CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 18126/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIciarsLav-~-alte_padi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe è stato sottoscritto esclusivamente dall'interessato [OSCURATO:PERSONA]. Tale non contiene i motivi, rinviando la 'oh proposizione ad ricorso del difensore che non risulta pervenuto. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., l'impugnazione deve indicare, anche in tal caso a pena di inammissibilità, le specifiche ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda. Entrambi i requisiti di cui sopra nella specie sono mancanti. L'impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1 lett. a) e lett. b), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa e le ragioni che hanno indotto l'interessato a proporre l'atto privo di motivi, della somma determinata in euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] B ACCALY C '' [OSCURATO:PERSONA] O 6 2022 Og