CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06263/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi) proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 emessa dal Tribunale di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi de A ricorsi); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] , ( OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti — diretti a contrastare la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cpp nonché la sussistenza degli estremi funzionali alla ritenuta recidiva- non rientrano tra quelli tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel delimitare l'impugnabilità in cassazione della sentenza di patteggiamento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.