CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 22666/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bari, in riforma dellasentenza con cui il tribunale di Bari, in data 31.1.2023, aveva condannato MinennaAnna alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti dareato in favore della costituita parte civile, in relazione ai fatti di minaccia ex art.612 cod. pen., contestati come unificati sotto il vincolo della continuazione,commessi dal 13.5.2014 al 15.5.2015 in danno di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava nondoversi procedere nei confronti dell’imputata per essere i reati estinti perprescrizione, con conferma delle statuizioni civili in favore della parte civilecostituita.Il giudice di appello è partito dal presupposto che, trattandosi di reato continuato,il termine di durata della prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione dellacontinuazione, che individua nella data del 15.5.2014, essendo un errore ilriferimento alla data del 15.5.2015 contenuta nel capo d’imputazione. Diconseguenza, applicando le regole generali e tenuto conto degli atti interruttiviintervenuti del decorso del termine di durata della prescrizione, ha fissato al15.11.2021 la scadenza del suddetto termine nella sua estensione massima.A tale risultato, tuttavia, occorre aggiungere, i periodi di sospensione del decorsodel termine di durata della prescrizione intervenuti nel corso del giudizio di primogrado, che la Corte territoriale ha ricostruito nel seguente modo:- Rinvio dell’udienza innanzi al giudice di primo grado dal 21 maggio 2019 al 3dicembre 2019 per un periodo di 196 giorni disposto su richiesta del difensore (daintendersi, secondo il giudice di appello, come sospensione della prescrizione perl’intera durata del differimento non avendo il giudice di primo grado dichiarato illegittimo impedimento del difensore, per cui il rinvio va inteso come disposto sumera richiesta del difensore);- Rinvio dell’udienza innanzi al giudice di primo grado dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 24.5.2022per legittimo impedimento del difensore con sospensione dei termini disposta per60 giorni;- Rinvio dell’udienza innanzi al giudice di primo grado dal 24 maggio 2022 al 20settembre 202, per un periodo di 119 giorni, disposto con sospensione dei terminiper tutta la durata del differimento in accoglimento della richiesta del difensore diottenere un termine per preparare la discussione;- Rinvio dell’udienza innanzi al giudice di primo grado su richiesta del difensore dal20 settembre 2022 al 22 novembre 2022, con sospensione disposta per tutta ladurata del differimento, per un periodo di 63 giorni;- Rinvio dell’udienza innanzi al giudice di primo grado su richiesta del difensore dal22 novembre 2022 al 6 dicembre 2022, con sospensione disposta per tutta ladurata del differimento, pari a 14 giorni;- Rinvio dell’udienza innanzi al giudice di primo grado su richiesta del difensore dal6 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023, con sospensione disposta per tutta la duratadel differimento, pari a 56 giorni.La Corte d’appello, pertanto, individuava in 508 il numero complessivo dei giornidi sospensione del decorso del termine di durata della prescrizione, fissando,pertanto, la scadenza del suddetto termine alla data del 7 aprile 2023, successivaalla data di pronuncia della sentenza di primo grado intervenuta il 31.1.2023.,dichiarando, in dispositivo, estinti per prescrizione i reati estinti alla Minenna, conconferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado.2. Con un unico motivo di ricorso la Minenna deduce violazione di legge per errataapplicazione della disciplina in tema di prescrizione del reato, osservando che, siacon riferimento alla sospensione ritenuta di 196 giorni (intercorrenti tra l’udienzadel 21 maggio 2019 all’udienza del 3 dicembre 2019), sia con riferimento allasospensione di 119 giorni (intercorrenti tra l’udienza del 24 maggio 2022 al 20settembre 2022), la Corte territoriale non aveva rilevato che, nel primo caso, ilrinvio era stato disposto per legittimo impedimento del difensore, mentre nelsecondo il difensore aveva proposto istanza di rinvio per concomitante impegnoprofessionale, non valutata dal giudice di promo grado, con la conseguenza che lasospensione dei termini di prescrizione non poteva essere disposta per i periodi ditempo innanzi indicati.Secondo i calcoli riformulati in ricorso si doveva ritenere maturata la prescrizionein data 26 novembre 2022, in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza diprimo grado (31 gennaio 2023).3. Con requisitoria scritta e conclusioni del 10.2.2026 l’Avvocato Generale pressola Corte di cassazione chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.3.1. Con conclusioni pervenute in data 17.2.2027, l’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia dell’imputata, insiste per l’accoglimento del ricorso.4. Il ricorso è fondato e va accolto.Va, innanzitutto, rilevato che la disciplina del reato continuato ha valenzaunificante esclusivamente sul piano sanzionatorio 6, (cfr. Sez. 6, n. 20525 del13/04/2022, Rv. 283269 – 01), con la conseguenza che, a differenza di quantoaffermato dalla Corte territoriale, ai fini della determinazione del tempo necessarioa prescrivere, occorre fare riferimento non al momento in cui è cessata lacontinuazione, ma alla data di commissione dei singoli reati unificati sotto il vincolodella continuazione. Nel caso in esame la Corte di appello ha fissato alla data del15.5.2014 la cessazione della continuazione e non ha preso in considerazione ledate di consumazione delle singole condotte unificate sotto il vincolo dellacontinuazione. Si tratta, tuttavia, di una carenza non rilevante, posto che, comesi vedrà, anche fissando a tale data il momento di consumazione dell’ultimo deifatti di minaccia per cui si procede, il termine di durata massima della prescrizionerisulta perento prima della pronuncia della sentenza di primo grado. Il che implicalogicamente che anche per i fatti di minaccia antecedenti al 15.5.2014 il terminedi durata massima della prescrizione risulta perento.Ciò posto il termine di durata della prescrizione, alla luce della previsione di cuiagli artt. 157, 160 e 161, cod. pen., nella sua massima estensione, tenuto conto,cioè, degli atti interruttivi intervenuti, pari a sette anni e sei mesi, sarebbe venutoa compimento in data 15.11.2021.Diventa, dunque, decisivo verificare come e in che misura su tale calcolo abbianoinciso le cause di sospensione del corso della prescrizione disposte in occasionedel giudizio di primo grado, ribadendo il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di prescrizione del reato, lasospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimentocomportano, senza necessità di un provvedimento formale, la sospensione deirelativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o delsuo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non sianodeterminati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di untermine a difesa (cfr. Sez. 3, n. 23179 del 16/06/2020, Rv. 279861 – 01)Orbene, come si evince dalla lettura degli atti, consentiti in questa sede essendostato dedotto un error in procedendo, e dalla stessa motivazione della sentenzadella Corte territoriale, all’udienza del 22 novembre 2022 il giudice di primo gradoaveva rilevato che effettivamente era fondata la richiesta di differimento perlegittimo impedimento del difensore avanzata in relazione all’udienza del 24maggio 2022, con conseguente revoca delle precedenti ordinanze, sicché nonpossono essere calcolati ai fini della determinazione del tempo necessario aprescrivere i 119 giorni di cui all’ordinanza del 24 maggio 2022, intercorrenti tratale udienza e quella di rinvio del 20 settembre 2022.Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il provvedimento dirinvio del processo disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parterichiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione perl'intera durata del rinvio, a prescindere dalle ragioni poste a fondamento dellarichiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o delsuo difensore, poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima disessanta giorni. (Fattispecie relativa a richiesta di rinvio per concessione di terminia difesa per discussione: cfr. Sez. 7, n. 8124 del 25/01/2016, Rv. 266469 – 01).Non si può tenere conto, inoltre, delle seguenti sospensioni: dal 22 novembre 2022al 6 dicembre 2022, per un periodo di 14 giorni, nonché dal 6 dicembre 2022 al31 gennaio del 2023, per un periodo di 56 giorni, perché il rinvio in entrambi i casiera stato motivato per l’assunzione di un mezzo di prova consistente nell’audizionedi un testimone.Del pari non può tenersi conto della sospensione per un periodo complessivo di196 giorni, dal 21 maggio 2019 al 3 dicembre 2019, disposta per legittimoimpedimento del difensore.Vanno, invece, prese in considerazione la sospensione di 189 giorni disposta peril rinvio dall’udienza del 3 dicembre 2019 a quella del 9 giugno 2020, per adesionedel difensore all’astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria(cfr. Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Rv. 284154 – 01); la sospensione di 60giorni disposta per il rinvio dall’udienza dell’8 marzo 2022 a quella del 24 maggio2022, per legittimo impedimento del difensore; la sospensione di 60 giornidisposta per il rinvio dall’udienza del 24 maggio 2022 a quella del 20 settembre2022 per legittimo impedimento del difensore; la sospensione di 60 giorni dispostaper il rinvio dall’udienza del 20 settembre 2022 a quella del 22 novembre 2022per legittimo impedimento del difensore.Ciò posto appare evidente che se dal calcolo seguito dalla Corte territoriale, sieliminano i 119 giorni intercorrenti tra l’udienza del 24 maggio 2022 e quella dirinvio del 20 settembre 2022; i 196 giorni che vanno dall’udienza del 21 maggio2019 a quella del 3 dicembre 2019; i 14 giorni intercorrenti dall’udienza del 22novembre 2022 a quella del 6 dicembre 2022; i 56 giorni intercorrenti tra l’udienzadel 6 dicembre 2022 e quella del 31 gennaio 2023, il termine di prescrizione risultaperento in epoca antecedente alla sentenza di primo grado pronunciata il 31gennaio del 2023, perché al termine massimo di prescrizione che sarebbe perentoil 15.11.2021 si devono aggiungere solo 300 giorni.Né il risultato cambia se si prendono in considerazione la sospensione disposta peril rinvio dall’udienza del 3 dicembre 2019 a quella del 9 giugno 2020, per adesionedel difensore all’astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni dicategoria, su cui ha concentrato la sua attenzione l’Avvocato Generale nella suarequisitoria, fissando il totale dei giorni di sospensione in 635 giorni, pari 1 annoe 9 mesiSe, infatti, a tale numero di giorni si sottraggono i complessivi 385 giorni di cuinon si deve tenere conto ai fini della sospensione del decorso della prescrizione,in ogni caso non si supererebbe la data del 31 gennaio 2023.Essendosi pertanto estinti per prescrizione i reati unificati sotto il vincolo dellacontinuazione per cui si procede, già prima della pronuncia della sentenza di primogrado, senza che l’estinzione per prescrizione sia stata rilevata dal giudice diappello agli effetti civili, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinviolimitatamente alle statuizioni civili, che vanno eliminate (cfr. Sez. U, n. 39614 del28/04/2022, Rv. 283670). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, cheeliminaCosì è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]