CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14040/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ir SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi 14annullamento dellOmpugnata sentenza, limitatamente al reato di cui al capo a), per essersi il reato prescritto, con rinvio per la rideterminazione della pena, e, per il resto, Itinammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la decisione del Tribunale di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 81, cpv., 110, e 582 cod. pen. (per le lesioni, giudicate guaribili in giorni sette, inferte a [OSCURATO:PERSONA]) alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, [OSCURATO:PERSONA]. Altresì confermata è stata la condanna, per il solo [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 647, 612, secondo comma, cod. pen. (perché, a seguito di una lite derivante da cattivi rapporti di vicinato, lanciava dei pezzi di tufo dalla sua terrazza all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] e per avere minacciato un male ingiusto a quest'ultimo). 2. Avverso la sentenza in epigrafe, è stato proposto ricorso per cassazione dagli imputati, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con atto unico affidato a tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) e d) ed e), cod. proc. pen., vizio di motivazione e mancata assunzione di prove decisive, con riferimento alla mancata escussione, da parte della Corte territoriale, dei due testi Giannone e Spataro. La mancata assunzione dei testi, ritenuti dai Giudici di merito reticenti e, ciononostante, non sottoposti a nuovo esame dalla Corte d'appello, né segnalati alla Procura per la ritenuta reticenza, avrebbe reso impossibile l'acquisizione agli atti di informazioni decisive. 2.2 Col secondo motivo, si censura carenza assoluta di motivazione in ordine all'invocata perizia sulle fotografie prodotte dalla difesa per valutare la compatibilità delle immagini di pietre di tufo ivi riprodotte con la dinamica del lancio dall'alto delle pietre verso la terrazza della p.o. "nelle condizioni di altezza e di forza". A parere della difesa, la perizia sarebbe stata decisiva per dimostrare, da un lato, l'inattendibilità della p.o. e, dall'altro, l'incompatibilità del contenuto delle riproduzioni fotografiche rispetto agli effetti che il lancio dall'alto delle pietre di tufo avrebbe procurato. 2.3 Col terzo motivo, si duole di vizio di motivazione e violazione del principio in dubio pro reo, per avere la Corte territoriale fondato il giudizio di penale responsabilità degli imputati interamente sulle dichiarazioni della p.o., senza alcun vaglio critico dell'alternativa versione fornita dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] e del tutto omettendo di fornire ragioni in ordine alle lesioni pure riportate dagli imputati, oltre che dal loro figlio, trovatosi coinvolto nella colluttazione.3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa M. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento dell'impugnata sentenza, limitatamente al reato di cui al capo a), per essersi il reato prescritto, con rinvio per la rideterminazione della pena, e, per il resto, l'inammissibilità del ricorso. La difesa di parte civile ha depositato memoria conclusionale e nota spese. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato, perché reiterativo e tendente ad ottenere una rivalutazione della regiudicanda, senza un reale ed effettivo confronto con la sentenza impugnata che, rispondendo al relativo motivo di appello, ha evidenziato le ragioni per cui si è condivisa la valutazione del primo giudice circa le dichiarazioni dei vicini di casa Giannone e Spataro. Tralasciando la difesa di indicare finanche le disposizioni del codice di rito asseritamente violate, può desumersi, dalla motivazione dell'impugnato provvedimento, che le censure si riferiscano all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. A tal proposito, è appena il caso di ricordare che il Giudice d'appello non è obbligato a riassumere prove già acquisite nel dibattimento di primo grado, se non quando "ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti". Una siffatta valutazione, rimessa alla valutazione del giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620 - 01), come nel caso di specie. Va infatti rilevato che la Corte territoriale ha illustrato, in termini chiari e logicamente ineccepibili, i motivi per cui ha ritenuto di condividere la scelta del Giudice di primo grado circa l'irrilevanza delle deposizioni dei testi Giannone e Spataro, avendo essi già mostrato di voler restare estranei alla vicenda, affermando finanche di non aver avuto contezza alcuna del litigio intercorso tra le parti, e ciò a dispetto dell'arrivo dei Carabinieri sul posto. A fronte di un tal comportamento di totale reticenza dei testi Giannone e Spataro, del tutto ragionevolmente il Giudice d'appello ha ritenuto che una rinnovata audizione degli stessi non avrebbe potuto offrire elementi di riscontro, al contrario di quanto ritenuto dai ricorrenti. E, del resto, i termini generici in cui la difesa ha descritto la finalità della rinnovata audizione ("assumere quanti più elementi e dati probatori possibili per poter addivenire alla migliore ricostruzione della dinamica di quel litigio, così riscontrando una delle due versioni antagoniste fornite alla vicenda dagli opposti contendenti", p. 2 di ricorso), non si confrontano con la parte motiva dell'impugnato provvedimento, in cui si dà conto proprio dei validi riscontri individuati dalla Corte territoriale alle dichiarazioni della persona offesa (segnatamente, il malconcio stato in cui i Carabinieri hanno rinvenuto la p.o., oltre che il referto medico attestante le lesioni dalla stessa patite). 2.2 Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato, posto che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi bensì di mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al discrezionale apprezzamento del giudice di merito (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01: la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice»). Né è fondata la censura di assenza di motivazione sul punto della denegata perizia, posto che i Giudici di merito hanno esaustivamente illustrato l'idoneità delle fotografie prodotte dalla p.o. e dall'imputato a documentare la dinamica del lancio di pietre di tufo da parte dell'imputato (p. 6, parte motiva). 2.3 II terzo motivo è, del pari, manifestamente infondato, perché generico, non confrontandosi il ricorrente con i rilevi della Corte di appello relativi alla mancanza di "qualsivoglia evidenza obiettiva" del dichiarato trauma al ginocchio sinistro di [OSCURATO:PERSONA] e, più in generale, dei sintomi meramente rappresentati, ma mai clinicamente obiettivati. Nel complesso, la Corte distrettuale — laddove ha collocato il racconto della parte lesa nell'ambito dei rapporti di cattivo vicinato, ne ha vagliato la plausibilità intrinseca quanto ai fatti di quel giorno e lo ha raffrontato, come già osservato, con gli elementi esterni di prova (in vista del fatto che la persona offesa si è costituita parte civile ed è perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discende dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato: Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755) - ha fatto buon governo della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214), secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché 3 (-9 tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. Ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso a questa Corte in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie (Sezioni Unite Bell'arte cit; in termini Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). 3. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, pertanto, inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disp