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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11750/2026

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-contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].,con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania – Sezione Staccata di Salerno n. 5242/2017 depositata il12/06/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Come si apprende dagli atti, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nellaqualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., impugnava condistinti ricorsi gli avvisi di accertamento n.

TF9030901862 e n.TF9030901863 dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno.2.

Gli atti impugnati scaturivano dall'attività di indagine svoltadall'Ufficio nei confronti della impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di ViolaMichelina, con oggetto sociale “pulizia generale degli edifici”, in esito allaNumero registro generale 2327/2018Numero sezionale 3452/2026Numero di raccolta generale 11750/2026Data pubblicazione 29/04/2026quale l’Ufficio aveva rilevato l'emissione di fatture per operazionioggettivamente inesistenti da parte della impresa e nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]2.1.

Nella specie l'Ufficio accertava, per l'anno d'imposta 2007,l'indebita deduzione di costi relativi a fatture per operazioni inesistenti perl’importo di euro 30.120,00 e l'indebita detrazione dell’Iva esposta nellesuddette fatture.2.2.

Contestualmente l'Ufficio imputava i maggiori redditi ai due sociMario [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi detentori del 50% dellequote di partecipazione, trattandosi di società a ristretta base azionaria,ed applicando l'art. 47, comma 1, Tuir, con conseguente qualificazione delreddito come reddito di capitale e determinazione della base imponibilenella misura del 40% del dividendo occulto distribuito, in base alla quotadi partecipazione posseduta.3.

La CTP di Salerno, riuniti i ricorsi, li rigettava.4.

Quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissionetributaria regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno,accogliendo l’appello dei contribuenti, annullava gli atti impositivi.5.

Avverso la predetta sentenza ricorre l’Amministrazione finanziariacon tre motivi e resistono con comune controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. eMario [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il terzo motivo, da esaminarsi preliminarmente, in quanto conesso si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente,l’Agenzia ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma,num. 4, c.p.с. la violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/92 e dell’art. 132c.p.c.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora lasua intrinseca illogicità implicano una violazione di leggeNumero registro generale 2327/2018Numero sezionale 3452/2026Numero di raccolta generale 11750/2026Data pubblicazione 29/04/2026costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error inprocedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimitàai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle normeposte a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass.

S.U. sentenze 7 aprile2014, nn. 8053 e 8054).

In sostanza, il vizio di motivazione che solo puòdar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleofondamentale della sentenza, il cosiddetto “minimo costituzionale” diesplicitazione delle ragioni poste a base della sentenza.1.3.

Va ancora rammentato che la riformulazione dell'art. 360, primocomma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato dilegittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione. (Cass., Sez.

U., 07/04/2014, n.8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).1.4.

Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso in esame, in quantodalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge,indipendentemente dalla sua conformità a diritto e nonostante sianoravvisabili evidenti insufficienze argomentative, l’iter logico seguito dallaCTR per argomentare i propri convincimenti.Numero registro generale 2327/2018Numero sezionale 3452/2026Numero di raccolta generale 11750/2026Data pubblicazione 29/04/20262.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, с.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.19 e 21 d.P.R. n 633/1972, 109 d.P.R. n. 917/1986, nonché degli artt.2697 e 2727 c.c.2.1.

Lamenta l’Agenzia ricorrente che la sentenza impugnata abbiafatto cattiva applicazione delle disposizioni in rubrica, in quanto ha violatole regole concernenti l'oggetto dell'onere probatorio dell'Amministrazione,gravandola di un compito che va al di là della individuazione deglielementi indiziari in base ai quali essa legittimamente inferisce la fittizietàdelle operazioni rappresentate nelle fatture.2.2.

Il motivo è ammissibile poiché, contrariamente a quanto eccepitodai controricorrenti, non riveste natura meritale, non profilandosipreordinato ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie, bensì censurala errata applicazione dei principi in materia di riparto dell’onere dellaprova della sussistenza di operazioni oggettivamente inesistenti.3.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360,primo comma, num. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto didiscussione tra le parti.4. l motivi, da esaminarsi unitariamente per la stretta connessione,sono fondati.5.

Giova ricordare, a tale riguardo il costante orientamento di questaSuprema Corte secondo cui, in tema di Iva, l'onere della prova relativaalla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a caricodell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzionisemplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali,mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini delladetrazione dell'Iva e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettivaesistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersiassolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolaritàformale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, inNumero registro generale 2327/2018Numero sezionale 3452/2026Numero di raccolta generale 11750/2026Data pubblicazione 29/04/2026quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparirereale un'operazione fittizia (Cass. Sez. 5, 10/04/2024, n. 9723, Rv.670825 – 01; Cass. Sez. 5, 18/10/2021, n. 28628, Rv. 662471 - 01).5.1.

Nella specie l’Amministrazione ricorrente, in ossequio al principiodi autosufficienza e specificità, ha riportato ampi estratti dei relativi attidel merito e dell’avviso di accertamento in essi evocato, ha richiamato inumerosi e specifici elementi indiziari emersi dalla verifica effettuatapresso l’impresa emittente quali: i) la mancanza di documentazionecontabile in grado di provare l'effettività delle prestazioni, attesa la quantomeno singolare sparizione dell'intera documentazione contabile, custoditadi notte all'interno della propria autovettura, dopo circa sei mesi dallachiusura dell’attività commerciale; ii) la mancanza di una strutturaorganizzativa adeguata a eseguire i lavori fatturati; iii) la circostanza chele prestazioni diverse da quelle di pulizie non risultavano eseguite peraffermazione della stessa sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; iv) l'oggettiva impossibilità dellasig.ra [OSCURATO:PERSONA] di eseguire ulteriori prestazioni, oltre quelle rese nei confrontidei condomìni, a meno di non voler ipotizzare ore di lavoro notturne, oltrea quelle già prestate durante il giorno; v) la tempistica delle fatturazioniche, pur riferendosi a prestazioni continuative rese durante tutto l'anno,erano state per lo più emesse nell'ultimo mese dell'anno; vi) la circostanzache nessuno dei presunti clienti fosse stato in grado di indicare inominativi di chi materialmente eseguiva i lavori di pulizia (o altri).Inoltre, con specifico riguardo alle prestazioni oggetto delle fattureemesse in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., ha evidenziato: i) che da tali documentinon è dato comprendere nemmeno a quali prestazioni di servizi possariferirsi l'importo complessivamente registrato, in quanto la societàesercita l'attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli, che noncomporta l'appalto di servizi di pulizia generale a ditte esterne; ii) chel'importo complessivo non è irrilevante, ammontando ad oltre euro 30.000nell'anno; iii) che le fatture riportano l'indicazione di lavori periodici diNumero registro generale 2327/2018Numero sezionale 3452/2026Numero di raccolta generale 11750/2026Data pubblicazione 29/04/2026facchinaggio, disinfestazione e derattizzazione, che non rientrano tra quellisvolti dalla ditta di pulizie e non coincidono con l'attività in concreto svoltadalla ricorrente; v) che nulla prova la fotocopia di un assegno da euro4.900,00, prodotto dalla ricorrente, perché manca qualsiasi riscontro che iltitolo sia stato consegnato e poi incassato dalla ditta di pulizie.6.

Orbene, pur a fronte di tali deduzioni e allegazioni, la CTR hamotivato l’accoglimento dell’appello dei contribuenti nei seguenti termini.6.1. [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha, in via preliminare, osservato che «unp.v.c. redatto alla presenza di un soggetto che ricorda esattamentesoltanto dopo una settimana dal primo p.v.c., talune cose abbastanzabene, anche con dovizia di particolari, che coinvolgono altro contribuentee nel contempo dimentica i nominativi (due-tre?) di persone assunte innero con le quali ha lavorato per anni (dal 2007 e seguenti) non puòessere ritenuto un documento che abbia i requisiti della gravità, precisionee concordanza», sviluppando dunque generiche argomentazioni che nonhanno preso in alcun modo in considerazione gli elementi addottidall’Amministrazione.6.2.

Quindi, la CTR ha ampiamente argomentato in merito aipresupposti soggettivi ritenuti necessari per dimostrare la partecipazionedel destinatario di fatture nell’ambito di una “frode carosello”, che tuttaviaè fattispecie estranea a quella, qui contestata, di utilizzo di fatture peroperazioni oggettivamente inesistenti.6.3.

Infine, pur dopo aver rammentato che il «principale rilievoconcerne l'indeducibilità di taluni costi sostenuti dalla ricorrente ed, inparticolare di quelli relativi alla pulizia, alla derattizzazione ed alfacchinaggio intestati al Contribuente, ritenendoli emessi a fronte dioperazioni inesistenti, atteso che la ditta "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]",non poteva svolgere prestazioni ulteriori rispetto a quelle di pulizie pressoi condominii poiché le stesse assorbivano completamente la propriacapacità lavorativa», e sempre obliando ogni elemento indiziario addottoNumero registro generale 2327/2018Numero sezionale 3452/2026Numero di raccolta generale 11750/2026Data pubblicazione 29/04/2026dall’Agenzia, ha prima erraticamente affermato che «L'Agenzia delleEntrate si è limitata ad indicare una serie di circostanze del tutto irrilevantie a basarsi su dichiarazioni poco attendibili della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA],che addirittura asserisce di non ricordarsi del nome di due o tre dipendentiche lavoravano in nero per conto della ditta, non dimostrando alcunché inrelazione alla situazione di conoscenza o conoscibilità della frode da partedel Contribuente», per poi concludere, apoditticamente, osservando che«l'Ufficio, a parere del Collegio, non tiene conto che le fatture sono staterealmente emesse per prestazioni effettivamente prestate dalla ditta NewStarter di [OSCURATO:PERSONA], e che i costi sono congrui ed inerenti all'attivitàd'impresa del ricorrente».7.

In conclusione, accolti il primo e secondo motivo di ricorso erigettato il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania – Sezione Staccata diSalerno affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoesame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra leparti.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso e rigetta il terzo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania – Sezione Staccata di Salerno affinché, indiversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonchéprovveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/04/2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].,con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania – Sezione Staccata di Salerno n. 5242/2017 depositata il12/06/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Come si apprende dagli atti, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nellaqualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., impugnava condistinti ricorsi gli avvisi di accertamento n. TF9030901862 e n.TF9030901863 dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno.2. Gli atti impugnati scaturivano dall'attività di indagine svoltadall'Ufficio nei confronti della impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di ViolaMichelina, con oggetto sociale “pulizia generale degli edifici”, in esito allaNumero registro generale 2327/2018Numero sezionale 3452/2026Numero di raccolta generale 11750/2026Data pubblicazione 29/04/2026quale l’Ufficio aveva rilevato l'emissione di fatture per operazionioggettivamente inesistenti da parte della impresa e nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]2.1. Nella specie l'Ufficio accertava, per l'anno d'imposta 2007,l'indebita deduzione di costi relativi a fatture per operazioni inesistenti perl’importo di euro 30.120,00 e l'indebita detrazione dell’Iva esposta nellesuddette fatture.2.2. Contestualmente l'Ufficio imputava i maggiori redditi ai due sociMario [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi detentori del 50% dellequote di partecipazione, trattandosi di società a ristretta base azionaria,ed applicando l'art. 47, comma 1, Tuir, con conseguente qualificazione delreddito come reddito di capitale e determinazione della base imponibilenella misura del 40% del dividendo occulto distribuito, in base alla quotadi partecipazione posseduta.3. La CTP di Salerno, riuniti i ricorsi, li rigettava.4. Quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissionetributaria regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno,accogliendo l’appello dei contribuenti, annullava gli atti impositivi.5. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Amministrazione finanziariacon tre motivi e resistono con comune controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. eMario [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il terzo motivo, da esaminarsi preliminarmente, in quanto conesso si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente,l’Agenzia ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma,num. 4, c.p.с. la violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/92 e dell’art. 132c.p.c.1.1. Il motivo è infondato.1.2. L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora lasua intrinseca illogicità implicano una violazione di leggeNumero registro generale 2327/2018Numero sezionale 3452/2026Numero di raccolta generale 11750/2026Data pubblicazione 29/04/2026costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error inprocedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimitàai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle normeposte a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. S.U. sentenze 7 aprile2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo puòdar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleofondamentale della sentenza, il cosiddetto “minimo costituzionale” diesplicitazione delle ragioni poste a base della sentenza.1.3. Va ancora rammentato che la riformulazione dell'art. 360, primocomma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione. (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n.8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).1.4. Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso in esame, in quantodalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge,indipendentemente dalla sua conformità a diritto e nonostante sianoravvisabili evidenti insufficienze argomentative, l’iter logico seguito dallaCTR per argomentare i propri convincimenti.Numero registro generale 2327/2018Numero sezionale 3452/2026Numero di raccolta generale 11750/2026Data pubblicazione 29/04/20262. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, с.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.19 e 21 d.P.R. n 633/1972, 109 d.P.R. n. 917/1986, nonché degli artt.2697 e 2727 c.c.2.1. Lamenta l’Agenzia ricorrente che la sentenza impugnata abbiafatto cattiva applicazione delle disposizioni in rubrica, in quanto ha violatole regole concernenti l'oggetto dell'onere probatorio dell'Amministrazione,gravandola di un compito che va al di là della individuazione deglielementi indiziari in base ai quali essa legittimamente inferisce la fittizietàdelle operazioni rappresentate nelle fatture.2.2. Il motivo è ammissibile poiché, contrariamente a quanto eccepitodai controricorrenti, non riveste natura meritale, non profilandosipreordinato ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie, bensì censurala errata applicazione dei principi in materia di riparto dell’onere dellaprova della sussistenza di operazioni oggettivamente inesistenti.3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360,primo comma, num. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto didiscussione tra le parti.4. l motivi, da esaminarsi unitariamente per la stretta connessione,sono fondati.5. Giova ricordare, a tale riguardo il costante orientamento di questaSuprema Corte secondo cui, in tema di Iva, l'onere della prova relativaalla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a caricodell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzionisemplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali,mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini delladetrazione dell'Iva e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettivaesistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersiassolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolaritàformale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, inNumero registro generale 2327/2018Numero sezionale 3452/2026Numero di raccolta generale 11750/2026Data pubblicazione 29/04/2026quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparirereale un'operazione fittizia (Cass. Sez. 5, 10/04/2024, n. 9723, Rv.670825 – 01; Cass. Sez. 5, 18/10/2021, n. 28628, Rv. 662471 - 01).5.1. Nella specie l’Amministrazione ricorrente, in ossequio al principiodi autosufficienza e specificità, ha riportato ampi estratti dei relativi attidel merito e dell’avviso di accertamento in essi evocato, ha richiamato inumerosi e specifici elementi indiziari emersi dalla verifica effettuatapresso l’impresa emittente quali: i) la mancanza di documentazionecontabile in grado di provare l'effettività delle prestazioni, attesa la quantomeno singolare sparizione dell'intera documentazione contabile, custoditadi notte all'interno della propria autovettura, dopo circa sei mesi dallachiusura dell’attività commerciale; ii) la mancanza di una strutturaorganizzativa adeguata a eseguire i lavori fatturati; iii) la circostanza chele prestazioni diverse da quelle di pulizie non risultavano eseguite peraffermazione della stessa sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; iv) l'oggettiva impossibilità dellasig.ra [OSCURATO:PERSONA] di eseguire ulteriori prestazioni, oltre quelle rese nei confrontidei condomìni, a meno di non voler ipotizzare ore di lavoro notturne, oltrea quelle già prestate durante il giorno; v) la tempistica delle fatturazioniche, pur riferendosi a prestazioni continuative rese durante tutto l'anno,erano state per lo più emesse nell'ultimo mese dell'anno; vi) la circostanzache nessuno dei presunti clienti fosse stato in grado di indicare inominativi di chi materialmente eseguiva i lavori di pulizia (o altri).Inoltre, con specifico riguardo alle prestazioni oggetto delle fattureemesse in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., ha evidenziato: i) che da tali documentinon è dato comprendere nemmeno a quali prestazioni di servizi possariferirsi l'importo complessivamente registrato, in quanto la societàesercita l'attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli, che noncomporta l'appalto di servizi di pulizia generale a ditte esterne; ii) chel'importo complessivo non è irrilevante, ammontando ad oltre euro 30.000nell'anno; iii) che le fatture riportano l'indicazione di lavori periodici diNumero registro generale 2327/2018Numero sezionale 3452/2026Numero di raccolta generale 11750/2026Data pubblicazione 29/04/2026facchinaggio, disinfestazione e derattizzazione, che non rientrano tra quellisvolti dalla ditta di pulizie e non coincidono con l'attività in concreto svoltadalla ricorrente; v) che nulla prova la fotocopia di un assegno da euro4.900,00, prodotto dalla ricorrente, perché manca qualsiasi riscontro che iltitolo sia stato consegnato e poi incassato dalla ditta di pulizie.6. Orbene, pur a fronte di tali deduzioni e allegazioni, la CTR hamotivato l’accoglimento dell’appello dei contribuenti nei seguenti termini.6.1. [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha, in via preliminare, osservato che «unp.v.c. redatto alla presenza di un soggetto che ricorda esattamentesoltanto dopo una settimana dal primo p.v.c., talune cose abbastanzabene, anche con dovizia di particolari, che coinvolgono altro contribuentee nel contempo dimentica i nominativi (due-tre?) di persone assunte innero con le quali ha lavorato per anni (dal 2007 e seguenti) non puòessere ritenuto un documento che abbia i requisiti della gravità, precisionee concordanza», sviluppando dunque generiche argomentazioni che nonhanno preso in alcun modo in considerazione gli elementi addottidall’Amministrazione.6.2. Quindi, la CTR ha ampiamente argomentato in merito aipresupposti soggettivi ritenuti necessari per dimostrare la partecipazionedel destinatario di fatture nell’ambito di una “frode carosello”, che tuttaviaè fattispecie estranea a quella, qui contestata, di utilizzo di fatture peroperazioni oggettivamente inesistenti.6.3. Infine, pur dopo aver rammentato che il «principale rilievoconcerne l'indeducibilità di taluni costi sostenuti dalla ricorrente ed, inparticolare di quelli relativi alla pulizia, alla derattizzazione ed alfacchinaggio intestati al Contribuente, ritenendoli emessi a fronte dioperazioni inesistenti, atteso che la ditta "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]",non poteva svolgere prestazioni ulteriori rispetto a quelle di pulizie pressoi condominii poiché le stesse assorbivano completamente la propriacapacità lavorativa», e sempre obliando ogni elemento indiziario addottoNumero registro generale 2327/2018Numero sezionale 3452/2026Numero di raccolta generale 11750/2026Data pubblicazione 29/04/2026dall’Agenzia, ha prima erraticamente affermato che «L'Agenzia delleEntrate si è limitata ad indicare una serie di circostanze del tutto irrilevantie a basarsi su dichiarazioni poco attendibili della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA],che addirittura asserisce di non ricordarsi del nome di due o tre dipendentiche lavoravano in nero per conto della ditta, non dimostrando alcunché inrelazione alla situazione di conoscenza o conoscibilità della frode da partedel Contribuente», per poi concludere, apoditticamente, osservando che«l'Ufficio, a parere del Collegio, non tiene conto che le fatture sono staterealmente emesse per prestazioni effettivamente prestate dalla ditta NewStarter di [OSCURATO:PERSONA], e che i costi sono congrui ed inerenti all'attivitàd'impresa del ricorrente».7. In conclusione, accolti il primo e secondo motivo di ricorso erigettato il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania – Sezione Staccata diSalerno affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoesame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra leparti. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso e rigetta il terzo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania – Sezione Staccata di Salerno affinché, indiversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonchéprovveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/04/2026.La PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 11750/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris