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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 18528/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4.1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di Sciacca, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'applicazione della disciplina del reato continuato tra reati separatamente giudicati; rilevato che, successivamente, il ricorrente ha ritualmente rinunziato al ricorso con atto a sua firma, autenticata dal difensore di fiducia e procuratore speciale; ritenuto che alla rinunzia, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4.1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di Sciacca, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'applicazione della disciplina del reato continuato tra reati separatamente giudicati; rilevato che, successivamente, il ricorrente ha ritualmente rinunziato al ricorso con atto a sua firma, autenticata dal difensore di fiducia e procuratore speciale; ritenuto che alla rinunzia, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente