CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 gennaio 2024
Cassazione n. 02913/2024
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28880/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate per legge presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione; -ricorrenti- contro Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Università degli Studi di Messina, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati presso questa in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Messina, n. 167/2019, pubblicata il 13 marzo 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno adito il Tribunale di Messina, esponendo di essere medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione presso l’Università degli Studi di Messina. Esse hanno domandato il riconoscimento del diritto a essere inquadrate come lavoratori subordinati con contratto di formazione e lavoro e pagamento di tutte le differenze retributive con la regolarizzazione della posizione individuale, contributiva e previdenziale. Hanno chiesto pure l’estensione delle norme sul trattamento economico dei medici in formazione specialistica per evitare disparità di trattamento, con correlato pagamento, e, in via subordinata, la condanna al risarcimento dei danni per la mancata attuazione della Direttiva 93/16. Il Tribunale di Messina, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1442/2016, ha dichiarato l’incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Roma in ordine alla domanda di risarcimento per violazione del diritto comunitarioe il difetto di legittimazione passiva della Regione Sicilia e dell’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia. Inoltre, ha condannato l’Università degli Studi di Messina a pagare alle ricorrenti i maggiori importi dovuti sulle borse di studio in ragione dell’applicazione del tasso di inflazione programmatico e degli incrementi contrattuali per il personale medico del SSN. L’Università degli Studi di Messina ha proposto appello, assumendo il decorso della prescrizione quinquennale.Si sono costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre le altre Amministrazioni sono rimaste contumaci. La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 167/2019, ha accolto il gravame. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Università degli Studi di Messina si sono difesi con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo. Le ricorrenti hanno depositato controricorso e memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)Preliminarmente si osserva che la sentenza di primo grado ha ritenuto la legittimazione passiva dell’Università degli Studi di Messina. Questa affermazione si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa S.C. (Cass., Sez.L, n. 18710 del 23 settembre 2016), la quale ha affermato che, in tema di borse di studio per imedici specializzandi, e relativi meccanismi di rivalutazione automatica, istituite dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e finanziate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di un decreto interministeriale adottato dal MIUR e dai Ministri della Salute e dell'Economia, sussiste carenza di legittimazionepassiva in senso sostanziale dell’Università degliStudi che provvede alla mera corresponsione materiale della somma, senza che le possa essere imputato alcun comportamento inerte in tema di violazione degli obblighi di attuazione e recepimento delle direttive comunitarie in materia.Ne consegue che, trattandosi di questione attinente alla titolarità del rapporto controverso, rilevabile anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del giudizio, fermi i limiti del giudicato, qualora detto ente sia stato l’unico soggetto convenuto in giudizio, l’azione non è proseguibile. Nella specie, si evidenzia che il Tribunale di Messina ha statuito espressamente in ordine alla legittimazione passiva dell’Università degli Studi di Messina e che la relativa pronuncia non è stata oggetto di appello. Pertanto, detta questione non può più essere esaminata da questa S.C., con la conseguenza che il ricorso verrà deciso prescindendo dal difetto di legittimazione passiva dell’Università degli Studi di Messina. 2) Con il primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel considerare il credito da loro azionato, concernente la rivalutazione annuale e la rideterminazione triennale dell’importo della borsa di studio loro spettante ex art. 6 della legge n. 257 del 1991, soggetto a prescrizione quinquennale e non decennale. Il motivo è fondato. Sostiene la corte territoriale che il credito azionato si prescriverebbe nel giro di cinque anni in quanto, a fronte dell’adeguamento dell’importo in esame ogni tre anni, conseguirebbe un’erogazione da corrispondersi periodicamente, con il risultato che sarebbe stato operativo il termine di cinque anni previsto dall’art. 2948, n. 4, c.c. L’assunto non è condivisibile. A prescindere dal fatto che, comunque, la corte territoriale nulla ha detto con riferimento alla rivalutazione annuale delle borse di studio, si evidenzia che l’art. 2948, n. 4, c.c. è applicabile solo con riferimento alle prestazioni pecuniarie liquide, intendendosi, per tali, le somme messe a disposizione dell’avente diritto e non riscosse, e non riguarda, invece, gli importi non versati, tra cui quelli inerenti alla rivalutazione del credito, in caso di pagamenti solo parzialmente satisfattivi della pretesa creditoria, pe i quali trova spazio, per converso, la prescrizione decennale. Si tratta di un principio spesso enunciato in materia di pensioni (Cass., Sez.L, n. 4248 del 23 marzo 2001), ma di portata ben più generale, come si evince dalla giurisprudenza secondo la quale l’art. 2948, n. 4, c.c., che assoggetta al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad un anno, ovvero in termini inferiori, presuppone, non diversamente dall’art. 129, comma 1, del R.D.L. n. 1827 del 1935 in tema di prescrizione per le rate di pensione o di indennità non riscossa con decorrenza dalla loro scadenza, la liquidità e la esigibilità del credito e cioè che questo, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione del creditore con rituale provvedimento, sì che il beneficiario possa riscuoterlo; laddove, ai fini sia dell’una siadell’altra norma, non è sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare; pertanto, con riguardo ai ratei di pensione ed indennità la cui debenza sia contestata nella esatta entità, con riferimento alla sua determinazione in base a parametri comparativi, non si applica la prescrizione quinquennale di cui alle norme sopraindicate in difetto di specifico provvedimento della P.A. debitrice, ma l’ordinaria prescrizione decennale, quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei nonliquida e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata né messa a disposizione (Cass., Sez. L, n. 9627 del 21 luglio 2000). In definitiva, non può essere soggetto a prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c., l’importo in denaro che non sia stato quantificato e, soprattutto, sia contestato nella sua misura dalla controparte (Cass., Sez. L, n. 31527 del 25 ottobre 2022). Nella specie, la rideterminazione triennale delle borse di studio non è liquida ed esigibile, in quanto essa dipende da un provvedimento della P.A., che non risulta essere stato emesso.Analogamente, neppure la rivalutazione èstata mai calcolata, atteso che le Pubbliche amministrazioni coinvolte ne hanno sempre criticatola debenza in sé. A contrastare la liquidità degli importi domandati è , allora , la considerazione che, dipendendo il loro ammontare da atti della P.A. (la rideterminazione triennale) e dal tasso di inflazione programmato (la rivalutazione annuale),essi non sono indicati in una misura fissa ab origine , diversamente dalla borsa di studio alla quale accedono, ma devono essere stabiliti, in concreto , dalla stessa P.A. , con proprio provvedimento, in un secondotempo. Ne derivache gli aventi diritto, benché, in teoria, sia possibile, da un cer to momento in poi, una quantificazione , in astratto, degli adeguamenti de quibusper mezzo di semplici operazioni matematiche, po ssono conosc er ne ufficialmentel’entità e , di conseguenza, richie derli solo con la loro messa a disposizione che, pacificamente , non vi è mai stata e, in assenza del sopramenzionato provvedimento, non poteva esservi. A deporre per la natura decennale della prescrizione è, inoltre, una seconda circostanza. Infatti, deve evidenziarsi che gli importi in esame sono dovuti in attuazione di Direttive dell’Unione europea. La loro mancata quantificazione e messa a disposizione da parte della P.A., quindi, costituisce una forma di inadempimento indiretto degli obblighi gravanti sul nostro paese in ragione della sua adesione all’Unione europea. Soprattutto, si osserva che la pretesa del singolo di ottenere il risarcimento del danno subito per la mancata attuazione di una direttiva comunitaria si ricollega alla violazione degli originari artt. 5 e 189 del TCE, i quali prevedevano l’obbligo degli Stati membri di adottare non solo tutte le misure di carattere generale, ma, altresì, quelle particolari atte ad assicurare l’esecuzione dei doveri impostidal diritto comunitario (gli articoli di riferimento sono, oggi, gli artt. 4, par. 3, TUE, 291 TFUE e 288 TFUE, quest’ultimo specificamente relativo alle direttive: Cass., Sez. L, n. 18710del 23 settembre 2016). La giurisprudenza ha chiarito, però, che, in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria. Tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell’ordinamento interno e ricondurre ogni obbligazione nell’ambito della ripartizione indicata dall’art.1173 c.c. - va inquadrata nella figura della responsabilità contrattuale, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensì dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione (Cass., Sez. 3, n. 30502del 22 novembre 2019). A maggior ragione, il mancato adempimento degli obblighi di quantificazione delle somme dovute in attuazione del diritto UE non può non essere assoggettato alla stessa prescrizione decennale. Neppure potrebbe prospettarsi una similitudine con i crediti retributivi dei pubblici impiegati, per i quali opera la prescrizione quinquennale (Cass., Sez.L, n. 1345 del 14 febbraio 1997) . Infatti, l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato o di quello autonomo, perché non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra tale attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi in quanto questi emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’Università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante (Cass.,Sez. L, n. 18670 del 27 luglio 2017; Cass., Sez. L, n. 27481 del 19 novembre 2008; Cass., Sez. L, n. 6089del 18 giugno 1998). Pertanto, il termine di prescrizione del credito de quoè decennale. 3)Deve essere esaminato, quindi, il ricorso incidentale condizionato delle Amministrazioni, con il quale queste ultime prospettano l’insussistenza del diritto delle ricorrenti alla rideterminazione degli importi percepiti a titolo di borsa di studio. Tale ricorso è inammissibile. In ordine alla posizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si rileva che la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non è stata accolta in primo grado nei loro confronti e che, sul punto, non vi è stata impugnazione in appello, con la conseguenza che la loro responsabilità è ormai stata definitivamente esclusa e che, quindi, non hanno alcun interesse a gravare la decisione di secondo grado. Per ciò che concerne l’Università degli Studi di Messina, invece, si osserva che, sul diritto delle ricorrenti principali a percepire le somme in questione, si è ormai formato il giudicato. Infatti, costituisce oggetto di giudicato la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sulla domanda dell’attore o sull’eccezione del convenuto; l’autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso ne derivi nell’ambito del rapporto obbligatorio tra le stesse parti (Cass., Sez.L, n. 28415 del 28 novembre 2017). Nella specie, l’accertamento dell’esistenza del credito delle lavoratrici è proprio tale antecedente logico necessario.La sentenza del Tribunale di Messina ha, come evidenziato a pagina due della decisione impugnata, specificamente ‹‹ accertato il diritto delle ricorrenti alla rideterminazione dell’importo della borsa di studio dalle stesse percepita, durante gli anni di specializzazione medica, sulla base del tasso programmatico di inflazione e degli incrementi contrattuali per il personale medico del SSN››, con condanna dell’Università degli Studi di Messina a versare le differenze retributive. Solo quest’ultima Università ha proposto gravame contro la pronuncia di primo grado, ma si è limitata a fare valere l’intervenuta prescrizione del credito delle attuali ricorrenti principali, senza contestarne l’esistenza e la spettanza. Pertanto, il diritto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] a ricevere le somme de quibusnon è più contestabile. 4) Il ricorso principale è accolto, mentre quello incidentale è dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata è cassata, con riferimento al ricorso principale, con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto: ‹‹Il credito concernente la rivalutazione annuale e la rideterminazione triennale dell’importo della borsa di studio spettante ai medici specializzandi ex art. 6 della legge n. 257 del 1991 è soggetto a prescrizione decennale e non quinquennale, considerato che tale credito non è né liquido né esigibile, che la mancata quantificazione, messa a disposizione e corresponsione delle relative somme da parte della P.A. costituisce una forma di inadempimento indiretto degli obblighi gravanti sul nostro paese in ragione della sua adesione all’Unione europea e che l’importo pagato non è assimilabile alla retribuzione dei pubblici impiegati, non rappresenta ndo un corrispettivo dell’attività dei detti medici››.Non sussiste l’obbligo, per le Amministrazioni stataliricorrenti incidentali, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, non essendo esse tenute al pagamento di detto contributo. Tale obbligo sussiste, invece, a carico dell’Università degli Studi di Messina, soccombente sul ricorso incidentale. P.Q.M. La Corte, -accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; - cassa la sentenza impugnata , con riferimento al ricorso principale, con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, la quale deciderà la controversia nel merito anche in ordine alle spese di lite; -ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza, a carico dell’Università degli Studi di Messina, d