CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20883/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delTribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFrancesca Ceroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il T ribunale di Brescia ha respinto l’istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a Michele O ppedisano la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di tentata estorsione,posto in essere in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] occa , in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],delitto aggravato ex art . 416 - bis .1 cod. pen. nella duplice declinazione oggettiva e soggettiva. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denunciandoi motivi di annullamento, di seguito sintetizzati. 2.1Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’aggravante di cui all'art.416-bis.1 cod. pen. L'aggravante,nella sua declinazione oggettiva, non sarebbe applicabile al ricorrente, in quanto non vi sarebbero indizi circa l a sua effettiva partecipazione all'incontro tra estorti ed estorsori, mentre le intercettazioni successive non lo riguardano. Infine , le modalità di intervento sulle vittime non sarebbero state concordate alla presenza del ricorrente,che si è limitato a suggerire di mettere un mazzo di fiori fuori dalla porta di casa della vittima,proposta, questa , mai attuata. Quanto alla declinazione soggettiva,l'ordinanza impugnata ritiene sussistenti gravi indizi della finalità agevolativa della cosca O ppedisano , nella sua articolazione locale.Sul punto, però, la motivazione sarebbe del tutto apodittica, non essendo indicate le circostanze dalle quali poter dedurre che la condotta del ricorrente fosse indirizzata ad accrescere non i vantaggi personali d i [OSCURATO:PERSONA] ma quelli della cosca di appartenenza. 2.2.Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alle esigenze cautelari,in quanto la condotta estorsiva in forma tentata si sarebbe verificata nel ristretto arco temporale di febbraio-marzo 2021e, da allora, non vi sarebbe stata alcunamanifestazione di pericolosità. Inoltre, il rischio concreto di commissione di reati della stessa specie dovrebbe essere escluso sia perché in un'indagine durata parecchi anni il ricorrente è stato coinvolto marginalmente in un solo episodiosia in ragione del suo grave stato di salute. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Con il primo motivo di ricorso si contesta la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. Taledisposizione prevede una aggravante speciale per i delitti commessi:a) avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 - bis cod. pen.;b) al fine di agevolare l’attività delle associazioni di cui all’art. 416 - bis cod. pen. 2.1. Nella sua declinazione oggettiva, l'aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso"richiede la ragionevole percezione, anche solo ipotetica, da parte della persona offesa della provenienza dell'attività delittuosa da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso. Perciò non occorre che sia dimostrata l'esistenza di un'associazione, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da tale tipo di sodalizio criminoso (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023,Bisogni, Rv. 285018 – 02 ). L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che da una serie di intercettazioni – di cui riporta il contenuto - emerge in modo non equivocoche sono stati posti in essere atti coercitivi dal ricorrente e dai correi nei confronti delle vittime, tanto da indurlea rivolgersi ai Tripodi, apparentemente estranei alla condotta estorsiva, per ottenere protezione. Quanto all’aggravante del metodo mafioso , l’ordinanza valorizza la conversazione intervenuta tra il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (prog.5284 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]),in cui il primo suggerisce di prendere un mazzo di fiori e di metterlo davanti alla porta di casa della vittima, ritenendo che ciò evochi pericoli e azioni ritorsive tipicamente riconducibili a contesti di criminalità organizzata e,come tali, percepiti dagli offesi. Vengono,poi, riportate altre intercettazioni in cui i Tripodi , parlando con la vittima [OSCURATO:PERSONA], sottolineano la pericolosità della cosca Oppedisano e di [OSCURATO:PERSONA], in particolare(«se lui ha un figlio, glielo prendono … questo è pericoloso! potete andare all'estero , potete andare dove volete , questi vi trovano,dovete scomparire , pag. 49 ordinanza impugnata). Del tutto condivisibilmente il Tribunale per il riesame ha ritenuto che tali elementi siano idonei a ingenerare nelle person e offes e una più accentuata condizione di minorata difesa,indotta dalla consapevolezza della appartenenza degli estorsori alsodalizio criminal e e delle modalità di azione dello stesso. Conseguentemente, la censura relativa alla sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso è infondata. 2.2. L'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1cod. pen., nella sua declinazione soggettiva, è caratterizzata daldolo intenzionale e richiede la finalità specifica di agevolare, con la propria condotta l’associazione mafiosa. Deduce il ricorrente che la motivazione dell’ordinanza, sul punto, sarebbe apodittica. Tale censura è inammissibile per carenza di interesse, in quanto, ritenuti i gravi indizi di colpevolezza in ordine all’aggravante nella sua declinazione oggettiva per i motivi sopra esposti, da l suo eventuale accoglimento non deriverebbe alcuna concreta utilitàal ricorrente. L’eventuale sussistenza dell’ aggravante nella forma dell’agevolazione potrebbe, infatti,influire sulla misura della pena ma non sulla durata della misura cautelare. La durata della custodia cautelare prima dell’emissione del decreto che dispone il giudizio, infatti, è elevata dall’art. 303, comma 1, n. 3 cod. proc. pen. fino a un anno,quando si procede per uno dei delitti di cui all’art. 407, co mma 2 , lett. a)cod. proc pen.; tale disposizione, al comma 2, n. 3, prevede sia i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen., sia quelli commessi per agevolare l’attività delle associazioni di cui al medesimo articolo, di talché anche una sola di tali condizioniè sufficiente per fare scattare il più ampio termine di cui al richiamato art. 303, comma 1, n. 3. 3. Il secondo motivodi ricorso è infondato. L’ordinanza impugnata cita il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautela ri e di adeguatezza della custodia in carceresancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod. pen., a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo( ez. 2, n. 24553 del 22/03/2024,Serafino, Rv. 286698 ). Sulla base di tali criteri, il Tribunale per il riesame ha ritenuto che il tempo decorso dalla commissione dei fatti non sia idoneoa vincere la presunzione, tanto più che il reato è stato commesso durante l’esecuzione di una misura di prevenzione. Ha, inoltre, evidenziato, che nonostante le numerose condanne per gravi reati (tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso, detenzione e porto illegale di armi) enonostante le esperienze detentive subite, il ricorrente ha sempre ripreso a delinquere, circostanze, queste, cherendono concreto e attuale il pericolo di recidivanza. 4. In conclusione il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, com