CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31259/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso; uditi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], entrambi del foro di [OSCURATO:PERSONA], il primo dei quali, dopo aver illustrato i motivi del gravame, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; il secondo, associandosi alle conclusioni del co- difensore, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Catanzaro ha parzialmente accolto la domanda di riesame proposta nell'interesse di GALLUZZI Francesco, già raggiunto da ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro, siccome ritenuto gravemente indiziato della partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti [capo 1)] e per concorso in detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti [capo 129)1, annullando il titolo quanto al reato associativo per carenza di gravità indiziaria, sostituendo la misura più afflittiva con quella domiciliare quanto al residuo capo di incolpazione, riguardante la detenzione continuata di cocaina, suddivisa in quattro dosi, ceduta a CRISTIANO Vincenzo al prezzo di euro 30,00 per dose, che l'acquistava per il suo successivo spaccio (in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Il Tribunale ha ritenuto che le fonti di prova a sostegno dell'incolpazione fossero rinvenibili in una conversazione del 30/6/2019, durante la quale l'acquirente aveva riferito a PERRI Antonio che Ciccio GALLUZZI gli aveva ceduto le dosi la sera prima, al fine di farne successivo spaccio. L'identificazione del GALLUZZI è stata ritenuta certa, avendo l'acquirente effettuato una chiamata allo stesso mettendolo in viva voce e consentendo agli inquirenti in ascolto di sentire e riconoscerne la voce. Dal tenore del dialogo, il Tribunale ha desunto l'abituale dedizione dell'indagato allo spaccio avendo il CRISTIANO fatto riferimento a pregressi, analoghi rapporti illeciti. Il Tribunale, poi, ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione criminosa, tenuto conto che la droga, in più dosi già suddivise, era stata ceduta a soggetto che a sua volta doveva rivenderla, avendo l'indagato evidenziato una proclività a delinquere confermata anche dai precedenti per reati della stessa indole, essendo emerso che il GALLUZZI si riforniva stabilmente presso il gruppo GALIANO di narcotico che, a sua volta, egli destinava allo spaccio, ciò che fonda l'esigenza special preventiva la cui salvaguardia per il Tribunale non può che essere affidata a una misura contenitiva, superiori margini di libertà rendendo la cautela del tutto inutile stante la possibilità di continuare nell'illecita attività. 3. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso, deducendo erronea applicazione dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, degli artt. 273, 274, cod. proc. pen. e vizio della motivazione. Quanto al primo punto, il deducente rileva che la gravità indiziaria in ordine al capo 129) sarebbe stata tratta da una conversazione dal contenuto etero accusatorio, avente valore assai modesto, la stessa facendo riferimento a un evento passato commentato da terzi, sminuendo la pregnanza dimostrativa operata all'ascolto del dialogo in viva voce, senza alcun riferimento all'utenza dalla quale la stessa proveniva. Sotto altro profilo, la difesa rileva l'assenza di elementi per comprendere di quale tipo di sostanza si sarebbe trattato, il prezzo essendo compatibile anche con sostanze di tipo leggero, configurandosi, in ogni caso, un'ipotesi ascrivibile all'art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Infine, in punto esigenze cautelari, rileva la idoneità di misure non restrittive, come accaduto nei confronti del CRISTIANO, tenuto conto della risalenza nel tempo delle condotte, della incensuratezza del GALLUZZI, del modesto quantitativo, qualsiasi rapporto con il GALIANO essendo neutralizzato dall'annullamento del titolo per il reato associativo di cui al capo 1). Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il motivo è nel suo complesso infondato, le censure inerenti alla gravità indiziaria dovendosi considerare addirittura manifestamente infondate. 2.1. Quanto alla gravità indiziaria, infatti, deve ribadirsi che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976), Va, dunque, affermata la inammissibilità del motivo di ricorso che censuri l'erronea applicazione dell'art. 192, c. 3, cod. proc. pen., se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). Nella specie, oltre a rilevarsi l'assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito dai giudici territoriali, va considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, per ribadire il principio consolidato in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, per il quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Inoltre, le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e„ pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art.192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, Sebbar, cit., Rv. 263714-01), dovendo il giudice valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (sez. 5, n.48286 del 12/7/2016, Ciglio/a, Rv. 268414-01). Nella specie, i giudici hanno valorizzato il riconoscimento vocale fatto dagli investigatori, ma soprattutto la chiarezza dei riferimenti al soggetto venditore, indicato per nome e cognome. Rispetto alla valutazione operata dai giudici territoriali, consta solo una generica contestazione da parte della difesa, sul punto reputandosi sufficiente un rinvio al diritto vivente per ribadire la inammissibilità di un ricorso, con il quale siano proposti motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione e, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584). Le censure non colgono nel segno anche con riferimento alla qualificazione del fatto, rispetto alla quale scontano il mancato confronto con gli elementi valutati dal Tribunale che, insufficienti a fondarne l'incolpazione di intraneità nell'associazione GALIANO, ne attestano purtuttavia i pregressi rapporti, ma soprattutto con quanto espressamente indicato a proposito delle indagini confluite nel proc. 1254/16 RGNR, dalle quali era emerso il suo stabile approvvigionamento di droga proprio dal GALIANO. 2.3. Le doglianze in punto esigenze cautelari sono infondate. I giudici del riesame hanno ritenuto concreto e attuale il pericolo di reiterazione, ricavandolo proprio dalla ritenuta proclività dell'indagato a porre in essere condotte analoghe, proclività tratta dalle modalità della condotta oggetto della specifica incolpazione, ma anche dalla esistenza di precedenti per reati della stessa indole. Trattasi di motivazione del tutto congrua, non manifestamente illogica e neppure contraddittoria, rispetto alla quale la difesa ha opposto altri argomenti non facendosi carico però di quelli ritenuti dal giudice di maggior pregnanza dimostrativa del pericolo di recidiva e dell'inidoneità di una misura non contenitiva a salvaguardare l'esigenza special preventiva. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 11 lugli