CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 12363/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 17929 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Comune di Marcianise in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to Sebastiano de Feudis, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore (c/o Avv.to [OSCURATO:PERSONA]) in [OSCURATO:PERSONA] del Corso n. 433/D; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; - controricorrente- Nonché Agenzia delle entrate-riscossione Caserta -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10471/15/17, depositata in data 11 dicembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - il Comune di Marcianise, in persona del sindaco pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, che aveva rigettato il suo appello principale e accolto quello incidentale della Cristalleria [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto parzialmente l'impugnazione della società contribuente avverso l'avviso di pagamento TARI 2015; - la CTR ha affermato che il presupposto impositivo della assimilazione dei rifiuti "speciali non pericolosi" prodotti a quelli urbani - alla cui tariffa applicare, ai sensi dell'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero - non era stato provato dal Comune di Marcianise, essendo la documentazione allegata (in particolare, la nota della società consortile Marcianise del 4.5.2016) assolutamente generica priva di individuazione della tipologia di rifiuti e dei relativi anni di imposta; - la società contribuente resiste con controricorso; rimane intimata l'Agenzia delle entrate-riscossione Caserta; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico articolato motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione dell'art. 198 comma 2° lett. g) D. Lgs. n. 152/2006, nonché del regolamento comunale n. 38 del 05/09/2014, oltre che difetto di motivazione ed omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, per avere la CTR erroneamente ritenuto la contribuente esente dal pagamento della TARI, sul presupposto che essa avrebbe smaltito autonomamente i rifiuti "speciali non pericolosi", omettendo di valutare che il Comune aveva assimilato i rifiuti "speciali non pericolosi" ai rifiuti urbani, come emergeva dal prodotto Regolamento adottato con la delibera di Consiglio comunale n. 38 del 5.9.2014; - il motivo si profila inammissibile; - quanto alla assunta violazione di legge, la censura, da un lato non coglie la ratio decidendi, dall'altro tende ad una inammissibile rivisitazione di un apprezzamento di fatto operato dal giudice di appello in ordine alla mancata prova da parte del Comune dell'assimilazione dei rifiuti "speciali non pericolosi" a quelli urbani, essendo la documentazione prodotta (in particolare, la nota del 4.5.2016 della società [OSCURATO:PERSONA] che assicurava il servizio di raccolta dell'ente locale) "assolutamente generica" priva della indicazione della tipologia dei rifiuti e degli anni di imposta di riferimento; pertanto, la CTR ha fondato la propria decisione sulla mancata prova, in concreto, circa l'assimilazione dei rifiuti "speciali non pericolosi" a quelli urbani; va, al riguardo, ribadito l'orientamento di questa Corte secondo cui "È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito" (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18721 del 13/07/2018; Cass., sez. 5, 26 novembre 2020, n. 26961); - peraltro, quanto all'eccepita assimilazione dei rifiuti "speciali non pericolosi" ai rifiuti urbani in forza del regolamento comunale adottato con la delibera di Consiglio comunale n. 38 del 5.9.2014, va ricordato che qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso, che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice del merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (Cass. n. 1391 del 2014, Cass. n. 1893 del 2009) in quanto l'interpretazione di un atto amministrativo costituisce un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass. n. 3015 del 2006). Il controllo sull'interpretazione dei regolamenti comunali, delle delibere del sindaco e della giunta del comune, nonché delle conseguenti determinazioni dirigenziali e sindacali, rimesso alla Corte di Cassazione, presuppone che la Corte stessa, mediante la lettura del solo ricorso, possa effettuare un confronto tra il contenuto degli atti contestati e la lettura datane dal giudice del merito. Conseguentemente il ricorso, ove non riporti il contenuto degli atti contestati, è privo del requisito dell'autosufficienza (Cass. n. 29322 del 2008; Cass. n. 13711 del 2007; n. 14568 del 2018); né tantomeno il ricorrente ha fornito puntuali indicazioni necessarie alla individuazione delibera del consiglio comunale con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019); - quanto al dedotto vizio motivazionale, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; n. 2785 del 2021). La censura formulata dal ricorrente non riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ma la valutazione di deduzioni difensive svolte nel giudizio di merito concernenti l'assunta assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani sicché essa esula dal dedotto vizio di motivazione; -in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Comune di Marcianise in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore della società controricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2.300,00, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge. Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 23 marzo 2022 Il preside te Il AA, • Depositata in Can élleria Oggi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE L [OSCURATO:PERSONA]& Lj fir) rb3 ‘t0,27:crb r/C-737 e A 14./41Ì-4 5yUy-2.. 11, (c) 4,