Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:119
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0767
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA
presentate il 16 febbraio 2023 (
1
)
Causa C‑767/21 P.
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
«Impugnazione – Diritto delle istituzioni – [OSCURATO:PERSONA] europeo – Decisione verbale del presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo che vieta le bandiere nazionali sui banchi dei deputati – Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Articolo 10, paragrafo 3 – Norme di comportamento – Ricorso di annullamento – Nozione di “atto impugnabile” ai sensi dell’articolo 263 TFUE»
I.
Introduzione
1.
Tredici deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo (in prosieguo: i «deputati») hanno impugnato, con il ricorso di cui trattasi, la sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑88/20
, non pubblicata,
EU:T:2021:664
; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
2.
Con tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso volto ad annullare il provvedimento adottato il 13 gennaio 2020 dal presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo, che vietava ai deputati di esporre la bandiera nazionale sul loro banco (in prosieguo: il «provvedimento contestato»). Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento contestato non fosse un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
3.
I ricorrenti contestano tale conclusione. La presente causa solleva pertanto la sempre attuale questione relativa a quali atti possono essere impugnati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
4.
Vi è molto da dire a tale riguardo (
2
). Tuttavia, nell’ambito del procedimento di impugnazione, la Corte è vincolata dai motivi e dagli argomenti dedotti dai ricorrenti (
3
). La Corte non può ricomporre il ricorso per i ricorrenti, ma solamente esaminare i motivi così come essi sono dedotti. Nelle circostanze della presente impugnazione, e per le ragioni che illustrerò nel prosieguo, proporrò alla Corte di respingere il ricorso. A mio avviso, gli argomenti sollevati dai ricorrenti non suffragano la conclusione che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto rigettando in quanto irricevibile il loro ricorso in primo grado. Non condivido tuttavia il ragionamento formulato dal Tribunale a sostegno di tale conclusione. Proporrò pertanto alla Corte di sostituire il ragionamento del Tribunale senza annullarne la decisione.
II.
Fatti all’origine della controversia e procedimento dinanzi al Tribunale
5.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti sono deputati eletti al [OSCURATO:PERSONA] europeo.
6.
Nel corso della seduta plenaria del 13 gennaio 2020, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo ha avvisato verbalmente i deputati del divieto di esporre bandiere nazionali sui banchi e ha chiesto loro di ritirarle. Tale misura è stata impugnata dai ricorrenti mediante un ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale.
7.
In due successive sedute plenarie, tenutesi il 29 e il 30 gennaio 2020, i vicepresidenti che presiedevano le sessioni di cui trattasi, mantenendo l’ordine nel corso delle stesse, hanno invocato il divieto di esporre bandiere nazionali sui banchi. In due occasioni i microfoni di singoli deputati sono stati spenti in tale contesto.
8.
[OSCURATO:PERSONA] ha poi spiegato, come fanno valere i ricorrenti (
4
), che il provvedimento contestato era la mera riformulazione dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento del [OSCURATO:PERSONA]. La disposizione in esame così recita:
«I deputati non turbano l’ordine in Aula e non adottano comportamenti inappropriati. È vietato esporre striscioni».
9.
Con atto introduttivo del 13 febbraio 2020, i ricorrenti hanno proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all’annullamento del provvedimento contestato.
10.
A sostegno del proprio ricorso, i ricorrenti hanno dedotto quattro motivi. Il primo motivo era suddiviso in due parti, con le quali essi facevano valere anzitutto uno snaturamento del diritto e dei fatti in relazione all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] e, in secondo luogo, una violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE. Con il secondo motivo veniva dedotta una violazione del principio di certezza del diritto, mentre il terzo sosteneva la sussistenza di un abuso di potere. Infine, nel loro quarto motivo, i ricorrenti affermavano che vi era una violazione dei principi di parità di trattamento, di legalità, di buona amministrazione, del fumus persecutionis e della libertà di espressione dei deputati.
11.
[OSCURATO:PERSONA] ha risposto sollevando un’eccezione di irricevibilità, fondata, in primo luogo, sull’assenza di un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, in secondo luogo, sulla mancanza di legittimazione ad agire da parte dei ricorrenti e, in terzo luogo, sulla loro mancanza di interesse ad agire. In subordine, il [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere l’infondatezza del ricorso.
12.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile per il motivo che il provvedimento contestato non costituiva un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
13.
Ai punti 31 e 32 della sentenza impugnata, il Tribunale ha anzitutto ricordato la consolidata linea giurisprudenziale secondo la quale i giudici dell’Unione sono competenti a esercitare un controllo sulla validità degli atti del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha poi precisato che alcuni atti del [OSCURATO:PERSONA], segnatamente quelli che non producono effetti giuridici o producono siffatti effetti unicamente nell’organizzazione interna dei lavori del [OSCURATO:PERSONA] (punto 33 della sentenza impugnata), sono tuttavia esclusi dal sindacato giurisdizionale (
5
).
14.
Il Tribunale ha inoltre chiarito (al punto 34 della sentenza impugnata) che tutti gli atti del [OSCURATO:PERSONA] che producono effetti giuridici nei confronti di terzi sono soggetti al controllo dei giudici dell’Unione. Lo stesso ha poi ricordato che i deputati sono considerati come terzi nei confronti di atti del [OSCURATO:PERSONA] che producono effetti giuridici per quel che riguarda le condizioni di esercizio del loro mandato parlamentare (punto 35 della sentenza impugnata) (
6
). Il Tribunale ha pertanto ritenuto che la ricevibilità dipendesse dalla circostanza che gli atti impugnati modificassero le condizioni di esercizio del mandato di deputato (punto 37 della sentenza impugnata).
15.
Il Tribunale ha poi dichiarato (al punto 38 della sentenza impugnata) che il provvedimento contestato consisteva in un divieto, rivolto ai deputati sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento del [OSCURATO:PERSONA], di esporre striscioni sui loro banchi e non andava oltre il divieto già enunciato in tale disposizione. Nel prosieguo della sentenza impugnata, il Tribunale ha interpretato il regolamento del [OSCURATO:PERSONA] al fine di avvalorare tale constatazione.
16.
Ai punti da 42 a 44 della sentenza impugnata, esso ha poi osservato che dal regolamento del [OSCURATO:PERSONA], che si basa su tradizioni parlamentari comuni agli Stati membri, risulta che i deputati si esprimono, in linea di principio, parlando in [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso ha altresì rilevato che ciò deriva dall’articolo 171 del regolamento di cui trattasi. Qualsiasi restrizione ad altri mezzi di espressione mira quindi a garantire l’uguaglianza dei deputati e il corretto svolgimento dei lavori parlamentari.
17.
Inoltre, il Tribunale ha constatato, al punto 45 della sentenza impugnata, che un’immagine o un oggetto, attraverso il simbolo che rappresenta o il messaggio che comunica, può senza dubbio fungere da mezzo di espressione, dando così ai deputati che lo usano la possibilità di affermare e di difendere le loro convinzioni politiche al di fuori del tempo di parola a loro attribuito. Il Tribunale ha altresì ritenuto, al punto 50 della sentenza impugnata, che le bandiere nazionali in questione rientrassero nella portata della locuzione francese «banderoles et bannières», corrispondente ai termini impiegati in altre versioni linguistiche del regolamento, alla luce del significato che i ricorrenti attribuiscono all’uso delle bandiere nazionali sui loro banchi.
18.
Tenuto conto di tutte le ragioni menzionate, il Tribunale ha affermato, ai punti 51 e 52 della sentenza impugnata, che il comportamento dei ricorrenti, nella misura in cui turbava il regolare svolgimento dei lavori parlamentari, rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento del [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, il provvedimento contestato riguardava l’organizzazione interna dei lavori del [OSCURATO:PERSONA] e non produceva effetti giuridici, comportando una modifica rilevante della loro situazione giuridica, in modo da pregiudicare le condizioni nelle quali i ricorrenti esercitavano il loro mandato di deputati.
III.
Procedimento dinanzi alla Corte, motivi e argomenti delle parti
19.
L’8 dicembre 2021 i ricorrenti hanno proposto dinanzi alla Corte un ricorso con il quale chiedono a quest’ultima di annullare la sentenza impugnata, dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento, annullare il provvedimento contestato per difetto di base giuridica e condannare il [OSCURATO:PERSONA] a sopportare le spese.
20.
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese.
21.
I ricorrenti deducono due argomenti di diritto, senza tuttavia spiegare quali motivi siano suffragati da tali argomenti, né in che modo (v. paragrafi da 36 a 43 delle presenti conclusioni). Da un lato, essi lamentano uno snaturamento dei fatti e un errore nella qualificazione giuridica di questi ultimi e, dall’altro, affermano che il Tribunale ha violato e snaturato l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento.
22.
Il primo argomento dei ricorrenti consiste, in sostanza, nell’affermare che il Tribunale non ha tenuto conto delle conseguenze del provvedimento contestato sul diritto dei deputati di prendere la parola, dato che, il 29 e il 30 gennaio 2020, il vicepresidente del [OSCURATO:PERSONA] ha disattivato i microfoni rispettivamente del sig. [OSCURATO:PERSONA] (
7
) e del sig. [OSCURATO:PERSONA] e ha consentito al sig. [OSCURATO:PERSONA] di parlare solo perché aveva ritirato la bandiera.
23.
I ricorrenti sostengono pertanto che il Tribunale avrebbe dovuto concludere che il provvedimento contestato produceva effetti giuridici di natura tale da influire sull’esercizio del loro mandato.
24.
Con il loro secondo argomento, i ricorrenti fanno valere che la versione francese dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] non si applica alle bandiere nazionali, in quanto si riferisce agli striscioni. Pertanto, la situazione nella sessione parlamentare di cui trattasi non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione.
25.
I ricorrenti affermano che la versione francese del regolamento dovrebbe essere determinante nel caso di specie, poiché si tratta della lingua di lavoro del [OSCURATO:PERSONA] (
8
). Analizzando altre versioni linguistiche dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha snaturato i fatti.
26.
Inoltre, i ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha erroneamente interpretato l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento, in quanto esso non mira a garantire l’uguaglianza tra i deputati, bensì a mantenere l’ordine nel corso delle sessioni. L’uguaglianza tra i deputati è invece la finalità dell’articolo 171 del regolamento, che non disciplina a sua volta il mantenimento dell’ordine durante le sessioni.
27.
Inoltre, i ricorrenti affermano che il Tribunale ha snaturato i fatti e commesso un errore di diritto non accertando in che modo l’uso delle bandiere nazionali turbasse l’ordine della sessione.
28.
I ricorrenti sostengono infine che il Tribunale ha erroneamente qualificato come transnazionale la natura delle elezioni al [OSCURATO:PERSONA] europeo e che l’esistenza di elenchi nazionali, nonché l’articolo 4, paragrafo 2, TUE rafforzano il loro carattere nazionale.
29.
Al contrario, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene essenzialmente che il ricorso proposto dai ricorrenti non raggiunga la soglia di ricevibilità di cui all’articolo 168 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, poiché non contiene gli argomenti di diritto dedotti a sostegno dei loro motivi.
30.
Per quanto riguarda il primo argomento dei ricorrenti relativo a uno snaturamento dei fatti, il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il provvedimento contestato è costituito solo dalla decisione verbale del 13 gennaio 2020 e non dalle misure adottate il 29 e il 30 gennaio 2020. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA], constatare il contrario comporterebbe un ampliamento dell’oggetto del ricorso.
31.
Inoltre, per quanto riguarda le sessioni del 29 e del 30 gennaio 2020, il [OSCURATO:PERSONA] afferma che i vicepresidenti che presiedevano le sessioni erano autorizzati, in forza dell’articolo 175 del regolamento, a disattivare il microfono quale misura di mantenimento dell’ordine nella seduta plenaria. In ogni caso, i microfoni sono stati disattivati non a causa della presenza delle bandiere nazionali sui banchi, ma perché i deputati hanno superato il tempo loro assegnato per parlare (nel caso del sig. [OSCURATO:PERSONA]) o perché hanno criticato il modo in cui il vicepresidente dirigeva la sessione (nel caso del sig. [OSCURATO:PERSONA]). Il sig. [OSCURATO:PERSONA], come ha spiegato il [OSCURATO:PERSONA], ha preso la parola due volte nel corso della sessione del 30 gennaio. Nella prima occasione in cui egli ha parlato, la bandiera si trovava sul suo banco, mentre nel secondo caso aveva abbassato lui stesso la bandiera. Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non esiste alcun nesso tra il provvedimento contestato e le misure che hanno comportato la disattivazione dei microfoni.
32.
Di conseguenza, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale non abbia snaturato i fatti e che tale argomento avanzato dai ricorrenti debba essere respinto in quanto manifestamente infondato.
33.
Per quanto riguarda il secondo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento consente di vietare l’esposizione delle bandiere nazionali sui banchi dei deputati senza che si renda necessario dimostrare che ciò turba l’ordine delle sessioni. Tale disposizione mira a limitare ai soli interventi verbali la modalità con cui i deputati esprimono le loro opinioni.
34.
Infine, il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale non ha commesso errori quando ha preso in considerazione altre versioni linguistiche per interpretare l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento, dato che concentrarsi su una sola versione linguistica sarebbe contrario ai metodi consolidati di interpretazione del diritto dell’Unione.
35.
[OSCURATO:PERSONA] chiede quindi che anche il secondo argomento dedotto dai ricorrenti sia respinto in quanto manifestamente infondato.
IV.
Valutazione
A.
Questioni preliminari
36.
In via preliminare, occorre osservare che la presente impugnazione, come correttamente affermato dal [OSCURATO:PERSONA], soddisfa solo marginalmente i requisiti di cui agli articoli 168, paragrafo 1, lettera d), e 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia. In base a tali disposizioni, l’atto di impugnazione deve contenere i motivi, suffragati in modo chiaro da argomenti di diritto e tali da indicare quali parti della sentenza del Tribunale sono oggetto di contestazione (
9
).
37.
La presente impugnazione presenta due argomenti di diritto, ma non spiega quale dei motivi sia suffragato dagli argomenti di diritto né in che modo questi ultimi suffraghino tali motivi. Pertanto, la Corte potrebbe legittimamente decidere di respingere l’impugnazione in esame a causa dei suoi vizi formali.
38.
Tuttavia, nell’intento di accogliere la presente impugnazione, soluzione che consiglio alla Corte di scegliere, è possibile intendere i motivi e gli argomenti come segue.
39.
Con il loro primo argomento, in sostanza, i ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso un errore nella qualificazione giuridica di taluni fatti, il che l’avrebbe condotto ad una conclusione errata sul piano giuridico. Con il secondo argomento essi sostengono essenzialmente che il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento.
40.
Ritengo che il primo argomento sia dedotto a sostegno dei primi due motivi, con i quali i ricorrenti chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di dichiarare ricevibile il ricorso iniziale. Il secondo argomento è sollevato, a mio avviso, a sostegno del terzo motivo, diretto ad ottenere che la Corte annulli la sentenza impugnata per il difetto di base giuridica.
41.
In effetti, se dichiara fondato il ricorso e se dispone di elementi sufficienti, la Corte può sostituire la sentenza del Tribunale con una propria sentenza nel merito o statuire nel merito se il Tribunale ha respinto il ricorso per ragioni procedurali e, per tale motivo, non ha statuito nel merito (
10
).
42.
Tuttavia, nel caso di specie, il terzo motivo, con il quale si chiede che la Corte si pronunci nel merito annullando il provvedimento contestato, può essere preso in considerazione solo se la Corte accoglie i primi due motivi. Ritengo, come illustrerò di seguito, che la Corte debba respingere i primi due motivi. In tal caso, non sarebbe necessario rispondere al terzo motivo.
43.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui la Corte si pronunciasse in senso opposto e accogliesse il ricorso di annullamento, proporrei di rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo statuisca nel merito.
B.
Ricevibilità del ricorso
1.
Argomento dedotto dai ricorrenti in relazione allo snaturamento dei fatti
44.
Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dai ricorrenti in primo grado in quanto il provvedimento contestato non costituiva, a suo avviso, un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
45.
Va ricordato che, come confermato dalla giurisprudenza, nell’ambito della procedura disciplinata dall’articolo 263 TFUE, la Corte può esercitare un controllo su tutti gli atti giuridicamente vincolanti adottati dalle istituzioni e dagli altri organi dell’Unione (
11
). La Corte ha inoltre inteso gli atti impugnabili come provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (
12
).
46.
Nel caso di specie, è pacifico che i ricorrenti contestano la misura adottata verbalmente dal presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo nel corso della seduta del 13 gennaio 2020. L’oggetto della controversia consiste piuttosto nel valutare se tale misura abbia prodotto gli effetti giuridici che privano o possono privare i ricorrenti del diritto di parola durante le sessioni parlamentari.
47.
[OSCURATO:PERSONA] i ricorrenti, anche se tale misura non ha prodotto conseguenze giuridiche in occasione della seduta plenaria del 13 gennaio 2020, essa ha continuato ad esistere anche nelle successive sessioni parlamentari ed è stata una causa diretta della privazione del diritto di parola nei confronti di alcuni deputati nel corso delle sessioni del 29 e del 30 gennaio 2020.
48.
I ricorrenti affermano pertanto che la conclusione del Tribunale secondo cui il provvedimento contestato non è idoneo a produrre effetti giuridici, e non è quindi un atto impugnabile, si fondava su fatti la cui qualificazione giuridica era errata.
49.
Tale snaturamento dei fatti da parte del Tribunale consisteva, secondo i ricorrenti, nel fatto che tale giudice non ha considerato rilevanti, ai fini della valutazione della natura del provvedimento in esame, i fatti verificatisi durante le sessioni parlamentari del 29 e del 30 gennaio 2020. Se il Tribunale avesse preso in considerazione i fatti in esame, avrebbe concluso che il provvedimento contestato produceva effetti giuridici e costituisce pertanto un atto impugnabile.
50.
Alla luce degli argomenti avanzati dai ricorrenti, la Corte deve pertanto stabilire se il Tribunale abbia concluso in modo erroneo che la privazione del diritto di parola in occasione delle sessioni del 29 e del 30 gennaio 2020 non era una conseguenza della misura annunciata verbalmente durante la seduta plenaria del 13 gennaio 2020.
51.
In via preliminare, occorre ricordare che, nell’ambito di un’impugnazione, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi (
13
). In via eccezionale, la Corte può verificare se il Tribunale ha snaturato fatti o elementi di prova ad esso sottoposti, ma tale snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti né delle prove (
14
). Inoltre, la parte che alleghi uno snaturamento deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a compiere tale snaturamento (
15
).
52.
In tale prospettiva, non mi sembra che il Tribunale abbia manifestamente snaturato i fatti quali risultano dal fascicolo di cui dispone la Corte e dalla sentenza impugnata.
53.
Come risulta dai punti 3, 19 e 29 della sentenza impugnata, il Tribunale era a conoscenza del fatto che i ricorrenti si riferivano alle sessioni del 29 e del 30 gennaio 2020. Tuttavia, sebbene sia evidente che il Tribunale ha accolto la spiegazione avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] e ha concluso che la privazione del diritto di parola in occasione di tali sessioni e il provvedimento contestato non erano collegati, lo stesso non ha purtroppo fornito una spiegazione adeguata di tale accoglimento (
16
).
54.
A tale proposito, il provvedimento contestato, pur avendo continuato ad esistere nel corso delle successive sessioni del [OSCURATO:PERSONA], era diverso da quello che privava alcuni deputati del loro diritto di parola. Ciò ha indotto il Tribunale a valutare separatamente se il provvedimento contestato producesse effetti giuridici al di fuori dell’organizzazione interna dei lavori del [OSCURATO:PERSONA] (punti 37 e seg. della sentenza impugnata). Lo stesso ha concluso che la misura era conforme all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento del [OSCURATO:PERSONA], motivo per cui i suoi effetti erano limitati all’organizzazione interna dei lavori di tale istituzione.
55.
Come spiegherò in seguito (
17
), ritengo che il ragionamento del Tribunale sia errato, nel senso che esso ha confuso la questione di merito (la conformità del provvedimento contestato all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento del [OSCURATO:PERSONA]) con la questione procedurale relativa alla ricevibilità. Tuttavia, il Tribunale non è incorso in uno snaturamento manifesto dei fatti, derivante dalla circostanza di non aver preso in considerazione le sessioni del 29 e del 30 gennaio 2020, come sostengono i ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto dei fatti verificatisi nel corso di tali sessioni, ma li ha qualificati sulla base degli argomenti del resistente, piuttosto che di quelli dei ricorrenti nella causa di primo grado. In altri termini, il Tribunale ha giudicato l’argomento dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] più convincente di quello proposto dai ricorrenti in primo grado. Pertanto, il Tribunale non ha ignorato determinati fatti né li ha qualificati in modo erroneo sul piano giuridico.
56.
L’argomento secondo cui il Tribunale ha fondato la propria decisione su fatti snaturati deve quindi essere respinto.
57.
Poiché si tratta dell’unico argomento dedotto dai ricorrenti a sostegno del loro primo e del loro secondo motivo, la Corte potrebbe, già su tale fondamento, respingere il ricorso.
58.
Tuttavia, nel prosieguo delle presenti conclusioni, spiegherò perché, a mio avviso, la conclusione del Tribunale sull’irricevibilità era corretta, ma il ragionamento che ha condotto quest’ultimo a tale conclusione non lo era.
2.
Perché il ricorso di annullamento proposto nel caso di specie era irricevibile?
a)
Quale parte del ragionamento del Tribunale era errata?
59.
La principale linea argomentativa del Tribunale consisteva nel dimostrare che il provvedimento contestato non era un atto impugnabile in quanto non eccedeva l’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento del [OSCURATO:PERSONA]. Ciò lo rendeva una misura interna di organizzazione dei lavori del [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, un atto non impugnabile (v., in particolare, punto 52 della sentenza impugnata). Pertanto, il Tribunale ha risposto alla questione nel merito (affermando che il provvedimento contestato era correttamente fondato sull’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento del [OSCURATO:PERSONA]) per dichiarare irricevibile il ricorso.
60.
A mio avviso, qualsiasi sforzo di operare una distinzione formale tra le misure di organizzazione interna dei lavori di un’istituzione, che non sono impugnabili, e gli atti che producono o sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, che sono impugnabili, è fuorviante.
61.
L’unica questione pertinente è, a mio avviso, se la misura sia idonea a incidere sui diritti e sugli obblighi che il diritto dell’Unione conferisce alle persone. Solo se un atto non produce effetti del genere può essere considerato un atto meramente interno. Non occorre pertanto verificare se la misura sia interna, ma se sia idonea a incidere sui diritti di una persona.
62.
La giurisprudenza citata dal Tribunale (
18
) conferma, in sostanza, la posizione in esame. Il metodo utilizzato dalla Corte in tali sentenze non impone di verificare se la misura sia interna, sebbene la Corte abbia in ultima analisi concluso che determinate misure oggetto di tali cause erano di natura interna. In tali decisioni, la Corte ha dichiarato che, nelle specifiche ipotesi in cui le misure erano interne all’organizzazione dei lavori del [OSCURATO:PERSONA],
allo stesso tempo
esse non incidevano sui diritti dei terzi. Per tale motivo la Corte ha rifiutato di esercitare un controllo su di esse.
63.
Vorrei illustrare tale punto mediante la sentenza Weber/[OSCURATO:PERSONA], citata dal Tribunale. In tale causa, la Corte ha dichiarato che gli atti che non possono essere sottoposti a sindacato giurisdizionale sono quelli «che non producono effetti giuridici, oppure producono effetti giuridici soltanto all’interno del [OSCURATO:PERSONA] per quanto attiene all’organizzazione dei suoi lavori e sono soggetti a procedimenti di verifica stabiliti dal suo regolamento» (
19
).
64.
Proseguendo, la Corte ha dichiarato che «una regolamentazione relativa all’indennità di fine mandato per i deputati del [OSCURATO:PERSONA], nonché i singoli atti di applicazione di siffatta regolamentazione producono effetti giuridici che esulano dall’organizzazione interna dei lavori delle istituzioni, i
n quanto essi incidono sulla situazione patrimoniale
del deputato» (
20
).
65.
In altri termini, la regolamentazione in tale causa era sicuramente costituita da misure di organizzazione interna dei lavori del [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, esse erano impugnabili perché incidevano sui diritti riconosciuti a un deputato dal diritto dell’Unione.
66.
Per giustificare la sua posizione sul carattere non impugnabile del provvedimento contestato attraverso la lente della sua asserita natura interna, come è già stato esposto al paragrafo 59 delle presenti conclusioni, nella sentenza impugnata il Tribunale si è superfluamente soffermato su questioni di merito (
21
) solo per respingere in ultima analisi il ricorso per ragioni procedurali. Benché non sia sempre possibile evitare tutti gli aspetti sostanziali quando si statuisce sulla ricevibilità (
22
), nel caso di specie ciò non era necessario.
67.
Per statuire sulla ricevibilità nella presente causa, il Tribunale avrebbe dovuto concentrarsi unicamente sulla questione se il provvedimento contestato fosse idoneo a produrre effetti giuridici consistenti nella privazione del diritto di parola, come sostengono i ricorrenti.
68.
L’applicazione della giurisprudenza che definisce un atto impugnabile (v. paragrafo 45 delle presenti conclusioni) porterebbe il Tribunale alla medesima conclusione – vale a dire che il provvedimento contestato non produce effetti giuridici che modifichino la situazione giuridica dei ricorrenti – senza che si renda necessario affrontare nel merito le domande. Una volta che un ricorso sia respinto in quanto irricevibile, il Tribunale non è competente a discutere il merito della domanda, come ha fatto il Tribunale nel caso di specie (
23
).
69.
L’errore nel ragionamento del Tribunale non dovrebbe tuttavia comportare l’annullamento della sentenza impugnata. La Corte ha dichiarato che ciò non è necessario quando il dispositivo di tale sentenza resta fondato (
24
). Ritengo che ciò si verifichi nel caso di specie.
70.
Rimane la questione relativa a quale ragionamento, che conduca alla stessa conclusione di irricevibilità, dovrebbe sostituire il ragionamento seguito dal Tribunale nella sentenza impugnata.
b)
Come ragionare in merito alla ricevibilità nella presente causa?
71.
A mio avviso, occorre anzitutto interrogarsi su quale tipo di atto costituisca il provvedimento contestato. Dai fatti non controversi della causa risulta che si trattava dell’istruzione orale di ritirare le bandiere nazionali dai banchi, in quanto la loro esposizione era contraria all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento del [OSCURATO:PERSONA]. Tale disposizione è direttamente esecutiva, ossia vieta l’esposizione di striscioni nel corso delle sessioni del [OSCURATO:PERSONA], senza necessità di misure di esecuzione. Pertanto, il provvedimento contestato dovrebbe, a mio avviso, essere qualificato come l’interpretazione data all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] dal presidente del [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale le bandiere nazionali rientrano nel divieto in questione.
72.
I ricorrenti sembrano tuttavia non essere d’accordo con una siffatta interpretazione. Essi ritengono che l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] non vieti l’esposizione delle bandiere nazionali sui banchi. Pertanto, i ricorrenti hanno deciso di contestare tale interpretazione sostenendo che pregiudicava il loro diritto di prendere la parola alle sessioni del [OSCURATO:PERSONA]. Tale affermazione ha, a mio avviso, inquadrato la parte della causa dinanzi al Tribunale che è attualmente oggetto di impugnazione. Il medesimo giudice è stato unicamente invitato a rispondere alla questione se il provvedimento contestato sia effettivamente idoneo a pregiudicare il diritto dei deputati di prendere la parola nel corso delle sessioni parlamentari. In caso affermativo, la misura sarebbe impugnabile (e soltanto in tal caso il Tribunale dovrebbe esaminare questioni di merito). In caso di risposta negativa, la misura non sarebbe impugnabile: caso chiuso.
73.
È possibile stabilire se il provvedimento contestato sia di per sé idoneo a privare i deputati del loro diritto di parola, senza affrontare la questione se si tratti di una corretta interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento del [OSCURATO:PERSONA]? A mio avviso, ciò è possibile e deriva sia dallo scopo del ricorso di annullamento sia dalla giurisprudenza che definisce la nozione di «atto impugnabile».
74.
La ratio dei ricorsi di annullamento può essere tratta dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
25
). Il fulcro del principio dello Stato di diritto, in quanto uno dei valori fondamentali sottesi all’ordinamento giuridico dell’Unione sul quale la Corte si è basata in tale sentenza, è costituito dal fatto che ogni persona che ritenga i diritti ad essa conferiti dal diritto dell’Unione violati da un’istituzione o da un organo dell’Unione deve avere accesso ad un giudice.
75.
Al contempo, la Corte, come già indicato (paragrafo 45 delle presenti conclusioni e giurisprudenza citata), ha definito la nozione di «atto impugnabile» come un atto idoneo ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (
26
). Sebbene non intenda criticare la giurisprudenza in questa sede (
27
), la sua applicazione al caso di specie porta a concludere che il provvedimento contestato non ha comportato e non poteva comportare, di per sé, una modifica della situazione giuridica dei deputati tale da privarli del loro diritto di parola. A tal fine era necessaria un’altra misura, adottata da chi presiedeva la sessione.
76.
I ricorrenti fanno valere che il provvedimento contestato è idoneo a privarli del loro diritto di parlare in qualità di deputati. Ritengo che, se così fosse, tale misura dovrebbe essere qualificata come atto impugnabile. Tuttavia, il provvedimento contestato ha privato i deputati del diritto di prendere la parola? La privazione di tale diritto ha avuto luogo con un atto dei vicepresidenti del [OSCURATO:PERSONA] del 29 e del 30 gennaio 2020, che hanno ordinato lo spegnimento dei microfoni di due deputati nel corso di due diverse sessioni.
77.
È oggetto di discussione tra le parti se il divieto di esporre bandiere sui banchi fosse la (sola) ragione di tali decisioni dei vicepresidenti. Tuttavia, anche supponendo che si trattasse della sola ragione di quest’ultima decisione, le decisioni di cui trattasi dipendevano dal potere discrezionale esercitato dai vicepresidenti che presiedevano le sessioni del 29 e 30 gennaio 2020. Lo stesso vale per qualsiasi eventuale futura privazione del diritto di prendere la parola, che non deriva, quale conseguenza automatica, dall’esposizione delle bandiere nazionali sui banchi.
78.
Pertanto, il provvedimento contestato non ha comportato una privazione automatica del diritto di prendere la parola. Tale privazione dipendeva dalla scelta effettuata da chi presiedeva la sessione parlamentare. Sono dunque le misure dei vicepresidenti del [OSCURATO:PERSONA] del 29 e del 30 gennaio 2020 ad avere direttamente inciso sul diritto di parola di taluni deputati.
79.
Di conseguenza, non è possibile concludere che il provvedimento contestato abbia modificato in misura rilevante la situazione giuridica dei ricorrenti incidendo sul modo in cui essi esercitano il loro mandato.
80.
Allo stesso tempo, i ricorrenti non sono stati lasciati senza un mezzo di ricorso giurisdizionale contro gli atti che li hanno privati del diritto di prendere la parola.
81.
I deputati avrebbero potuto proporre ricorsi diretti ad annullare le misure adottate dai vicepresidenti durante le sessioni del 29 e del 30 gennaio 2020. In tale sede, essi avrebbero anche avuto la possibilità di dedotto l’invalidità dell’interpretazione data all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] da parte del provvedimento contestato, se tale interpretazione avesse motivato i successivi provvedimenti impugnati.
82.
La presente impugnazione avrebbe potuto avere una prospettiva diversa se i ricorrenti avessero fatto valere la libertà di espressione, anziché il diritto di parola durante le sessioni parlamentari. Come dimostrato, il provvedimento contestato non era una causa diretta dell’asserita violazione di quest’ultimo diritto. Tuttavia, l’analisi avrebbe potuto portare ad una conclusione diversa se i ricorrenti avessero sostenuto che il provvedimento contestato violava in maniera sproporzionata la loro libertà di espressione, intesa come il diritto di esporre una bandiera nazionale sul banco. Tuttavia, un’affermazione del genere indicherebbe, in realtà, che essi contestano la validità dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] come interpretato dal presidente del [OSCURATO:PERSONA].
83.
Orbene, tenuto conto degli argomenti sollevati nell’ambito della presente impugnazione, una siffatta analisi eccederebbe la portata della stessa.
V.
Conclusione
84.
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di:
–
respingere l’impugnazione, e
–
condannare i ricorrenti alle spese.
(
1
) Lingua originale: l’inglese.
(
2
) Come testimonia la copiosa dottrina in materia. V., ad esempio, [OSCURATO:PERSONA], A., «[OSCURATO:PERSONA] and the Action for Annulment under Article 173 of the EC Treaty», [OSCURATO:PERSONA], Vol. 32(1), 1995, pag. 7; Albors‑Llorens, A., «[OSCURATO:PERSONA] the EU [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] of Opportunity?», [OSCURATO:PERSONA], Vol. 71(3), 2012, pag. 507; Bergstrom, C.F., «[OSCURATO:PERSONA] for Individuals to [OSCURATO:PERSONA] against “Legislative” Measures: Court of Justice of the [OSCURATO:PERSONA] of 3 October 2013 in Case C‑583/11 P», [OSCURATO:PERSONA], Vol. 10, 2014, pag. 481; Gentile, G., «Ensuring effective judicial review of EU soft law via the action for annulment before the EU courts: a plea for a liberal-constitutional approach», [OSCURATO:PERSONA], Vol. 16(3), 2020, pag. 466. V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Belgio/Commissione (
C‑16/16 P
,
EU:C:2017:959
, paragrafi da
67
a
79
).
(
3
) Ad eccezione dell’esame d’ufficio delle condizioni che disciplinano la ricevibilità di un ricorso. V., ad esempio, sentenza del 21 gennaio 2021, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑471/18 P
,
EU:C:2021:48
, punto
101
).
(
4
) I ricorrenti fanno riferimento al seguente articolo che riportava tale spiegazione del [OSCURATO:PERSONA]: «Les eurodéputés ont-ils le droit de déployer un drapeau dans l’hémicycle du Parlement européen?» (14 gennaio 2020), pubblicato da «20 minutes». Disponibile su https://www.20minutes.fr/monde/2695031-20200114-eurodeputes-droit-deployer-drapeau-hemicycle-parlement-europeen.
(
5
) Nella fattispecie, il Tribunale faceva riferimento alle ordinanze del 4 giugno 1986, Gruppo delle destre europee/[OSCURATO:PERSONA] (
78/85
,
EU:C:1986:227
, punto
11
), del 22 maggio 1990, Blot e Front national/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑68/90
,
EU:C:1990:222
, punto
11
), e sentenza del 23 marzo 1993, Weber/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑314/91
,
EU:C:1993:109
, punto
9
).
(
6
) Il Tribunale ha citato nel caso di specie la sentenza del 2 ottobre 2001, Martinez e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑222/99, T‑327/99 e T‑329/99
,
EU:T:2001:242
, punto
61
).
(
7
) Vale la pena rilevare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non era tra i deputati che hanno proposto il ricorso in primo grado o che sono intervenuti in tale procedimento. Di conseguenza, egli non figura neppure tra i ricorrenti.
(
8
) I ricorrenti fanno riferimento al regolamento (CEE) n. 1/1958 del Consiglio, del 6 ottobre 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (
GU 1958, L 17, pag. 385
).
(
9
) Ordinanza del 17 settembre 1996, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (
C‑19/95 P
,
EU:C:1996:331
, punto
37
e giurisprudenza citata).
(
10
) Articolo 61, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. V., ad esempio, sentenze del 3 maggio 2012, Spagna/Commissione (
C‑24/11 P
,
EU:C:2012:266
, punto
50
), in cui la Corte stessa ha statuito sulla controversia, e del 26 giugno 2012, Polonia/Commissione (
C‑336/09 P
,
EU:C:2012:386
, punto
43
), in cui la Corte ha rinviato la causa al Tribunale.
(
11
) Sentenza del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio (
22/70
,
EU:C:1971:32
, punto
42
).
(
12
) Tale definizione è impiegata nella giurisprudenza della Corte, a partire dalla sentenza dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione (
60/81
,
EU:C:1981:264
, punto
9
). V., altresì, sentenze del 15 gennaio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (
T‑377/00, T‑379/00, T‑380/00, T‑260/01 e T‑272/01
,
EU:T:2003:6
, punto
77
); del 12 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (
C‑131/03 P
,
EU:C:2006:541
, punto
54
); del 31 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (
C‑183/17 P e C‑184/17 P
,
EU:C:2019:78
, punto
51
); del 21 gennaio 2021, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑471/18 P
,
EU:C:2021:48
, punto
63
), e del 6 maggio 2021, ABLV [OSCURATO:PERSONA] e a./BCE (
C‑551/19 P e C‑552/19 P
,
EU:C:2021:369
, punto
39
).
(
13
) V., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑399/08 P
,
EU:C:2010:481
, punto
63
).
(
14
) V., in tal senso, sentenza del 29 ottobre 2015, Commissione/ANKO (
C‑78/14 P
,
EU:C:2015:732
, punto
54
).
(
15
) V. sentenza del 10 novembre 2022, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] de Fútbol (
C‑211/20 P
,
EU:C:2022:862
, punto
55
).
(
16
) V. punto 38 della sentenza impugnata.
(
17
) V. sezione II.B.2, lettera a), delle presenti conclusioni.
(
18
) Sentenza impugnata, punto 33. Nella fattispecie, il Tribunale cita le ordinanze del 4 giugno 1986, Gruppo delle destre europee/[OSCURATO:PERSONA] (
78/85
,
EU:C:1986:227
, punto
11
), e del 22 maggio 1990, Blot e Front national/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑68/90
,
EU:C:1990:222
, punto
11
); e sentenza del 23 marzo 1993, Weber/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑314/91
,
EU:C:1993:109
, punto
9
).
(
19
) Sentenza del 23 marzo 1993, Weber/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑314/91
,
EU:C:1993:109
, punto
10
).
(
20
) Ibidem, punto 11, il corsivo è mio. Al contrario, ad esempio, la Corte ha stabilito che una decisione del [OSCURATO:PERSONA] di organizzare una discussione urgente non produceva effetti che esulassero dalla sua organizzazione interna, nella sentenza del 22 settembre 1988, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (
358/85 e 51/86
,
EU:C:1988:431
, punto
17
).
(
21
) Ad esempio, se l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] potesse fungere da base giuridica per il provvedimento di cui trattasi; quale sia l’obiettivo di tale disposizione, oppure se il termine «striscione» includa le bandiere nazionali. V., a tal riguardo, paragrafi da 15 a 18 delle presenti conclusioni.
(
22
) La Corte ha confermato che, per poter valutare se un atto contestato produca effetti giuridici obbligatori ai fini della determinazione della sua impugnabilità, occorre esaminarne il contenuto. Sentenza del 9 ottobre 1990, Francia/Commissione (
C‑366/88
,
EU:C:1990:348
, punto
11
).
(
23
) L’analisi nel merito effettuata dal Tribunale ha creato ulteriore confusione nell’ambito del presente procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte, in quanto i ricorrenti, negli argomenti relativi al terzo motivo dedotto dagli stessi, rispondono a determinate conclusioni formulate nel merito dal Tribunale. Ciò non avviene, tuttavia, per contestare la decisione sulla ricevibilità, ma piuttosto per proporre alla Corte argomenti che le consentano di risolvere la controversia nel merito. V. paragrafo 42 delle presenti conclusioni.
(
24
) Ordinanze del 15 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (
C‑208/11 P
, non pubblicata,
EU:C:2012:76
, punto
35
); del 5 settembre 2013, ClientEarth/Consiglio (
C‑573/11 P
, non pubblicata,
EU:C:2013:564
, punti
23
e
24
), e del 4 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/BCE (
C‑701/19 P
, non pubblicata,
EU:C:2021:99
, punto
38
).
(
25
) Sentenza del 23 aprile 1986 (
294/83
,
EU:C:1986:166
).
(
26
) La giurisprudenza di cui trattasi ha avuto inizio con la sentenza dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione (
60/81
,
EU:C:1981:264
), nella quale il Tribunale ha esaminato la questione se un atto produca effetti giuridici dal punto di vista del ricorrente piuttosto che in astratto, come era avvenuto in cause precedenti. V., a tal riguardo, la descrizione della giurisprudenza nelle conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (
C‑131/03 P
,
EU:C:2006:228
, paragrafi da
101
a
103
).
(
27
) [OSCURATO:PERSONA], il tema dell’impugnabilità di un atto non dovrebbe dipendere dalle circostanze relative al ricorrente, che dovrebbero riguardare il tema della legittimazione ad agire. [OSCURATO:PERSONA], A., «When is an act not an act?», [OSCURATO:PERSONA], Vol. 32(1), 2007, 1, in particolare pag. 2. In linea con tale posizione, che personalmente condivido, il Tribunale avrebbe potuto dichiarare irricevibile il ricorso sulla base della mancanza di legittimazione ad agire dei ricorrenti, in quanto l’atto impugnato non li interessava direttamente.