4N umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso al ricorso delDlaat a pubblicazione 30/03/2026motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso al ricorsodella Fondazione. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso alricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso al ricorso della Fondazione, e ha depositatomemoria.Ragioni della decisione1. Preliminarmente, in base alla data di notifica, il ricorso diGennaro [OSCURATO:PERSONA] deve essere qualificato principale e quellodella [OSCURATO:PERSONA] incidentale.2. I motivi sovrapponibili del ricorso principale di GennaroMarchisano e del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] possonoessere così sintetizzati.3. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 11,43 e 47 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2003, dell’art. 2del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e dell’art.1372 c.c., poiché la Corte d’Appello di Napoli non hacorrettamente interpretato ed applicato l’art. 47 del CCNLladdove, al primo disposto, espressamente aderendo le partisociali all’[OSCURATO:PERSONA] del Protocollo sul costo dellavoro del 1993 (“Premessi e richiamati i contenuti del Protocollosul costo del lavoro 23 luglio 1993, le parti, fermo restando ilrispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi...”), e al 5° capoverso, espressamente prevedendo che “lacontrattazione aziendale non potrà avere ad oggetto materie edistituti già definiti a livello nazionale. Potrà pertanto svolgersisolo sulle materie per le quali il contratto collettivo nazionaleNumero registro generale 4862/2021prevede tale possibilità nonché sulle trasferte, sulle diverseN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026forme di riproduzione audiovisiva e prodotti derivati e suDait a pubblicazione 30/03/2026contratti di formazione e lavoro;”, sancisce una “riservaesclusiva ed inderogabile” pattizia della contrattazionenazionale sugli istituti già definiti dalle parti sociali nel CCNLrispetto alla contrattazione decentrata e la supremazia dellafonte gerarchica nazionale su quella di secondo livello(territoriale ed aziendale). Si deduce che l’art. 43 del CCNLdefinisce esaustivamente l’istituto del TFR (e non consente chetale materia possa essere oggetto della contrattazionedecentrata – art. 47 del CCNL); esso, pertanto, non potevaessere oggetto di diversa normazione dalla contrattazionesecondaria né quest’ultima avrebbe potuto avere il potere diderogare a quanto già sancito a livello nazionale. Vertendosinell’ambito della contrattazione di diritto comune, sotto taleaspetto non poteva sottacersi l’applicabilità dell’art. 1372 c.c.,laddove consente alle parti negoziali di modificare o derogaregli iniziali patti intercorsi «se non, e solo se non, attraverso unsuccessivo accordo intervenuto tra tutte e le medesime partioriginarie».4. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 2120,comma 2, c.c., laddove la Corte di Appello di Napoli ha ritenutoche la locuzione secondo cui l’assegno integrativo “... non èvalido a nessun effetto retributivo.”, contenuta nell’accordoaziendale sulla disciplina dell’emolumento retributivo aggiuntivo(erogato per 260 giorni e poi, dal 25.11.1997, per 286 giorniall’anno) ed integrativo della retribuzione base tabellare mensileprevista dalla contrattazione nazionale (art. 11 del CCNL), e,dunque, erogato in forma continuativa e con carattere dicorrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa, siaNumero registro generale 4862/2021formulazione idonea a manifestare, in maniera chiara e nonN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026equivoca, la volontà pattizia di derogare al principio dDait a pubblicazione 30/03/2026onnicomprensività del TFR.5. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 1362e 1363 c.c. in combinato disposto con l’art. 2120, comma 2, c.c.e con l’art. 12 Preleggi, poiché la Corte d’Appello di Napoli nonha fatto corretta interpretazione ed applicazione del comma 2dell’art. 2120 c.c. laddove, a fronte di monolitica giurisprudenzadi legittimità secondo cui la deroga al principio dionnicomprensività debba essere chiara e non equivoca, nédesumibile in via indiretta, ha sussunto in tale fattispecie lalocuzione del contratto aziendale applicato dalla resistentefondazione (laddove, a pag. 2, alla fine del primo capoverso silegge) “... non è valido a nessun effetto retributivo.”; locuzioneche non appare rispettare i crismi di chiarezza ed univocità dellavolontà derogatoria sancita dal comma 2 dell’art. 2120 c.c. eladdove la Corte ha interpretato e applicato la norma appenaindicata assumendo che non sussista alcun principio dionnicomprensività del TFR codificato dal legislatore, compiendo«tale funzione ermeneutica di sussunzione della locuzionepattizia travalicando l’espressione e l’interpretazione letteraledella formula in esame».6. Con il quarto motivo si eccepisce la nullità della sentenzaper motivazione meramente apparente, ex art. 360 comma 1,n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 comma 6 Cost.,poiché, posta in esame la locuzione “... non è valido a nessuneffetto retributivo.”, contenuta nell’accordo aziendale, la Corted’Appello si è apoditticamente limitata a fare applicazione delcriterio ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c., senza fornire alcunaNumero registro generale 4862/2021deduzione logica e giuridica dalla quale possa ricavarsi che taleN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026medesima locuzione debba e possa essere intesa quaDleat a pubblicazione 30/03/2026manifestazione univoca e chiara della volontà pattizia perderogare al principio di onnicomprensività (art. 2120, co. 2,c.c.): si rappresenta che manca l’esplicitazione del percorsologico e giuridico del perché vada applicato, nel caso  di specie,l’art. 1363 c.c.7. Risulta dagli atti che: a) l’assegno integrativo aziendaleera stato introdotto dall’accordo integrativo aziendale del20.6.1990; era corrisposto per “260 giorni l’anno […] inrelazione  all’inquadramento categoriale e alla anzianità diservizio […] e non era valido a nessun effetto retributivo”; la suaquantificazione era fissa per tutta la durata della sua validitàmentre era prevista una rivalutazione in fase di rinnovo oproroga dell’accordo; b) il successivo accordo integrativoaziendale del 25.11.1997 aveva previsto l’estensionedell’accordo integrativo a 286 giornate lavorative, c) lacontrattazione collettiva di settore di livello nazionale (art. 43del CCNL del 17.1.1989 e 43 del CCNL del 2003) derogando aldisposto dell’art. 2120 c.c., stabiliva che andavano computati,ai fini del TFR, tutti gli elementi della retribuzione aventicarattere continuativo purché di ammontare determinato, anchese previsti da accordi aziendali; d) l’assegno in questioneandava incluso tra le somme corrisposte con continuità e diammontare determinato e non aveva carattere incentivante ecollegato alla produttività.8. Secondo la Corte di Napoli, l’accordo aziendale potevaderogare alla contrattazione collettiva nazionale e la locuzione“non è valido a nessun effetto retributivo” non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere l’assegno dal concettodi retribuzione per cui, per effetto della disposizione delcontratto collettivo, non poteva essere computato ai finNiu mdeerol r egistro generale 4862/2021Numero sezionale 566/2026calcolo del TFR. Numero di raccolta generale 7584/20269. Per ragioni di pregiudizialità deve essere esaminato iDnat a pubblicazione 30/03/2026primo luogo il quarto motivo del ricorso principale di GennaroMarchisano e del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA].10. Esso è infondato.11. In tema di contenuto della sentenza, infatti, il vizio dimotivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. edall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveliun’obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadroprobatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lascitrasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n.3819/2020).12. Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,con modif., dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibilinel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazioneresta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.,che viene violato qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).13. Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate echiare argomentazioni, che consentono di ripercorrere l’iterseguito, ha specificato e precisato il percorso logico-giurNiudmiecroo r egistro generale 4862/2021Numero sezionale 566/2026aziendale di cui è causa non rientrasse nel computo dDealt a pubblicazione 30/03/2026trattamento di fine rapporto.14. Venendo all’esame degli altri motivi di entrambi i ricorsi,che per la loro connessione logico-giuridica e per la lorointerferenza possono essere congiuntamente esaminati, essisono fondati nei termini che seguono.15. È opportuno premettere che il trattamento di fine rapportoè una quota di retribuzione differita che maturaprogressivamente nel corso del rapporto in proporzione dellaretribuzione. L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 c.c., nel testonovellato dalla legge n. 297/1982 che ha riformato il previgenteistituto dell’indennità di anzianità.16. Come affermato da questa Corte, il secondo commadell'art. 2120 c.c. vigente, nel definire la nozione di retribuzione,ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede,a differenza del vecchio testo della norma codicistica, laripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni edei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusidal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, pertali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendalidel tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'oppostocomputare ai fini della determinazione del trattamento di finerapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapportolavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro(Cass. n. 15080/2008; nello stesso senso v. Cass. n.7488/2000, n. 12411/2002, n. 11448/2004, n. 9252/2008, n.16591/2014, n. 29440/2017).17. Difatti, l’art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n.297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo delNumero registro generale 4862/2021calcolo del trattamento di fine rapporto, che include nellaN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026relativa base di computo "tutte le somme, compresDoat a pubblicazione 30/03/2026l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte indipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e conesclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese"(comma 2). L'espressione è così ampia da includere qualsiasicompenso corrisposto al dipendente per un titolo connesso alrapporto di lavoro, anche se privo del "carattere continuativo"precedentemente richiesto dal vecchio testo per l'indennità dianzianità. Ne restano esclusi, quindi, soltanto quegliemolumenti erogati per situazioni straordinarie ed imprevedibili,tali da far ragionevolmente presumere che non possa ripetersicon frequenza l'occasione della prestazione lavorativa. Si trattadi una dizione certamente idonea a comprendere compensirelativi a prestazioni che presentino carattere di ricorrenza neltempo, anche se variabili nella cadenza temporale e nellaquantità. Al fine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r.,diversamente da quanto accade per altri istituti retributiviindiretti per i quali non vige un principio legale dionnicomprensività della retribuzione, è sufficiente che nel corsodel rapporto i compensi siano erogati con frequenza e concarattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese, in modotale da escluderne la corresponsione a titolo occasionale (cosìCass. n. 18680/2014).18. Il criterio dell’onnicomprensività della retribuzione utile aifini del calcolo del trattamento di fine rapporto costituisce ilcanone generale che può essere derogato, anche in senso menofavorevole al lavoratore, dai contratti collettivi di lavoro. Lacontrattazione collettiva può derogare al criterio generale postodalla legge in due modi: a) prevedendo l’esclusione dideterminate voci retributive; b) dettando un’autonoma eNumero registro generale 4862/2021diversa nozione di retribuzione ai fini del t.f.r. La deroga puòN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026essere dichiarata espressamente o risultare con modalitDàat a pubblicazione 30/03/2026indirette purché, però, la volontà delle parti sia desumibile inmodo chiaro ed univoco dal testo contrattuale.19. È pacifico, inoltre, che il generico riferimento ai “contratticollettivi”, contenuto nel citato art. 2120 c.c. consente unadiversa individuazione degli elementi retributivi anche da partedella contrattazione territoriale o aziendale (Cass. n.16549/2005).20. A questo punto giova precisare che, in temadi interpretazione della contrattazione collettiva nazionale (daintendersi come criterio interpretativo diretto, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 d.lgs.40/2006, per la loro parificazione, sul piano processuale, aquella delle norme di diritto e non già come canone esterno dicommisurazione dell'esattezza e della congruità dellamotivazione) trovano applicazione i criteri ermeneutici dettatidagli artt. 1362 ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare,occorrerà tener conto, in modo equi-ordinato, di tutti i canoniprevisti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definitisoggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significatodesumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quellopromanante dall'intero atto negoziale e dal comportamentocomplessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausolealla ricerca di un significato coerente con tutte le regoleinterpretative innanzi dette (Cass. n. 30141/2022).21. In materia di contrattazione collettiva, infatti, al fine diricostruire la comune intenzione delle parti contrattuali, non puòessere attribuita rilevanza esclusiva al senso letterale delleparole, atteso che la natura di detta contrattazione, spessoarticolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale,Numero registro generale 4862/2021ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata, inN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026ragione dell’interdipendenza dei molteplici profili della posizionDeat a pubblicazione 30/03/2026lavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore dellerelazioni industriali, non necessariamente coincidente con quellocomune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di radoassumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementitutti che rendono indispensabile una utilizzazione dei generalicriteri ermeneutici che tenga conto della specificità dellamateria, con conseguente assegnazione di un preminente rilievoal canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (Cass. n.2996/2023).22. Nell'interpretare, invece, la norma collettiva aziendale,appare utile richiamare il principio secondo cui il giudice delmerito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delle partisulla base del tenore letterale della disposizione soltanto se essoriveli l'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciarealcuna perplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendoricorrere, in caso contrario, alla valutazione del comportamentosuccessivo delle parti nella sua applicazione e allaconsiderazione di tutti gli altri criteri ermeneutici indicati dagliart. 1362 ss. c.c. (Cass. n. 110/2013).23. Quanto, infine, ai rapporti tra contrattazione collettivanazionale e aziendale, secondo l’indirizzo interpretativo diquesta Corte (ribadito da ultimo da Cass. n. 17939/2022, inmotivazione sub p.to 10), meritevole di continuità, va ricordatoche il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambitoterritoriale deve essere regolato non già in base ai principi digerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dieffettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciprocaautonomia delle due discipline (e di un loro diverso ambitoapplicativo, secondo il criterio di competenza e di specialità nelNumero registro generale 4862/2021rispetto del principio di autonomia, talché la fonte collettivaN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026prossima agli interessi disciplinati è, nei limiti della normativDaat a pubblicazione 30/03/2026inderogabile di legge, prevalente sulle altre consimili: Cass. n.1759/1988). Esso ha trovato riscontro nel mondo sindacaleanche nell'aspetto delle relazioni industriali (Cass. n.19351/2007) sicché, in virtù del principio di autonomianegoziale stabilito dall'art. 1322 c.c., i contratti territorialipossono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli,anche in pejus, senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fattasalva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamenteacquisiti nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di untrattamento deteriore in ragione della posteriore normativa dieguale o diverso livello (Cass. n. 12098/2010).24. Fatte queste necessarie premesse e venendo all’esamedelle disposizioni contrattuali rilevanti nella fattispecie, varilevato quanto segue: l’art. 11 del CCNL Fondazioni LiricheSinfoniche del 2003 prevede: - (Retribuzione ed elementi dellaretribuzione) 1) Per retribuzione si intende: a) il minimoretributivo previsto per il livello cui il lavoratore è assegnato; b)gli aumenti periodici di anzianità; c) gli aumenti di merito; d)l'indennità di contingenza. Le indennità previste dal presentecontratto o da particolari accordi aziendali fanno parte dellaretribuzione qualora siano corrisposte al lavoratore in formacontinuativa e con carattere di corrispettività rispetto allanormale prestazione lavorativa. Non sono invece ad alcuneffetto computabili nella retribuzione le indennità corrisposte daparte della Fondazione al lavoratore a titolo di rimborso spese odi liberalità. Sono elementi aggiuntivi della retribuzione: 1) ilcompenso per eventuale lavoro straordinario, notturno efestivo; 2) le eventuali indennità attribuite per specifichecircostanze o per particolari prestazioni od incarichi; 3) laNumero registro generale 4862/2021tredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità ed eventualiN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026gratifiche aventi carattere continuativo. La retribuzionDeat a pubblicazione 30/03/2026giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26. Laretribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per: - 122per i professori d'orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei; -169 per i maestri collaboratori, gli impiegati e gli operai. N.d.R.:L'accordo 29 luglio 2003 prevede quanto segue: 10)Retribuzione. Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 laretribuzione oraria per gli impiegati e gli operai che, fornendouna prestazione continuata, osservano un orario di lavorosettimanale di 36 ore, si ottiene dividendo la retribuzionemensile per 160; l’art.  43 prevede: - (Indennità di anzianità -Trattamento di fine rapporto) In caso di risoluzione del rapportodi lavoro si applicano le seguenti norme. Fino al 31 maggio 1982è dovuta al lavoratore un'indennità di anzianità pari ad unamensilità di retribuzione in godimento al 31 maggio 1982 perquanti sono gli anni di servizio prestato a tale data. Le frazionidi anno verranno conteggiate per dodicesimi. La frazione dimese pari o superiore a 15 giorni sarà considerata come meseintero, trascurando la frazione di mese inferiore ai 15 giorni. Aglieffetti del presente articolo sono compresi nella retribuzionespecificata al 1° comma dell'art. 11 anche tutti gli altri elementicostitutivi della retribuzione aventi carattere continuativopurché siano di ammontare determinato. Con decorrenza dal 1°giugno 1982 trova applicazione la legge 29 maggio 1982, n.297; l’art. 47 prevede: - (Contrattazione aziendale). Premessi erichiamati i contenuti del Protocollo sul costo del lavoro 23 luglio1993, le parti, fermo restando il rispetto delle coerenzecomplessive in tema di politica dei redditi, convengono che: - lacontrattazione aziendale ha durata quadriennale e non èsovrapponibile, per il principio della autonomia dei cicliNumero registro generale 4862/2021negoziali, con la contrattazione nazionale. Gli effetti economiciN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026degli eventuali accordi aziendali non potranno avere decorrenzDaat a pubblicazione 30/03/2026anteriore al 1° gennaio 2000, ferma restando in ogni caso lascadenza degli accordi integrativi aziendali in essere; - leeventuali erogazioni di carattere economico sarannostrettamente connesse ai risultati conseguiti nella realizzazionedi programmi concordati tra le parti aventi come obiettivoincrementi di produttività, di competitività e di qualità, nonchédi ampliamento, ulteriore qualificazione e possibilediversificazione dell'attività produttiva. Ai fini dell'acquisizionedi elementi di conoscenza comune per la definizione degliobiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico,le parti valuteranno preventivamente le condizioni del teatro edel lavoro, le sue prospettive di sviluppo, tenuto contodell'andamento, delle prospettive di competitività e delle risorsereali da destinare al riguardo; - le eventuali erogazioni dicarattere economico saranno variabili e non predeterminabili,non saranno utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale eavranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione delparticolare trattamento contributivo previsto dalle norme dilegge; - la contrattazione aziendale non potrà avere ad oggettomaterie ed istituti già definiti a livello nazionale. Potrà pertantosvolgersi solo sulle materie per le quali il contratto collettivonazionale prevede tale possibilità nonché sulle trasferte, sullediverse forme di riproduzione audiovisiva e prodotti derivati esui contratti di formazione e lavoro; - i contenuti dellacontrattazione aziendale, ove richiesto anche solo da una delleparti, costituiranno oggetto di preventiva consultazione delleparti sindacali nazionali sottoscrittrici del c.c.n.l., al fine diaccertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, in genere,a quelli del contratto nazionale di lavoro”.Numero registro generale 4862/202125. [OSCURATO:PERSONA] sul costo del lavoro del 23.7 1993, all’art. 2N umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026co. 1, dispone: “Gli assetti contrattuali prevedono: - uDnat a pubblicazione 30/03/2026contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; - unsecondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamenteterritoriale, laddove previsto, secondo l'attuale prassi,nell'ambito di specifici settori”; il successivo comma 3, 1° cpv.,dispone: “La contrattazione aziendale riguarda materie e istitutidiversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri delCCNL. Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sonostrettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazionedi programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivoincrementi di produttività, di qualità ed altri elementi dicompetitività di cui le imprese dispongano, compresi i marginidi produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra leparti, eccedente quella eventualmente già utilizzata perriconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, nonché airisultati legati all'andamento economico dell'impresa”; il comma3, 3° cpv., dispone: “La contrattazione aziendale o territoriale èprevista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione chesaranno definiti dal contratto nazionale di categoria nello spiritodell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccoleimprese. Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche latempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali,le materie e le voci nelle quali essa si articola”.26. Infine, l’Accordo integrativo aziendale del 20.6.1990(modificato da quello del 25.11.1997 solo per la durata dellegiornate lavorative portate a 286 rispetto alle originarie 260),prevede al 3° cpv. che: «Il presente accordo integrativoaziendale annulla o sostituisce tutti i trattamenti economici chenon siano previsti dal CCNL e le consuetudini aziendali alla datadel 30.06.1990, fatta salva l’integrazione del premio diNumero registro generale 4862/2021produzione»; al 4° cpv. viene sancito che: «L’unica derogaN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026concordata è quella che riflette la corresponsione delDlaat a pubblicazione 30/03/2026forfettizzazione delle quattro ore domenicali per il lavoro a turniche rimane consolidata, per il personale in servizio alla data del30 Giugno 1990, nella misura del 100% della retribuzione»; al5° cpv., poi, sancisce, che: «L’equivalente economico delpresente integrativo aziendale individua che, in relazioneall’inquadramento categoriale e all’anzianità di servizio, vienecorrisposto per 260 giorni l’anno e non è valido a nessun effettoretributivo»; al 7° cpv., si legge: «L’assegno integrativo vienecorrisposto per le giornate in cui i dipendenti sonoeffettivamente presenti in azienda per l’intera prestazionelavorativa, con esclusione delle esenzioni tecniche autorizzatedalla Direzione».27. Orbene, il dictum della Corte territoriale è fondatoessenzialmente su due argomentazioni: i) che gli accordiaziendali potevano derogare alla contrattazione collettivanazionale sul punto; ii) la locuzione dell’accordo aziendalesecondo cui “non è valido a nessun effetto retributivo”,riguardante l’assegno integrativo aziendale, non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere lo stesso dal concettodi retribuzione, inteso quale elemento obbligatorio necessario enon eventuale.28. Osserva il Collegio che l’interpretazione dei giudici diseconde cure non è conforme, in iure, ai criteri esegetici soprarichiamati e non è esaustiva, sia con riguardo all’esame delleclausole dell’intero accordo aziendale, sia con riferimento allaproblematica dell’interazione tra i diversi livelli dicontrattazione.29. In particolare, da un lato, deve sottolinearsi che, se è veroche l’art. 1362 c.c., sia sotto il profilo del “chiaro tenoreNumero registro generale 4862/2021letterale” del testo, sia sotto il profilo della “comune intenzioneN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026delle parti”, costituisce criterio ermeneutico che deve prevalereDa,t a pubblicazione 30/03/2026quando riveli con chiarezza e univocità la volontà comune delleparti, al punto che non sussistano residue ragioni di divergenzatra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo deicontraenti (Cass. n. 18180/2007, n. 19357/2013, n.10850/2017), è anche vero che esso non è necessariamentedecisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo; e ciò perché ilsignificato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esitodi un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenoreletterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriorielementi, testuali ed extra testuali, indicati dal legislatore (Cass.n. 14432/2016), anche secondo un’interpretazione orientata dalcriterio di buona fede, a norma dell’art. 1366 c.c., avutoriguardo allo “scopo pratico” perseguito dalle parti con lastipulazione del contratto, e quindi della relativa “causaconcreta” (Cass. n. 34795/2021, n. 2173/2022); dall’altro, vaevidenziato che, in ipotesi di diversi livelli di contrattazione(nazionale e decentrata), la ricerca dell’effettiva volontà delleparti sociali deve essere desunta attraverso il coordinamentodelle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte paridignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivifatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendociascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenticontrattuali e dal loro diverso ambito territoriale (cfr. Cass. n.5651/2021).30. Entrambe le valutazioni non sono state compiute in modoadeguato nel caso de quo. Invero, anche a voler prescinderedalla considerazione che, anche sotto il profilo dell’esegesiletterale, il riferimento della clausola agli “effetti retributivi”, purpertinente (essendo il TFR una forma di retribuzione), non è cosìNumero registro generale 4862/2021inequivocamente chiaro in un contesto nel quale il diritto viventeN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026richiamato dalla stessa Corte territoriale richiede una volontDàat a pubblicazione 30/03/2026chiara e specifica di esclusione, e che anche meno compatibilecol tenore testuale della clausola è l’assunto che essa esprimauna natura non retributiva dell’assegno, l’assuntodell’impossibilità di una interpretazione alternativa non puòessere convalidato in assenza di una concreta indagine diesegesi complessiva che, da un lato, dia contezza del sensodell’accordo aziendale nel suo complesso, qualeapparentemente volto ad una sorta di conglobamento diprevigenti voci aziendali contestualmente soppresse, della cuiconsistenza e computabilità originarie nulla è dato sapere;dall’altro, che tenga conto della necessità, peraltro accentuatadal riferimento dell’accordo aziendale del 1990 all’art. 47 delCCNL,  di dare all’accordo aziendale un senso “coordinato”, nelsenso sopra richiamato, a quello delle clausole dellacontrattazione collettiva nazionale contestualmente vigenti, conparticolare riguardo a quelle che definivano la nozione diretribuzione (art. 8, poi 11), a quella che definiva l’ambito dicompetenza della contrattazione integrativa (art. 47), e a quellache definiva la base di calcolo del TFR (art. 43). Verifiche allequali la sentenza si sottrae, salvo dar atto dell’impossibilità difunzione premiale assimilabile ad un premio di risultato;  e, peressa, della computabilità della voce, siccome di ammontaredeterminato, secondo l’art. 43 del CCNL, nel TFR, che sonorilievi che contraddicono la predicata impossibilità di una diversaesegesi alla luce di una interpretazione complessiva ecoordinata delle clausole esaminate, rendendo apodittico eformale il richiamo all’art. 1363 c.c..Numero registro generale 4862/202131. Con il primo motivo del proprio ricorso (da qualificarsiN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026incidentale) la [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione Deat a pubblicazione 30/03/2026falsa applicazione degli artt. 2120, 2697, 2729 c.c. e 110 CCNL2003 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Sostiene che la Corte dimerito, basandosi su argomenti non condivisibili, ha qualificatoil lavoro domenicale straordinario svolto dai dipendenti comeavente carattere continuativo, sebbene ciò non fosse statodimostrato in giudizio dai lavoratori e sia contrario a quantostabilito dalla contrattazione collettiva di riferimento (art. 110CCNL dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche del 2003),e che, in questo modo, è stato violato l’art. 2120 c.c. sulla nonoccasionalità delle attività retributive da includere per il calcolodel TFR.32. Con il secondo motivo, deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1352, 1363, 1365 c.c.nell’interpretazione degli artt. 47 e 108 CCNL, nonché dellacorrispondente contrattazione integrativa e, di conseguenza,dell’art. 2120 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): sostieneche la Corte di merito ha male interpretato le disposizioni dellacontrattazione collettiva nazionale ed integrativa, non rilevandoche la stessa esclude la possibilità di considerare nonoccasionale il lavoro straordinario domenicale.33. Il primo motivo è fondato, con riguardo al denunciatoprofilo di carenza della prova dello svolgimento di lavorostraordinario domenicale, a base della domanda di inclusionedella correlativa quota di retribuzione nella base di calcolo delTFR.34. La motivazione della sentenza impugnata sul punto sifonda sulla fisiologia dell'attività propria della Fondazione, chericomprende spettacoli domenicali; si desume, cioè, dallaprevisione contrattuale, che prevede l’obbligatorietà di lavoroNumero registro generale 4862/2021straordinario nella giornata della domenica per l'intera durataN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026della stagione lirica e ballettistica, per consentire l'effettuazionDeat a pubblicazione 30/03/2026dello spettacolo, della prova generale, anti-generale o ordinariae il montaggio delle scene o per altra prestazione in caso dirichiesta da parte del datore di lavoro, che detta richiestadell’ente  vi sia stata, senza dimostrazione di quale sia stato ilconcreto atteggiarsi del rapporto intercorso fra le parti.35. In questo senso, il ragionamento presuntivo operatodifetta di congruenza, perché lo svolgimento di attività artisticadomenicale dimostra unicamente lo svolgimento di lavorofestivo da parte dei dipendenti del teatro, ma non che dettolavoro festivo sia stato anche straordinario. Infatti, il lavorofestivo (normalmente remunerato aggiuntivamente per la suamaggiore penosità, perché collocato in giorno di riposo per lamaggior parte dei consociati) non è, di per sé enecessariamente, anche straordinario, nel senso di straordinariofestivo, a meno che risulti anche aggiuntivo rispetto al monteorario contrattuale. In altri termini, dalla mera fisiologiadell'attività artistica, in assenza di riscontri (ad esempio bustepaga) circa l'orario complessivo di lavoro svolto rispettoall’orario ordinario non si ricava automaticamente la duplicecaratteristica festiva e straordinaria del lavoro domenicalesvolto. Manca, cioè, la dimostrazione della premessa (richiestadi lavoro straordinario e sua effettuazione in aggiunta all’orarioordinario) per trarne la conseguenza del superamento dell'orariodi lavoro contrattuale e quindi del diritto all’inclusione nella basedi calcolo del TFR.36. La dimostrazione dell’effettuazione del lavorostraordinario festivo (non unicamente festivo) a base dellarichiesta azionata in questa sede potrà essere raggiunta nelmerito, ma tale accertamento andrà svolto sulla base diNumero registro generale 4862/2021elementi congrui e probanti (anche presuntivamente, ma nonN umero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 7584/2026limitati alla natura dell’attività artistica). Data pubblicazione 30/03/202637. Rimane di conseguenza assorbito il secondo motivo delricorso incidentale della Fondazione.38. Alla stregua di quanto esposto, i primi tre motivi delricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e del ricorsoincidentale di [OSCURATO:PERSONA] devono essere accolti, rigettato ilquarto; deve essere anche accolto il primo motivo del ricorso(incidentale) della Fondazione, assorbito il secondo.39. La gravata sentenza va cassata in relazione ai motiviaccolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, indiversa composizione, che procederà ad un nuovo esametenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà, altresì,al regolamento delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale diGennaro [OSCURATO:PERSONA] e del ricorso incidentale tardivo di RitaMileto, rigettato il quarto; accoglie il primo motivo del ricorsoincidentale della [OSCURATO:PERSONA], assorbito ilsecondo.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversacomposizione, alla quale demanda di provvedere anche alregolamento delle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 4 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MLa Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale diGennaro [OSCURATO:PERSONA] e del ricorso incidentale tardivo di RitaMileto, rigettato il quarto; accoglie il primo motivo del ricorsoincidentale della [OSCURATO:PERSONA], assorbito ilsecondo.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversacomposizione, alla quale demanda di provvedere anche alregolamento delle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 4 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]