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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 00952/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 26.1.2017 è stata ordinata la sospensione condizionale della pena per il reato di cui agli artt. 624 e 615 n. 2 c.p., confermando nel resto la condanna dell'imputato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa.

Deduce l'imputato la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 624, 625 n. 2 e 43 primo comma c.p. e mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da atti del processo specificamente indicati, avendo la Corte territoriale omesso di valutare la diversa ricostruzione fornita dalla difesa che ha contestato il raggiungimento della prova circa la sussistenza dell' elemento soggettivo in capo all'imputato; con il secondo motivo la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione degli art. 120, 624 e 625 n. 2 per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p.; con il terzo motivo i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche 2.11 ricorso è inammissibile, siccome in più punti generico e riproduttivo di analoghe censure sviluppate in appello alle quali la Corte territoriale ha fornito risposta logica immune da censure.

2.1. Ed invero in punto di responsabilità la Corte territoriale ha ampiamente argomentato circa gli elementi di responsabilità a carico dell'imputato per il reato ascrittogli, ricavabili dagli esiti dell'ispezione effettuata dai verificatori Enel sull'utenza intestata all'imputato ubicata in una villetta con piscina circa la manomissione della calotta del contatore, collocato all'esterno della proprietà, e l'alterazione dei circuiti interni in modo tale che il consumo di energia era pari solo al 14% di quello che serviva l'immobile munito di elettrodomestici, condizionatori ecc.

Peraltro, lo stesso imputato ha dato conto di essere a conoscenza della "manomissione", laddove ha evidenziato che un elettricista suo conoscente gli aveva rappresentato la possibilità di ottenere un considerevole risparmio di spesa sull'utenza dallo stesso utilizzata.

Con tali elementi il ricorrente non si confronta affatto incorrendo nel vizio di genericità del ricorso che si ha non solo quando i motivi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013).

2.2. Del tutto generico si presenta altresì il secondo motivo di ricorso in merito all'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. Ed invero ) la Corte territoriale ha dato compiutamente conto del fatto che i verificatori Enel accertarono, come già evidenziato, la manomissione della calotta del contatore, collocato all'esterno della proprietà, e l'alterazione dei circuiti interni in modo tale che il consumo di energia era j)fq pari solo al 14%.

Tali elementi danno esaurientemente conto della ricorrenza dell'aggravante in questione.

2.3. Manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale con motivazione logica immune da censure messo in risalto la gravità del fatto ed il danno significativo prodotto all'ENEL, nonché l'assenza in concreto di elementi positivi di valutazione, essendo stata peraltro la pena determinata nel minimo edittale.

In proposito, i giudici d'appello hanno fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez.

III, 27/01/2012, n. 19639).

La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737).Peraltro, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826). 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 20.10.2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 26.1.2017 è stata ordinata la sospensione condizionale della pena per il reato di cui agli artt. 624 e 615 n. 2 c.p., confermando nel resto la condanna dell'imputato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa. Deduce l'imputato la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 624, 625 n. 2 e 43 primo comma c.p. e mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da atti del processo specificamente indicati, avendo la Corte territoriale omesso di valutare la diversa ricostruzione fornita dalla difesa che ha contestato il raggiungimento della prova circa la sussistenza dell' elemento soggettivo in capo all'imputato; con il secondo motivo la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione degli art. 120, 624 e 625 n. 2 per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p.; con il terzo motivo i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche 2.11 ricorso è inammissibile, siccome in più punti generico e riproduttivo di analoghe censure sviluppate in appello alle quali la Corte territoriale ha fornito risposta logica immune da censure. 2.1. Ed invero in punto di responsabilità la Corte territoriale ha ampiamente argomentato circa gli elementi di responsabilità a carico dell'imputato per il reato ascrittogli, ricavabili dagli esiti dell'ispezione effettuata dai verificatori Enel sull'utenza intestata all'imputato ubicata in una villetta con piscina circa la manomissione della calotta del contatore, collocato all'esterno della proprietà, e l'alterazione dei circuiti interni in modo tale che il consumo di energia era pari solo al 14% di quello che serviva l'immobile munito di elettrodomestici, condizionatori ecc. Peraltro, lo stesso imputato ha dato conto di essere a conoscenza della "manomissione", laddove ha evidenziato che un elettricista suo conoscente gli aveva rappresentato la possibilità di ottenere un considerevole risparmio di spesa sull'utenza dallo stesso utilizzata. Con tali elementi il ricorrente non si confronta affatto incorrendo nel vizio di genericità del ricorso che si ha non solo quando i motivi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013). 2.2. Del tutto generico si presenta altresì il secondo motivo di ricorso in merito all'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. Ed invero ) la Corte territoriale ha dato compiutamente conto del fatto che i verificatori Enel accertarono, come già evidenziato, la manomissione della calotta del contatore, collocato all'esterno della proprietà, e l'alterazione dei circuiti interni in modo tale che il consumo di energia era j)fq pari solo al 14%. Tali elementi danno esaurientemente conto della ricorrenza dell'aggravante in questione. 2.3. Manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale con motivazione logica immune da censure messo in risalto la gravità del fatto ed il danno significativo prodotto all'ENEL, nonché l'assenza in concreto di elementi positivi di valutazione, essendo stata peraltro la pena determinata nel minimo edittale. In proposito, i giudici d'appello hanno fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639). La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737).Peraltro, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826). 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 [OSCURATO:PERSONA]
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