CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11925/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-avverso la sentenza n. 261/2021 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 04/04/2022 R.G.N. 211/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello diAncona, confermando la pronuncia di primo grado, ha accoltoNumero registro generale 24228/2022Numero sezionale 859/2026la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confrNounmteir o ddi ria ccolta generale 11925/2026Data pubblicazione 30/04/2026l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato instaurato dagiugno 2013 a giugno 2018, con mansioni riconducibili al Vlivello di cui al CCNL settore Turismo, presso il Bed breakfastdenominato “I Trinci” e, per l’effetto, ha condannato l’erede deldatore di lavoro al pagamento delle differenze retributive.2. La Corte territoriale ha, in particolare, rilevato che: l’istanzadi rimessione in termini e di ammissione di ulteriori testimoni edocumenti avanzata dall’erede (subentrata in giudizio a seguitodel decesso del padre) e respinta dal giudice di primo grado nonera fondata, in quanto non era ravvisabile (né era stataindicato) alcun profilo di nullità della notifica del ricorso inriassunzione (effettuato dalla lavoratrice, nel rispetto dell’art.303, secondo comma, c.p.c., presso l’ultimo domicilio deldefunto e impersonalmente agli eredi), inoltre, l’erede si eracostituita tempestivamente in giudizio articolando puntualidifese e sanando, in ogni caso, ogni nullità, e, le fonti di provaulteriori richieste erano irrilevanti; il ricorso introduttivo delgiudizio non era nullo, in quanto conteneva sufficientespecificazione del petitum e della causa petendi, conspecificazione del rapporto di lavoro intercorso, le sue modalitàdi esplicazione, le norme di fonte legale e negoziale sulle qualisi fondavano i diritti pretesi; l’eccezione di prescrizione deicrediti non era fondata, posto che nell’ambito di un rapporto dilavoro non regolarizzato la prescrizione decorreva al momentodella cessazione del rapporto; il quadro probatorio acquisitodimostrava la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra leparti, per il periodo (più circoscritto rispetto a quello chiestodalla Andreatini) dal 2013 (quando le parti avevano stipulatoun rapporto di lavoro a tempo determinato per sei mesi) alNumero registro generale 24228/2022Numero sezionale 859/20262018, nell’ambito del quale la lavoratrice aveva svolto coNsumtaerno dtie ra ccolta generale 11925/2026Data pubblicazione 30/04/2026di cassa, segreteria, controllo merci, tutte mansioni tipiche delV livello di cui al CCNL settore Turismo) sotto la direzione delTrinci; non era stato provata la sussistenza di una relazionesentimentale tra le parti né di una convivenza more uxorio;doveva escludersi la sussistenza di una collaborazionecoordinata e continuativa, mancando del tutto i requisitirichiesti dall’art. 61 e ss. del d.lgs. n. 276/2003, con particolareriferimento al progetto specifico; nei conteggi relativi alledifferenze retributive non doveva tenersi conto delcorrispondente economico del vitto e alloggio, trattandosi dicircostanza descritta nel ricorso introduttivo del giudizio e noncontestata dalla controparte (che rappresentava, dunque, unnovum in sede di appello, inammissibile ai sensi dell’art. 437c.p.c.).3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’erede conquattro principali motivi, al loro interno articolati in altri motivi.La lavoratrice resiste con controricorso. Entrambe le partihanno depositato memoria.4. Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un primo gruppo di tre motivi (I, I-bis, I-ter) la ricorrentedenuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 303, secondo comma, e 414c.p.c. avendo, il Tribunale e la Corte territoriale, trascurato divisionare la raccomandata ricevuta dalla Andreatini il 9.10.2018che informava della pubblicazione del testamento olografo diAugusto Trinci, con conseguente mala fede della lavoratrice chededuceva (notificando il ricorso in riassunzione agli erediNumero registro generale 24228/2022Numero sezionale 859/2026impersonalmente nel novembre 2018 presso la residenzaN udmeerlo ddie ra ccolta generale 11925/2026Data pubblicazione 30/04/2026cuius, che coincideva con la sua propria residenza) di non averavuto contezza circa la qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]. Igiudici del merito avrebbero, dunque, dovuto ammettere gliulteriori documenti e testimoni richiesti in sede di costituzionea seguito della riassunzione del giudizio, prove decisive sia aifini del profilo del rapporto di lavoro subordinato che dellaconvivenza more uxorio tra il de cuius e la lavoratrice. Con ilmotivo indicato come I-bis, si denuncia, ex art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., l’omessa valutazione del documento 8allegato alla memoria di costituzione (dell’erede) in primogrado, che dimostrava come la lavoratrice fosse a conoscenzasia della qualità di erede unico di [OSCURATO:PERSONA] sia della suaresidenza. Con il motivo indicato come I-ter viene dedotto lostesso vizio sotto il paradigma dell’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. in quanto la nullità del ricorso per riassunzione hadeterminato, a tutti gli effetti, un profilo di nullità dell’interoprocesso.1.1. I motivi sono inammissibili.1.2. Le censure non colgono la ratio decidendi della sentenzaimpugnata perché la ricorrente insiste sulla mancataconsiderazione di documentazione che dimostrava laconoscenza, da parte della lavoratrice, della qualità di erede di(per il rituale rispetto dell’art. 303, secondo comma, c.p.c.) delricorso in riassunzione notificato dalla lavoratriceimpersonalmente agli eredi nell’abitazione del de cuius, sullatempestiva e puntuale costituzione dell’erede stessa, sui profilidi dichiarata irrilevanza della produzione di ulterioredocumentazione e di articolazione di una nuova provatestimoniale.Numero registro generale 24228/2022Numero sezionale 859/20261.3. Va rammentato che questa Corte ha affermato cNhumee ron dei rla ccolta generale 11925/2026Data pubblicazione 30/04/2026processo civile, in caso di morte di una delle parti, ai fini dellaprosecuzione del processo nei confronti dei successori, laverifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non ènecessaria nell'ipotesi in cui l'atto di riassunzione sia ad essinotificato collettivamente e impersonalmente entro l'anno daldecesso, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., in quanto taledisposizione affranca il notificante dall'onere di ricercare leprove dell'accettazione dell'eredità, la quale può intervenire neltermine di dieci anni dall'apertura della successione, sicchédurante detto periodo la parte non colpita dall'eventointerruttivo deve essere tutelata attraverso il riconoscimentodella "legittimatio ad causam" del semplice chiamato (Cass. n.17445/2019).2. Con un secondo gruppo di tre motivi (II, II-bis, II-ter), laricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 230 bis, 2094, 2697c.c., 61, comma 1, e 69, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003avendo, il Tribunale e la Corte territoriale avendo, la Corteterritoriale, errato nell’escludere l’instaurazione di un rapportosentimentale tra il de cuius e la lavoratrice (chiaramenteevincibile dal quadro istruttorio acquisito), con conseguentecondivisione di un progetto di vita comune e comunanza diaffetti nonché di tutti gli introiti provenienti dalla gestionedell’attività del B B; la dimostrata convivenza more uxoriodoveva, dunque, fa operare la presunzione di gratuità dellaprestazione resa dalla Andreatini, prestazione peraltro del tuttosvincolata da orari e da direttive. Con il motivo indicato comeII-bis si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omessoesame di un fatto decisivo, avendo, la Corte territoriale,trascurato la valutazione di una serie di elementi diNumero registro generale 24228/2022prova/documenti (la richiesta di pubblicazione di matrimonio, la Numero sezionale 859/2026Numero di raccolta generale 11925/2026documentazione concernente i numerosi regali effettuati daData pubblicazione 30/04/2026di un rapporto di lavoro subordinato. Con il motivo indicatocome II-ter si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,avendo, la lavoratrice, omesso l’impugnazione del capo dellasentenza di primo grado che aveva riconosciuto la sussistenzadi una relazione sentimentale (seppur non “more uxorio”, e conesclusione dell’applicazione della presunzione di gratuità) eavendo, la Corte di appello, sovvertito tale accertamentononostante il giudicato interno.2.1. I motivi sono inammissibili.2.2. Le censure formulate come violazione o falsa applicazionedi legge o come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio– vizio il cui esame peraltro risulta impedito dalla presenza diuna « doppia conforme » - mirano, in realtà, alla rivalutazionedei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice dimerito non consentita in sede di legittimità. Come insegnaquesta Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta unostrumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel qualefar valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata,spettando esclusivamente al giudice di merito il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento, di controllarnel'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr.Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013;Cass.n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860/2014).Numero registro generale 24228/20222.3. L'eccezione di violazione del giudicato (interno) prospettata Numero sezionale 859/2026Numero di raccolta generale 11925/2026dal ricorrente non appare fondata, dovendosi richiamare ilData pubblicazione 30/04/2026principio, conforme all'insegnamento di questa Suprema Corte,secondo cui il giudicato interno può formarsi solo su di un capoautonomo di sentenza che risolva una questione avente unapropria individualità ed autonomia, così da integrare unadecisione del tutto indipendente e determinante ai finidell'accertamento del diritto.3. Con il motivo indicato come III si deduce, ex art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2948 c.c. e 414 c.p.c. avendo, i giudici di merito, erratonel ritenere decorrente la prescrizione dei crediti vantati dallalavoratrice solamente alla cessazione del rapporto, in quanto –trattandosi di rapporto di lavoro non regolarizzato – qualsiasiipotesi di licenziamento sarebbe stato orale e quindi nullo, conconseguente applicazione di una tutela reale e regime distabilità del rapporto di lavoro e decorrenza della prescrizionein corso di rapporto.3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. Le congetture del ricorrente in ordine al regime di tutela(avverso i licenziamenti) che si sarebbe applicato in caso diipotetico licenziamento della lavoratrice non si confrontano conil percorso logico-giuridico della sentenza impugnata, che –sulla scorta dell’orientamento di legittimità – ha sottolineato chenei rapporti di lavoro non (interamente) regolarizzati nonsussiste alcun regime di stabilità reale, dovendosi considerareil concreto atteggiarsi del rapporto stesso.3.3. Questa Corte ha, in ogni caso, statuito che, dopo l’entratain vigore della legge Fornero (legge n. 92 del 2012), laprescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione delrapporto, e non durante la sua costanza, posto che ilNumero registro generale 24228/2022ridimensionamento della tutela reale ha eliminato il requisito Numero sezionale 859/2026Numero di raccolta generale 11925/2026della stabilità del rapporto al quale, dopo l’intervento della CorteData pubblicazione 30/04/2026Costituzionale (sentenza n. 63/1966), la giurisprudenzaricollegava il dies a quo della prescrizione (Cass.n. 26246/2022;tra le tante, successive, conformi, cfr. Cass. n. 18008/2024);nel caso di specie, trattasi di crediti tutti afferenti a periodisuccessivi all’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012.4. Con i motivi indicati come III-bis e III-ter si denunciaviolazione e/o falsa dell’art. 414 c.p.c., ex art. 360, primocomma, nn. 3 e 4, c.p.c., avendo, la Corte territoriale,erroneamente escluso la nullità del ricorso introduttivo delgiudizio, mancando, in suddetto ricorso, la spiegazione del tipodi “controllo” effettuato dal Trinci sull’attività dell’Andreatini.4.1. I motivi sono inammissibili.4.2. La censura è prospettata con modalità non conformi alprincipio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione,secondo cui parte ricorrente – a fronte della declaratoria, daparte di entrambi i giudici di merito, di sufficienza di petitum ecausa petendi del ricorso introduttivo del giudizio - avrebbedovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto (o laparte saliente) del ricorso introduttivo del giudizio, fornendo alcontempo alla Corte elementi sicuri per consentirnel'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosisolo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamenteprevisto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primocomma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.5. Con il motivo indicato come IV si denunzia violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2099 c.c., alla luce delle risultanzedella consulenza tecnica d’ufficio, ex art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., avendo, la Corte territoriale, errato nell’escludere laquantificazione della retribuzione in natura, sulla quale la TrinciNumero registro generale 24228/2022Numero sezionale 859/2026aveva preso posizione in sede di invio delle osserNvuamzerioo dni ria ccolta generale 11925/2026Data pubblicazione 30/04/2026all’elaborato del perito nominato dal giudice. I giudici di meritohanno, inoltre, trascurato che tale profilo dimostravachiaramente la sussistenza di un rapporto sentimentale tra leparti.5. 1. Il motivo è inammissibile.5.2. La ricorrente lamenta in questa sede la mancatadetrazione, dal credito riconosciuto a favore della lavoratrice,del corrispettivo di vitto e alloggio, richiamando semplicementele deduzioni effettuate in sede di nomina del consulente tecnicod’ufficio, ma nulla specifica in ordine ad una chiara, precisa etempestiva proposizione di tale voce retributiva nel corso delprimo grado e nella memoria di costituzione in primo grado afronte della rilevata novità della questione da parte della Corteterritoriale.6. Con i motivi indicati come IV-bis e IV-ter si denunziaviolazione e/o falsa applicazione del CCNL settore Turismo, exart. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., avendo, la Corteterritoriale, errato nell’individuazione della qualifica dadeposizioni testimoniali raccolte – semmai il VI livello, essendola lavoratrice addetta esclusivamente alle pulizie e allapreparazione delle colazioni degli ospiti della residenza.6.1. I motivi sono inammissibili.6.2. Le censure sostanzialmente sollecitano, ad onta deirichiami normativi in esse contenuti, una rivisitazione nel meritodella vicenda e delle risultanze processuali affinché se nefornisca un diverso apprezzamento; si tratta di operazione nonconsentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri chein tal modo il ricorso finisce con il riprodurre (peraltro inmaniera irrituale: cfr. Cass. S.U. n. 8053/14) sostanzialiNumero registro generale 24228/2022Numero sezionale 859/2026censure ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., a monNtuem enroo din ra ccolta generale 11925/2026Data pubblicazione 30/04/2026consentite dall'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. (attuale quartocomma dell’art. 360 c.p.c., inserito, dall'art. 3, comma 27, lett.a), n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), essendosi in presenzadi doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesimeragioni di fatto circa la sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato e l’inquadramento nel V livello di cui al CCNLsettore Turismo.7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e lespese di lite seguono il criterio della soccombenza dettatodall’art. 91 c.p.c. (in quanto il controricorso deve ritenersitempestivo, ossia notificato entro 40 gg dalla notifica del ricorsoe depositato entro 20 giorni dalla sua notifica, ai sensi dell’art.370 c.p.c. nella versione precedente la novella introdotta dald.lgs. n. 149/2022, trattandosi di ricorso per cassazionenotificato prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ovedovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in complessivi euro 5.500,00 per compensiprofessionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso dellespese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellaNumero registro generale 24228/2022Numero sezionale 859/2026legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussisteNnuzmae rod dei ria ccolta generale 11925/2026Data pubblicazione 30/04/2026presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]