CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24525/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1AI Tribunale per le misure cautelari di Bologna confermava l'ordinanza che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare personale degli arresti domiciliari per i reati di rapina e tentata estorsione. 1.Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 1.1. vizio di motivazione (artt. 110, 628 cod. pen.): non sarebbe stato considerato quanto dichiarato dalla persona offesa, che aveva riferito come il ricorrente fosse rimasto in disparte durante l'aggressione; a ciò si aggiungeva che la rapina si sarebbe verificata in un contesto buio ed isolato; tale circostanza induceva a ritenere che la persona offesa non avesse potuto avvedersi né dell'asportazione delle chiavi e del telefono cellulare, né del contributo offerto dal ricorrente. 1.1.1 Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione degli elementi di prova raccolti nel corso del procedimento, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale confermava la valutazione del primo giudice con motivazione che non si presta ad alcuna censura. Veniva ribadito che gli elementi raccolti indicavano che era stato proprio il ricorrente ad attrarre nell'imboscata la persona offesa, fornendo un contributo che non era affatto modesto. La piena partecipazione del ricorrente alla rapina emergeva con chiarezza dalle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta attendibile sia intrinsecamente, in quanto il dichiarante non aveva moventi calunniosi, che estrinsecamente, in quanto la sua narrazione risultava coerente con gli elementi di contesto. Quanto al luogo dove veniva consumata la rapina, il Tribunale rilevava che le eccezioni difensive, funzionali alla rappresentazione di una versione alternativa, non risultavano corroborate da elementi esterni e, dunque, risultavano recessive. 1.2. Violazione di legge (art. 56, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria per il reato di tentata estorsione: mancherebbero elementi idonei a ritenere che il ricorrente abbia concorso nel reato contestato (la signora Bilbili non avrebbe riferito circostanze decisive, mentre sia le chiavi, che il telefono cellulare della vittima venivano rinvenuti sulla persona del correo). 1.2.1. Anche in questo caso si chiede la rivalutazione e capacità dimostrativa degli elementi di prova, attività non ricompresa nella competenza del giudice di legittimità. Contrariamente a quanto dedotto, il quadro indiziarlo posto a sostegno della colpevolezza veniva ritenuto solido sulla base della credibile e dettagliata narrazione della persona offesa oltre che nel rinvenimento della refurtiva (nella disponibilità del correo) e dalle dichiarazioni etero accusatorie dello stesso ricorrente. Anche in questo caso la motivazione si sottrae ad ogni censura in questa sede.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 114 cod. pen, sia in relazione alla rapina che alla tentata estorsione. 1.3.1. Si tratta di doglianza manifestamente infondata: dal tessuto argomentativo dell'ordinanza impugnata emerge, infatti, un ruolo tutt'altro che marginale del ricorrente sia con riferimento alla rapina, tenuto conto che era emerso che lo stesso si era adoperato per attrarre la persona offesa nell'imboscata, sia con riferimento all'estorsione, considerato che le prove raccolte dimostravano che il ricorrente aveva partecipato alla trattativa ed accompagnato il correo nel luogo dello scambio. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equítativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma