CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30637/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 9 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trieste, in data 3 ottobre 2018, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 642 c.p. Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo i seguenti motivi: Violazione dell'art. 546, co. 3 c.p.p., in relazione all'art. 125, co. 3 c.p.p. Mancanza assoluta, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'omessa valutazione dell'attendibilità oggettiva del teste [OSCURATO:PERSONA], perito della [OSCURATO:SOCIETA]. Vizio di motivazione, nonché violazione di legge, con riferimento alla ritenuta responsabilità degli imputati per il reato a questi contestato. Violazione di legge, nonché carenza di motivazione, con riferimento all'art. 62b1s c.p., per non aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile,in quanto del tutto generico. Sul punto, si rammenta come tra i requisiti del ricorso per cassazione vi sia anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p., in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ciò a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che, diversamente da quanto acriticamente sostenuto dalla difesa, risulta ampia e logicamente corretta; difatti, il collegio di seconde cure ha compiutamente dato conto delle ragioni per le quali gli imputati possono essere considerati responsabili del reato loro ascritto; ha rilevato l'attendibilità delle conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero e il carattere di mere t Mele tu..-4.70 congetture delle considerazioni del consulente della difesa,ile dichiarazioni dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] che non ha saputo fornire una ricostruzione alternativa idonea a scagionarlo. La Corte ha poi spiegato perché non potessero riconoscersi agli imputati le circostanze attenuanti generiche, in assenza di elementi positivi idonei a giustificarle. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla cassa dell