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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 44565/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Foggia il 21 dicembre 2016, all'esito di rito abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente coltivato, all'interno di un cortile di proprietà della figlia [OSCURATO:PERSONA] di cui aveva la disponibilità, due piantagioni di marijuana per complessive 1032 piante, in Foggia fino al 10 settembre 2016.

2. La coltivazione era stata scoperta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Foggia che, nel pedinare un'auto proveniente da una cantina sita in [OSCURATO:PERSONA], nella quale in precedenza era stata rinvenuta una piantagione di marijuana, con arresto delle persone ritenute coinvolte in quella coltivazione, aveva visto tale autovettura fare tappa presso un'abitazione sita in [OSCURATO:PERSONA]Arpi, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].

Successivamente, gli inquirenti avevano notato uscire dall'abitazione una smart di colore grigio il cui conducente, una volta fermato, era stato identificato in [OSCURATO:PERSONA], padre della proprietaria dell'immobile.

2.1. Prima che gli inquirenti procedessero a perquisizione, comunicando al [OSCURATO:PERSONA] che aveva facoltà di farsi assistere da un difensore, quest'ultimo aveva spontaneamente riferito che, nel cortile adibito a deposito, vi erano due piantagioni di marijuana alla cui coltivazione era dedito insieme un cittadino africano non meglio identificato, e aveva contestualmente consegnato un involucro di carta contenente circa 6 grammi di sostanza parzialmente essiccata e alcuni semi che al narcotest erano risultati essere marijuana.

2.2. Nel corso della perquisizione erano state rinvenute due piantagioni di marijuana, provviste di un sistema di irrigazione composto da tubi in plastica, con 905 piante da un lato, dell'altezza di 45-50 centimetri, e 127 piante in altra struttura, dell'altezza di 100-120 centimetri.

Le piante risultavano essere del peso di kg.20 e, sottoposte ad accertamento tecnico, erano risultate piante di marijuana.

Il principio attivo complessivamente ricavabile dalle piante in sequestro era pari a 6082 dosi medie.

2.3. A seguito dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA], questi nell'interrogatorio di garanzia aveva negato di essere a conoscenza delle piantagioni e aveva riferito di non frequentare la proprietà, originariamente adibita a deposito di materiale edile di sua pertinenza, affermando di aver affidato l'immobile a due ragazzi nordafricani non meglio identificati, che aveva autorizzato a dormire in loco in cambio del servizio di guardiania.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 63 cod. proc. pen. e 220 disp.att. cod. proc. pen., ritenendo che i giudici di merito abbiano posto a base della decisione le dichiarazioni confessorie da lui asseritamente rese agli operanti, così violando le norme poste a garanzia del diritto di difesa e utilizzando prove affette da inutilizzabilità patologica, trattandosi di dichiarazioni rese in assenza di difensore quando già erano emersi indizi di reità a suo carico.

Nel ricorso si ritiene che ciò che vale per il giudizio abbreviato rilevi ancora di più il giudizio ordinario, ravvisandosi un'ipotesi di inutilizzabilità patologica non sanabile con il consenso del difensore.

Con un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis cod. pen. e 546 cod. proc. pen.

Secondo la difesa, la decisione della Corte di appello, che ha confermato la sentenza di primo grado nel negare le attenuanti generiche, non è congruamente motivata, avendo attribuito rilevanza alla circostanza che l'imputato ha negato la propria responsabilità, così di fatto sostenendo che le circostanze attenuanti generiche possono essere concesse solo a chi confessa.

L'aver assunto un atteggiamento ambivalente, sempre che le dichiarazioni rese dall'indagato agli operanti possano essere utilizzate, non può essere elemento idoneo di valutazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

1.1. Giova ricordare, in linea di principio, che le dichiarazioni autoindizianti, secondo l'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., sono affette da inutilizzabilità patologica ove rese da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o persona sottoposta alle indagini (Sez. 3, n.30922 del 18/09/2020, I., Rv. 280277 - 01).

Ma, per converso, le dichiarazioni rese dall'indagato alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nel rito a forma contratta qualora emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (ex plurimis, Sez. 2, n.22962 del 31/05/2022, Nacchia, Rv. 283409 - 01; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242 - 01; Sez. 1, n.15197 del 08/11/2019, dep.2020, Fornaro, Rv. 279125 - 01).

1.2. La Corte territoriale, e ancor prima il giudice di primo grado, hanno correttamente indicato le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso della perquisizione fossero pienamente utilizzabili nel giudizio svoltosi con rito abbreviato.

In particolare, il tribunale aveva escluso che al momento sussistessero indizi di reità in quanto la perquisizione era stata condotta al solo scopo di ricercare sviluppi investigativi concernenti la piantagione sita in [OSCURATO:PERSONA], sulla base del collegamento instaurato dal percorso compiuto da un'autovettura diversa da quella in uso al [OSCURATO:PERSONA].

Si trattava, in ogni caso di dichiarazioni spontanee.

I giudici di appello hanno confermato il giudizio di utilizzabilità sia sulla base di analoghe considerazioni, sia soffermandosi su quanto attestato dai verbalizzanti, con documento che fa fede fino a querela di falso, circa la spontaneità delle dichiarazioni e della consegna dell'involucro in possesso del [OSCURATO:PERSONA].

1.3. La Corte territoriale ha aggiunto la prova logica, sottolineando con motivazione ineccepibile la verosimiglianza del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse interesse a chiarire l'estraneità ai fatti della figlia, proprietaria dell'abitazione ove sarebbero state rinvenute le piantagioni, e rimarcando che, in ogni caso, il [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso anche nel corso dell'interrogatorio di aver consegnato spontaneamente agli agenti l'involucro contenente la sostanza stupefacente, pur giustificando il fatto con argomenti non plausibili.

2. Il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2.1. La ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, non impone, tuttavia, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti.

2.2. Nel caso in esame, peraltro, la Corte territoriale ha valorizzato il comportamento ambivalente dell'imputato, non tanto per stigmatizzare la linea di difesa assunta quanto per sottolineare che l'iniziale atteggiamento collaborativo era mutato nel corso del processo, adombrando la illecita gestione dell'attività investigativa.3.

Tali sono le ragioni del rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. p roc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Foggia il 21 dicembre 2016, all'esito di rito abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente coltivato, all'interno di un cortile di proprietà della figlia [OSCURATO:PERSONA] di cui aveva la disponibilità, due piantagioni di marijuana per complessive 1032 piante, in Foggia fino al 10 settembre 2016. 2. La coltivazione era stata scoperta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Foggia che, nel pedinare un'auto proveniente da una cantina sita in [OSCURATO:PERSONA], nella quale in precedenza era stata rinvenuta una piantagione di marijuana, con arresto delle persone ritenute coinvolte in quella coltivazione, aveva visto tale autovettura fare tappa presso un'abitazione sita in [OSCURATO:PERSONA]Arpi, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente, gli inquirenti avevano notato uscire dall'abitazione una smart di colore grigio il cui conducente, una volta fermato, era stato identificato in [OSCURATO:PERSONA], padre della proprietaria dell'immobile. 2.1. Prima che gli inquirenti procedessero a perquisizione, comunicando al [OSCURATO:PERSONA] che aveva facoltà di farsi assistere da un difensore, quest'ultimo aveva spontaneamente riferito che, nel cortile adibito a deposito, vi erano due piantagioni di marijuana alla cui coltivazione era dedito insieme un cittadino africano non meglio identificato, e aveva contestualmente consegnato un involucro di carta contenente circa 6 grammi di sostanza parzialmente essiccata e alcuni semi che al narcotest erano risultati essere marijuana. 2.2. Nel corso della perquisizione erano state rinvenute due piantagioni di marijuana, provviste di un sistema di irrigazione composto da tubi in plastica, con 905 piante da un lato, dell'altezza di 45-50 centimetri, e 127 piante in altra struttura, dell'altezza di 100-120 centimetri. Le piante risultavano essere del peso di kg.20 e, sottoposte ad accertamento tecnico, erano risultate piante di marijuana. Il principio attivo complessivamente ricavabile dalle piante in sequestro era pari a 6082 dosi medie. 2.3. A seguito dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA], questi nell'interrogatorio di garanzia aveva negato di essere a conoscenza delle piantagioni e aveva riferito di non frequentare la proprietà, originariamente adibita a deposito di materiale edile di sua pertinenza, affermando di aver affidato l'immobile a due ragazzi nordafricani non meglio identificati, che aveva autorizzato a dormire in loco in cambio del servizio di guardiania. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 63 cod. proc. pen. e 220 disp.att. cod. proc. pen., ritenendo che i giudici di merito abbiano posto a base della decisione le dichiarazioni confessorie da lui asseritamente rese agli operanti, così violando le norme poste a garanzia del diritto di difesa e utilizzando prove affette da inutilizzabilità patologica, trattandosi di dichiarazioni rese in assenza di difensore quando già erano emersi indizi di reità a suo carico. Nel ricorso si ritiene che ciò che vale per il giudizio abbreviato rilevi ancora di più il giudizio ordinario, ravvisandosi un'ipotesi di inutilizzabilità patologica non sanabile con il consenso del difensore. Con un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis cod. pen. e 546 cod. proc. pen. Secondo la difesa, la decisione della Corte di appello, che ha confermato la sentenza di primo grado nel negare le attenuanti generiche, non è congruamente motivata, avendo attribuito rilevanza alla circostanza che l'imputato ha negato la propria responsabilità, così di fatto sostenendo che le circostanze attenuanti generiche possono essere concesse solo a chi confessa. L'aver assunto un atteggiamento ambivalente, sempre che le dichiarazioni rese dall'indagato agli operanti possano essere utilizzate, non può essere elemento idoneo di valutazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Giova ricordare, in linea di principio, che le dichiarazioni autoindizianti, secondo l'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., sono affette da inutilizzabilità patologica ove rese da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o persona sottoposta alle indagini (Sez. 3, n.30922 del 18/09/2020, I., Rv. 280277 - 01). Ma, per converso, le dichiarazioni rese dall'indagato alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nel rito a forma contratta qualora emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (ex plurimis, Sez. 2, n.22962 del 31/05/2022, Nacchia, Rv. 283409 - 01; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242 - 01; Sez. 1, n.15197 del 08/11/2019, dep.2020, Fornaro, Rv. 279125 - 01). 1.2. La Corte territoriale, e ancor prima il giudice di primo grado, hanno correttamente indicato le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso della perquisizione fossero pienamente utilizzabili nel giudizio svoltosi con rito abbreviato. In particolare, il tribunale aveva escluso che al momento sussistessero indizi di reità in quanto la perquisizione era stata condotta al solo scopo di ricercare sviluppi investigativi concernenti la piantagione sita in [OSCURATO:PERSONA], sulla base del collegamento instaurato dal percorso compiuto da un'autovettura diversa da quella in uso al [OSCURATO:PERSONA]. Si trattava, in ogni caso di dichiarazioni spontanee. I giudici di appello hanno confermato il giudizio di utilizzabilità sia sulla base di analoghe considerazioni, sia soffermandosi su quanto attestato dai verbalizzanti, con documento che fa fede fino a querela di falso, circa la spontaneità delle dichiarazioni e della consegna dell'involucro in possesso del [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. La Corte territoriale ha aggiunto la prova logica, sottolineando con motivazione ineccepibile la verosimiglianza del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse interesse a chiarire l'estraneità ai fatti della figlia, proprietaria dell'abitazione ove sarebbero state rinvenute le piantagioni, e rimarcando che, in ogni caso, il [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso anche nel corso dell'interrogatorio di aver consegnato spontaneamente agli agenti l'involucro contenente la sostanza stupefacente, pur giustificando il fatto con argomenti non plausibili. 2. Il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2.1. La ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, non impone, tuttavia, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. 2.2. Nel caso in esame, peraltro, la Corte territoriale ha valorizzato il comportamento ambivalente dell'imputato, non tanto per stigmatizzare la linea di difesa assunta quanto per sottolineare che l'iniziale atteggiamento collaborativo era mutato nel corso del processo, adombrando la illecita gestione dell'attività investigativa.3. Tali sono le ragioni del rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. p roc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro
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