CassazionedecretoSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 29375/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN N\[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 27 gennaio 2022, in parziale riforma della decisione pronunciata in data 26 novembre 2019 dal Tribunale di Foggia, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce l'inosservanza dell'art. 23-bis del dl. 137/2020 e dell'art. 179 cod. proc. pen. conseguente all'omessa comunicazione alla difesa delle conclusioni scritte del Procuratore Generale ed alla mancata notificazione all'imputato del decreto di fissazione del giudizio di appello, sono manifestamente infondati. Rilevato che l'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, il decreto di citazione a giudizio è stato notificato a mani dell'imputato, detenuto presso la Casa circondariale di Poggioreale, e che l'udienza del 27 gennaio 2022 si è svolta con le forme della trattazione orale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 m