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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2025

Cassazione n. 14683/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di brio Rosa avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità nonché manifestamente infondato, dal momento che non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici di merito, che hanno valorizzato le gravi modalità della condotta al fine di escludere la tenuità del fatto; ritenuto che alla medesima conclusione si espone il secondo motivo di ricorso, attinente all'omessa esclusione della recidiva, che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, esaustiva e immune da vizi sindacabili in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA] idente ...A.932

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di brio Rosa avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità nonché manifestamente infondato, dal momento che non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici di merito, che hanno valorizzato le gravi modalità della condotta al fine di escludere la tenuità del fatto; ritenuto che alla medesima conclusione si espone il secondo motivo di ricorso, attinente all'omessa esclusione della recidiva, che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, esaustiva e immune da vizi sindacabili in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA] idente ...A.932
Sentenza Cassazione n. 14683/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris