CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 23996/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17332-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] E TRASPORTI), in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1530/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/01/2016 R.G.N. 1718/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] – computo nell’orario di lavoro del tempo di trasferimento in località dove svolgere esami e operazioni revisione veicoli R.G.N.17332/2016 Cron. Rep. Ud.15/06/2022 CC R.G.N. 17332/2016 Pag.Rilevato che: 1. con sentenza n. 1530/2015 la Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] ed altri litisconsorti nei confronti dell’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana intesa ad ottenere, in relazione al periodo dal 2001 al 2006, il pagamento dei compensi relativi al tempo di viaggio impiegato per recarsi – fuori dall’orario di lavoro – dalle sedi di ordinario servizio nei Comuni della Provincia di Catania, e per fare da dette località ritorno, per il compimento, in missione in conto privato, delle attività istituzionali di esami ed operazioni tecniche e di revisione dei veicoli di competenza del Servizio di Motorizzazione Civile; la domanda (proposta attraverso ricorsi per decreti ingiuntivi ottenuti dai lavoratori e poi oggetto di opposizione da parte dell’Amministrazione) era stata fondata sull’art. 19, comma 3, della l. n. 870/1986 e sull’art. 30 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto in data 16febbraio 1 999 recante la disciplina sul trattamento di trasferta, recepito in Sicilia, disposizioni in base alle quali, nella prospettazione attorea, il tempo di viaggio andava considerato attività lavorativa; 2. il Tribunale, accogliendo le opposizioni, aveva revocato i decreti ingiuntivi e respinto le azionate domande ritenendo che un diritto alla remunerazione del tempo di viaggio potesse decorrere solo dalla nota dirigenziale prot. N. 1502/Area 3 Tr del 22 maggio 2007, nota neppure depositata dagli opposti i quali non avevano fornito alcuna prova del carattere ricognitivo della stessa, tale da avere una efficacia estesa agli anni dal 2001 al 2006; 2. la Corte d’appello di Palermo confermava tale pronuncia, ma con diversa motivazione; riteneva che la sussistenza del diritto dei ricorrenti dovesse essere verificata alla luce degli artt. 40 e 99 del c.c.r.l. Sicilia ed evidenziava che, nello specifico, non fosse stata perfezionata la fattispecie configurata nell’art. 99, comma 1, lett. g) del c.c.r.l. (mediante l’adozione di un provvedimento di definizione delle prestazioni lavorative di riferimento, previa consultazione sindacale); riteneva che, in mancanza di tale presupposto procedimentale della consultazione dei sindacati, nessun diritto potesse essere riconosciuto agli appellanti; evidenziava ancora l’inammissibilità della deduzione degli appellanti in ordine alla violazione del principio della parità di trattamento con gli altri dipendenti delle Aree di Motorizzazione Civile della Sicilia; R.G.N. 17332/2016 Pag.4. avverso tale sentenza i lavoratori indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui l’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana ha resistito con controricorso; 5. i ricorrenti hanno depositato memoria. Consideratoche: 1. riguardo all’eccezione formulata dall’Assessorato controricorrente va preliminarmente osservato che, quando il ricorso per cassazione sia notificato presso l’Avvocatura distrettualeanziché presso l’Avvocatura generale dello Stato (o comunque, come nella specie, rivolta all’Avvocatura generale, ma irritualmente all’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL], anziché all’indirizzo corretto e cioè alla PEC [OSCURATO:EMAIL]), la nullità della notifica restasanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazione medesima rappresentata dall’Avvocatura generale (v. ex multisCass. 14 ottobre 2005, n. 20000); 2.con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 345, comma 2, 421 e 437, comma 2, cod. proc. civ.; premettono i ricorrenti: - che le prestazioni ordinarie di lavoro dei funzionari della Motorizzazione Civile sono di trentasei ore settimanali, articolate in cinque giorni, che gli esami e le operazioni tecniche sono effettuate presso la sede della Motorizzazione nell’ambito dell’orario di lavoro o, su richiesta degli utenti, presso le sedi da essi predisposte; - che per le operazioni così espletate non è previsto alcun compenso aggiuntivo all’ordinario stipendio se svolte presso la sede di servizio e in orario di lavoro ordinario; -che invece, per i servizi svolti oltre il normale orario d’ufficio il personale ha diritto al compenso per lavoro straordinario: se svolte presso una sede degli utenti, da questi predisposte, sono previsti compensi e indennità di missione (cosiddetto conto privato); - che, stante il carico di lavoro dei funzionari della Motorizzazione Civile le operazioni in “conto privato” vengono di solito espletate mediante il ricorso a prestazioni straordinarie inorario pomeridiano o nella giornata del sabato mattina; - che a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] rientra nel computo dello straordinario anche il tempo di viaggio; - che la domanda in monitorio dei ricorrenti aveva fondamento nelle disposizioni del Dirigente del Servizio di Motorizzazione Civile di Catania che, a fronte delle richieste dei cittadini di prestazioni afferenti alle attività istituzionali di esami ed operazioni tecniche nonché di revisione dei veicoli, aveva conferito negli anni migliaia di incarichi per il compimento di missioni in conto privato ed era altresì basata sull’art. 19, comma 3, l. n. 870/1986 e sull’art. 30 c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] secondo cui è stabilito il compenso per lavoro straordinario al dipendente in missione quale “tempo di viaggio” da remunerare (per specifica qualifica e anzianità del dipendente) per gli anni 2001-2006; R.G.N. 17332/2016 Pag.tale essendo la domanda, rilevano che la Corte territoriale ha posto a base del proprio convincimento la eccezione nuova dell’[OSCURATO:PERSONA], formulata ai sensi degli artt. 40 e 99, comma 1, c.c.r.l., nonché i verbali di riunione delle Organizzazioni sindacali e che la medesima ha omesso di verificare se le difese apprestate in appello fossero coerenti con le eccezioni costituenti i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo tramite i quali era stato introdotto il giudizio di merito in primo grado; rilevano che la Corte palermitana, dando ingresso in modo inammissibile alla suddetta questione nuova, aveva acquisito d’ufficio la nota dirigenziale 22/5/2007 prot. n. 1502/area3 Tr, mentre altrettanto non aveva fatto con riguardo ai due verbali di contrattazione sindacale dell’Area motorizzazione civile [OSCURATO:PERSONA] e della Motorizzazione civile di Catania, omettendo di compiere l’esame dei fatti decisivi di discussione tra le parti già presenti in primo grado; 3. con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 437, comma 3, cod. proc. civ.; censurano la sentenza impugnata per aver omesso di fissare apposita udienza utile per l’ammissione delle nuove prove documentali in causa, così contravvenendo al precetto secondo cui l’ammissione e l’assunzione delle prove nuove può essere effettuata dal collegio solo dopo la fissazione, entro venti giorni dalla udienza di trattazione, di altra udienza nella quale va decisa l’assunzione delle prove e in cui va pronunciata la decisione; 4. con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: vizio di extrapetizione, nullità della sentenza, violazione degli artt. 287 e 384 cod. proc. civ.; sostengono che la Corte d’appello correggendo ed integrando la motivazione della sentenza del Tribunale ed introducendo nova processuali è andata oltre i limiti della domanda; assumono che la decisione è venuta a fondarsi su un fatto diverso da quello dedotto in giudizio e, comunque, estraneo alla materia del contendere, anche alla luce dell’atto di appello dei dipendenti e delle richieste con lo stesso avanzate; 5. con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: sostengono che la sentenza impugnata ha stravolto i presupposti di fatto nonché quelli processuali per approdare ad una decisione di conferma della prima sentenza, cui sarebbe stato impossibile pervenire se non in forza di tale manipolazione; in conseguenza, ad avviso dei ricorrenti, “risultano mancanti gli affermati requisiti di ‘novità della questione’ e di ‘assenza di precedenti giurisprudenziali in materia’ idonei e sufficienti per la determinazione di compensazione delle spese processuali”; 6. il ricorso, in tutti motivi in cui è articolato, è infondato; R.G.N. 17332/2016 Pag.6.1. non vi è un vizio di ultrapetizione perché la domanda su cui la Corte territoriale ha pronunciato è sempre stata la stessa, essendo solo diverso il percorso argomentativo; si ricorda che il vizio diultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” e “ causa petendi” ) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum”mediato); resta, però, fermo che egli è libero non solo di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma pure di rilevare, indipendentemente dall’iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva o estintiva di unadata pretesa, in quanto ciò attiene all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge (v. Cass. 5 agosto 2019, n. 20932; Cass. 7 dicembre 2005, n. 26999); ne consegue che il vizio inquestione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato ovvero introducendo nel tema controverso di nuovi elementi di fatto (v. Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass 24 settembre 2015, n. 18868), principio che va coordinato con il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplinagiuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione; nel caso in esame non vi è stata alcuna alterazione degli elementi di fatto controversi in causa ma solo un diverso inquadramento giuridico degli stessi; peraltro, si evince dalla sentenza impugnata che in sede di appello i lavoratori, dopo aver evidenziato che il mancato pagamento del tempo di viaggio avevariguardato solo il servizio di Motorizzazione Civile di Catania atteso che negli altri uffici provinciali della Motorizzazione della Sicilia il quantumdovuto era stato corrisposto ai dipendenti, avevano rilevato che ”la sentenza impugnata, attesa la linea difensiva dell’Assessorato nel giudizio di opposizione, avrebbe dovuto concentrarsi esclusivamente sulla decorrenza del diritto, se mai scaturente dalla nota dirigenziale prima richiamata, che a loro avviso non aveva alcuna forza normativa nell’attribuire il diritto in questione, derivante esclusivamente dalla disposizioni contrattuali” (ultimo capoverso pag. 3 della sentenza impugnata); quindi, la questione di una riconducibilità del diritto alla contrattazione collettiva era stata, a ben guardare, introdotta dagli stessi appellanti; in effetti il Tribunale, rimarcando che l’Amministrazione con la nota dirigenziale prot. N. 1502/Area 3 Tr del 22/5/2007 aveva fondato il diritto dei lavoratori a vedersi considerate anche le ore impiegate per gli spostamenti quali ore di straordinario effettivamente prestato, aveva ritenuto che gli opposti, i quali non avevano neppure R.G.N. 17332/2016 Pag.prodotto tale nota, non avessero fornito elementi circa il carattere interpretativo e ricognitivo della stessa (v. pag. 9 del ricorso per cassazione); e proprio gli appellanti, in sede di gravame, avevano dedotto che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il loro diritto non era fondato su detta nota dirigenziale, ma sulle disposizioni contrattuali applicabili al rapporto; ed allora nonmerita censura la sentenza impugnata per avere fatto riferimento alla nota prot. N. 1502/Area 3 Tr del 22/5/2007, prodotta in sede di appello dall’Amministrazione ed acquisita d’ufficio dalla Corte territoriale, nel rispetto dell’unico limite fissato, perle prove precostituite, dal deposito prima dell’udienza di discussione - v. Cass. 28 luglio 2005, n. 15802; Cass. 26 maggio 2004, n. 10128-, nota, peraltro, relativa ad un tema di indagine sul quale la difesa dei lavoratori aveva ampiamente interloquito con la memoria di costituzione nel giudizio di opposizione (v. pag. 3 della sentenza); 6.2. quanto alla lamentata omessa applicazione dell’art. 437, comma 3, cod. proc. civ. circa la fissazione di una nuova udienza in cui assumere nuove prove documentali, basti osservare che tale norma si riferisce alle prove testimoniali o periziali, non a quelle documentali; 6.3. né la sentenza merita censura là dove, dopo aver escluso ogni rilevanza, ai fini del diritto preteso, alla nota suddetta -avente, come si rile va dal contenuto della stessa riportato nella stessa sentenza impugnata, mero contenuto interlocutorio, diretto a ribadire quanto disposto nella normativa richiamata -ha incentrato il proprio esame sulle previsioni del c.c.r.l. (artt. 40 e 99) ed ha ricavato da dette previsioni la necessità di una previa consultazione dei soggetti sindacali, consultazione che, nella specie, non risultava vi fosse stata; ed in effetti, sempre dalla sentenza impugnata si evince che la nota dirigenziale sopra citata richiamava espressamente gli artt. 40 e 99 del c.c.r.l. e le condizioni indicate da tale normativa ai fini della considerazione del tempo di viaggio come attività normativa, condizioni (concertazione con le oo.ss.) che, nella specie, la Corte palermitana ha ritenuto non essersi verificate; 6.4. quanto alle doglianze che attengono alla mancata acquisizione d’ufficio di documenti asseritamente attestanti che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, tale consultazione vi era stata, va ricordato che nel rito del lavoro il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi exart. 421 cod. proc. civ., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull’onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori (v. Cass. n. 6023/2009); in ogni caso, gli indicati poteri d’ufficio non possono essere dilatati fino a richiedere cheil giudice supplisca in ogni caso alle carenze di allegazione e prova delle R.G.N. 17332/2016 Pag.parti, in assenza di una pista probatoria rilevabile dal materiale processuale acquisito agli atti di causa; 6.5. inammissibile è, infine, la censura afferente alla regolamentazione delle spese; gli appellanti soccombenti, infatti, giammai avrebbero potuto avere una pronuncia favorevole quanto alle spese processuali ed hanno, nello specifico, in luogo dell’ordinaria applicazione della regola della soccombenza, beneficiato di una compensazione delle spese per la ‘novità della questione’ e la ‘assenza di precedenti in materia’, compensazione che non hanno alcun interesse a far cassare; 6.6. in ordine, poi, all’asserita inesistenza dei presupposti per il raddoppio del c.u., si noti che la doglianza, ancor prima che infondata, è inammissibile perché si tratta di statuizione non impugnabile: cfr. Cass. n. 29424/2019; Cass. n. 27131/2020; 7.da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto; 8. la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza; 9. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della