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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16186/2026

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C dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona della procuratricePrelios [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliataall’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inliquidazione- intimata -Numero registro generale 5764/2025Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 16186/2026Data pubblicazione 25/05/2026avverso la sentenza n. 234/2025 della Corte d’Appello diudita la relazione svolta nella camera di consiglio del31.3.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Su istanza della creditrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ilTribunale di Pistoia dichiarò aperta la liquidazione giudiziale diImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, non comparsa nelprocedimento attivato ai sensi dell’art. 40 c.c.i.i. (Codice dellacrisi d’impresa e dell’insolvenza: d.lgs. n. 14 del 2019).La società propose reclamo, che fu però rigettato dallaCorte d’Appello di Firenze.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per cassazione articolato intre motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si è difesa con controricorso,mentre la procedura concorsuale è rimasta intimata.Entrambe le parti costituite hanno depositato memoriaillustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia, «ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.: violazione e falsa applicazione enullità della sentenza stante l’inesistenza e/o nullità dellanotifica del ricorso per apertura di liquidazione giudiziale edecreto del Tribunale in relazione agli artt. 16, comma 6-bis, delD.L. 185/2008 e dell’art. 8 L. 241/90 e, comunque, del dirittodi difesa costituzionalmente tutelato ex art. 3 e 24Costituzione».Numero registro generale 5764/2025Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 16186/2026Data pubblicazione 25/05/2026Oggetto di censura è la ritenuta validità della notificazionedel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. diretto ad ottenere laapertura della liquidazione giudiziale.

La notificazione venneeffettuata dalla cancelleria mediante consegna all’indirizzo diposta elettronica certificata della attuale ricorrente risultante dalregistro delle imprese (art. 40, comma 6, c.c.i.i.).Secondo la ricorrente la notificazione sarebbe inesistenteo nulla, trattandosi di indirizzo di posta elettronica assegnatoall’impresa d’ufficio dal conservatore del registro delle imprese,il quale non avrebbe rispettato la procedura a tal fine previstadall’art. 16, commi 6-bis e 6-ter, d.l. n. 185 del 2008,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.1.1.

Il motivo è infondato.Innanzitutto, non viene prospettata la diretta violazionedell’art. 40, comma 6, c.c.i.i., posto che la notificazione delricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e del relativodecreto di convocazione venne effettuata mediante consegna«all’indirizzo … di posta elettronica certificata del debitorerisultante dal registro delle imprese», esattamente comeprescritto in quella disposizione.Del pari è certo che, in tal modo, l’attuale ricorrente fumessa nella condizione di poter conoscere, usando l’ordinariadiligenza, l’atto notificato.

Infatti, il domicilio digitale assegnatod’ufficio ai sensi dell’art. 16, comma 6-bis, del d.l. n. 185 del2008 è «attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore»e, quindi, dal medesimo facilmente conoscibile e consultabile.A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.l.n. 185 del 2008, tutte le «imprese costituite in forma societaria»hanno l’obbligo di rendersi reperibili mediante l’indicazione e laNumero registro generale 5764/2025Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 16186/2026Data pubblicazione 25/05/2026tenuta in efficienza di un domicilio digitale, qual è l’indirizzo diposta elettronica certificata (art. 1, comma 1, lett. n-ter, d.lgs.n. 82 del 2005: «Codice dell’amministrazione digitale»).

El’attuale ricorrente non nega di avere violato tale obbligo, inquanto l’indirizzo di posta elettronica certificata da essa indicatoal registro delle imprese era risultato inattivo; sostiene soltantoche il procedimento seguito dall’ufficio del registro delle impresedi Pistoia-Prato per l’attribuzione della nuova PEC non sarebbeconforme al combinato disposto dei commi 6-bis e 6-ter dell’art.16 d.l. n. 185 del 2008, per avere l’ufficio provveduto in ununico contesto, invece che in due momenti successivi, acancellare la PEC inattiva e ad assegnare quella nuova.

Ma, aprescindere da qualsiasi considerazione sulla fondatezza disiffatta interpretazione delle norme che regolano ilprocedimento amministrativo volto a garantire l’effettivitàdell’obbligo dell’imprenditore di dotarsi di un domicilio digitale,ai fini che qui interessano è sufficiente constatare che lanotificazione è avvenuta «all’indirizzo … di posta elettronicacertificata del debitore risultante dal registro delle imprese»,che tale indirizzo era facilmente (e doverosamente) consultabiledall’imprenditore presso il suo cassetto digitale e chel’assegnazione d’ufficio si era resa necessaria per la violazionedell’obbligo di tenere attiva la PEC precedentemente indicata.Rispetto a tali dati pacifici, nessuna rilevanza potrebbeessere attribuita ad eventuali vizi procedurali nell’assegnazionedel domicilio digitale, dovendosi ricordare che la specialedisciplina delle forme per la convocazione dell’imprenditore nelprocedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale ha loscopo di coniugare il diritto di difesa del destinatario dell’istanza«con le esigenze di celerità e speditezza proprie delNumero registro generale 5764/2025Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 16186/2026Data pubblicazione 25/05/2026procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali ecomplessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendereragionevole ed adeguato un diverso meccanismo di garanzia diquel diritto, che tenga conto della violazione, da partedell’imprenditore collettivo, degli obblighi, previsti per legge, dimunirsi di un indirizzo di PEC e di tenerlo attivo durante la vitadell’impresa» (Cass. n. 7083/2022, riferita all’analogadisposizione dell’art. 15, comma 3, legge fall., che cita a suavolta Cass. n. 26333/2016; la legittimità della normativa venneinoltre sancita da Corte cost. n. 146/2016).2.

Il secondo motivo prospetta «nullità della sentenza inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsaapplicazione della disciplina relativa alla prova in relazione allacartolarizzazione dei crediti in combinato disposto con gli art.2697 c.c. e art. 58, comma 4, d.lgs. 385/1993 (TUB) nonchédegli artt. 4 e 7 L. n. 130/1999».La ricorrente si duole che la corte d’appello abbia ritenutoprovata «in via presuntiva» la titolarità del credito in capo aBrisca [OSCURATO:SOCIETA]., invece che mediante la produzionein giudizio del contratto di cessione del credito.2.1.

Il motivo è inammissibile, perché propone una criticaalla valutazione della prova da parte del giudice del merito inuna materia in cui la legge non pone limiti al suo generale poteredi apprezzare prudentemente le risultanze istruttorie (art. 116c.p.c.).

L’utilizzo di tale potere non è quindi sindacabile in sededi legittimità.Ribadito che l’accertamento sull’esistenza del credito dichi propone l’istanza per l’apertura della liquidazione giudizialeè incidentale e sommario (da ultimo, Cass. n. 4406/2025), siNumero registro generale 5764/2025Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 16186/2026Data pubblicazione 25/05/2026deve rilevare che – contrariamente a quel che si lascia intenderenel ricorso – la Corte d’Appello di Firenze, lungi dal basarsiesclusivamente sulla pubblicazione della cessione nella GazzettaUfficiale e nel registro dell’imprese, ha valutato fatti specifici esicuramente rilevanti, quali il decreto ingiuntivo a suo tempoottenuto dalla banca cedente il credito, la dichiarazionerilasciata da tale banca a conferma dell’avvenuta cessioneanche di quel particolare credito a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ela produzione in giudizio del contratto di finanziamento da cui ilcredito origina.3.

Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: «nullità dellasentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. perviolazione o falsa applicazione degli art. 116 c.p.c. e delcombinato disposto degli artt. 2721 e 2729 c.c. nonché inrelazione all’art 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti».Anche questo motivo è volto a contestare la correttezzadella decisione assunta dal giudice del merito in puntolegittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed èconcentrato, in particolare, sull’esame del valore probatoriodella pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso dicessione di crediti in blocco.

Secondo la ricorrente, tale avvisonon solo non sarebbe idoneo a dimostrare che la cessioneriguardasse anche il credito della banca nei suoi confronti, madimostrerebbe piuttosto il contrario, per la mancanza di alcunriferimento esplicito alla sua posizione.3.1.

Il motivo è palesemente inammissibile, sia perché –come il precedente – è volto a contestare l’accertamento delNumero registro generale 5764/2025Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 16186/2026Data pubblicazione 25/05/2026fatto, sia perché – come si è già rilevato sopra – la corteterritoriale non ha affatto dato valore decisivo alla pubblicazionedella cessione dei crediti sulla [OSCURATO:PERSONA], ma ha tenutoconto di altri e ben significativi fatti che dimostravano l’avvenutacessione del credito.È poi evidente che nessun significato, in un senso onell’altro, può assume la circostanza che il credito verso laricorrente non fosse specificamente menzionato nell’avvisopubblicato; e ciò semplicemente perché quell’avviso facevariferimento alle categorie di crediti rientranti nel perimetro dellacessione e non menzionava nessun debitore e nessun rapportoindividualmente.4.

Rigettato il ricorso, le spese legali relative al presentegiudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo, fermo restando che non si dà luogo a decisione sullespese nei confronti della parte rimasta intimata.5.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloeventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 10.000, per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a €200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 5764/2025Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 16186/2026Data pubblicazione 25/05/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del31.3.2026.Il PresidenteMassimo FERRO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona della procuratricePrelios [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliataall’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inliquidazione- intimata -Numero registro generale 5764/2025Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 16186/2026Data pubblicazione 25/05/2026avverso la sentenza n. 234/2025 della Corte d’Appello diudita la relazione svolta nella camera di consiglio del31.3.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Su istanza della creditrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ilTribunale di Pistoia dichiarò aperta la liquidazione giudiziale diImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, non comparsa nelprocedimento attivato ai sensi dell’art. 40 c.c.i.i. (Codice dellacrisi d’impresa e dell’insolvenza: d.lgs. n. 14 del 2019).La società propose reclamo, che fu però rigettato dallaCorte d’Appello di Firenze.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per cassazione articolato intre motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si è difesa con controricorso,mentre la procedura concorsuale è rimasta intimata.Entrambe le parti costituite hanno depositato memoriaillustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia, «ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.: violazione e falsa applicazione enullità della sentenza stante l’inesistenza e/o nullità dellanotifica del ricorso per apertura di liquidazione giudiziale edecreto del Tribunale in relazione agli artt. 16, comma 6-bis, delD.L. 185/2008 e dell’art. 8 L. 241/90 e, comunque, del dirittodi difesa costituzionalmente tutelato ex art. 3 e 24Costituzione».Numero registro generale 5764/2025Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 16186/2026Data pubblicazione 25/05/2026Oggetto di censura è la ritenuta validità della notificazionedel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. diretto ad ottenere laapertura della liquidazione giudiziale. La notificazione venneeffettuata dalla cancelleria mediante consegna all’indirizzo diposta elettronica certificata della attuale ricorrente risultante dalregistro delle imprese (art. 40, comma 6, c.c.i.i.).Secondo la ricorrente la notificazione sarebbe inesistenteo nulla, trattandosi di indirizzo di posta elettronica assegnatoall’impresa d’ufficio dal conservatore del registro delle imprese,il quale non avrebbe rispettato la procedura a tal fine previstadall’art. 16, commi 6-bis e 6-ter, d.l. n. 185 del 2008,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.1.1. Il motivo è infondato.Innanzitutto, non viene prospettata la diretta violazionedell’art. 40, comma 6, c.c.i.i., posto che la notificazione delricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e del relativodecreto di convocazione venne effettuata mediante consegna«all’indirizzo … di posta elettronica certificata del debitorerisultante dal registro delle imprese», esattamente comeprescritto in quella disposizione.Del pari è certo che, in tal modo, l’attuale ricorrente fumessa nella condizione di poter conoscere, usando l’ordinariadiligenza, l’atto notificato. Infatti, il domicilio digitale assegnatod’ufficio ai sensi dell’art. 16, comma 6-bis, del d.l. n. 185 del2008 è «attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore»e, quindi, dal medesimo facilmente conoscibile e consultabile.A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.l.n. 185 del 2008, tutte le «imprese costituite in forma societaria»hanno l’obbligo di rendersi reperibili mediante l’indicazione e laNumero registro generale 5764/2025Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 16186/2026Data pubblicazione 25/05/2026tenuta in efficienza di un domicilio digitale, qual è l’indirizzo diposta elettronica certificata (art. 1, comma 1, lett. n-ter, d.lgs.n. 82 del 2005: «Codice dell’amministrazione digitale»). El’attuale ricorrente non nega di avere violato tale obbligo, inquanto l’indirizzo di posta elettronica certificata da essa indicatoal registro delle imprese era risultato inattivo; sostiene soltantoche il procedimento seguito dall’ufficio del registro delle impresedi Pistoia-Prato per l’attribuzione della nuova PEC non sarebbeconforme al combinato disposto dei commi 6-bis e 6-ter dell’art.16 d.l. n. 185 del 2008, per avere l’ufficio provveduto in ununico contesto, invece che in due momenti successivi, acancellare la PEC inattiva e ad assegnare quella nuova. Ma, aprescindere da qualsiasi considerazione sulla fondatezza disiffatta interpretazione delle norme che regolano ilprocedimento amministrativo volto a garantire l’effettivitàdell’obbligo dell’imprenditore di dotarsi di un domicilio digitale,ai fini che qui interessano è sufficiente constatare che lanotificazione è avvenuta «all’indirizzo … di posta elettronicacertificata del debitore risultante dal registro delle imprese»,che tale indirizzo era facilmente (e doverosamente) consultabiledall’imprenditore presso il suo cassetto digitale e chel’assegnazione d’ufficio si era resa necessaria per la violazionedell’obbligo di tenere attiva la PEC precedentemente indicata.Rispetto a tali dati pacifici, nessuna rilevanza potrebbeessere attribuita ad eventuali vizi procedurali nell’assegnazionedel domicilio digitale, dovendosi ricordare che la specialedisciplina delle forme per la convocazione dell’imprenditore nelprocedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale ha loscopo di coniugare il diritto di difesa del destinatario dell’istanza«con le esigenze di celerità e speditezza proprie delNumero registro generale 5764/2025Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 16186/2026Data pubblicazione 25/05/2026procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali ecomplessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendereragionevole ed adeguato un diverso meccanismo di garanzia diquel diritto, che tenga conto della violazione, da partedell’imprenditore collettivo, degli obblighi, previsti per legge, dimunirsi di un indirizzo di PEC e di tenerlo attivo durante la vitadell’impresa» (Cass. n. 7083/2022, riferita all’analogadisposizione dell’art. 15, comma 3, legge fall., che cita a suavolta Cass. n. 26333/2016; la legittimità della normativa venneinoltre sancita da Corte cost. n. 146/2016).2. Il secondo motivo prospetta «nullità della sentenza inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsaapplicazione della disciplina relativa alla prova in relazione allacartolarizzazione dei crediti in combinato disposto con gli art.2697 c.c. e art. 58, comma 4, d.lgs. 385/1993 (TUB) nonchédegli artt. 4 e 7 L. n. 130/1999».La ricorrente si duole che la corte d’appello abbia ritenutoprovata «in via presuntiva» la titolarità del credito in capo aBrisca [OSCURATO:SOCIETA]., invece che mediante la produzionein giudizio del contratto di cessione del credito.2.1. Il motivo è inammissibile, perché propone una criticaalla valutazione della prova da parte del giudice del merito inuna materia in cui la legge non pone limiti al suo generale poteredi apprezzare prudentemente le risultanze istruttorie (art. 116c.p.c.). L’utilizzo di tale potere non è quindi sindacabile in sededi legittimità.Ribadito che l’accertamento sull’esistenza del credito dichi propone l’istanza per l’apertura della liquidazione giudizialeè incidentale e sommario (da ultimo, Cass. n. 4406/2025), siNumero registro generale 5764/2025Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 16186/2026Data pubblicazione 25/05/2026deve rilevare che – contrariamente a quel che si lascia intenderenel ricorso – la Corte d’Appello di Firenze, lungi dal basarsiesclusivamente sulla pubblicazione della cessione nella GazzettaUfficiale e nel registro dell’imprese, ha valutato fatti specifici esicuramente rilevanti, quali il decreto ingiuntivo a suo tempoottenuto dalla banca cedente il credito, la dichiarazionerilasciata da tale banca a conferma dell’avvenuta cessioneanche di quel particolare credito a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ela produzione in giudizio del contratto di finanziamento da cui ilcredito origina.3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: «nullità dellasentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. perviolazione o falsa applicazione degli art. 116 c.p.c. e delcombinato disposto degli artt. 2721 e 2729 c.c. nonché inrelazione all’art 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti».Anche questo motivo è volto a contestare la correttezzadella decisione assunta dal giudice del merito in puntolegittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed èconcentrato, in particolare, sull’esame del valore probatoriodella pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso dicessione di crediti in blocco. Secondo la ricorrente, tale avvisonon solo non sarebbe idoneo a dimostrare che la cessioneriguardasse anche il credito della banca nei suoi confronti, madimostrerebbe piuttosto il contrario, per la mancanza di alcunriferimento esplicito alla sua posizione.3.1. Il motivo è palesemente inammissibile, sia perché –come il precedente – è volto a contestare l’accertamento delNumero registro generale 5764/2025Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 16186/2026Data pubblicazione 25/05/2026fatto, sia perché – come si è già rilevato sopra – la corteterritoriale non ha affatto dato valore decisivo alla pubblicazionedella cessione dei crediti sulla [OSCURATO:PERSONA], ma ha tenutoconto di altri e ben significativi fatti che dimostravano l’avvenutacessione del credito.È poi evidente che nessun significato, in un senso onell’altro, può assume la circostanza che il credito verso laricorrente non fosse specificamente menzionato nell’avvisopubblicato; e ciò semplicemente perché quell’avviso facevariferimento alle categorie di crediti rientranti nel perimetro dellacessione e non menzionava nessun debitore e nessun rapportoindividualmente.4. Rigettato il ricorso, le spese legali relative al presentegiudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo, fermo restando che non si dà luogo a decisione sullespese nei confronti della parte rimasta intimata.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloeventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 10.000, per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a €200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 5764/2025Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 16186/2026Data pubblicazione 25/05/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del31.3.2026.Il PresidenteMassimo FERRO
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